L.R. 27 aprile 1996, n. 24 NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO
IN BASILICATA
TITOLO I
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione
Basilicata promuove e sostiene il turismo nelle campagne.
2. In armonia
con gli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e conformemente
alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, adotta azioni programmatiche che, in
linea con il programma regionale di sviluppo, favoriscano:
a) lo sviluppo,
il riequilibrio e l'armonizzazione del territorio agricolo;
b) la permanenza
dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei
redditi da attività agricola;
c) il miglioramento
delle condizioni di vita nelle campagne;
d) il recupero
e la finalizzazione del patrimonio edilizio rurale, esistente sul territorio
regionale, al turismo;
e) la tutela
e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche,
nonché dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia lucana;
f) la conservazione
e la valorizzazione delle tradizioni popolari anche attraverso la promozione
di iniziative culturali;
g) lo sviluppo
del turismo sociale e giovanile;
h) i rapporti
tra città e campagne.
Art. 2
(Definizione
di attività agrituristica)
1. Per agriturismo
si intende quel complesso di attività dedite alla ricezione, ospitalità,
organizzazione di attività ricreative e culturali esercitate dai soggetti
di cui al successivo art. 3 in rapporto di connessione e di complementarietà
alla attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame
che deve restare principale.
2. Costituisce,
in particolare, attività agrituristica:
a) dare alloggio
stagionale in appositi locali dell'azienda agricola con un minimo di 8 e
un massimo di 18 posti letto. Il periodo stagionale non può essere superiore
a 9 mesi, su base annua, con l'eventuale suddivisione in più periodi durante
l'anno solare;
b) somministrare,
per la consumazione sul posto e per un massimo di 60 coperti, pasti e bevande,
ivi comprese quelle alcooliche e superalcooliche, ottenuti prevalentemente
da produzioni proprie dell'azienda, mediante lavorazioni interne ed esterne
ad essa, o da produzioni di altre aziende purché tipiche della gastronomia
lucana;
c) organizzare,
nell'ambito dell'azienda, attività ricreative, culturali, sportive finalizzate
all'intrattenimento degli ospiti;
d) vendere agli
ospiti e al pubblico prodotti tipici alimentari ed artigianali locali e
regionali;
e) permettere
la sosta di campeggiatori in spazi aperti purché provvisti di servizi igienici
fino ad un massimo di 30 persone (o di 8 posti tenda o roulottes).
Art. 3
(Operatori Agrituristici)
1. Possono svolgere
attività agrituristica tutti i soggetti di cui all'art. 2 della Legge 730/85
che si iscrivano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. La qualifica
di "operatore agrituristico" e l'uso della denominazione "azienda agrituristica"
sono riservati esclusivamente agli iscritti nel predetto elenco.
3. L'iscrizione
nell'elenco regionale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione
comunale di cui al successivo art. 9.
4. L'attività
agrituristica può essere condotta da familiari dell'operatore agrituristico
e può essere utilizzato personale dipendente dell'impresa ed impiegato di
norma in attività agricole aziendali.
5. Gli operatori
agrituristici, singoli ed associati, possono costituire Consorzi al fine
di organizzare, promuovere e sviluppare la propria attività.
TITOLO II
Art. 4
(Elenco degli
operatori agrituristici e procedure per l'iscrizione)
1. La Regione
Basilicata istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle
attività agrituristiche.
2. L'elenco è
tenuto dall'Ufficio regionale competente in materia di agriturismo.
3. L'iscrizione
nell'elenco degli operatori agrituristici è il presupposto necessario per
godere dei contributi previsti dalla presente legge.
4. La domanda
d'iscrizione nell'elenco va presentata al Dipartimento Agricoltura della
Regione e deve contenere, oltre le generalità del richiedente:
a) certificazione
che il richiedente è un soggetto di cui all'art. 2 della legge 730/85;
b) indicazione
degli edifici e delle aree da interessare all'attività agrituristica; descrizione
del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;
c) idonea documentazione
dalla quale emergano tipologie produttiva, dimensione ed indirizzi colturali
dell'azienda.
