REGIONE LAZIO
legge regionale del 10/11/1997
n. 36 Norme in materia di agriturismo.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Titolo I
Agriturismo
ARTICOLO 1
F i n a l i t à
1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi
di politica agraria nazionale e comunitaria,
con i programmi regionali di promozione economica nel settore
agricolo e turistico, promuove e disciplina le attività
agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio
agricolo, la permanenza dei produttori
agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del
reddito aziendale ed il miglioramento delle
condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio,
la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali,
ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire
i rapporti tra città e campagna.
ARTICOLO 2
Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle
di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati
e dai loro familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, utilizzando la propria
azienda, in rapporto di connessione e complementarietà
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini
di tempo di lavoro.
2. Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività
di coltivazione del fondo,
di allevamento zootecnico e di silvicoltura
deve essere superiore al tempo corrente
per lo svolgimento delle attività agrituristiche.
Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano,
all'effettivo ordinamento colturale e produttivo
dell'azienda interessata, i valori medi di impiego
di manodopera definiti, per periodi di cinque
anni, dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, tenendo conto:
a) per lavoro agricolo, delle tabelle ettaro coltura stabilite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.
7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7 (Norme in materia di collocamento e accertamento
dei lavoratori agricoli), convertito nella legge 11 marzo
1970, n. 83;
b) per le attività agrituristiche, di analoghi parametri relativi
al settore turistico. I limiti massimi di riferimento per il
tempo di lavoro sono fissati in 288 giornate o in
2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità lavorativa.
Il tempo di lavoro agricolo può
essere moltiplicato per un coefficiente compensativo, fino a 2, per
aziende nelle quali le particolari condizioni relative
alla ubicazione e giacitura comportano un particolare disagio
operativo.
3. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare stagionalmente ospitalità ,
anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e
bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici
della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico
e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative, divulgative
e culturali nell'ambito dell'azienda.
4. Sono considerate di propria produzione le bevande ed
i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell'azienda stessa
anche attraverso lavorazioni esterne. L'entità delle produzioni
aziendali in termini di valore deve essere
riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona
per tipo di coltura e/o allevamento
all'ordinamento colturale e produttivo aziendale.
5. In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande
la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della
zona deve raggiungere complessivamente la misura
del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi somministrati,
per metà assicurata dai prodotti aziendali.
6. Per l'esercizio dell'attività agrituristica
è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 8.
7. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nella
osservanza delle norme di cui alla presente legge, non
costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici
interessati.
ARTICOLO 3
Immobili destinati all'agriturismo
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati
nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo
e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici
esistenti nei borghi od in centri abitati
destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che
svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati,
sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché
gli stessi borghi o centri abitati abbiano
limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso
individuati con il piano regionale di cui all'articolo 18.
ARTICOLO 4
Interventi per il recupero
del patrimonio edilizio
1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio
rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini
di attività agrituristiche, devono essere conformi
alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed architettoniche
degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali
delle zone interessate.
3. La Regione, in relazione ai propri programmi di intervento
per lo sviluppo, può concedere contributi
in conto capitale agli imprenditori agricoli,
singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 7 o che abbiano un proprio familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile iscritto nell'elenco
medesimo.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi per le seguenti
iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di
stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività
agrituristica, ed il relativo arredamento, in fabbricati
accatastati rurali;
b) adattamento di spazi aperti da
destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento
della destinazione agricola dei terreni;
c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di
strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo
di prodotti agricoli;
d) installazione, ripristino, manutenzione
straordinaria e miglioramento di impianti
igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei
locali e degli spazi di cui alle, lettere a) b) e c);
e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino
con le normative urbanistiche e non riducano la
superficie agricola utilizzata e la capacità
produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare
l'attività agricola aziendale secondaria, in termini
di tempo di lavoro, rispetto a quella
agrituristica.
ARTICOLO 5
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili
da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal
competente servizio dell'azienda unità sanitaria
locale, anche con riguardo alle normative vigenti
in materia di tutela dall'inquinamento.
2. I locali destinati all'esercizio di attività
agrituristiche devono possedere i requisiti
strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale.
