legge n. 730
del 5 dicembre 1985
Disciplina dell'Agriturismo
Art. 1. -
Finalità dell'intervento.
L'agricoltura, in
armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con
il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali
e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante
la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte
a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo,
ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare
il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione
e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici,
a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali
del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile,
a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Art. 2. -
Definizione di attività agrituristiche.
Per attività
agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione
ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da
loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione
e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del
fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque
rimanere principali.
Lo svolgimento
di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui
alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano
fra tali attività:
a) dare stagionalmente
ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare
per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico
e superalcolico;
c) organizzare attività
ricreative o culturali nell'ambito dell' azienda. Sono considerati
di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3.
- Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli edifici
o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla
conduzione dello stesso.
Le regioni, nell'ambito
del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni
nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore
agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
Le leggi regionali
disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio
esistente ad uso dell'imprenditore agricolo a fini dell'esercizio
di attività agrituristiche.
Il restauro
deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche ambientali delle zone interessate.
Art. 4.
- Determinazione di criteri e limiti dell'attività
agrituristica.
Le regioni,
tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale
o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi
per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda
e del fondo interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla
presente legge.
Le regioni
disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni
di cui all'art. 8
Art. 5.
- Norme igienico-sanitarie.
I requisiti
degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività
agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.
La produzione,
la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6.
- Elenco regionale.
Le regioni
istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle
attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente
legge.
L'iscrizione
è condizione necessaria per il rilascio dell' autorizzazione
comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione
nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione
nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione,
a coloro:
a) che abbiano
riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444,
513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
previsti in leggi speciali;
b) che siano
sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali.
Per l'accertamento
delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art.
606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Fino all'entrata
in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli
interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio
di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale,
fermo restando quanto previsto nel precedente comma.
Art. 7.
- Disciplina amministrativa.
I soggetti
di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività
agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile,
apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle
attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico,
della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività
e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.
La regione
stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare
alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei
requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e all'art. 5 della
legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando
la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve
essere corredata, oltre chè dalla documentazione di cui al precedente
secondo comma, da:
a) copia del
libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno
l'attività;
b) parere
favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali
da
adibire all'attività;
c) copia della concessione
edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
d) certificato
di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.
Art. 8.
- Autorizzazione comunale.
Il sindaco provvede
sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni
dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine
senza pronuncia la domanda si intende accolta.
Il sindaco, entro
trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza
senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia
un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività
nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione
medesima.
L'autorizzazione
è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Al provvedimento
di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
Non si applicano
le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Art. 9.
- Determinazione delle tariffe.
Entro il 31 luglio
di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune
una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che
si impegnano a praticare per l'anno in corso.
Art. 10. -
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree
rurali.
La regione, in armonia
con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale
e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico
e di rivitalizzazione di aree rurali.
Il programma
stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio
regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico
e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative
di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma
redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite
le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei
parchi naturali e le associazioni e organizzazioni agrituristiche
operanti nella regione.
Le proposte
devono contenere:
a) la perimetrazione
delle zone;
b) l'elenco
delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica
indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile
di utilizzazione
agrituristica;
d) la descrizione
delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali
delle zone,
con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni
sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture
esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti
e bevande.
I1 programma
trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al
Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 11. -
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.
La regione,
anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni
agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio
e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative,
la formazione professionale.
Art. 12.
- Promozione dell'offerta agrituristica.
La regione
incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni
e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso
idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta
agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota
per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.
Il Ministero
del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione
delle iniziative regionali.
Art. 13. -
Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi
straordinari.
Le comunità
montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza
di questi i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente
interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite
dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato
di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche
delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili
e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.
Il piano integrato
di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne
determina il relativo finanziamento.
Art. 14.
- Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative
collegate all'agriturismo.
Nelle zone
di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono
incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.
Le regioni
possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo,
sentiti gli enti locali interessati anche in attesa dell'approvazione
del programma agrituristico regionale e dell'individuazione
delle zone di prevalente interesse agrituristico tenuto conto
del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale
e dei piani zonali di sviluppo agricolo se esistenti.
Ogni anno
le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione
sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali
e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.
Art. 15.
- Regioni a statuto speciale e province autonome.
Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive
norme statutarie e delle norme di attuazione.
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