5. L'Ufficio
di cui al precedente comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda, ove sussistono i requisiti, provvede alla iscrizione dandone comunicazione
agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende
accolta.
6. Contro il
diniego d'iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni,
ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
7. L'iscrizione
ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata in mancanza di comunicazione
di cessata attività da parte del titolare, ovvero se non sopravvengono le
condizioni per la revoca.
8. Non possono
essere iscritti all'elenco coloro i quali si trovino nelle condizioni di
cui all'art. 6, comma 3, della legge 730/85.
Art. 5
(Ufficio Regionale
competente per l'agriturismo)
1. L'Ufficio
regionale competente in materia di agriturismo ha il compito di:
a) tenere l'elenco
degli operatori agrituristici;
b) accertare
il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 730/85
per le iscrizioni nell'elenco e valutare la idoneità dei richiedenti a svolgere
l'attività agrituristica sulla base dei criteri stabiliti dalla presente
legge;
c) provvedere
all'aggiornamento dell'elenco;
d) disporre la
classificazione dell'azienda;
e) esaminare
i ricorsi amministrativi e deciderli previo parere della Commissione Regionale
per l'Agriturismo;
f) decidere della
cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici su segnalazione
dei soggetti incaricati della vigilanza.
2. La classificazione
delle strutture ricettive agrituristiche viene operata dal predetto Ufficio
in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, entro un anno dall'approvazione
della presente legge, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione
delle strutture medesime.
3. Le strutture
sono classificate con l'assegnazione di un numero massimo di 5 "SPIGHE",
in ragione della quantità dei servizi offerti e della capacità ricettiva
delle aziende.
4. Ai fini della
classificazione, la denuncia dei requisiti dell'azienda deve avvenire da
parte del titolare, subito dopo il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività agrituristica. All'uopo dovranno essere utilizzati
i modelli appositamente predisposti dall'Ufficio regionale. L'attribuzione
delle "spighe" sarà notificata all'interessato ed al Comune che provvederà
a farne menzione nell'autorizzazione concessa.
5. L'Ufficio
annota, altresì, su apposito registro: data di inizio dell'attività agrituristica,
eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni
altra notizia utile.
Art. 6
(Verifica e revoca
dell'iscrizione)
1. I soggetti
incaricati della vigilanza effettuano periodiche verifiche sul mantenimento
dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. La perdita
dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco, che va comunicata
al Comune per la eventuale revoca dell'autorizzazione agrituristica di competenza
e all'Ufficio regionale competente in materia agrituristica per l'eventuale
revoca del contributo concesso ai sensi della presente legge.
Art. 7
(Commissione
Regionale per l'Agriturismo)
1. E' istituita
la Commissione regionale per l'Agriturismo. Essa è competente ad esprimere
pareri sui programmi annuali di agriturismo contemplati al successivo art.
12 e a esprimere pareri sui ricorsi amministrativi presentati avverso le
decisioni dell'Ufficio regionale competente.
2. La Commissione
regionale per l'Agriturismo è nominata con delibera della Giunta Regionale
ed è composta oltre che dal Dirigente dell'Ufficio Regionale competente
per l'Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:
a) da un funzionario
del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);
b) da un funzionario
del Dipartimento Assetto del Territorio;
c) da un rappresentante
designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello
nazionale, presente sul territorio Regionale;
d) da un docente
della Facoltà di agraria designato dall'Università degli Studi della Basilicata.
3. La Giunta
Regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni
richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono
fatte salve le eventuali successive integrazioni.
4. La Commissione
si avvale di un funzionario del competente Ufficio per l'Agriturismo, designato
dal dirigente, con compiti di segretario.
5. La Commissione
si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione
del suo presidente e dura in carica per l'intera legislatura. Per la validità
delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione,
la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la
commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.
6. Ai componenti
della commissione, estrani all'amministrazione regionale, competono, qualora
ne ricorrano i presupposti, il gettone di presenza previsto dalla L.R. 29/73
e successive integrazioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio e le
indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per la
dirigenza regionale.
