Legge Regionale N. 26 DEL 28-06-1994
Norme per l' esercizio dell'
agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione -
abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, al fine di valorizzare il patrimonio economico,
socio - culturale e ambientale di vaste aree del proprio territorio, promuove
lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, integrandoli con l'offerta
turistica regionale. Per queste finalità definisce:
a) le norme per l' esercizio e la promozione dell'attività agrituristica,
sulla base della Legge 5 dicembre 1985,n. 730, concernente la disciplina
dell'agriturismo;
b) le norme per l'esercizio e la promozione di una nuova forma di turismo,
denominata “turismo rurale”.
2, In particolare, la presente legge è finalizzata a favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l' integrazione del
reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate
o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti
elementi naturalistici, paesaggistici e storico -culturali;
b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di
servizi turistici;
c) la salvaguardia dell' ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole
a basso impatto ambientale;
d) la valorizzazione dei prodotti tipici dell' agricoltura e della gastronomia
tradizionale emiliano - romagnola;
e) la conservazione per la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione
delle risorse naturali e dei beni storico -culturali, sviluppando a tale
fine iniziative di formazione e di promozione;
f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle
tradizioni culturali nel mondo rurale;
g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata
dei beni ambientali naturali.
3. La Regione Emilia - Romagna intende inoltre favorire lo sviluppo e la
qualificazione delle attività turistico – ricettive rurali, di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 mediante:
a) l' istituzione di marchi di qualità per l' agriturismo e il turismo rurale;
b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori
dell' agriturismo e del turismo rurale;
c) la definizione di programmi di promozione integrata dell'agriturismo
e del turismo rurale.
TITOLO I Norme per l' esercizio dell' agriturismo
ARTICOLO 2 Definizione delle attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di
ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all' art. 5.
2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:
a) dare alloggio in appositi locali dell' azienda agricola;
b) ospitare in spazi aperti, perché attrezzati di servizi essenziali nel
rispetto delle norme igienico - sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico
e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all'
art. 6;
d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali
prodotti dall' azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne,
da materie prime prodotte nell' azienda;
e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre
specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;
f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate
al trattenimento degli ospiti che usufruiscono dei servizi di ricezione
e/o ristorazione dell'azienda.
ARTICOLO 3 Connessione e complementarietà dell' attività agrituristica
1. Le attività di cui all' art. 2 sono svolte in rapporto di connessione
e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
2. Il volume dell' attività agrituristica deve essere inferiore al limite
massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l' attività agricola. La
determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni
di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche
colturali adottate.
ARTICOLO 4 Norme per la rivitalizzazione delle zone montane
1. Nelle zone montane, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75
e dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1 concernente il riordino delle Comunità Montane,
l' attività agricola di cui all' art. 3 è determinata sulla base del tempo
di lavoro annuo necessario sia per le attività agroforestali che per quelle
finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'
ambiente.
2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l' allevamento del bestiame, per
la silvicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente è calcolato in analogia
ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero
di giornate lavorative per un coefficiente compensantivo fino a un massimo
di 3, in rapporto al disagio operativo e socio -economico degli addetti.
ARTICOLO 5 Operatori agrituristici
1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, di
cui all' art. 2135 del codice civile, singoli od associati, che svolgono
l' attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della
propria azienda.Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori
di cui all' art. 230 bis del codice civile e di propri dipendenti.
2. I soggetti interessati all' esercizio dell' agriturismo devono essere
in possesso, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'
elenco degli operatori agrituristici di cui all' art. 12, della qualifica
di imprenditore agricolo e dell' attestato di frequenza al corso per operatore
agrituristico attivato nel territorio della provincia.
ARTICOLO 6 Esercizio dell' agriturismo
1. Nell' esercizio dell' agriturismo il valore annuo della materia prima
utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere costituito,
per la maggior parte, da produzioni proprie dell' azienda e da produzioni
considerate tipiche della zona particolare in cui è ubicata l' azienda agrituristica.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati di produzione aziendale, oltre
ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati, nell'azienda agricola, anche
quelli ricavati, sia pure attraverso lavorazioni esterne, da materie prime
prodotte nell'azienda medesima.
