PROVINCIA DI BOLZANO
LEGGE PROVINCIALE N. 57 DEL
14/12/1988 La disciplina e lo sviluppo dell' agriturismo
Il Consiglio Provinciale ha
approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Obiettivi
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove ed incentiva con la presente
legge in armonia con gli indirizzi della CEE e con la normativa dello Stato
le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio
del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli
nelle zone rurali attraverso un' integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio
rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare
i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto
tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.
ARTICOLO 2
Definizione di attività agrituristiche
(1) Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono
le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli
di cui all' articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da
loro familiari di cui all' articolo 230/ bis del codice civile, attraverso
l' utilizzazione di strutture aziendali od interaziendali agricole (coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame), la cui attività deve comunque
restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.
(2) Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente legge, non costituisce distrazioni dalla destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati.
(3) Rientrano fra le attività di cui al comma 1:
a) dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell' imprenditore
agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate;
b) vendere i beni agricoli ed artigianali prodotti nell' azienda;
c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto
1978, n. 39;
d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio
pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti
tipici locali ivi comprese le bevande a carattere alcolico e superalcolico;
la capacità massima di posti a sedere non può superare 30 unità per azienda;
e) organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell' azienda
o delle aziende associate.
(4) Nell' esercizio delle attività di cui alle lettere a), ultima parte,
e d) del precedente comma 3 almeno il 50% del valore annuo della materia
prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere
di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40% deve provenire da produttori
agricoli, singoli od associati, o da cooperative agricole di trasformazione
e vendita di prodotti agricoli della provincia. A tal fine sono considerati
di produzione aziendale, oltre agli alimenti ed alle bevande prodotti e
lavorati nell' azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche attraverso
lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell' azienda medesima.
(5) Chi esercita un' attività ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della
presente legge non può adibire a questa attività persone non appartenenti
al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultima.
(6) La durata massima di gestione annua dei ristori di campagna è elevata
a 180 giorni.
ARTICOLO 3
Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche
(1) Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti
negli edifici dell' imprenditore agricolo e/ o esistenti nel fondo e non
necessari alla conduzione dello stesso.
(2) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 1 devono
possedere idonei requisiti di stabilità , sicurezza e decoro e devono essere
dotati di servizi igienici - sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica
svolta ed alla capacità ricettiva denunziata.
(3) Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini
dell' esercizio di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni
contenute nelle leggi urbanistiche e nei piani urbanistici, negli strumenti
urbanistici ed alle leggi vigenti nel settore.
TITOLO II
Disciplina amministrativa
ARTICOLO 4
Elenco provinciale degli operatori agrituristici (1) Salvo quanto previsto
nel successivo articolo 5, i conduttori di aziende agricole possono svolgere
l' attività agrituristica di cui al precedente titolo, soltanto se sono
iscritti nell' elenco provinciale degli operatori agrituristici istituito
presso l' ispettorato provinciale per l' agricoltura.
(2) A tal fine l' interessato deve proporre apposita domanda contenente:
a) la documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore
agricolo ai sensi dell' articolo 2;
b) l' impegno formale ad esercitare l' attività agrituristica per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, attenendosi alle limitazioni di cui
all' articolo 2 ed alle prescrizioni richiamate nell' articolo 5;
c) la descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intende
svolgere;
d) l' indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso
agrituristico;
e) la specificazione della capacità ricettiva;
f) l' indicazione dei periodi di esercizio;
g) una idonea documentazione dalla quale emerga
l' ubicazione e le dimensioni dell' azienda e la tipologia produttiva;
h) una idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, ed all' articolo 5 della legge
9 febbraio 1973, n. 59.
