Legge Regionale N. 41 DEL 28-08-1984
Interventi per favorire l'agriturismo
in Campania
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità ed obiettivi
La Regione Campania, in armonia con il proprio Statuto, con gli indirizzi
di politica agricola nazionale, regionale e della CEE, promuove e sostiene
iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare nelle zone interne e comunque
nelle zone non immediatamente adiacenti a centri caratterizzati da intenso
sviluppo turistico, anche attraverso forme di associazione e cooperazione:
1) l'edilizia rurale tipica e caratteristica, con sua utilizzazione a fini
turistici;
2) le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti di interesse archeologico,
al fine di consentirne un maggiore e più agevole godimento da parte della
comunità ;
3) la produzione ed il commercio dei prodotti tipici dell' agricoltura e
dell' artigianato locale;
4) le tradizioni culturali e folcloristiche più legate il mondo contadino
e la loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali
e nazionali;
5) il movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con
potenzialità agro -turistiche della Regione;
6) lo studio dei rapporti e la loro evoluzione, tra la cultura urbana e
quella rurale e montana;
7) l'aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, le diffusione
e la promozione dell'agriturismo tra le popolazioni urbane.
ARTICOLO 2 Priorità
La Regione, nella programmazione degli interventi,dovrà tener conto con
priorità di:
1) progetti di imprese agricole singole o associate che, ubicate in zone
che presentino motivi di particolare interesse agricolo, climatico,archeologico
e folcloristico, siano idonee a sviluppare un turismo connesso con le attività
agricole;
2) progetti che si riferiscono ad aziende singole o associate le quali abbiano
predisposto piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola compatibili
con un' utilizzazione agrituristica;
3) progetti che si inseriscono in un programma organico di sviluppo agrituristico,
su dimensione comprensoriale, in collegamento con il riassetto socio - economico
del territorio.
ARTICOLO 3 Natura degli interventi
Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge riguardano l' attuazione
di iniziative dirette a realizzare:
1) Interventi nelle aziende agricole riguardanti:
a) il recupero, riattamento, riqualificazione funzionale ed ampliamento,
per un massimo di 12 posti letto, di edifici ed alloggi da destinare ad
utilizzazione agrituristica e miglioramento delle opere igienico - sanitarie,
termiche ed idriche,e sistemazione ed arredamento degli alloggi e servizi;
b) la sistemazione di locali con relative attrezzature da destinarsi alla
vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell' Azienda, in collegamento
funzionale con le strutture ricettive agrituristiche;
c) l' allestimento di << agricampeggi >> attraverso la delimitazione di
aree per la sosta di tende e di roulottes, per un massimo di tre tende e
di tre roulottes;
2) Attività di promozione svolte da Enti ed organizzazioni di cui al punto
2 del successivo art. 4, quali manifestazioni, attività di propaganda,organizzazione
di soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni altra iniziativa volta allo
sviluppo dell' attività agrituristica;
3) Interventi nei territori classificati montani riguardanti:
a) realizzazione di aree attrezzate per il turismo leggero;
b) realizzazione di itinerari turistici guidati.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
1) gli operatori agrituristici singoli o associati iscritti all' elenco
di cui all' art. 5;
2) associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazioni
di Associazioni a carattere nazionale. La Giunta regionale, su proposta
congiunta del Servizio Turismo o del Servizio Agricoltura,attua progetti
organici per la promozione dell' agriturismo in Campania.
ARTICOLO 5 Elenco regionale degli operatori Agrituristici
E' istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori Agrituristici.
Ad esso possono essere iscritti gli imprenditori agricoli che risultino
già iscritti nell' Albo previsto al Capo III della legge regionale n. 42
del 2 agosto 1982, che pratichino o intendano praticare l' Agriturismo singolarmente
o in forma associativa, secondo le finalità della presente legge. Nelle
more dell' Istituzione dell' Albo degli imprenditori agricoli, potranno
essere iscritti nell'elenco regionale degli operatori Agrituristici coloro
che sono in possesso dei requisiti previsti dall' art. 63 della legge Regionale
n. 42/ 82.
ARTICOLO 6 Iscrizione all'Elenco
L'istanza intesa ad ottenere l' iscrizione all' elenco deve essere inoltrata
alla Giunta tramite il Comune, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, per le nuove iscrizioni, entro il 31
gennaio di ogni anno,corredata da copia del libretto sanitario rilasciato
alla o alle persone che esercitano l' attività e parere favorevole dell'
Ufficiale Sanitario relativo ai locali, da adibire all' attività . L'istanza
deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'
indicazione delle caratteristiche dell' Azienda, degli edifici e delle aree
da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva,dei periodi di
esercizio. Il Comune, accertate le condizioni soggettive ed oggettive per
l' esercizio dell' attività agrituristiche,esprime il proprio parere entro
60 giorni dalla presentazione della domanda e la inoltra alla Commissione
istituita ai sensi del successivo articolo II, per i successivi adempimenti.
L'iscrizione nell' elenco comporta il rilascio di un certificato di iscrizione.