3. Nella valutazione dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche
di ruralità degli edifici esistenti. Negli interventi
di restauro e risanamento conservativo degli edifici
rurali esistenti destinati alla utilizzazione
agrituristica è consentito derogare ai
limiti di altezza e di superficie arco-illuminante
previsti dalle norme richiamate al comma 2.
4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono
essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli
alloggi agrituristici, aventi i requisiti minimi
stabiliti dall'articolo 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio
1985, n.59.
5. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 6
Limiti di attività
1. La capacità ricettiva delle aziende
agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere
superiore a dieci camere
ammobiliate per un massimo di trenta posti letto.
2. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un
massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi
agrituristici vengono
adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data
del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati
per le
attività aziendali o per abitazione degli addetti
alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti
necessari.
3. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione
autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati
in sede di
autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva
potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando
il requisito di
connessione e complementarietà dell'attività
agrituristica con quella agricola.
4. Gli spazi aperti da destinarsi alla
sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero
dieci equipaggi e di
trenta persone, purché in aziende agricole di superficie
agricola utilizzata non inferiore a
due ettari nelle zone montane e
svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del
28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone.
5. Nel caso di imprenditori agricoli associati o
di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività
di cui ai commi
precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende
associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica
sede,
a condizione che le strutture
stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.
6. Nell'attività agrituristica
possono essere occupati esclusivamente
l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, nonché
il personale dipendente dell'azienda agricola.
Il tempo di lavoro complessivo
prestato nell'attività agrituristica
deve comunque rimanere inferiore al
tempo di lavoro destinato all'attività
agricola
dell'azienda.
ARTICOLO 7
Elenchi provinciali
1. Presso ciascuna Amministrazione provinciale
è istituito l'elenco provinciale dei soggetti
abilitati all'esercizio delle
attività agrituristiche, tenuto da una
commissione provinciale costituita da:
a) l'Assessore provinciale competente in materia di agricoltura, o
dal dirigente dell'Ufficio competente da lui delegato, in qualità
di
Presidente;
b) il dirigente dell'Ufficio competente per materia dei
settori decentrati dell'Assessorato regionale allo
sviluppo del sistema
agricolo e del mondo rurale;
c) un rappresentante di ciascuna delle
tre organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
regionale;
d) il dirigente dell'Ufficio dell'Amministrazione
provinciale competente in materia di agriturismo.
2. Le funzioni di segreteria della Commissione
sono espletate dall'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente
in materia
di agriturismo.
3. L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per
il rilascio dell'autorizzazione comunale
all'esercizio delle
attività agrituristiche, di cui all'articolo 8.
4. La commissione di cui al comma 1 è nominata con
decreto del Presidente della Giunta provinciale
ed ha il compito di valutare
l'idoneità dei richiedenti l'iscrizione negli elenchi
provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge
5 dicembre 1985, n.
730, e dalla presente legge,
tenuto conto dell'effettiva potenzialità
agrituristica dell'azienda agricola e
del fondo
interessati, la cui tipologia deve essere espressamente
indicata nell'elenco provinciale.
5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 si applica il
trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente
in
materia.
6. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto
la riabilitazione, ai soggetti indicati nell'articolo 6, terzo comma,
lettere a) e b), della legge n. 730 del 1985.
7. La commissione provinciale si pronuncia
sulle domande di iscrizione nell'elenco entro
sessanta giorni dalla ricezione delle
domande medesime. La data di ricezione si riferisce alla
consegna della documentazione completa ed è attestata da apposita
ricevuta ai
fini della decorrenza del termine di pronuncia.
La decorrenza del termine non comporta comunque l'iscrizione nell'elenco.
8. Il diniego motivato dell'iscrizione deve
essere comunque comunicato al richiedente.
9. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco provinciale,
verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità
degli iscritti e delle condizioni di legge. Per detta
verifica la commissione può avvalersi dei
comuni oltre che delle strutture
provinciali competenti. Qualora risulti la
non sussistenza dei requisiti di idoneità
la commissione provvede alla cancellazione
provvisoria del nominativo, comunicando la propria determinazione
al soggetto interessato con indicazione del
termine per eventuali
controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco provinciale
viene notificata al soggetto interessato ed al Comune.