(3) Sulle domande decide la commissione provinciale per l' agriturismo di
cui al successivo articolo 6, attenendosi ai criteri eventualmente stabiliti
dalla Giunta provinciale e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti
occorrenti per l' iscrizione. In tale ambito la commissione accerta l' idoneità
morale del richiedente sulla base della documentazione di cui al comma 2,
lettera h), e valuta il rapporto di connessione e complementarietà tra l'
attività agricola e quella agrituristica, la compatibilità con le strutture
turistiche già esistenti nella zona, la disponibilità di spazi ed
edifici ed il loro arredamento, il numero degli addetti ed il grado del
loro impegno agricolo.
(4) Per la verifica dei dati risultanti dalla documentazione allegata alle
domande ai sensi del comma 2, lettere a), b), e) e g), la commissione può
avvalersi della collaborazione da parte dei funzionari dell' ispettorato
provinciale per l' agricoltura.
(5) Valutata positivamente la domanda da parte della commissione, il segretario
della stessa iscrive il conduttore dell' azienda agricola nell' elenco provinciale
degli operatori agrituristici e rilascia un certificato attestante le attività
consentite, fatte salve le prescrizioni e disposizioni contenute nelle leggi
vigenti in materia ed, in specie, quelle di cui alla normativa richiamata
nel seguente articolo 5.
(6) Qualora la commissione accerti l' inidoneità ricettiva dei locali destinati
all' utilizzazione agrituristica per mancanza o carenza dei requisiti di
cui all' articolo 3, comma 2, o altre insufficienze, il segretario della
commissione può rilasciare un certificato provvisorio di idoneità , nel
quale sono descritti tali elementi ed i lavori di adeguamento, alla cui
realizzazione è subordinata l' iscrizione nell' elenco provinciale degli
operatori agrituristici.
ARTICOLO 5
Autorizzazioni
(1) Lo svolgimento delle singole attività , che ai sensi dell' articolo
2, comma 3, rientrano nell' agriturismo è subordinata all' iscrizione nell'
elenco di cui all' articolo 4, nonché alle rispettive disposizioni contenute
nella seguente normativa vigente:
a) le attività di cui alla lettera a) del predetto comma alla normativa
di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche
ed integrazioni;
b) l' attività di cui alla lettera b) del predetto comma alla normativa
di cui alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni;
c) le attività di cui alla lettera c) del predetto comma alla normativa
di cui alla legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche
ed integrazioni;
d) le attività di cui alla lettera d) ed e) del predetto comma alle autorizzazioni
previste rispettivamente dall' articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n.
730, e dal DPR 1 novembre 1973, n. 686.
(2) La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni igienico - sanitarie
vigenti in materia.
ARTICOLO 6
Commissione provinciale per l' agriturismo
(1) La commissione provinciale per l' agriturismo di cui al precedente articolo
4 viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale, ha sede presso
l' Ispettorato provinciale per l' agricoltura e resta in carica per la durata
della legislatura, nel corso della quale è avvenuta la nomina.
(2) La commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dall' assessore pro tempore per l' agricoltura e le foreste, che la presiede;
b) da due funzionari della ripartizione VI - agricoltura e foreste designati
dall' assessore competente;
c) da due rappresentanti la ripartizione VII - artigianato, turismo e sport
designati dall' assessore competente, di cui uno su proposta dell'organizzazione
turistica più rappresentativa a livello provinciale;
d) da due rappresentanti designati dall' organizzazione agricola maggiormente
rappresentativa a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario dell'Ispettorato provinciale per
l' agricoltura.
(4) Per ogni membro effettivo viene nominato uno supplente.
(5) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei
gruppi linguistici quali risultano dai dati dell' ultimo censimento generale
della popolazione.
(6) Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi
componenti.
(7) Contro i provvedimenti assunti dalla commissione è ammesso ricorso alla
Giunta provinciale da presentarsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione
del provvedimento.
(8) Ai componenti della commissione sono attribuiti, in quanto spettino,
i gettoni di presenza ed i rimborsi spese previsti dalle vigenti norme provinciali.