Avverso la negata iscrizione e la revoca dell' iscrizione,è dato ricorso
alla Giunta regionale nei trenta giorni dalla notifica del provvedimento
in caso di omessa iscrizione è dato ricorso alla Giunta regionale nei trenta
giorni dalla scadenza del termine del 90 giorni dalla presentazione della
domanda a norma del IV comma. La Giunta provvede nei successivi trenta giorni.
ARTICOLO 7 Diritti ed obblighi degli operatori Agrituristici
Coloro che sono iscritti nell' elenco degli Operatori Agrituristici potranno:
a) beneficiare dei contributi di cui all' artº13 della presente legge;
b) godere delle attività promozionali e di propaganda svolte da Enti o da
associazioni e comitati.
L'iscrizione nell' elenco comporta l' obbligo:
a) di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico di cui
all' articolo precedente;
b) di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel
certificato medesimo.
ARTICOLO 8 Certificato comunale
Per l' esercizio dell' attività agrituristica, gli operatori iscritti all'
elenco dovranno munirsi del certificato di cui al V comma dell' art. 6 rilasciato
dal Comune previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie necessarie,
dal quale dovranno risultare:
- tipo di attività svolte;- modalità e limiti di esercizio;
- disponibilità recettiva;- obbligo della tenuta del registro degli ospiti
e delle relative comunicazioni alle autorità di PS;
- tariffe praticate che dovranno essere approvate dal Comune sentito l'ETP
competente per territorio;
- l' elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso l' azienda.
ARTICOLO 9 Revoca dell' iscrizione e cancellazione dall' elenco
L'iscrizione nell' elenco può essere revocata su proposta del Comune a seguito
di accertamenti che l' operatore:
1) sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8;
2) abbia perso i requisiti necessari per l' esercizio dell'attività agrituristica;
3) non svolga da due anni attività di agriturismo.
La revoca dell' iscrizione e la conseguente cancellazione dall'elenco, comporta
l' esclusione da ogni beneficio e la revoca delle agevolazioni. La cancellazione
dall' elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all' art. 7 comporta,
per gli operatori agrituristici che abbiano beneficiato dei contributi di
cui all' art. 13, l' obbligo di restituire i contributi stessi.
ARTICOLO 10 Procedura e termini per la presentazione delle domande di approvazione
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell' art.
13 devono essere presentate entro il mese di dicembre di ogni anno in duplice
copia, alle Comunità Montane per i territori classificati montani e alle
Province per gli altri territori, corredate:
- del progetto o programma di attività ;
- della descrizione dell' opera e delle attrezzature ed eventuale relazione
tecnica per gli interventi di cui al punto 1) dell' art. 3;
- del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili. Le province e le Comunità Montane provvederanno
alla istruttoria delle richieste e faranno pervenire alla Regione entro
60 giorni dalla presentazione delle domande i propri pareri. La Giunta regionale
provvederà alla concessione degli incentivi su proposta congiunta dei Servizi
Agricoltura e Turismo. Le domande per la concessione dei contributi di cui
al comma II e III dell' art. 13 devono essere presentate alla Regione Campania
– Assessorato Turismo - entro il mese di gennaio di ogni anno, corredate:-
del programma di attività ;
- del piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili. Entro il mese di marzo la Giunta regionale definisce
il programma annuale e delibera la concessione dei contributi, determinando
la spesa da ammettere, l' ammontare del contributo e, per il caso di esecuzione
di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa
ed eventuali proposte di modifica circa le modalità di realizzazione dell'
opera o dell'iniziativa. I provvedimenti di concessione vanno notificati
anche ai Comuni in cui ricadono le aziende beneficiarie.
ARTICOLO 11 Commissione consultiva regionale
Ai fini dell' applicazione della presente legge e per gli scopi di cui all'
art. 12, è istituita una Commissione consultiva regionale nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale e composta:
- dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;
- dall' Assessore al Turismo;- dall' Assessore all' Agricoltura;
- da un rappresentante di ciascuna delle cinque Amministrazioni provinciali
della Regione,esperto in agricoltura;
- da cinque rappresentanti delle Comunità Montane, uno per ogni Provincia
designati dall'UNCEM;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale dell'Agricoltura;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale al Turismo;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale Cultura e Beni Culturali;-
da un funzionario dell' Assessorato regionale dell'Artigianato;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale del Commercio;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale della Programmazione;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale dell'Urbanistica;
- da un funzionario di ciascuno dei cinque Enti Provinciali del Turismo
della Regione;
- da tre imprenditori agricoli designati dalle Organizzazioni Professionali
Agricole;
- da tre esperti rappresentanti delle Associazioni agrituristiche riconosciute
a livello nazionale.
Alla Commissione è demandato il compito di formulare alla Giunta regionale
proposte per la definizione del programma pluriennale di interventi e per
i programmi annuali di attuazione e dispone l' iscrizione all' apposito
Albo degli operatori agrituristici che ne fanno richiesta in attuazione
dell'art. 6 della presente legge.
