REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE N.
32 DEL 31-05-1994
Nuove norme in materia
di agriturismo.
ARTICOLO 1
Finalità
La Regione, nell'
ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge
n. 730 del 5- 12- 85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio
l' attività agrituristica allo scopo di:
- agevolare
la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
- salvaguardare
e tutelare l' ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- valorizzare
le produzioni tipiche;
- sviluppare
il turismo sociale e giovanile;
- contribuire
al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;
- contribuire
alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale.
ARTICOLO 2
Definizione attività
agrituristiche
Per attività agrituristiche
si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di
cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230 Bis del Codice Civile.
Rientrano in tali
attività :
a) dare ospitalità
per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento
in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;
c) somministrare
pasti e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali, ottenuti
attraverso lavorazioni interne o esterne all' azienda,
compresi gli alcoolici ed i superalcoolici, tipici della
regione, ed in particolare dell'ambiente rurale;
d) organizzare
attività ricreative anche di tipo sportivo e culturale, ed in particolare
strutture museali dedicate al mondo rurale;
e) vendere
i prodotti della propria azienda;
f) organizzare
strutture di turismo equestre finalizzate allo svolgimento dell' attività
agrituristica, nell' ambito dell' attività aziendale;
g) svolgere
il ruolo di operatore ambientale.
Le attività di cui
ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarità
rispetto alle normali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e
allevamento del bestiame e sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici
del reddito aziendale.
Il principio della
connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola stabilito con
il criterio del tempo lavoro.
ARTICOLO 3
Esercizio dell' agriturismo
Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale
appartenente al nucleo familiare, come previsto dall'art. 230 Bis del Codice
Civile, nonché personale normalmente impiegato nell' attività di conduzione
del fondo.
ARTICOLO 4
Immobili destinati
all' agriturismo Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli
edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali
siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente all'imprenditore agricolo
in rapporto di connessione con l' attività agricola.
L' utilizzazione agrituristica
non comporta il cambio di destinazione d' uso degli edifici e dei fondi
interessati.
La sistemazione degli
immobili può avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria,
di ristrutturazione e di restauro.
Gli interventi non
possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo
il criterio tipologico, architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche
e paesaggistiche.
ARTICOLO 6
Elenco regionale degli
operatori agrituristici
E' istituito presso
la Giunta Regionale, Settore Agricoltura e Foreste, l' Albo regionale dei
soggetti abilitati all' esercizio dell' agriturismo.
L' iscrizione al predetto
albo disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Le domande tendenti
ad ottenere l' iscrizione all' Albo sono presentate all' Ispettorato Provinciale
dell' Agricoltura competente per territorio, che entro 30 giorni dalla data
di ricezione delle stesse provvede all' istruttoria da trasmettere, per
i successivi adempimenti, al competente Servizio del Settore Agricoltura.
Avverso il diniego
di iscrizione nell' Albo regionale ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione,
ricorso alla Giunta regionale, che si esprime entro 60 giorni
dalla data di acquisizione dello stesso.
ARTICOLO 7
Commissione regionale
per l' agriturismo
E' istituita presso
il Settore Agricoltura della Giunta la Commissione Regionale per l' Agriturismo.
La Commissione,
nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme
delibera della stessa, cos composta:
- dal Componente
la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato,che
la presiede;
- da un funzionario
regionale del Settore Agricoltura;
- da un funzionario
regionale del Settore Turismo;
- da un funzionario
regionale del Settore Beni Ambientali;
- da un rappresentante
per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole facenti parte del
CNEL, che abbiano Associazioni Nazionali Agrituristiche operanti nella Regione;
- da un rappresentante
per ciascuno degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura;
- da un funzionario
di livello non inferiore al 6 profilo professionale amministrativo, con
compiti di segretario e senza diritto al voto;
La Commissione esercita
le seguenti funzioni:
a) vigila sulla
corretta applicazione delle normative amministrative previste dall' art.
8 della presente legge;
b) formula
pareri previsti sui programmi di investimento pubblico nel campo dell' agriturismo;
c) rassegna
parere consultivo sulla formulazione del programma regionale di sviluppo
del Settore;
d) esprime
parere sui ricorsi dei soggetti non abilitati a svolgere attività agrituristica;
e) promuove
quanto necessario per coordinare le attività degli Enti interessati all'
agriturismo;
f) esprime
parere obbligatorio sulle proposte di cancellazione, ai sensi del successivo
art. 13, dell' Elenco regionale degli operatori che hanno perso i requisiti
per aver titolo di iscrizione.
Ai componenti la Commissione,
esterni all' Amministrazione regionale, compete il trattamento economico
previsto dalla LR 2- 2- 88, n. 15.
ARTICOLO 9
Programma regionale
agrituristico La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale di cui
all' art. 7, predispone il programma regionale per l'agriturismo e per la
rivitalizzazione delle aree rurali.
Il programma regionale
stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale
ed in particolare:
a) individua
le zone di prevalente interesse agrituristico;
b) favorisce
l' incremento, in concessione con l'attività agricola, delle attività artigianali
di tipo rurale;
c) stabilisce
gli obiettivi di sviluppo del settore;
d) delibera
e coordina i piani di sviluppo di cui al successivo articolo 12;
e) fissa i
criteri e le proprietà per il riparto territoriale delle risorse;
f) costituisce
una Banca dati delle risorse e delle caratteristiche rurali della Regione.
Il programma agrituristico
ha durata triennale con aggiornamenti annuali ed approvato dal Consiglio
Regionale.
Il programma regionale
agrituristico deve essere in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la Legge
nコ 394/ 91 e con i regolamenti CEE.
ARTICOLO 12
Piani di sviluppo
Il programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce
gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale.
Per l' attuazione
di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:
a) l'organizzazione
e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende gi
operanti o comunque iscritte nell' elenco regionale;
b) la
promozione delle iniziative agrituristiche e della immagine agrituristica
complessiva della regione, anche di concerto con
il programma promozionale dell' Assessorato al Turismo;
c) attuazione
e gestione di una banca dati regionale sull'agriturismo;
d) valorizzazione
dell' ambiente rurale;
e) valorizzazione
e promozione dei prodotti tipici regionali;
f) organizzazione
di manifestazioni culturali sull' ambiente e le tradizioni rurali;
g) l' istituzione
e la valorizzazione di un marchio regionale agrituristico;
h) applicazione
di tecnologie telematiche.