Art. 8
(Consorzi Agrituristici)
1. I consorzi
agrituristici di cui al precedente art. 3, comma 5, possono:
a) organizzare,
per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei
servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più
intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli
ospiti;
b) promuovere
l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso
iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie;
c) svolgere attività
di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la
domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;
d) istituire
centri aziendali di promozione e servizi;
e) chiede alla
Regione il riconoscimento di marchi di qualità per aziende agrituristiche.
2. La Regione,
nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di finanziabilità delle iniziative
previsti dalla presente legge, finanzia prioritariamente, nell'ambito delle
priorità stabilite dai programmi annuali, i progetti presentati dalle aziende
agricole associate nei consorzi, che adottano e si impegnano a realizzare
il piano di cui alla lettera a) del primo comma.
3. Possono partecipare
al consorzio anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le
agenzie di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella
regione.
4. E' istituito
l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall'Ufficio competente in materia
di agriturismo. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per
l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.
5. Possono iscriversi
all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano
non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva
di un numero di posti letto non inferiore a 100.
6. Ai fini dell'iscrizione
i consorzi agrituristici presentano al competente Ufficio apposita domanda
corredata della seguente documentazione:
a) copia autentica
dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:
1) ha come fine
istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione
dell'agriturismo, senza scopo di lucro, sull'intero territorio regionale;
2) impronta la
sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque
interessate allo sviluppo dell'agriturismo lucano;
b) certificato
di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali
ed ogni altra idonea documentazione.
7. Le variazioni
dello statuto, delle cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate
al competente Ufficio regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi. Lo
stesso Ufficio accerta periodicamente il possesso dei requisiti.
8. Qualora venga
a mancare uno o più requisiti, si dispone la cancellazione dall'elenco.
9. Si applicano,
altresì, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 del
precedente art. 4.
TITOLO III
Art. 9
(Autorizzazione
Comunale)
1. I soggetti
iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, per lo svolgimento delle
attività, devono presentare al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda,
domanda di autorizzazione contenente:
a) descrizione
delle attività elencate nell'attestato d'iscrizione nell'elenco degli operatori
agrituristici;
b) indicazione
delle caratteristiche aziendali e degli edifici e delle aree interessate
alle attività agrituristiche;
c) indicazione
delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
d) determinazione
delle tariffe da praticare rapportare ai periodi di attività nell'anno solare;
e) dichiarazione
di non trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa nazionale vigente
in tema di diniego delle autorizzazioni di polizia.
2. La domanda
deve essere corredata da:
a) attestato
di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
b) copia del
libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche
per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell'autorità
sanitaria circa la idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;
d) autorizzazione
del proprietario alla utilizzazione agrituristica degli immobili, quando
la domanda è avanzata da soggetto diverso dal proprietario;
e) copia della
concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere
preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere dell'autorità
sanitaria sarà trasmesso successivamente, appena conseguito, e comunque
prima dell'inizio dell'attività.
3. Il Comune
accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi.
4. Il Comune
decide sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dalla data della
loro presentazione. Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende
accolta e l'autorizzazione concessa.
5. Il Sindaco,
entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia
del termine di cui al precedente comma 4, rilascia l'autorizzazione, che
abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle
modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
6. L'autorizzazione
comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Art. 10
(Obblighi degli
operatori agrituristici)
1. Gli operatori
autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al
pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;
b) rispettare
i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;
c) comunicare
al Comune e all'APT, entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe che si
impegnano a praticare per l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività
nell'anno solare; in difetto di comunicazione si intendono confermate le
tariffe dell'anno precedente;
d) osservare
il disposto di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
e) rispettare
le tariffe comunicate al Comune ed all'APT;
f) apporre all'esterno
dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, il modello di targa approvato
dalla Giunta Regionale;
g) comunicare
al Sindaco, che ne dà notizia all'Ufficio regionale competente per l'agriturismo,
l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica entro 30 giorni dall'evento;
h) consentire
l'accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;
i) tenere un
registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione
della data di arrivo e di partenza;
l) fornire al
Comune interessato e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative
al bilancio economico-finanziario dell'attività agrituristica.