ARTICOLO 7 Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le seguenti zone:
a) aree svantaggiate, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75;
b) aree montane di cui alla LR 5 gennaio 1993, n. 1;
c) aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e
regionali ed aree contigue, individuate, ai sensi dell' art. 32 della Legge
6 dicembre 1991, n. 394e dalla LR 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata
dalla LR 12 novembre 1992, n. 40;
d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 e 23 del Piano territoriale paesistico
regionale.
ARTICOLO 8 Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo
1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall' entrata
in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un
unico simbolo che individua,su tutto il territorio, le aziende agrituristiche.
Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all'ingresso
delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abolito.
2. L' utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne,nel materiale
illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al
pubblico è riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata
l'autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica in base all'art.
14.
ARTICOLO 9 Immobili destinati all' agriturismo
1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti
sul fondo ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione
dell' imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del
fondo o di comuni limitrofi, purché si tratti di strutture strettamente
connesse all' attività agricola.
2. I comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
sulla base di un censimento, di cui all'art. 40 della LR 7 dicembre 1978,
n. 46, e successive modifiche, concernente la tutela e uso del territorio.
3. L' esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato
per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG (Piani regolatori
generali).
4. Le attività ricreative, culturali e sportive sono ammesse nelle strutture
esistenti in azienda o negli ambiti territoriali delle aziende associate.
5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce comunque distrazioni
o variazioni della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati
che restano censiti nel catasto rurale.
6. I locali destinati all' uso agrituristico devono possederei requisiti
strutturali ed igienico - sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale
per i locali di abitazione.
Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici possono essere
ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia
rurale dell' edificio, ai sensi dell' art.33.
ARTICOLO 10 Volume delle strutture agrituristiche
1. L' attività agrituristica è consentita, nel rispetto dei criteri stabiliti
all' art. 9, secondo i volumi di seguito indicati:
a) l' ospitalità in camere ammobiliate è ammessa nei fabbricati esistenti
sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle
zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art.
7;
b) l' ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole,
elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così
come individuate all'art. 7.
2. La ricettività agrituristica è stagionale e non può essere superiore
a nove mesi su base annua. Tale periodo può essere suddiviso in più periodi
durante l' anno solare. La durata dell' ospitalità e l' eventuale suddivisione
in periodi devono essere indicate nella richiesta al SIndaco per l'autorizzazione
allo svolgimento delle attività agrituristiche.
3. L' accoglienza in spazi aperti ed attrezzati è ammessa per il periodo
di ospitalità di cui al comma 2 e può essere suddivisa nell' anno solare
in più periodi.4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione
agrituristica trasmette al Sindaco una comunicazione sull'attività ricettiva
agrituristica svolta nell'anno precedente, riportando i periodi di apertura
e il numero di giornate complessive.5. Non hanno carattere stagionale le
attività agrituristiche di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2
dell'art 2.
ARTICOLO 11 Deleghe alle Comunità montane e alle Province
1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione
degli incentivi di cui all' art. 18 sono delegate alle Comunità Montane
e, per il restante territorio,alle province nel rispetto delle disposizioni
di cui alla LR27 agosto 1983, n. 34.
2. Alle Comunità Montane sono altresì delegate le funzioni amministrative
concernenti l' istruttoria delle domande di iscrizione all' elenco degli
operatori agrituristici, le verifiche ed i controlli sulla sussistenza dei
requisiti ai fini dell'iscrizione all' elenco di cui all' art. 12.
3. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative concernenti la
tenuta dell' elenco degli operatori agrituristici e, per i territori non
ricompresi nell' ambito delle Comunità Montane, le verifiche ed i controlli
sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell' iscrizione all' elenco di
cui all' art. 12.
ARTICOLO 12 Elenco degli operatori agrituristici
1. AI sensi dell' art. 6 della Legge 5 dicembre 1985,n. 730, è istituito
l' elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. L' elenco, cui possono essere iscritti i soggetti previsti all'art. 5,
è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.