Sono previsti
contributi annuali alle associazioni agrituristiche operanti nella Regione,
concessi in relazione ad un programma dettagliato delle
attività di cui ai piani di sviluppo, da presentare
entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato
all'Agricoltura.
Il contributo relativo
alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato
da:
- atto costitutivo,
Statuto dell' Associazione ed elenco degli iscritti relativo all' anno di
competenza;
- relazione
sull' attività dell' associazione;
- preventivo
dettagliato di spesa;
- verbale del
Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare la
domanda.
ARTICOLO 13
Verifica e revoca
dell' autorizzazione Gli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura
effettuano verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti
per l' iscrizione all' Albo. La perdita di tali requisiti comporta
la cancellazione dall' Albo regionale degli imprenditori
agrituristici, la revoca dell' autorizzazione comunale
e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute, di cui all'
artコ10 della presente legge.
Il provvedimento di
cancellazione adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere
obbligatorio da parte della Commissione Regionale per l' Agriturismo.
ARTICOLO 15
Abrogazione
La Legge Regionale
n. 18 del 24.1.84 - Norme in materia di agriturismo - abrogata.
ARTICOLO 17
Norme per la disciplina
del turismo rurale La Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio
edilizio, sito nei piccoli centri e nelle campagne, da destinare ad attività
di turismo verde ed ambientale per le forti sinergie che tali attività sviluppano
con l' agriturismo.
A tal fine la Regione
finalizza risorse proprie e quelle derivanti da fonti comunitarie e nazionali
a quanti, indipendentemente dall' esercizio dell' imprenditoria agricola,
intendano recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.
ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE AVENTE PER OGGETTO: NUOVE NORME
IN MATERIA DI AGRITURISMO
1.0 - REQUISITI
L' attività agrituristica
caratterizzata dal rapporto di connessione e complementarietà con l' impresa
agricola e ciò con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento,
che devono comunque rimanere principali e prevalenti.
Il principio della
prevalenza viene stabilito con il criterio del Tempo - Lavoro, secondo la
circolare del Ministero Agricoltura e Foreste n. 10/ 86.
Il calcolo deve essere
fatto con le tabelle di conversione gi utilizzate per calcolare l' unità
lavorativa annua.
Il tempo di lavoro
dedicato all' attività agricola deve essere superiore (almeno il 51%) rispetto
a quello indicato all' attività agrituristica.
Per le aziende di
tipo estensivo o site in aree svantaggiate ai sensi del Reg. CEE n. 268/
75 il tempo dedicato all' attività agricola deve essere almeno il 40% del
totale.
In ogni caso, in applicazione
del regolamento CEE n. 2328/ 91 art. 5, agli imprenditori agricoli che pur
non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del
loro reddito totale delle attività agricole, forestali, agrituristiche,
di artigianato rurale, oppure da attività di conservazione dello spazio
naturale, in applicazione dei regolamenti CEE n. 2078/ 92 e 2080/ 92, concesso
di svolgere attività agrituristica purché il reddito proveniente dall' attività
dell' azienda agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'
imprenditore.
Il titolare dell'
attività agrituristica l' imprenditore agricolo singolo od associato come
definito dall' art. 2135 del Codice Civile che conduce un' azienda sia in
proprietà che ad altro titolo od un suo familiare ai sensi dell' artコ 230
bis, 3 comma Codice Civile e ciò il coniuge, i parenti entro il 3 grado
e gli affini entro il 2, anche se non conviventi.
Le cooperative iscritte
nella sezione agricola del registro prefettizio, ai fini della presente
legge, sono equiparate all' imprenditore singolo a prescindere dalla qualifica
del singolo socio e, quindi, i requisiti di cui ai commi precedenti vanno
riferiti all' attività della società .
2.0 - OSPITALITA'
IN LOCALI AZIENDALI
L' ospitalità per
soggiorno può essere esercitata in locali appositamente predisposti con
il limite massimo di 10 stanze per complessivi 30 posti letto.
Le caratteristiche
dei locali sono le stesse previste per gli impianti adibiti a normale abitazione
tenendo in dovuta considerazione le caratteristiche di ruralità della stessa.
L' unica dicitura
autorizzata: Alloggio Agrituristico.
2.1 - OSPITALITA'
IN SPAZI APERTI
Può essere attuata
predisponendo piazzole di sosta per tende, e/o carrelli tenda, e/o caravan
e/o autocaravans, fino ad un massimo di 30 persone ospitate contemporaneamente.
Il numero massimo
si persone ospitabili per soggiorno nell'agricampeggio e nei locali aziendali
può essere sommato.
L' unica dicitura
autorizzata: Campeggio Agrituristico.
Le aziende che svolgono
solo attività di campeggio possono avere un massimo di 40 posti tenda e/o
posti caravans.
2.2 - SOMMINISTRAZIONE
DI PASTI E BEVANDE
Nell' azienda agrituristica
possono essere somministrati pasti e bevande utilizzando cibi ottenuti da
produzioni aziendali trasformate in azienda o all' esterno, privilegiando
la gastronomia tipica dell'area e della Regione.
Rientrano tra le bevande
anche gli alcoolici ed i superalcoolici purché tipici della tradizione regionale.
Nell' utilizzo degli
ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti
limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime:
- 50% produzione aziendale,
30% se trattasi di aziende site in territorio montano;
- 40% acquisto di
prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli
o associati, 60% se trattasi di aziende site in territorio montano;
- 10% quota di acquisto
residua per prodotti utilizzabili dall' azienda.
Il limite massimo
dei giorni di apertura per la sola attività di ristorazione fissato in 290
giorni, anche frazionabili a discrezione dell' imprenditore agrituristico
nell' arco dell'anno, del mese e della settimana.
E' fissato il limite
di capienza massimo per i punti ristoro di n. 50 posti a sedere.
L' unica dicitura
autorizzata: punto ristoro agrituristico.