2. Entro un anno
dall'autorizzazione agrituristica, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti
indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l'attività agrituristica
pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 11. (Sospensione
e revoca dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione
è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo
di quindici giorni, in caso di reiterate violazioni di alcuno degli obblighi
di cui al precedente art. 10.
L'autorizzazione
è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che
l'interessato:
a) non abbia
intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero
l'abbia sospesa da almeno un anno, senza giustificati motivi obiettivamente
verificabili;
b) abbia perduto
i requisiti di Legge e/o sia stato cancellato dall'elenco degli operatori
agrituristici;
c) abbia subito
nel corso dell'anno n. 3 provvedimenti di sospensione;
d) non abbia
rispettato il vincolo di destinazione di cui al successivo art. 16, 3° comma,
lettera f).
3. La contestazione
dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha
trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre.
4. Il Comune
decide, in via definitiva e con atto motivato, sulla revoca entro i successivi
trenta giorni.
5. I provvedimenti
di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui
al 4° e 5° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
6. La revoca
dovrà essere comunicata all'Ufficio competente in materia di agriturismo
ai fini della eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero delle
somme erogate.
TITOLO IV
Art. 12. (Programmi
agrituristici).
1. La Giunta
Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale
e comunitaria, nonché col programma regionale di sviluppo, nel rispetto
delle leggi di settore che individuano particolari priorità di intervento,
ferme restanti le scelte operate con il POP, obiettivo 1, approva, a partire
dal 1997, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 7 e
della competente Commissione Consiliare, programmi annuali di interventi
entro il termine perentorio del 31 gennaio.
2. Il programma
annuale indica gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio
regionale; stabilisce le zone a prevalente interesse agrituristico in cui
intervenire prioritariamente; individua i soggetti beneficiari ai quali
approvare e sostenere i progetti con priorità; definisce gli indirizzi e
le modalità di promozione della domanda agrituristica; ripartisce i fondi
regionali in relazione agli obiettivi prefissati; emana la disciplina integrativa
e attuativa della presente legge.
3. Il programma
annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13. (Promozione
e ricerca).
1. La Giunta
Regionale può mettere a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Foreste
fino ad un massimo dell'1% delle risorse finanziarie, stabilite per l'applicazione
della presente legge, per la promozione di attività agrituristica e per
attività di studio e ricerca con l'Università di Basilicata nel settore
dell'agriturismo.
Art. 14. (Sistemazione
di immobili per attività agrituristiche).
1. E' ammessa
ai contributi della presente legge la sistemazione, completa di impianti
e servizi, dei fabbricati o parte di essi ubicati sul fondo dei soggetti
di cui all'art. 2 della legge 730/85 per la loro destinazione all'uso agrituristico.
2. La sistemazione
degli immobili di cui al precedente comma può avvenire attraverso interventi
di ristrutturazione edilizia, di restauro o di ampliamento per l'adeguamento
funzionale dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche dell'impianto edilizio preesistente.
3. E' ammessa
ai contributi, inoltre, la realizzazione di strutture per attività sportive
e ricreative all'aperto.
4. Gli interventi
di cui ai precedenti commi devono essere conformi alle disposizioni contenute
negli strumenti urbanistici e nelle leggi di settore e devono armonizzarsi
tipologicamente con l'ambiente circostante.
5. Sono altresì
da considerare nella spesa ammessa ai fini della contribuzione:
a) arredamento
posti letto;
b) arredamento
locali ristoro;
c) arredamento
locali vendita;
d) acquisto di
cavalli per attività sportivo-ricreativa;
e) sistemazione
ed arredo a verde di aree funzionali alla attività agrituristica, nonché
per attività sportivo-ricreative ivi compreso il maneggio.
6. La finalizzazione
agrituristica non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati
dalla loro destinazione agricola.