ARTICOLO 7
Obblighi agli operatori agrituristici e cancellazione dall' albo
(1) L' operatore iscritto nell' elenco provinciale ha l' obbligo di esporre
al pubblico il certificato di cui all' articolo 4 e di esercitare le attività
consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso,
nonché dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia.
(2) L' iscrizione nell' elenco provinciale degli operatori agrituristici
è revocata dalla commissione di cui al precedente articolo 6, con provvedimento
motivato, allorché venga accertato che l' operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività agrituristica entro un anno dall' iscrizione
nell' elenco;
b) abbia, successivamente all' iscrizione, perduto uno dei requisiti previsti
per l' iscrizione stessa nell' elenco provinciale degli operatori agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi di cui al precedente comma 1.
(3) La revoca dell' iscrizione produce la cancellazione dell' operatore
agrituristico dall' elenco provinciale.
Inoltre, la commissione può proporre alla Giunta provinciale di disporre
il recupero totale o parziale degli eventuali contributi concessi, oltre
ai relativi interessi calcolati al tasso di sconto.
(4) Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta
provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica della revoca stessa.
ARTICOLO 8
Vigilanza
(1) Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 13, comma 4, della legge
24 novembre 1981, nº689, nonché dalle disposizioni contenute nella normativa
di cui al precedente articolo 5, sono incaricati del controllo sull' osservanza
della presente legge i dipendenti dell' Ispettorato provinciale per l' agricoltura
appositamente autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale. Ai
fini dell' esercizio delle loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino
di riconoscimento, hanno facoltà di ispezionare le attività agrituristiche.
ARTICOLO 9
Sanzioni amministrative
(1) Ferma restando l' applicazione delle sanzioni penali e di quelle amministrative
vigenti in materia, per la violazione delle norme contenute negli articoli
4 e 7 della presente legge si applica, nel rispetto delle procedure contenute
nel Testo unificato
delle leggi provinciali sulle norme di procedura per l' applicazione delle
sanzioni amministrative approvato con DPGP 25 giugno 1984, n. 16, la sanzione
amministrativa variabile da lire 100.000 a lire 600.000.
(2) Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della
Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.
(3) La competenza per l' emanazione di cui all'articolo 7 del succitato
Testo unificato spetta al direttore dell' Ispettorato provinciale dell'
agricoltura.
TITOLO III
Contributi agli operatori agrituristici
ARTICOLO 10
Iniziative ammesse a beneficio
(1) Per l' attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta provinciale
è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli imprenditori
agricoli, che siano iscritti o abbiano richiesto di essere iscritti nell'
elenco di cui all' articolo 4 della presente legge ed ottenuto il certificato
provvisorio di idoneità .
(2) I contributi di cui al comma 1 non possono eccedere il 60% della spesa
dichiarata ammissibile e possono essere concessi per le seguenti iniziative:
a) costruzioni, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e
cucine da destinare all' utilizzazione
turistica in fabbricati aziendali, nonché il restauro degli stessi;
b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la
conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo dei prodotti
agricoli prevalentemente lavorati in proprio;
c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico - sanitari,
idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);
d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libro, al servizio
anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a verde.
(3) Le provvidenze di cui sopra vanno prioritariamente destinate a quelle
aziende che, per posizione ed estensione dei terreni e/o per composizione
del nucleo familiare, ricavano dall' agricoltura redditi non sufficienti,
per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con
attività accessoria.
(4) Sono comunque ammissibili a contributo solamente gli acquisti e le opere
diretti alle finalità di cui al comma 2, qualora ad intervento ultimato
la capienza complessiva non superi i dieci posti letto per azienda agricola.