2.3 - ORGANIZZAZIONE
DI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE
Le attività ammesse
devono avere un rapporto di connessione con l'attività aziendale e con l'ambiente
e la cultura rurale, anche in considerazione dei nuovi orientamenti della
politica agricola comunitaria, Reg. 2080/92 e Reg. 2078/ 92 e della legge
quadro sulle aree protette 394/91.
Rientrano tra
le attività sportive e culturali: l' equitazione, il nolo di bici e canoe,
l'organizzazione di itinerari artistici e naturalistici che, se limitati
nell' ambito territoriale comunale, può prescindere dalle previsioni legislative
contenute nella LR 14 luglio 1987, n. 39, la pratica in strutture aziendali
di tennis, bocce, calcetto, nuoto, l' organizzazione
di corsi, di mostre, di giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni,
la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l' allestimento di musei, la
pesca sportiva.
In ogni caso, per
quanto riguarda le attività ricreative, sempreché utilizzino il fondo, sono
ammesse quelle che valorizzano l'ambiente rurale ed utilizzano la natura
per lo svago degli ospiti e quelle di cui al Reg. 2078/92.
Ogni azienda non può
possedere più di due strutture sportive fisse.
2.4 - VENDITA DI PRODOTTI
AZIENDALI
E' consentito
all' imprenditore agrituristico vendere i prodotti della propria azienda
senza dover fare specifica domanda di cui alla Legge n.
59/63, ma facendone esplicita menzione nella domanda di autorizzazione amministrativa.
I prodotti possono
essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati
da materie prime prevalentemente aziendali.
Tali prodotti, la
cui preparazione e commercializzazione deve avvenire nel rispetto della
normativa igienico - sanitaria vigente,possono essere venduti anche a chi
non usufruisce di altri servizi agrituristici aziendali.
L' imprenditore agrituristico
può vendere esclusivamente prodotti della propria azienda agricola.
Sono ammesse eccezioni
nei casi:
- in cui l'
imprenditore agricolo e agrituristico fa parte di un consorzio di produttori
ed il consorzio apre un proprio punto vendita autorizzato,nei locali del
socio imprenditore agrituristico;
- quando esiste
un contratto in conto deposito tra due produttori agricoli.
3.0 - ESERCIZIO DELL'
AGRITURISMO
Le attività agrituristiche
possono essere esercitate dai soggetti di cui al punto 1.0, che possono
avvalersi di personale dipendente assunto per l' attività aziendale agricola
e quindi utilizzato in prevalenza in detta attività e nel tempo residuo
nelle attività agrituristiche.
L' inquadramento di
assunzione quello previsto dal contratto di lavoro agricolo.
Tale disposizione
non si applica per le cooperative agricole, in quanto queste, oltre ad impiegare
i soci nell' attività, possono assumere personale da adibire a scopi agrituristici.
Le dizioni imprenditore
agrituristico, azienda agrituristica o Agriturismo, possono essere usate
solo da imprenditori e aziende regolarmente iscritte all' albo regionale
e regolarmente autorizzate dal Sindaco del Comune dove viene svolta l' attività
.
4.0 - UTILIZZO DEGLI
IMMOBILI PER USO AGRITURISTICO
L' attività agrituristica
si può svolgere in edifici rurali, sia in abitazioni che annessi rustici.
L' utilizzo di questi
non comporta cambio di destinazione d' uso e le autorizzazioni o concessioni
sono soggette ad oneri di urbanizzazione, se espressamente previsto dalle
normative urbanistiche vigenti.
I requisiti edilizi
(altezze, rapporti volumetrici, apertura finestre ecc.), per i locali da
adibire ad usi agrituristici sono in ogni caso quelli previsti per le case
di abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti
edilizi comunali nei diversi ambiti geografici.
E' prevista deroga
specifica per le strutture di interesse storico - architettonico e per le
aziende agrituristiche individuate come tipo familiare, secondo i criteri
di classificazione stabiliti dall'Anagritur.
Per aggregato abitativo,
nei cui locali si può svolgere l' attività agrituristica, si intende il
complesso degli edifici al servizio del fondo costituiti da abitazioni ed
annessi rustici. Tali strutture possono essere site anche in centri storici
solo in quei Comuni o centri abitati che il programma regionale agrituristico
definirà di tipo rurale.
Le aree utilizzate
nell' ambito dell' azienda a servizio dell' attività agrituristica sono
considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi
non soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi.
5.0 - NORME IGIENICO
- SANITARIE
Di seguito vengono
riportate le norme igienico - sanitarie a cui le aziende agrituristiche
devono attenersi nello svolgimento della loro attività.
In ogni caso le attività
agrituristiche non sono parificabili agli esercizi commerciali di ristorazione,
di affittacamere e di albergo.
5.1 - OSPITALITA'
PER SOGGIORNO
I locali, fatte salve
le loro caratteristiche di ruralità, devono rispondere ai requisiti previsti
per l'abitabilità dal punto di vista edilizio.
Vanno quindi osservati
i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case
di abitazione (altezza, superficie, superficie finestra), in particolare
in relazione alla superficie minima disponibile per posto letto; deve essere
accertata l' assenza di cause di insalubrità.
I servizi igienici
devono essere compresi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet (con erogatore
d'acqua a getto) e dovranno essere almeno uno per ogni 6 posti letto.
Per quanto riguarda
l'arredamento dovrà essere disponibile, per persona, un letto ed una seggiola
ed in ogni stanza dovrà esserci un armadio ed un cestino per rifiuti.
L' impianto elettrico
dovrà essere rispondente alla normativa vigente per le civili abitazioni;
i davanzali dovranno essere adeguatamente protetti; le scale non dovranno
essere pericolose e dovrà essere messo in atto tutto quanto previsto in
funzione della prevenzione degli infortuni per le case di abitazione.
Per quanto riguarda
l'accoglimento in spazi aperti di campeggiatori in tende, carrelli tenda
e/o caravans e autocaravans, deve essere prevista per ogni piazzola di sosta
per carrello tenda almeno 30 mq e per caravans e autocaravans almeno 40
mq, oltre allo spazio per l' auto.