3. Le domande di iscrizione all' elenco sono presentate alle Comunità Montane,
che le trasmettono alle Province entro i successivi trenta giorni, per le
aziende ubicate nei comuni individuati dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1, e
alle Province, per quelle ubicate nel restante territorio. Decorso inutilmente
tale termine, le Comunità Montane sono comunque tenute a trasmettere la
documentazione alle Province che decidono entro il termine di cui al comma
4.
4. La Provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande, decide sulla iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano
senza che sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda d'iscrizione
si ritiene accolta. Per gli accertamenti di cui al presente comma si applicano
l' art. 688 del codice di procedura penale e l' art. 10 della Legge 4 gennaio
1968, n. 15.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda e comunicato entro
cinque giorni dall' adozione agli interessati.Ove la domanda debba ritenersi
accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono
chiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa dichiarazione al riguardo;in difetto tiene luogo del provvedimento
di iscrizione la copia della domanda contenente l' indicazione della data
di ricevimento da parte dell' Amministrazione provinciale di cui al comma
4.
6. Le province ogni sei mesi trasmettono alla Regione copia degli elenchi
provinciali degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 13 Verifiche e revoca dell' iscrizione
1. La Provincia e le Comunità Montane, nell' ambito del territorio di propria
competenza, effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei
requisiti richiesti per l' iscrizione all' elenco regionale di cui all'
art. 12.
2. La perdita dei requisiti viene contestata per iscritto agli interessati,
che hanno trenta giorni di tempo per rispondere e contro dedurre. Entro
i trenta giorni successivi alla risposta, la Provincia delibera in via definitiva.
3. L' accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione
dall' elenco. La cancellazione deve essere comunicata alla Regione ed al
Comune per la revoca dell'autorizzazione agrituristica di cui all' art.
14.
4. La cancellazione dall' elenco comporta la revoca dei contributi assegnati
e la restituzione di rate già riscosse,con la maggiorazione degli interessi
legali.
ARTICOLO 14 Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all' art. 5 che intendono svolgere attività agrituristiche
devono presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata l' azienda, domanda
di autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attività elencate nell' attestato di iscrizione
all' esercizio dell' agriturismo;
b) l' indicazione delle caratteristiche dell' azienda degli edifici e delle
aree da adibire ad uso agrituristico;
c) l' indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le
attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe massime per l' ospitalità che si intendono
adottare per l' anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi
di attività ;
e) la dichiarazione, ai sensi dell' art. 2 della Legge 4 gennaio1968, n.
15, comprovante l' iscrizione nell'elenco di cui all' art. 12.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato di iscrizione all' elenco di cui all' art. 12;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell' esercizio di attività
agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell' autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività
agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti
debbano essere preliminari all' inizio dell'attività ; in tal caso il parere
di cui alla lettera c)non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione
di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa
al Comune prima dell' effettivo inizio dell' attività .
3. La domanda è presentata al Comune che accerta, applicando l'art. 688
del codice di procedura penale e l' artº10 della Legge n. 15 del 1968, il
possesso da parte dei richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11
e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno
1931, n. 773, ed all' art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59.
4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta giorni
dalla data della loro presentazione.Qualora i sessanta giorni trascorrano
senza che il Comune abbia concesso l' autorizzazione o notificato richieste
di chiarimento, la domanda si intende accolta e l' autorizzazione concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro
cinque giorni dall' adozione agli interessati. Ove la domanda debba intendersi
accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono
chiedere al Sindaco, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa dichiarazione al riguardo;in difetto, tiene luogo del provvedimento
di autorizzazione la copia della domanda contenente l'indicazione della
data di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di cui al comma
3.
6. L' autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi
quarto e quinto dell' artº19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano
le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111.
ARTICOLO 15 Sospensione e revoca dell' autorizzazione
1. L' autorizzazione è sospesa dal COmune, con provvedimento motivato, per
un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli
obblighi di cui all' art. 16.