ARTICOLO 8
Disciplina amministrativa
ed autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, iscritti negli
elenchi provinciali di cui all'articolo 7, che intendono esercitare attività
agrituristiche, devono presentare al Comune nel cui territorio
ha sede l'immobile interessato, apposita
domanda contenente la
descrizione dettagliata delle attività
proposte fra quelle riconosciute idonee in sede
di iscrizione all'elenco provinciale, con
l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da utilizzare per uso
agrituristico, delle capacità
ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività
e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso,
nonché del numero
delle persone addette e del rispettivo
rapporto con l'azienda agricola.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere contenute anche in separata
relazione illustrativa allegata alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) idonea certificazione dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92
del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge
9 febbraio 1963, n. 59;
b) copia del libretto sanitario;
c) parere favorevole del competente servizio dell'azienda
unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli
immobili e dei
locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
d) ove necessaria, copia
della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione
comunale per i locali da utilizzare
per
l'attività agri-turistica;
e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
7, comma 1;
f) il consenso del proprietario se la richiesta viene
avanzata dall'affittuario del fondo
e/o degli edifici, ovvero
dell'imprenditore agricolo se la richiesta è avanzata da
familiare dello stesso;
g) relazione a firma autenticata del richiedente
contenente la descrizione delle caratteristiche
specifiche dell'ordinamento
colturale e produttivo e dell'organizzazione gestionale dell'azienda
nonché degli edifici presenti e delle aree
da adibire ad uso
agrituristico.
4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione
il Sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento
o diniego.
L'autorizzazione comunale deve
specificare le attività agrituristiche consentite
ed i periodi di esercizio che, comunque,
non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui. L'autorizzazione,
inoltre, deve specificare il numero massimo degli
addetti all'attività agrituristica.
5. Scaduti i novanta giorni senza che
ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta.
6. L'autorizzazione è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo.
7. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui
alla legge 16 giugno 1939, n. 1111,
per la disciplina degli
affittacamere.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla competente commissione
provinciale per l'agriturismo ed all'Ente
cui sono
demandate le funzioni in materia
di turismo, competente per territorio, un
elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno
precedente nonché le eventuali variazioni intervenute relativamente
alle autorizzazioni già in essere.
9. Presso l'ufficio regionale competente per l'agriturismo
sono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristici iscritti
negli elenchi provinciali.
ARTICOLO 9
Obblighi amministrativi
1. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti
obblighi:
a) rispettare i limiti
e le modalità indicate nella autorizzazione
e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12;
b) tenere un registro contenente le generalità
delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo
e la partenza alla locale
autorità di pubblica sicurezza;
c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale.
2. Sono altresì fatti salvi gli
altri obblighi previsti dall'articolo 109
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
così come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge
29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio
1995, n. 203.
ARTICOLO 10
Riserva di denominazione
1. La denominazione "Agriturismo" nelle insegne,
nel materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma
di comunicazione
al pubblico, è riservata esclusivamente a coloro ai quali sia
stata rilasciata l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività
agrituristica a norma dell'articolo 8.
2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni
a lire 6 milioni gli esercenti attività di ricezione e ospitalità
che
si attribuiscono la denominazione di "Agriturismo",
senza aver ottemperato a quanto
previsto dall'articolo 8. La sanzione
amministrativa si applica con le seguenti modalità :
lire 2 milioni per la prima violazione;
fino a lire 6 milioni per le successive violazioni.
3. Sono affidate all'Amministrazione provinciale competente
per territorio le attività di controllo e l'applicazione delle
sanzioni
di cui al comma 2, con l'obbligo di relazionare entro il 31 marzo
di ciascun anno all'ufficio regionale competente per l'Agriturismo.
4. L'Amministrazione regionale può
effettuare autonomamente verifiche e controlli. I relativi
verbali di accertamento devono
essere trasmessi alla Amministrazione provinciale
competente per territorio per l'eventuale applicazione delle
sanzioni di cui al
comma 2.
5. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono interamente introitate dalle Amministrazioni
provinciali competenti
per territorio a titolo di finanziamento delle funzioni attribuite.
ARTICOLO 11
Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è sospesa
dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci
e trenta
giorni per violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 e comunque per
temporanea inosservanza delle norme igienico-sanitarie
e di
pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco
con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un
anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero
abbia sospeso l'attività da
almeno un anno;
b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti
per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;
c) sia incorso durante l'anno solare, in più
provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta
giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di
uso degli immobili interessati.