I servizi igienici
devono essere costituiti da almeno n. 3 gabinetti; n. 1 vuotatoio di facile
accesso, situato preferibilmente all' esterno dei servizi igienici e lontano
dalle piazzole di soggiorno; n. 1 presa d'acqua potabile.
Inoltre, in
funzione dei posti disponibili, n. 2/3 docce chiuse; n. 2/3 lavabi; 1/2
lavelli; 1/2 lavatoi; 1 fontanella; infine 1 colonnina
con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica.
5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE
E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
Qualora nell'
ambito dell' attività agrituristica si provveda anche alla preparazione
e somministrazione di alimenti e bevande, questa deve essere preventivamente
autorizzata ai sensi dell' art. 2 della Legge 30 - 4- 62 n. 283 e art. 25
e seguenti del DPR 26- 3- 80, n. 327, indipendentemente dal rilascio di
altro tipo di autorizzazione e/ o del Certificato
di abitabilità.
La suddetta autorizzazione
ricomprenderà sia l' attività di cucina quanto quella di somministrazione.
In ogni caso, i locali
da destinare ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico
- sanitari previsti per le abitazioni, tenuto conto delle caratteristiche
di ruralità degli edifici.
Specifica deroga prevista
per le aziende agrituristiche individuate di tipo familiare secondo i criteri
di classificazione stabiliti dall'Anagritur.
In particolare si
fa riferimento a quanto disposto dal capoverso 5 dell' art. 28 del DPR n.
327/ 80 che delega l' autorità sanitaria a tenere conto dei casi peculiari
anche in relazione a particolari esigenze tecnologiche, fra i quali rientrano
la preparazione, confezionamento e somministrazione e vendita di alimenti
in azienda agrituristica.
Il personale che manipola
alimenti deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria ai sensi
dell' art. 37 e segg. del DPR nコ 327/ 80.
Requisiti delle
cucine Devono essere ubicate in locali sufficientemente ampi, ben areate,
dotate di canne e cappe di aspirazione integrate
da mezzi meccanici quando in rapporto alla cubatura e all' entità della
lavorazione l'areazione naturale non sia sufficiente a garantire un ottimale
ricambio d' aria. Devono essere altresì ben illuminate direttamente dall'
esterno. Le relative aperture verso l' esterno devono essere protette
da mezzi meccanici (zanzariere) contro gli insetti ed altri
animali nocivi.
Il pavimento deve
essere eseguito con materiale liscio, non fessurabile, ben connesso, facilmente
lavabile e disinfettabile, resistente agli urti, con angoli di raccordo
tra le pareti e tra queste ed il pavimento, possibilmente arrotondati.
Le pareti devono essere
rivestite con materiale lavabile fino ad almeno metri 2 di altezza per tutto
il perimetro della cucina.
La cucina deve
essere integrata, per quanto possibile, da una dispensa preferibilmente
accessibile dall' esterno ove conservare le scorte necessarie. In rapporto
all' entità di lavorazione deve essere previsto un proporzionato numero
di celle e/ o armadi frigoriferi destinati alla conservazione, in comparti
separati, degli alimenti non omogenei (carni, frutta,
pasta fresca, formaggi ecc.).
Qualora non si provveda
alla somministrazione immediata delle pietanze, gli Alimenti deperibili
cotti, quali arrosti con copertura di gelatina, ecc., devono essere conservati
oltre che protetti da qualsiasi causa di inquinamento anche con opportuni
sistemi atti ad assicurare il mantenimento di una temperatura non superiore
a + 10 C ovvero non inferiore ai + 65 C.
I rifiuti ed altri
materiali putrescibili che si formano nel corso delle lavorazioni devono
essere raccolti per la loro momentanea conservazione in attesa del successivo
sollecito smaltimento, in appositi bidoni a comando a pedale o a bascula.
I banchi da lavoro
devono essere in acciaio inox o altro materiale riconosciuto idoneo dalla
competente Autorità Sanitaria. I lavelli, possibilmente in acciaio inox,
devono avere erogazione non manuale di acqua potabile e dotati di apposito
ripiano chiuso per riporvi i detergenti ed altro materiali di pulizia.
Sala di somministrazione
Deve essere proporzionata alla capacità di lavorazione della cucina. Tutte
le finestre devono essere munite di protezione meccanica contro le mosche.
Tutte le suppellettili e la biancheria devono essere tenute in appositi
armadi o, comunque, a riparo dalla polvere o da altre fonti di contaminazione.
La sala deve assicurare
almeno mq. 1,5 per ogni posto a sedere. Deve essere dotata, possibilmente,
di n. 2 servizi igienici, distinti per sesso. Tuttavia per un numero di
posti inferiore a 25 consentito un solo servizio igienico; mentre per un
numero di posti inferiore a 20 consentita la utilizzazione dei servizi alloggi.
Vendita determinate
sostanze alimentari e/o attivazione laboratori produzione delle stesse
Nel rispetto di elementari
accorgimenti igienici consentita la vendita di tutte quelle sostanze alimentari
che non richiedono manipolazioni e/ o elaborati processi di trasformazione.
Nel locale cucina,
inteso come laboratorio di produzione, consentita la preparazione, rigorosamente
in tempi separati tra loro e con quelli riservati all' approntamento e cottura
dei pasti, di modeste quantità di: pasta alimentare fresca, conserve vegetali,
formaggi, insaccati, frutta sciroppata, frutta cotta, frutta candita, confetture,
prodotti apistici, per un quantitativo giornaliero non superiore a kg. 10,
avendo cura di lavare e disinfettare sia preventivamente quanto ad ultimazione
dei lavori, ogni superficie, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.
Per la produzione
e vendita in quantitativi superiori a quelli sopra indicati fatto obbligo
dell' attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo
di prodotti, avente i requisiti prescritti sia dell' art. 28 DPR 327/ 80,
quanto delle diverse norme speciali disciplinanti i singoli prodotti, debitamente
autorizzato dall'Autorità Sanitaria, su conforme parere favorevole da parte
del Servizio ULSS competente.