7. Non sono ammessi
a contributo per la ristrutturazione ai fini agrituristici i fabbricati
realizzati con finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni, esclusi i sostegni
per la ristrutturazione o consolidamento di cui alla Legge 219/81 ed alla
Legge Regionale n. 37/81 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono,
altresì, ammessi a contributo fabbricati costruiti dopo l'entrata in vigore
della presente legge che hanno beneficiato di contributi pubblici.
8. Ai soli fini
del presente articolo per la realizzazione delle strutture connesse all'esercizio
delle attività agrituristiche, è consentita la deroga alle prescrizioni
della delibera del Consiglio Regionale n. 50 del 21.12.1985, art. 10 in
tema di norme tecniche di attuazione di cui al vigente piano territoriale
di coordinamento del Pollino.
9. Gli operatori
agrituristici che hanno beneficiato di contributi ai sensi della Legge regionale
07.08.1986, n. 14, possono accedere alle provvidenze della presente legge
nel rispetto dei limiti previsti dalla stessa.
Art. 15. (Norme
igienico-sanitarie).
1. I locali destinati
all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti
dalle vigenti disposizioni nonché dai regolamenti comunali in materia di
edilizia ed igiene per le abitazioni.
2. Nella valutazione
dei requisiti deve essere tenuto conto delle caratteristiche di ruralità
degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica
è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante
previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite condizioni strutturali
ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità
sanitaria.
3. Le abitazioni
agrituristiche devono avere almeno un locale con servizi igienici per ogni
4 posti letto e camere adeguatamente arredate.
4. Nel caso di
ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari devono essere assicurati
all'interno di un fabbricato esistente e comprendere almeno un W.C., una
doccia e un lavabo ogni due posti tenda o roulotte. Deve, altresì, essere
previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per
panni.
5. La produzione,
la presentazione, la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande
sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16. (Presentazione
delle domande).
1. Le domande
di contributo di cui alla presente Legge debbono essere presentate al Dipartimento
Regionale Agricoltura e Foreste a decorrere dal 60° giorno successivo alla
pubblicazione del programma annuale e fino alle ore 12,00 del 90° giorno
dalla medesima pubblicazione.
2. Non sono ammessi
al contributo coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.
3. Le domande
devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) progetti completi
in duplice copia con relazione, disegni, computo metrico e l'indicazione
dei tempi di realizzazione degli interventi;
b) estratto legale
di mappa con ubicazione dei locali interessati all'attività agrituristica;
c) titolo di
proprietà dell'immobile da destinare ad attività agrituristica o del fondo
su cui avviare attività agrituristiche; nel caso in cui il richiedente non
sia proprietario dell'unità immobiliare, atto di assenso del proprietario
all'esecuzione delle opere;
d) scheda con
i dati aziendali richiesti secondo le disposizioni attuative contenute nel
programma annuale;
e) relazione
illustrativa del piano finanziario degli interventi previsti e della convenienza
economica e di mercato delle iniziative;
f) atto di impegno
del beneficiario o del proprietario dell'immobile, se diverso dal beneficiario
del contributo, trascrivibile presso la conservatoria dei registri immobiliari,
a mantenere la destinazione delle opere e delle attrezzature realizzate
con il sostegno finanziario della Regione per 10 anni a partire dalla data
di erogazione del contributo finale;
g) copia della
concessione e/o autorizzazione edilizia. Ove non posseduta alla data della
domanda, la concessione o l'autorizzazione devono comunque essere prodotte,
pena la decadenza, all'atto di concessione del contributo;
h) attestato
di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.
Art. 17. (Istruttoria
e misura dei contributi).
1. Agli imprenditori
agricoli aventi titolo, singoli o associati, iscritti nell'elenco degli
operatori agrituristici, sono concessi, per le opere di cui al precedente
art. 14, contributi in conto capitale nella misura del 65% della spesa ammessa.
2. Il contributo
non può superare, in ogni caso, la somma complessiva di 800 milioni di lire.
3. Alla concessione
del contributo provvede la Giunta Regionale previa istruttoria e proposta
del competente Ufficio in materia di agriturismo.