3. Il provvedimento di revoca è
comunicato dal sindaco al prefetto, alla Provincia ed
all'Ente cui sono demandate le funzioni
in materia di turismo, competente
per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi
e dei registri prescritti, nonché
della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero
di quelli erogati.
4. Qualora da parte del Comune o di altro ente pubblico si accerti
che l'attività agricola aziendale misurata
in tempo di lavoro è
divenuta secondaria rispetto all'attività agrituristica, a causa
di modifiche intervenute nell'ordinamento
colturale e produttivo o
nella conduzione dell'azienda, deve essere fatta segnalazione
alla competente Commissione provinciale di cui
all'articolo 7 per la
cancellazione del relativo elenco provinciale dei soggetti abilitati
e per la conseguente revoca della autorizzazione comunale.
ARTICOLO 12
Determinazione delle
tariffe
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno
il soggetto autorizzato all'esercizio dell'agriturismo deve presentare
al Comune ed alla
Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) competente per
territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che
intende
praticare per l'anno successivo.
ARTICOLO 13
Incentivi agli imprenditori
agricoli per investimenti agrituristici
1. I contributi in conto capitale previsti all'articolo 4 sono concessi nelle
misure seguenti:
a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate
di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75,
il 45 per
cento per interventi strutturali sugli immobili ed il
30 per cento per gli altri tipi di investimento;
2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per
cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per
gli
altri tipi di investimento;
b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:
1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate
di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento
per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli
altri tipi di investimento;
2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il
26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento
per gli
altri tipi di investimento.
2. Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro
di un approccio collettivo le misure percentuali del contributo
di
cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti.
3. Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende
agrituristiche è comunque contenuto entro il limite che permette
di
considerarli aiuti "de minimis" secondo la normativa comunitaria.
4. Nella concessione dei contributi costituiscono
criteri di priorità nell'ordine:
a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di
maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale
di
cui all'articolo 18, nei territori inclusi nel piano regionale delle
aree protette e nei territori montani
delimitati ai sensi
dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) l'appartenenza del soggetto beneficiario
alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria.
5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili
con altri benefici pubblici concessi per gli
stessi interventi e le
medesime finalità nell'ambito della azienda
interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis" richiamata
al comma 3.
6. Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate
alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere
dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature finanziate
sono vincolate per un periodo non inferiore
a 5 anni.
7. I beneficiari dei contributi sono
tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a proprie spese presso
le conservatorie dei
registri immobiliari nel quale si impegnano al mantenimento
delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate. Nel
caso
di cessazione della attività agrituristica i fabbricati
utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d'uso.
8. L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è
tenuto presso gli Uffici provinciali e regionali competenti
in
materia di agriturismo.
ARTICOLO 14
Provvidenze in favore
degli Enti pubblici
1. Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità
Montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura
massima del
75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per:
a) la realizzazione ed il
miglioramento di servizi ed infrastrutture
volte allo sviluppo agrituristico;
b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti negli
atti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18, e
sono
realizzabili esclusivamente dagli enti nei cui territori
ricadono più aziende agrituristiche in attività .
3. Gli enti di cui al comma 1 possono affidare la
gestione dei servizi, delle infrastrutture e
degli itinerari agrituristici a
soggetti individuati con apposita convenzione da stipularsi
prima dell'erogazione del contributo regionale.
4. L'Ente richiedente all'atto della domanda deve precisare,
con atto deliberativo dell'organo competente, i mezzi finanziari
con i
quali fare fronte alla quota a carico
del proprio bilancio non inferiore al 25 per cento della spesa, per gli
interventi di cui al
comma 1, nonché, qualora
si proponga anche come soggetto responsabile della
gestione, l'analisi costi-benefici dell'intervento
e le modalità di provvista dei fondi occorrenti.
ARTICOLO 15
Attività promozionali
1. La Regione, nell'ambito
del proprio sistema
di informatizzazione, istituisce la
"Banca dati regionale
sull'agriturismo", in connessione telematica con le Province
e con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo.