Etichettatura delle
sostanze alimentari
Tutti i prodotti
destinati ad essere venduti e/ o distribuiti al consumatore finale, oltre
che rispondere ai requisiti intrinseci formalizzati delle vigenti disposizioni
generali e specifici in materia di tutela degli alimenti, devono essere
preventivamente etichettati, se confezionati, ovvero muniti di appositi
cartelli, se venduti sfusi o previo frazionamento,
con le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
27- 1- 92 n. 109.
a) denominazione
di vendita, consentito adottare il nome consacrato da usi e consuetudini;
b) elenco degli
ingredienti, in ordine decrescente in peso, al momento della loro utilizzazione,
proceduto dal termine ingredienti;
ovviamente la indicazione
non richiesta per i prodotti composti da un solo ingrediente, per gli ortofrutticoli
freschi, nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel
burro purché non siano stati utilizzati ingredienti diversi dal latte, enzimi
e colture di microorganismi.
c) quantità
netta ovvero indicazione da vendere a peso per i prodotti soggetti a notevoli
cali di peso, oppure in particolari casi, l'indicazione da vendere a pezzo
o a collo;
d) termine
minimo di conservazione, TMC, o data di scadenza per i prodotti molto deperibili;
e) nome e sede
ditta produttrice o confezionatrice;
f) dicitura
che consenta di identificare il lotto (solo i prodotti conservabili per
più di tre mesi);
g) modalità
di conservazione, se necessario;
h) eventuali
istruzioni per l' uso.
Per i prodotti
venduti sfusi o generalmente previo frazionamento, ai sensi dell' articolo
16 DL 109/ 92, le indicazioni da riportare su apposito cartello apposto
in corrispondenza del comparto di vendita, sono limitate
a:
a) denominazione
di vendita;
b) elenco degli
ingredienti;
c) modalità
di conservazione;
d) scadenza
(per paste fresche, pasta alimentare fresca con ripieno).
6.0 - MACELLAZIONE
ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA
La macellazione ad
uso familiare non consentita tranne che per i suini ai sensi dell'art. 13
del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni n. 3298/ 1982.
La macellazione in
azienda consentita per i volatili, i conigli e la selvaggina allevati ai
sensi dell' art. 7 del DPR 8- 6- 82, n. 503, dell'art. 13 del DPR 10- 8-
1972, n. 967, come integrato dall' art. 2 del DPR 12- 11- 76, n. 1000.
Nel caso in
cui l' attività di macellazione sia inferiore a 150 capi settimanali, sufficiente
che essa sia svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni
di stordimento, dissanguamento, spellatura e spennatura,
di eviscerazione ed eventuale confezionamento vengono effettuate
in settori distinti.
E' prevista la vigilanza
veterinaria sugli allevamenti, sul funzionamento dei macelli e dei dispositivi
frigoriferi ai sensi dell' art. 1 e 2 del DPR n. 967/ 1972, e dell' art.
7 ultimo comma del DPR n.503/1982.
I volatiti ed i conigli
devono mantenere, in connessione naturale, le frattaglie delle cavità toracica
e addominale, con esclusione del pacchetto intestinale, la testa e le zampe
(fanno eccezione per queste ultime i conigli) In particolare i locali e
le attrezzature devono avere le seguenti caratteristiche:
- pavimento
e pareti sino a 2 metri di altezza, facilmente lavabili e disinfettabili;
- soffitto
in grado da non rilasciare polveri, muffe, ecc.;
- finestre
e porte protette da dispositivi antimosche e scarichi delle acque di lavaggio
muniti di sifone e dispositivi antiratto;
- lavabi con
acqua calda e fredda facilmente accessibili;
- servizi igienici
non comunicanti direttamente
con i locali di lavorazione;
possono essere utilizzati quelli esistenti nell' abitazione purché diversi
da quelli a disposizione del pubblico.
6.1 VENDITA DELLE
CARNI
Qualora in azienda
agrituristica si effettui la vendita diretta di carni, devono essere osservate
le seguenti indicazioni:
- Gli avicunicoli
e la selvaggina allevata non possono essere venduti sezionati.
- Per le carni
del cosiddetto maggiore valgono le norme contenute nel RD 329/ 28 e nel
DPR n. 327/ 1980.
- Le mezzene
ed i quarti dei bovini, suini, ovicaprini ed equini destinati alla vendita
devono recare ben visibili i bollini sanitari.
- La conservazione
delle carni di specie diverse deve avvenire in frigoriferi a scomparti distinti
o, comunque, in contenitori o involucri chiusi ed impermeabili nel rispetto
delle temperature di conservazione.
- Va evitata
la promiscuità delle carni destinate alla vendita con vegetali non ancora
lavati e con altri prodotti che possono cedere odori e sapori sgradevoli.
- Per
quanto concerne la possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate
da destinare alla vendita o alla somministrazione,
necessario che questa venga espressamente indicata
sul provvedimento autorizzativo della Autorità sanitaria.
Le carni destinate ad essere congelate devono essere opportunamente confezionate
in un involucro e riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme
in vigore, tra le quali la data di congelazione e quella concernente lo
stato fisico del prodotto (es. categoria commerciale
e se il prodotto congelato o fresco).
Il parere favorevole
da parte del servizio veterinario della attività di congelazione subordinato
all' accertamento della presenza di adeguati impianti frigoriferi, uno per
la congelazione ed uno per il deposito, in grado di assicurare il raggiungimento
di temperature di - 20 C ed il mantenimento di temperature di
conservazione inferiori a - 15 C.
- Vige
l' obbligo dell' osservanza delle norme ex Legge n. 283/ 1962 e DPR n. 327/
1980 per i locali ove viene effettuata la vendita
dei prodotti alimentari dell' azienda, in particolare se si tratta di alimenti
sfusi e/o venduti a peso. Di qui la necessità, se del caso, della presenza
di idoneo frigorifero, eventuale piano di lavoro lavabile e disinfettabile,
lavandino con acqua corrente.
7.0 - ALBO DEGLI OPERATORI
AGRITURISTICI
E' istituito presso
la Giunta Regionale - Settore Agricoltura - l'Albo Regionale dei soggetti
abilitati a svolgere attività agrituristica.
I soggetti interessati
presentano richiesta di iscrizione all' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura
( IPA) competente per territorio.