ARTICOLO 12 Programma regionale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale di cui
al precedente art. 11, definisce entro il mese di dicembre, in conformità
agli indirizzi ed alle finalità della presente legge, il programma pluriennale
di interventi per l' agriturismo ed i programmi annuali di attuazione. Il
programma pluriennale prevede;
- le analisi di base e le valutazioni generali;
- le linee di indirizzo programmatico ed il collegamento con i piani degli
altri settori, in particolare di quello agricolo e turistico;
- i criteri di intervento, gli obiettivi, le priorità e le fasi ed i tempi
di attuazione. Il programma annuale prevede:
- l' aggiornamento e precisazione delle analisi e delle indicazioni del
programma pluriennale;- la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per
l' anno in corso in funzione delle destinazioni degli interventi con il
vincolo che almeno il70% delle risorse finanziarie disponibili debbono essere
destinate alle aree classificate montane che siano comunque ubicate oltre
cinque chilometri dal mare;- la elencazione delle iniziative e progetti
ammessi a contributo.
ARTICOLO 13 Contributi
Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1) lett. a), b) e
c) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione a favore
degli operatori agrituristici iscritti nell' elenco,di contributi in conto
capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile fino al 50% elevabile al 60%
nelle zone montane, ad eccezione degli allacciamenti idrici, elettrici,
telefonici e fognari per i quali la misura del contributo può raggiungere
il 70% della spesa ammessa, elevabile all' 80% nelle zone montane. Per le
attività di promozione specificate al punto 2 dell' art. 3, la Giunta regionale
deliberala concessione a favore dei soggetti di cui al punto 2 dell' art.
4 di contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta
ammissibile. Per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 3) lett.
a) e b) del precedente art. 3 la Giunta regionale delibera la concessione
di finanziamenti con spesa a totale carico del bilancio regionale e le relative
funzioni amministrative sono delegate alle Comunità Montane secondo i principi
contenuti nella legge regionale 4maggio 1979 n. 27.
ARTICOLO 14 Erogazione dei contributi
La liquidazione dei contributi ha luogo in un'unica soluzione successivamente
alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza
dell' iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo e
nel provvedimento di concessione. A tal fine i soggetti destinatari dei
benefici dovranno far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo
delle spese, munita di idonei documenti giustificativi. Per le iniziative
di maggior impegno o quando sussistano comprovate necessità , la Regione
può disporre, su richiesta degli interessati, la anticipata erogazione di
un acconto nella misura massima del 50% del contributo deliberato.
ARTICOLO 15 Incompatibilità e vincolo di destinazione
I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime
opere ed iniziative con benefici previsti da altre analoghe provvidenze
legislative regionali e nazionali. I beneficiari dovranno impegnarsi a non
mutare la destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo
per anni 10 consecutivi a partire dalla data di erogazione del contributo
stesso. In particolare la concessione del contributo per gli investimenti
di cui all' art. 3 punto 1) lettere a), b) e c) comporta il vincolo di destinazione
agli usi di agriturismo degli immobili cui si riferisce per un periodo di
10 anni. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione,e reso pubblico
mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo
nella disponibilità degli immobili. La Giunta regionale può autorizzare
la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata
la sopravvenuta impossibilità della destinazione. La cancellazione del vincolo
comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme
erogate aumentate degli interessi al tasso legale.
ARTICOLO 16 Revoca della concessione dei contributi
La Regione deve controllare l' effettiva realizzazione delle attività programmate
da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente,revocare
la concessione del contributo con decreto del Presidente della Regione,
su conforme deliberazione della Giunta:
- qualora l' iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto
nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;
- nei casi di cancellazione dall' elenco regionale degli operatori agrituristici
di cui all' art. 5;
- quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa
o nella documentazione esibita.La revoca del contributo comporta:
- la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso
legale;- la conseguente responsabilità a carico degli amministratori per
il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.
ARTICOLO 17 La legge regionale 5 giugno 1975, n. 53 è abrogata.
ARTICOLO 18 Norme transitorie
Nella prima attuazione della presente legge per l' anno 1984, la Regione
interviene con la concessione di contributi in conto capitale sulla base
delle domande e dei progetti comunque presentati dai soggetti di cui all'
art. 4 punto 2) a sostegno delle iniziative coerenti con i fini ed obiettivi
della presente legge. La Giunta regionale approva il programma di ripartizione
dei fondi per l' anno in corso e deliberala concessione dei contributi senza
l' osservanza dei termini e delle procedure di cui agli articoli precedenti.
ARTICOLO 19
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge stabilito in
lire 700 milioni per il1984, di cui l' 80% per la realizzazione delle iniziative
di cui al punto 1), lettere a), b) e c) dell'art. 3, il 10% per le attività
di cui al punto 2)ed il 10% per le attività di cui al punto 3) dell' art.3
della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento,in termini di competenza
e di cassa, di cui al capitolo 1205, di nuova istituzione, dello stato di
previsione della spesa per l' anno finanziario1984, con la denominazione:
<< Interventi per favorire l'agriturismo in Campania >>, mediante prelievo
della occorrente somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato
di previsione medesimo,che si riduce di pari importo. All' onere per gli
anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio,
la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio,utilizzando quota
parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della
legge16 maggio 1970, n. 281.
ARTICOLO 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo
comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 28 agosto 1984
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