2. L' autorizzazione è revocata dal Comune, con provvedimento motivato,
qualora si accerti che l' interessato:
a) non abbia intrapreso l' attività entro un anno dalla data di autorizzazione,
ovvero abbia sospeso l' attività da almeno un anno, sempre che l' interessato
non abbia tempestivamente comunicato al Comune il ritardo e la sospensione
indicando motivi obiettivamente verificabili;
b) sia stato cancellato, con procedure previste dall' artº13, dall' elenco
di cui all' art. 12;
c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell' artº14;
d) abbia subito nel corso dell' anno tre provvedimento di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato,
il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e contro dedurre. Il Comune
deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta
giorni.
ARTICOLO 16 Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche
hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione comunale, o il documento equipollente,
di cui all' art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno,per l' anno successivo,
una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare,
eventualmente articolare a seconda della suddivisione in periodi in cui
viene svolta l'attività agrituristica; in caso di mancata trasmissione,
si intendono confermatele tariffe previste per l' anno precedente; in ogni
caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni
hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune;
d) rispettare le tariffe massime comunicate al Comune;
e) osservare le disposizioni di cui all' art. 109 del TU delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con RD18 giugno 1931, n. 773;
f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell'agriturismo di
cui all' art. 8.
ARTICOLO 17 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali
1. La Regione, a fine di coordinare gli interventi in materia di agriturismo
ed uniformare i criteri di valutazione dei requisiti previsti per l' esercizio
dell' agriturismo, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente
legge approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali.
ARTICOLO 18 Contributi finanziari
1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell' elenco dei soggetti
abilitati all' esercizio dell' agriturismo è prevista la concessione di
un contributo finanziario per i seguenti interventi:
a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati agricoli per attività
agrituristiche e delle aree di pertinenza;
b) costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie per
il campeggio;
c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione e la vendita di
prodotti aziendali;
d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio e dell'
agricoltura tradizionale, quali siepi, boschi domestici, filari alberati,
maceri ecc.;
e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative per il tempo libero;
f) manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto
capitale nei seguenti limiti massimi:
a) contributo fino al quarantacinque per cento della spesa ammessa nelle
zone comprese nell' ambito di applicazione dell'art. 7;
b) costruito fino al venti per cento della spesa ammessa nelle restanti
zone.
3. Le domande di contributi devono essere corredate di un piano di sviluppo
aziendale indicante;
a) la tipologia degli interventi previsti;
b) il piano finanziario;c) la convenienza economica;
d) i tempi di realizzazione degli interventi.
4. Sono considerati prioritari, nell' ambito delle singole zone di prevalente
interesse agrituristico, a parità di valutazione qualitativa dei servizi
offerti, i progetti presentati da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli a titolo principale che risiedano in azienda, che utilizzino manodopera
giovanile e che adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto
ambientale.
5. In alternativa ai contributi in conto capitale può essere accordato un
concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, della durata
massima di venti anni, pari alla differenza fra le rate di ammortamento
calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all'art.
43 della LR 20 aprile 1979, n. 10.
ARTICOLO 19 Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
1. I beneficiari degli interventi di cui all' art. 18 devono impegnarsi
a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo
di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.
2. SI procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate
quanto:
a) l' iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'
atto di concessione senza giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che
sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.
TITOLO II Norme per l' esercizio del turismo rurale
ARTICOLO 20 Definizione di turismo rurale
1. Per il turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta
turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere
ospitalità ,ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio,finalizzate
alla corretta fruizione dei beni naturalistici,ambientali e culturali del
territorio rurale.
2. In particolare, l' attività di turismo rurale deve essere esercitata
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricettività e/ o ristorazione esercitata in immobili già esistenti,
ubicati all' esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dai
PRG vigenti ai sensi dell' art. 13, della LR 7 dicembre 1978, n. 47;tale
attività può essere altresì esercitata in frazioni delimitate dal PRG vigente,
purché in immobili con caratteristiche proprie dell' edilizia tradizionale
della zona;
b) ristorazione basata su un' offerta gastronomica tipica della zona in
cui l' edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime
provenienti, in prevalenza,da aziende agricole locali;
c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare,
alla cultura rurale della zona.
3. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione
emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per
il turismo rurale:
a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati
alla ricettività ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche dei servizi.
ARTICOLO 21 Zone di prevalente interesse per il turismo rurale
1. Sono considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale:
a) le aree montane, così come individuate dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1;
b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali
e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell' art. 32 della Legge
8 dicembre 1991,n. 394, e dalla LR 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata
dalla LR 12 novembre 1992, n. 40.
ARTICOLO 22 Tipologia dei servizi
1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle
condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi,
da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti
autorità :
a) esercizi alberghieri, di cui alla LR 30 novembre1981, n. 42, e successive
modificazioni;
b) esercizi extralberghieri, di cui alla LR 25 agosto1988, n. 34;
c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande,
individuati all' art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad
attività didattiche all' aria aperta per il tempo libero.
ARTICOLO 23 Operatori del turismo rurale
1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione,
singolo o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall' art. 20,
autorizzati all' esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali
e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio
industria artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive
all' aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali
e negli specifici registri delle CCIAA.
ARTICOLO 24 Elenco operatori del turismo rurale
1. E' istituito l' elenco regionale degli operatori del turismo rurale,
suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
b) esercizi di ristorazione;c) esercizi di gestione di servizi a supporto
delle attività sportive e del tempo libero all' aria aperta.
2. L' elenco suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti
Province.
3. All' elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti
di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell' attestato di frequenza al corso di
formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all' art.
34.
4. La domanda di iscrizione all' elenco è presentata alla Provincia competente
per territorio.
5. La Provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull' iscrizione. Qualora
i sessanta giorni trascorrano senza che sia adottato alcun provvedimento,
la domandasi ritiene accolta.
6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro
cinque giorni dall' adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi
accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono
richiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta,
espressa dichiarazione al riguardo;in difetto tiene luogo del provvedimento
di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data
di ricevimento da parte della Provincia di cui al comma 4.
7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e già classificati ai sensi della
LR 30 novembre 1981, n. 42, l' iscrizione all'elenco regionale di cui al
comma 1 non sostituisce la classificazione regionale prevista all' art.
3 della stessa legge, così come modificata dalla LR 14 giugno 1984,n. 30.
8. Ogni tre mesi le Province trasmettono ai Comuni competenti per territorio
copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici
esercizi iscritti nell'elenco provinciale.
9. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla regione
copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.
ARTICOLO 25 Verifiche, sospensione e revoca dell' iscrizione
1. Le Province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento
dei requisiti richiesti dalla presente legge per l' iscrizione all' elenco
regionale degli operatori del turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati,
che possono rispondere e contro dedurre entro trenta giorni dalla data di
comunicazione.
3. L' accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione
dell' elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi
ai sensi dell' art. 29.
4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio
iscritto nell' elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare
alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per
la nuova iscrizione.
ARTICOLO 26 Competenze dei Comuni
1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle
vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri,
extralberghieri e di pubblici esercizi.
ARTICOLO 27 Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzato allo svolgimento dell' attività di turismo
rurale hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il documento comprovante l' iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori del turismo rurale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione medesima;
c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera
e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
d) affiggere il simbolo regionale di cui all' art. 28.
ARTICOLO 28 Simbolo del turismo rurale
1. La Giunta adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'
elenco regionale degli operatori del turismorurale.
2. L' utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati
ed iscritti all' elenco regionale.
ARTICOLO 29 Contributi finanziari
1. Gli imprenditori iscritti nell' elenco regionale degli operatori del
turismo rurale possono accedere ai contributi finanziari previsti dalla
LR 11 gennaio 1993, n. 3, e da programmi comunitari a gestione regionale.