2. I documenti di programmazione agrituristica di
cui all'articolo 18 comprendono anche:
a) le iniziative di valorizzazione dell'offerta
agrituristica, direttamente promosse dalla Regione e/o proposte da
Enti locali e da
altre istituzioni, pubbliche o private, aventi
tra le proprie finalità la promozione agrituristica;
b) le iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici,
che possono essere gestite direttamente dai centri
regionali di formazione professionale ovvero essere affidate
ad enti ed organismi
di formazione professionale operanti a livello regionale.
3. Le iniziative promozionali di cui al comma 2, lettera a), quando attuate
da istituzioni private, sono finanziabili
nella misura
massima dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
ARTICOLO 16
Edifici recuperabili
1. Nell'ambito degli atti di programmazione definiti al successivo
articolo 18 sono ammissibili a finanziamento
iniziative non riconducibili all'attività
agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio
edilizio rurale sito nei borghi rurali
e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di
arti e tradizioni popolari, nonché di
prodotti tipici locali e relative attività promozionali.
2. Possono essere utilizzati al fine di cui al comma 1 gli edifici
rurali particolarmente significativi sotto il profilo
storico o
tradizionale ed etnografico.
3. Interventi su edifici non sottoposti a tutela, che comportino
modifiche dei prospetti o delle cubature funzionali alla
dotazione
dei servizi sono realizzabili previo nulla-osta ex lege n. 1497/1939
nelle more della emanazione delle norme di cui al comma 4.
4. Le province, sentiti i comuni, allo scopo di individuare
gli edifici ed i nuclei rurali di particolare
pregio architettonico,
storico, culturale, provvedono al censimento degli stessi indicando
nel contempo materiali costruttivi,
tecnologie di recupero,
impostazioni tipologiche volte a garantire,
nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali,
la valorizzazione ed il riuso del
patrimonio edilizio rurale.
5. Il particolare valore dell'edificio che si intende
destinare agli scopi di cui al comma 1 deve essere
illustrato in apposita
relazione redatta da tecnico abilitato e
corredata con utile documentazione storica
e fotografica ed attestato con
atto
deliberativo del Comune nel cui territorio ricade l'immobile.
ARTICOLO 17
Incentivi e vincoli
1. Per gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
16, è concesso al proprietario dell'immobile un
contributo in conto
capitale nella misura massima del
25 per cento della spesa ammissibile che comunque
non può essere superiore a L. 300 milioni.
2. I fabbricati ristrutturati ai sensi dell'articolo 16
vengono iscritti, con la specificazione delle attività cui sono
destinati e
degli operatori che esercitano tali attività , in apposito
elenco istituito presso le amministrazioni provinciali.
3. L'utilizzazione dei fabbricati ristrutturati per le finalità di
cui all'articolo 16 dichiarata ai fini dell'ammissione al contributo
di cui al comma 1 deve essere avviata entro dodici mesi dalla
data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere
e dei lavori,
pena la decadenza dal beneficio.
4. I fabbricati ristrutturati rimangono vincolati alla
specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. I compiti di controllo e vigilanza
sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 10.
ARTICOLO 18
Programmazione agrituristica
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Regione approva il Piano regionale agrituristico
e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1, sulla base dello
studio delle potenzialità del territorio laziale ai fini
dello sviluppo dell'agriturismo realizzato in applicazione
dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 21, definisce
gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio
laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, delinea
le azioni di sviluppo possibili, fissa i criteri di priorità
dell'intervento pubblico e di ripartizione delle risorse finanziarie,
stabilisce le modalità ed i tempi di attuazione del piano
stesso nonché i criteri di raccolta, valutazione e selezione delle
domande di investimento.
Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale di cui al Titolo
II possono assorbire quote finanziarie fino al 20
per cento dello
stanziamento complessivo programmato per gli investimenti
previsti dalla presente legge.
Il piano regionale si attua attraverso il programma regionale
di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle Province
entro
il 31 maggio di ogni anno.
3. I Programmi operativi provinciali, in coerenza
con il Piano regionale agrituristico ed in armonia
con gli indirizzi di
programmazione regionale e di pianificazione
territoriale, nel rispetto dei principi della normativa nazionale
e comunitaria e della
presente legge, comprendono:
a) la perimetrazione delle zone
di maggiore interesse agrituristico;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) l'indicazione del patrimonio di edilizia
rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica
e per attività di
turismo rurale ed ambientale;
d) la descrizione delle caratteristiche
naturali, ambientali, agricole e produttive delle
zone interessate, con particolare
riguardo al patrimonio artistico e storico;
e) gli obiettivi specifici del programma operativo;
f) la tipologia delle azioni che
si intende realizzare ed i soggetti attuatori;
g) gli investimenti previsti, la spesa pubblica, programmata ed
i soggetti beneficiari dei contributi pubblici;
h) le modalità di applicazione della spesa pubblica.