La richiesta dovrà
essere corredata da:
- copia iscrizione
come coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo principale o
altro titolo;
- relazione
tecnica.
Le IPA entro 30 giorni
compiono l'istruttoria e ne trasmettono l' esito al competente Servizio
del Settore Agricoltura.
L'iscrizione all'
Albo disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le IPA provvedono
a comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione e gli rilasciano automaticamente
idoneo certificato con numero di iscrizione. Tale certificato potrà essere
utilizzato anche in copia conforme per l' espletamento
delle pratiche amministrative.
Le IPA nel compiere
l' istruttoria, devono tener conto della situazione penale dei richiedenti.
I soggetti che abbiano
riportato condanne per i delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515
e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità
o di frode nella preparazione degli alimenti, non possono essere iscritti
all' Albo regionale.
Le IPA provvedono,
secondo il disposto dell' art. 706, 2 comma, del codice di procedura penale,
a richiedere il certificato generale del casellario giudiziario e, ai sensi
della Legge n. 15/1968, art. 10, il certificato penale
relativo ai carichi pendenti.
Nel caso di
diniego motivato all' iscrizione, l' interessato può presentare ricorso
alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione,
ai sensi dell' art. 7 del DPR n. 1199 del 24- 11- 71. Sul
ricorso si pronuncia il predetto Organo entro 60 giorni dalla data di acquisizione
dello stesso, sentita la Commissione Regionale per l'agriturismo di cui
all' artコ 7 della Legge.
Per l'istruttoria
delle pratiche le IPA si avvalgono della collaborazione degli uffici territoriali
per l' agricoltura (UTA).
L' Albo regionale
dovrà essere tenuto in forma di schedario, con schede numerate e/o tecniche
informatiche.
Nell' Albo debbono
essere indicati:
a) per persone
singole: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e nazionalità;
b) per persona
giuridica o società: la denominazione, la ragione sociale, la sede e il
legale rappresentante;
c) data dell'
iscrizione;
d) attività
agrituristica in relazione alla quale disposta l' iscrizione per tipologia.
L' Albo pubblico e
sottoposto a revisioni triennali; l'iscrizione all' Albo non abilita all'
esercizio dell' attività, che rimane subordinata all' autorizzazione comunale.
Le IPA, nel compiere
l' istruttoria, valuteranno gli elementi strutturali intrinseci ed estrinseci
della realtà aziendale, fondiaria, territoriale ed agrituristica.
Per la determinazione
della complementarietà dell' attività agrituristica viene adottato il parametro
del tempo lavoro calcolato secondo l'allegata tabella. L'attività agricola
deve essere prevalente su quella agrituristica.
8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Al rilascio
dell' autorizzazione per l' esercizio dell' attività agrituristica provvede
il Sindaco del Comune ove ha sede l' azienda interessata all' esercizio
dell' attività stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge
n. 730/85.
I soggetti interessati
devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) copia del
certificato di iscrizione nell' Albo regionale degli imprenditori agrituristici;
b) domanda
da cui risultano le caratteristiche delle attività agrituristiche esercitate
di cui all'art. 2 della presente legge, nonché i prezzi e le tariffe che
si intendono praticare nell' anno in corso;
c) libretto
sanitario per gli addetti alla somministrazione dei pasti e bevande;
d) certificato
di idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti a punto ristoro;
e) abitabilità
delle strutture agrituristiche.
Entro il 31 gennaio
di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale ed agli Organismi
regionali preposti alla promozione turistica competente per territorio,
l' elenco nominativo delle attività autorizzate nell' anno precedente.
Il soggetto autorizzato
allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:
- esporre al
pubblico l'autorizzazione;
- rispettare
i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
- tenere un
registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo
e partenza, conforme alle norme di pubblica sicurezza.
Entro il 1 marzo
ed il 1 ottobre di ciascun anno gli interessati devono comunicare alla Giunta
regionale - Settore Turismo - l'elenco dei prezzi che intendono applicare
rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'
anno successivo.
L' autorizzazione
amministrativa deve essere concessa entro 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda e viene rinnovata annualmente, se non intervengono modifiche,
con semplice vidimazione sull' atto originale.
Nell' autorizzazione
l'azienda comunica i periodi di apertura e chiusura dell' attività;
eventuali variazioni
devono essere comunicate al Comune all' atto della vidimazione annuale.
L' autorizzazione
comunale sostitutiva di ogni altro provvedimento e pertanto l' operatore
agrituristico può vendere i prodotti aziendali, nel rispetto della legge
59/ 63, senza presentare ulteriori domande.
La vidimazione annuale
effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno, mediante apposizione di
un visto sull' atto originario o su una copia autenticata di questo. Se
intervengono modifiche nei requisiti, nelle strutture e nelle attività aziendali,
l'interessato tenuto a comunicarli all' atto del rinnovo annuale.
Le aziende agrituristiche
non sono tenute ad iscriversi alla Camera di Commercio cos come specificato
dalla circolare n. 10/ 86 del Ministero Agricoltura e Foreste la quale ribadisce
che l'autorizzazione amministrativa sostitutiva di ogni altro provvedimento.
La domanda di autorizzazione
deve essere redatta su carta legale, conformemente all'allegato, e corredata
dalla documentazione richiesta.
Il Sindaco deve dare
comunicazione del rilascio della autorizzazione anche alla Prefettura competente
per territorio.
8.1 - AUTORIZZAZIONE
SANITARIA
Le attività agrituristiche
che prevedono la preparazione, la somministrazione di alimenti e bevande,
devono acquisire l' autorizzazione sanitaria di cui alla legge 283/ 62 art.
2.
A tale scopo il titolare
deve presentare domanda alle ULSS competenti per territorio secondo la tabella
allegata.
Alla domanda deve
essere allegata planimetria degli ambienti in scala adeguata con relazione
descrittiva dell' attività da svolgere.
La ULSS si pronuncia
entro 30 giorni, tenendo conto dei presenti criteri di attuazione in materia
igienico - sanitaria.
L' autorizzazione
comunale non può essere rilasciata, per le attività agrituristiche di cui
sopra, senza l'autorizzazione sanitaria.