ARTICOLO 11
Richiesta del concorso finanziario provinciale
(1) Le domande per la concessione di contributi per le iniziative di cui
al precedente articolo 10 sono indirizzate all'Assessorato per l' agricoltura
e le foreste e devono essere corredate da:
a) illustrazione degli interventi proposti, con progettazione
delle opere e seguenti elaborati: relazione tecnica, corografica, planimetria,
profili e prospetti, sezioni d' opera, computo metrico estimativo;
b) concessione edilizia;
c) nullaosta necessario ove esistono vincoli sul territorio o sull' immobile;
d) spesa preventiva con piano di finanziamento ed indicazione dei tempi
e dei modi di realizzazione dell' opera;
e) certificato d' iscrizione nell' elenco rispettivamente certificato provvisorio
di idoneità ;
f) titolo di godimento e/ o autorizzazione del proprietario nell' ipotesi
che l' operatore agrituristico non sia anche proprietario dei fabbricati.
ARTICOLO 12
Concessione ed erogazione dei contributi
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere i contributi previsti
dalla presente legge, previa istruttoria consistente nella verifica tecnico
- economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della
spesa ammissibile e nell' acquisizione del parere della commissione provinciale
per l' agriturismo di cui all' articolo 6 della presente legge. Non si applica
quanto previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive
modifiche ed integrazioni.
(2) L' erogazione dei contributi può essere effettuata anticipatamente fino
al 50% dell' ammontare lordo e per la quota residua dopo che i competenti
funzionari dell' Ispettorato provinciale per l' agricoltura abbiano accertato
l' avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
(3) In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative entro il
termine stabilito dal provvedimento di concessione la Giunta provinciale
dispone
il recupero totale o parziale delle somme già erogate, oltre agli interessi
su tali somme pari all'ammontare del tasso di sconto.
ARTICOLO 13
Vincolo di destinazione
(1) I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati per il concorso
finanziario provinciale ai sensi della presente legge non possono essere
distolti dalla destinazione agrituristica per almeno cinque anni dalla data
del loro collaudo.
(2) L' inosservanza delle norme di cui al precedente comma 1 comporta, salvo
casi di forza maggiore, la restituzione del contributo percepito per le
opere e le attrezzature distolte maggiorato ai sensi dell' ultimo comma
del precedente articolo.
ARTICOLO 14
Promozione dell' offerta e della domanda turistica
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad enti ed associazioni
del settore agricolo contributi sulle spese relative alla realizzazione
di studi ed indagini relativi all' agriturismo, alla realizzazione di manifestazioni,
convegni, materiale divulgativo ed alle iniziative atte a sensibilizzare
l' ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.
ARTICOLO 15
Abrogazione di legge e norme transitorie
(1) La legge provinciale 10 settembre 1973, nº42, è abrogata.
(2) Gli imprenditori agricoli, che dall' entrata in vigore della legge provinciale
di cui al precedente comma 1 hanno svolto attività agrituristica, così come
prevista dall' articolo 2 della presente legge, possono ottenere il certificato
di cui all' articolo 4 che attesti la loro qualifica con decorrenza dal
giorno dell' inizio dell' attività ; l' emissione dell' autorizzazione comporta
che l' attività da loro svolta dopo la suddetta data conserva la qualifica
di attività agrituristica ai sensi della presente legge.
(3) Gli interessati potranno chiedere l' iscrizione nell' elenco di cui
all' articolo 6, presentando apposita domanda corredata della documentazione
richiesta entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 16
Allacciamento telefonico
(1) Per agevolare nelle zone montane l' accesso alla rete telefonica, la
Giunta provinciale può concedere a titolari di aziende agricole contributi
fino al
50% delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti a tal fine
necessari.
ARTICOLO 17
Istituzione del comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per l' agricoltura (1) E' istituito il comitato provinciale per
la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l' agricoltura,
in seguito chiamato semplicemente comitato, che ha il compito di sovraintendere
alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all' articolo
5, comma 3, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.
(2) Il comitato di cui al comma 1 ha sede presso l' ispettorato provinciale
per l' agricoltura, viene nominato con deliberazione della Giunta provinciale
e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale
è intervenuta la nomina. Esso è composto da:
a) il direttore dell' ispettorato provinciale per l' agricoltura, che lo
presiede;
b) il direttore dell' ufficio provinciale meccanizzazione agricola;
c) tre esperti nel settore designati dall' assessore competente per l' agricoltura;
d) un funzionario designato dall' ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione(UTIF);
e) tre rappresentanti proposti dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario dell' ufficio provinciale meccanizzazione
agricola.