4. Con il provvedimento
di concessione del contributo sono anche stabilite le clausole operative,
tecniche e finanziarie, nonché il tempo massimo entro il quale l'opera dovrà
essere iniziata ed ultimata ed ogni altra eventuale documentazione utile.
5. La spesa ammissibile
sarà determinata sulla base di computi metrici estimativi con prezzi non
superiori a quelli dell'ultimo prezziario approvato dalla Giunta Regionale
ai sensi della Legge regionale n. 37 del 16.07.1993.
6. Il competente
Ufficio regionale in materia di agriturismo, per quanto concerne le spese
di cui al comma 5 del precedente art. 14, relativamente all'anno 1996, entro
10 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ed entro il
10 gennaio, per gli anni successivi, fissa il costo massimo per ogni iniziativa.
7. Le spese tecniche
sono riconosciute nella misura massima del 7% della spesa ammissibile fino
a 500 milioni; del 5% fino a 1 miliardo e del 4% oltre il miliardo.
8. Previa presentazione
di idonea motivazione può essere concessa, una sola volta, la proroga dei
termini di cui al precedente comma 4.
Art. 18. (Erogazione
contributo).
1. L'erogazione
del contributo concesso ai sensi dei precedenti articoli avviene:
a) per il 20%
ad avvenuto inizio lavori;
b) per un altro
60% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori da cui risulti
realizzata la metà dell'intero intervento agrituristico;
c) per il restante
20% a collaudo finale delle opere realizzate.
2. Il competente
Ufficio in materia di agriturismo dispone il saldo del contributo, di cui
alla lettera c) del precedente comma 1, previo collaudo, effettuato dallo
stesso Ufficio, teso a verificare la rispondenza della documentazione di
spesa al progetto approvato e realizzato.
3. Ad opere ultimate
i beneficiari devono produrre al competente ufficio i seguenti documenti:
a) certificato
di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato, rilasciato
dal Sindaco unitamente al certificato di abitabilità quando necessario;
b) documenti
giustificativi delle spese;
c) copia della
autorizzazione comunale per l'esercizio della attività agrituristica;
d) atti comprovanti
che l'immobile oggetto di finanziamento è stato vincolato alla specifica
destinazione per la durata di 10 anni;
e) dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà che per la iniziativa ammessa al contributo
non sono stati richiesti altri benefici statali o regionali e che i fabbricati
interessati non ricadono nei casi di cui al precedente art. 14, comma 7.
4. L'importo
di cui alla lettera a) del precedente comma 1, aumentato del 20%, deve essere
garantito con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'intero
periodo di tempo fissato per la realizzazione dell'iniziativa.
TITOLO V
Art. 19. (Vigilanza).
1. La vigilanza
ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge
sono esercitati dai dipendenti regionali, individuati con apposita deliberazione
della Giunta Regionale, dagli organi di polizia municipale e dai servizi
di igiene delle ASL territorialmente competenti, nonché dagli altri soggetti
indicati dalle norme vigenti.
2. Per l'esercizio
delle loro attribuzioni, i soggetti incaricati hanno libero accesso negli
edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà
di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti le attività medesime.
Art. 20. (Revoca
dei contributi).
1. Il contributo
di cui ai precedenti articoli è revocato con le stesse modalità di concessione
e le somme devono essere restituite, maggiorate degli interessi legali,
quando:
a) il beneficiario
risulta sprovvisto della autorizzazione comunale o è cancellato dall'elenco
degli operatori agrituristici nel corso del decennio successivo alla data
di erogazione del contributo;
b) l'iniziativa
finanziaria non è conforme al progetto presentato e/o non è stata conclusa
entro il termine indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
c) i locali ristrutturati
sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il vincolo
decennale di destinazione;
d) il fabbricato
oggetto di contributo o parte di esso è stato alienato prima che sia trascorso
il vincolo decennale di destinazione, esclusa l'ipotesi in cui l'acquirente,
in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, assuma formalmente
l'impegno a proseguire l'attività agrituristica per il residuo arco temporale;
e) sono accertate
sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa.
Art. 21. (Sanzioni).