TITOLO III Disposizioni generali
ARTICOLO 30 Competenze della Regione
1. Ai fini dell' attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti
i seguenti compiti:a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi:
1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
di cui all' art. 17;
2) progetto speciale turismo rurale;
a) istituzione dei marchi regionali di qualità di cui all'art. 32.2. I programmi
dovranno definire:
b) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'
agriturismo e del turismo rurale;
c) criteri e modalità per la concessione dei contributi;
d) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;
e) criteri per l' elaborazione di programmi di studio;realizzazione e promozione
di itinerari di agriturismo e del turismo rurale;
f) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;
g) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.
3. I programmi di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere coordinati
con il Piano di promozione turistica di cui all' art. 3 della LR 9 agosto
1993, n. 28, e con il“Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi
turistici”di cui all' art. 3 della LR 11 gennaio 1993, n. 3.4. I programmi
regionali di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni
professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.
ARTICOLO 31 Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell' agriturismo
e del turismo rurale
1. Le Province, d' intesa con le Comunità Montane, sulla base degli orientamenti
e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all' art. 30,
definiscono i Programmi provinciali integrati dell' agriturismo e del turismo
rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla LR
11 gennaio 1993, n. 3, e alla LR 9 agosto1993, n. 28.
ARTICOLO 32 Istituzione dei marchi di qualità per le aziende agrituristiche
e per gli esercizi del turismo rurale
1. La Regione istituisce marchi di qualità con profilo uniforme per le aziende
agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, approva i criteri per l' assegnazione dei marchi di qualità , comprendenti
i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi
e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca
dei marchi stessi.
ARTICOLO 33 Ristrutturazione degli edifici destinati all' esercizio dell'
agriturismo e del turismo rurale
1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio
dell' agriturismo e del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle
caratteristiche dell'edificio, conservandone l' aspetto complessivo e i
singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo
degli edifici rurali l' utilizzo dei locali a fini agrituristici è consentito
anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di
aerazione previsti dalle normative vigenti.
ARTICOLO 34 Formazione professionale
1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale
degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole
e turistiche,preposti all' espletamento di funzioni in materia di agriturismo
e di turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione degli operatori agrituristici e del turismo
rurale sono coordinate dalle Province e gestite dagli enti o dagli organismi
di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale,
nonché dai centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità
Montane,in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione, con le organizzazioni professionali agricole e del settore
ricettivo, cooperative e sindacali.
ARTICOLO 35 Obblighi fiscali e tributari
1. L' attività agrituristica è soggetta al pagamento delle tasse dovute
per il rilascio dell' autorizzazione igienico -sanitaria sulla base degli
importi stabiliti al numero d' ordine7, categoria e), del punto 1) e per
la categoria e) del punto2) del DLgs 22 giugno 1991, n. 230, modificato
dal DLgs23 gennaio 1992, n. 31 e successive modificazioni.
2. L' attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute
e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività
e di esercizi pubblici.
ARTICOLO 36 Norme transitorie e finali
1. La LR 11 marzo 1987, n. 8, concernente “Interventi a favore dell' agriturismo”,
è abrogata.2. Gli operatori agrituristici iscritti all' Albo regionale,
ai sensi della LR n. 8 del 1987, e provvisti dell' autorizzazione comunale
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente
iscritti all' elenco di cui all' art. 12 e sono esonerati dall' obbligo
di frequenza ai corsi per operatore agrituristico di cui all' art. 5.
ARTICOLO 37 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge,la Regione
Emilia - Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti dall' art. 18, mediante l' istituzione nello
stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo
che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione
della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione
della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'
art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per i contributi previsti all' art. 29, nell' ambito dei finanziamenti
previsti dalla LR 11 gennaio 1993, n. 3,e nell' ambito dei programmi regionali
e comunitari a gestione regionale;
c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell' agriturismo
e del turismo rurale, nell' ambito dei finanziamenti previsti dalla LR a
agosto 1993, n. 28,e nell' ambito dei programmi regionali e comunitari a
gestione regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 28 giugno 1994
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