(4) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici quali risultano dai dati dell' ultimo censimento della popolazione.
(5) Il comitato è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in
presenza della maggioranza dei suoi componenti.
(6) Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.
(7) In caso di assenza il presidente viene sostituito da un membro eletto
dal comitato medesimo. I membri di cui alle lettere b) e d) del comma 2
possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti ai
medesimi servizi. Per ciascun membro di cui alle lettere c) ed e) la Giunta
provinciale nomina un membro supplente proposto rispettivamente dall' assessore
competente per l' agricoltura e dall' organizzazione rappresentata.
(8) Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti, in quanto
spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la
vigente normativa provinciale.
ARTICOLO 18
Compensi
(1) All' articolo 37 del testo unico delle leggi provinciali sull' ordinamento
dei masi chiusi, approvato con DPGP 28 dicembre 1978, n. 32, è aggiunto
il seguente comma:
(4) Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 1 può essere concesso
dal 1° gennaio 1989 un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio
compiuto al di fuori delle riunioni.
Tale assegno deve essere proporzionale ai compiti inerenti alle funzioni
e non può superare l'importo di lire 300.000.
ARTICOLO 19
Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche
e integrazioni
(1) La legge provinciale 21 maggio 1981, n.11, e successive modifiche e
integrazioni, è modificata come segue:
a) dopo l' articolo 46 è inserito il seguente articolo: << Art. 46/ bis
Trattamento di quiescenza del personale forestale (1) Ai fini del trattamento
di quiescenza del personale del corpo forestale provinciale e della carriera
direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali si applicano le disposizioni
dell' articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, nº284, con le decorrenze
ivi contenute. (2) L' eventuale eccedenza del trattamento di quiescenza
spettante in attuazione di quanto previsto nel comma 1 rispetto a quello
conferito dall' istituto di previdenza CPDEL resta a carico della Provincia.
>>
b) nell' allegato A) alle competenze dell' ufficio 90:
Servizi generali della direzione generale, è aggiunta la seguente competenza:
<< Affari legali e contenzioso nei settori dell' agricoltura, delle foreste,
della caccia e della pesca >>.
(2) Agli avvocati e procuratori addetti all' ufficio di cui al comma 1,
lettera b), incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia,
spetta il trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale
munito delle stesse qualifiche nell' amministrazione provinciale. In caso
di assenza o impedimento i loro compiti vengono esercitati dall'ispettorato
legale, legislativo e contrattuale.
ARTICOLO 20
Disposizioni finanziarie
(1) Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, 17 e 18 della
presente legge, valutati in
lire 2 milioni per l' anno 1988, ed in lire 5 milioni all' anno a partire
dal 1989, si fa fronte:
a) per l' anno 1988 con lo stanziamento del capitolo 12125 dello stato di
previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità ;
b) per il biennio 1989- 1990 con quote dello stanziamento previsto nella
Sezione 1, settore 1.2, lettera a. 1), del bilancio pluriennale 1988- 1990;
c) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi
bilanci della Provincia.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall' articolo 19, valutati, tenuto
conto anche della decorrenza retroattiva, rispettivamente in lire 60 milioni
a carico dell' esercizio finanziario 1989 ed in lire 10 milioni all' anno
a partire dall' esercizio finanziario 1990, si provvede:
a) per il biennio 1989- 1990 con quote dello stanziamento iscritto nella
Sezione 1, Settore 1.2, lettera b. 1), del bilancio pluriennale 1988- 1990;
b) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.
(3) Le spese per contributi ai sensi degli articoli 10, 14 e 16 della presente
legge saranno stabilite a decorrere dal 1989 dalla legge finanziaria annuale
o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
Bolzano, 14 dicembre 1988
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