1. Chiunque eserciti
l'attività agrituristica sprovvisto di relativa autorizzazione comunale
è soggetto alla sanzione amministrativa di £. 5.000.000= ed alla immediata
chiusura dell'azienda agrituristica.
2. Nel caso di
violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 10 della presente Legge,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma minima di
Lire 500.000 e massima di Lire 1.000.000.
3. Le attività
sanzionatorie di cui al presente titolo sono esercitate nel rispetto delle
norme statali e regionali vigenti in materia.
TITOLO VI
Art. 22. (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996
in Lire 25.640.000.000, si fa fronte con i finanziamenti previsti dal programma
POP 1994 - 1996 di cui ai capitoli 3215 - 3216 - 3217 del bilancio regionale;
per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno
previsti negli stessi o corrispondenti capitoli.
Art. 23. (Validità
delle iscrizioni e delle autorizzazioni in atto).
1. Le iscrizioni
all'elenco degli operatori agrituristici e le autorizzazioni comunali per
l'esercizio delle attività agrituristiche, in atto alla data della presente
legge, restano valide.
Art. 24. (Attuazione
degli interventi per il 1996).
1. Limitatamente
all'anno 1996 in deroga ai termini previsti al comma 1 del precedente art.
16, le domande di contributo devono essere presentate fra le ore 12,00 del
90° giorno e le ore 12,00 del 100° giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le domande
di cui al comma precedente corredate della documentazione di cui all'art.
16, comma 3°, saranno esaminate ed ammesse a finanziamento, fino all'esaurimento
delle risorse stanziate nel bilancio della Regione, per il 1996, secondo
il seguente riparto:
a) 40% per progetti
relativi ad aziende ricadenti nei Comuni individuati nell'art. 7 della Legge
n. 394 del 06.12.1991;
b) 20% per progetti
relativi ad aziende ubicate negli altri Comuni delle aree interne, così
come delimitate nella cartina geografica allegata alle direttive di cui
alla Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell'08.01.1996, per la misura 2.1;
c) 20% per progetti
relativi ad aziende ubicate nei Comuni sprovvisti di aziende agrituristiche;
d) 20% per progetti
ricadenti nei restanti Comuni.
3. Ultimato l'esame
delle domande presentate, qualora in un'area dovessero rimanere somme non
utilizzate, queste sono ripartite proporzionalmente fra le altre aree.
4. Nell'ambito
di ciascuna area le domande saranno esaminate e finanziate secondo il seguente
ordine di priorità:
a) progetti presentati
da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
b) progetti presentati
da soggetti provvisti di attestato di qualifica professionale inerente il
settore agrituristico riconosciuto dalla Regione;
c) progetti presentati
da altri soggetti, sempre iscritti nell'elenco di cui al precedente art.
4, con preferenza per coloro che abbiano almeno un biennio di iscrizione.
5. Nel caso che
le somme stanziate in una stessa area e per una medesima fascia di priorità
non consentissero di finanziare tutte le domande ammesse, si procederà secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Esperite tutte
le procedure di cui ai commi precedenti, le domande che non trovano accoglimento
sono restituite e potranno essere presentate negli anni successivi con diritto
di priorità nell'ambito delle medesime aree e fasce di appartenenza come
definite dai relativi programmi annuali.
7. Per l'anno
1996 le iniziative proposte dai consorzi agrituristici ai sensi dell'art.
8, sono finanziabili nella misura massima del 65% della spesa ammessa. La
spesa massima ammessa è fissata in Lire 300.000.000.
8. L'Assessore
Regionale all'Agricoltura può emanare circolari attuative degli interventi
di cui al presente articolo.
Art. 25. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate
le LL.RR. 07 agosto 1986, n. 14; 11 dicembre 1987, n. 35; 27 aprile 1993,
n. 21; 17 gennaio 1994, n. 5, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della
L.R. 21 giugno 1988, n. 24.
Art. 26. (Pubblicazione).
1. La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed
entra in vigore dopo la pubblicazione dell'esito positivo dell'esame di
compatibilità della commissione U.E. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.