Non necessaria l'
autorizzazione sanitaria della ULSS per la sola attività di alloggio la
quale richiede il certificato di abitabilità.
9.0 - PROGRAMMA REGIONALE
AGRITURISTICO
La Regione,
in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale,
con la pianificazione territoriale, con la legge quadro sulle aree protette
n. 394/91, con i regolamenti CEE sull' agricoltura, il turismo, l' ambiente,
redige il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali, con validità triennale ed aggiornamenti
annuali.
Il programma stabilisce
gli obiettivi di sviluppo dell' agriturismo nel territorio regionale, individua
le zone di prevalente interesse agrituristico, delinea e coordina gli interventi
previsti dai piani di sviluppo di cui all' art. 11 della LR del settore,
provvede al riparto territoriale delle risorse e fissa i criteri di priorità
tenendo conto delle iniziative agrituristiche gi in atto.
In particolare il
programma individua:
- La perimetrazione
delle zone dove le iniziative agrituristiche sono finanziabili prioritariamente,
tenendo conto delle aree rurali collinari non compromesse da interventi
di altra natura; delle aree protette o comunque delle zone montane marginali;
- L' elenco
delle iniziative agrituristiche in attività e quelle in avviamento;
- L' indicazione
sintetica del patrimonio di edilizia rurale della regione, suscettibile
di utilizzazione agrituristica e le tipologie dell' architettura rurale
abruzzese che necessitano di particolare tutela.
- La descrizione
delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e della cultura materiale
delle aree indicate come particolarmente adatte allo sviluppo agrituristico;
- Considerazioni
previsionali sullo stato attuale del settore in considerazione delle strutture
ricettive esistenti, di quelle previste, di quelle prevedibili, dell' andamento
previsto della domanda;
- L' indicazione
delle aziende agricole ed agrituristiche con prodotti tipici e/ o biologici
e di misure che favoriscano l' interscambio e le sinergie tra le stesse;
- L' indicazione
di sinergie concrete con i settori dell' eco - turismo, del turismo tradizionale,
dell' artigianato con particolare riferimento a quello rurale.
La Giunta Regionale
provvede annualmente all' aggiornamento del programma.
Sulla base dei risultati
conseguiti tale aggiornamento deve contenere una relazione sull' andamento
delle presenze nelle aziende.
10.0 - INTERVENTI
DI ENTI PUBBLICI
Alle Province, ai
Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in
conto capitale, nella misura massima del 75% per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) realizzazione
e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) studio,
realizzazione e promozione di itinerari agrituristici.
Possono realizzare
gli interventi gli enti pubblici nei cui territori siano ricompresse aziende
agrituristiche.
Gli interventi di
cui al punto b) sono riservati alle province ed alle Comunità Montane.
Gli interventi di
cui al punto a) sono riservati ai Comuni ed alle Comunità Montane, i Comuni
appartenenti a Comunità Montane non ne possono presentare di propri.
Per realizzazione
di servizi ed infrastrutture volti allo sviluppo agrituristico, si intendono
esclusivamente servizi ed infrastrutture a favore diretto e/ o indiretto
di iniziative agrituristiche.
Tutti gli interventi
devono indicare gi dalla fase progettuale i soggetti che li gestiranno con
annessa valutazione costi/ benefici.
Gli interventi degli
Enti pubblici dovranno essere in armonia con il programma regionale agrituristico.
La spesa del settore
agrituristico, destinata agli interventi degli Enti pubblici, non potrà
superare il 20% della ripartizione annuale.
La spesa per le attività
esercitate dalle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali, degli Enti Parco
Nazionali e Regionali nel campo dell'agriturismo, non potrà superare il
5% della ripartizione annuale ed ammessa a contribuzione in conto capitale
al 100% del programma.
11.0 - PROVVIDENZE
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Agli iscritti nell'
Albo di cui all' art. 6 della presente legge, possono essere concessi contributi
in conto capitale o in conto interesse per l' esecuzione di interventi sui
fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.
Sono ammesse a contributo
anche quelle opere necessarie all' espletamento di attività culturali, ricreative
e sportive di cui all'art. 2 della presente legge.
Sono, altresì, ammesse
a contributi le spese per l' arredamento nel limite massimo del 20% del
finanziamento ammesso.
Detto limite elevato
al 25% se la spesa finalizzata al recupero di mobilia ed arredamenti tipici.
Il volume massimo
di investimenti ammissibili a contributo stabilito nella misura di L. 120.000.000,
sulla base di appositi computi metrici e con l' applicazione del prezziario
ANCE. Nella previsione di spesa ammessa una aliquota non superiore al 10%
per spese generali.
La misura massima
del contributo in conto capitale fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile
al 50% nelle aree svantaggiate, di cui al Reg. CEE 268/5. Nel corso dei
lavori sono consentite anticipazioni sino all' 80% del contributo accordato
con le seguenti modalità:
- 50% con la
certificazione dell' inizio lavori, per quanto attiene alle iniziative private
e con l'avvio delle procedure di appalto, per quelle pubbliche;
- ulteriore
30% sulla scorta della presentazione dello stato di avanzamento lavori redatto
dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal beneficiario il cui importo
sia almeno uguale al 50% dell'investimento.
Prima della messa
in liquidazione della prima anticipazione, con esclusione dei casi previsti
dalla legge, la Regione acquisisce:
- certificazione
antimafia;
- certificazione
di vigenza rilasciata dal Tribunale (per le Società).
In alternativa al
contributo in conto capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento
degli interessi relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo
del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione
delle opere con istituti che abbiano stipulato apposita convenzione con
la Regione.
Ai mutui si applica
il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di
miglioramento, con Decreto del Ministero del Tesoro. All'uopo la Regione
istituir apposito fondo di rotazione.
Sono altresì previsti
mutui per il completamento delle strutture agrituristiche già esistenti.
Gli immobili e le
relative pertinenze oggetto dei benefici sono soggetti ad un vincolo di
destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta
esecuzione delle opere.
Nei Piani di Miglioramento
di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797/85 e successive modifiche,
possono essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici
da effettuare nell'azienda agricola.
I contributi vengono
concessi con le seguenti priorità:
- giovani imprenditori
agricoli a titolo principale;
- coltivatori
diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- cooperative
agricole e società;
- altre figure
giuridiche di tipo agricolo.
Sono ammesse a contributo
anche le spese per la trasformazione, il confezionamento e l' etichettatura
dei prodotti agricoli aziendali, nonché le spese per la tabellazione.
Le aziende site nelle
aree protette di cui alla legge 394/ 91, hanno priorità nella concessione
di contributi.
Il programma regionale
agrituristico stabilisce gli eventuali altri criteri e le priorità per la
concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse.
Le domande di finanziamento
di cui alle attività previste dall' articolo 2 della legge sull'Agriturismo,
vanno presentate alle UTA competenti per territorio.
Alla domanda in carta
semplice, (tabella allegata) dovrà essere allegato:
a) copia del
progetto;
b) computo
metrico;
c) dichiarazione
sostitutiva di notorietà;
d) iscrizione
nell' elenco degli operatori agrituristici.
Il progetto dovrà
essere cantierabile. Per cantierabilità si intende l' approvazione dello
stesso da parte della Commissione edilizia competente.
12.00 - PIANI INTEGRATI
Il programma di sviluppo
agrituristico e di rivalutazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi
generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio
regionale.
Per l' attuazione
di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:
A - l' organizzazione
e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per azienda gi
operanti o comunque iscritte nell' Albo regionale. I corsi potranno riguardare
anche la formazione di accompagnatori agrituristici.
B - la promozione
delle iniziative agrituristiche e dell' immagine agrituristica complessiva
della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell' Assessorato
al Turismo.
C - attuazione
e gestione di una banca dati regionale sull'agriturismo.
D - valorizzazione
dell' ambiente rurale.
E - valorizzazione
e promozione dei prodotti tipici regionali e biologici.
F - organizzazione
di manifestazioni culturali sull' ambiente e le tradizioni rurali.
G - applicazione
di tecnologie telematiche.
Per i compiti su esposti
sono previsti contributi annuali alle associazioni agrituristiche regionali,
concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività previste,
da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale
- Assessorato all' Agricoltura e Foreste.
Il contributo relativo
alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato
da:
- atto costitutivo,
Statuto dell' Associazione ed elenco degli iscritti relativi all' anno di
competenza;
- relazione
sull' attività dell' Associazione;
- preventivo
dettagliato di spesa;
- verbale del
Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare domanda.
Il contributo viene
erogato in ragione dell'80% all' avvio documentato del programma e 20% a
saldo su presentazione del rendiconto finale di spesa.
Ad iniziativa attuata,
i beneficiari presentano agli uffici regionali sopraccitati la seguente
documentazione:
1 - relazione
sull' iniziativa svolta
2 - rendiconto
delle spesa sostenuta
3 - personale
impiegato.
Possono presentare
piani integrati solo le Associazioni agrituristiche riconosciute dalla Regione
e che abbiano strutture diffuse su tutto il territorio regionale e con rappresentanza
a livello nazionale.
Per i piani integrati
di cui ai precedenti punti indicati con lettere D ed F, sono abilitate anche
Associazioni agrituristiche operanti a livello locale.
Alle stesse
Associazioni può essere richiesta la collaborazione per la redazione programma
regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree
rurali, nonché la predisposizione degli aggiornamenti annuali.
I corsi di qualificazione
professionale, gestiti dagli Enti di Formazione riconosciuti dalla regione,
devono svolgersi secondo le seguenti modalità:
- n. 6 corsi
annuali - max
- n. 15 partecipanti
- max
- lire 20.000.000
- max
- n. 2 settimane
- max
- n. ore giornaliere
6.
I corsi devono prevedere
esperienze pratiche e possono svolgersi anche in giorni non successivi e
comunque entro due mesi.
La richiesta
dei corsi deve essere presentata, con programma dettagliato, alla Regione
- Settore Agricoltura e Foreste - entro il 30 ottobre di
ciascun anno.
13.00 - OBBLIGHI DELL'
OPERATORE AGRITURISTICO
L' operatore agrituristico
tenuto ad esporre in pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, l'autorizzazione
comunale e le tariffe praticate nonché le eventuali autorizzazioni sanitarie
di cui alla legge 283/ 62.
E' fatto obbligo di
comunicare alle autorità di PS la presenza di ospiti in azienda e di tenere
l'apposito registro delle presenze.
E' fatto obbligo di
apporre all' esterno della struttura agrituristica una tabella con la dicitura
di Azienda Agrituristica, ed il marchio conforme al logo allegato al presente
provvedimento.
14.00 - NORMA TRANSITORIA
Le strutture
edilizie esistenti sono confermate allo stato di fatto, ma dovranno adeguarsi
ai requisiti igienico - sanitari del presente regolamento
in caso di ristrutturazione o di variazione nell' attività agrituristica,
fermo restando il rispetto delle tipologie architettoniche degli edifici
e le normative nazionali di settore.
I piani di cui al
punto 12.00 dei presenti criteri di attuazione, per il primo anno di applicazione
della legge, vanno presentati alla Giunta regionale, Settore Agricoltura
e Foreste, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di legge.
15.00 - FRUIBILITA'
DEI LOCALI A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE
In riferimento alle
norme di cui alla legge 13/ 89, DM 236/ 89 e legge 104/ 92, le strutture
agrituristiche adibite ad alloggio ed a punto ristoro, dovranno essere accessibili
a persone fisicamente impedite.
Tuttavia trattandosi
di strutture di tipo rurale e non di costruzioni ex novo, considerando il
fatto che gli interventi di ristrutturazione e restauro non possono modificare
la tipologia architettonica degli edifici, consentita una deroga per quelle
aziende che hanno oggettive difficoltà tecniche per l' abbattimento
di ostacoli e barriere architettoniche.
Tale deroga va motivata
con una relazione tecnica da presentare in allegato al progetto di ristrutturazione.
In ogni caso i progetti
di ristrutturazione devono garantire il massimo grado di fruibilità possibile
alle persone fisicamente impedite.
Gli interventi relativi
all' abbattimento delle barriere architettoniche, possono essere inseriti
nelle domande di finanziamento di cui all' art. 10 della legge regionale
sull' agriturismo.
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