4. Il programma regionale di finanziamento,
previa verifica tecnico-amministrativa della coerenza e compatibilità
dei programmi operativi provinciali con
il Piano agrituristico regionale, ripartisce
le risorse finanziarie disponibili,
stabilendo le
modalità ed i tempi di
attuazione dei programmi operativi provinciali,
di erogazione delle risorse
assegnate, di
rendicontazione delle spese, di monitoraggio dell'avanzamento,
di controllo delle realizzazioni e della gestione, e di valutazione
dei
risultati.
5. La mancata presentazione, da parte di una o più Province,
dei programmi operativi provinciali non pregiudica
l'attuazione del
programma regionale di finanziamento
dei programmi operativi provinciali utilmente presentati.
6. Qualora si determinino le circostanze di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
19, la Giunta regionale procede all'accantonamento per
un solo esercizio finanziario della quota massima del 20 per
cento dello stanziamento annuale da ripartire.
ARTICOLO 19
Funzioni amministrative
1. Fatte salve le funzioni riservate espressamente alla Regione ed
ai Comuni a norma della presente legge,
tutte le funzioni amministrative in materia di agriturismo
sono delegate alle Province, che le esercitano nel
rispetto delle norme della presente legge
nonché degli atti di indirizzo e di programmazione
emanati dalla Regione.
2. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate
con la presente legge, le Province determinano,
con atto motivato, la
ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi e le proprie strutture.
La relativa deliberazione è tempestivamente
trasmessa alla
Regione.
3. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con
la presente legge,
possono avvalersi delle
strutture
dell'amministrazione regionale decentrata.
4. In caso di inerzia della Provincia, la Giunta regionale invita
la Provincia stessa a provvedere entro congruo termine,
decorso il
quale nomina un Commissario ad acta per il compimento
degli atti specifici.
5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o
degli atti di indirizzo e di programmazione
emanati la Regione
dispone, con atto legislativo, la revoca delle funzioni delegate nei
confronti della singola provincia responsabile dell'inadempienza
o
della irregolarità .
6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della
presente legge debbono fare espressa menzione della delega
di cui
sono destinatarie.
7. Le province adottano le misure necessarie
per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati,
per prevenire e
sanzionare le irregolarità , per recuperare i fondi perduti
a causa di abusi o di negligenza.
8. La Regione a mezzo di propri funzionari procede a
controlli, anche in loco e mediante sondaggio delle operazioni
e delle azioni
finanziate in materia di agriturismo e di turismo rurale.
9. Le Province sono obbligate a fornire alla Regione informazioni,
dati statistici e relazioni elaborate secondo procedure concordate
a
livello tecnico.
ARTICOLO 20
Disposizioni finanziarie
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni, per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 che viene iscritta nel bilancio regionale,
al capitolo 23225, di nuova istituzione avente la denominazione
"Contributi per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale".
2. Alla copertura della spesa di L.2.000 milioni si provvede
con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 lett. a) dell'elenco 4
- fondi globali - del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999.
ARTICOLO 21
Decadenza dai benefici
e revoca dei contributi
1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici
di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:
a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle
attività agrituristiche;
b) l'iniziativa finanziata non venga
realizzata secondo il progetto approvato
e nei tempi indicati dal provvedimento
di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe
eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate
ragioni, dagli uffici competenti;
c) si accertino sostanziali irregolarità nella
documentazione giustificativa di spesa;
d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato
prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
e) l'attività agrituristica o quella di turismo rurale non
venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale
dell'intervento ammesso a contributo.
2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati
e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi
legali e delle eventuali spese di recupero.
ARTICOLO 22
Disposizioni finali e
transitorie
1. La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21 è abrogata.
2. Restano validi fino al loro completamento tutti gli atti posti
in essere in applicazione della citata legge regionale n. 21 del 1988 prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi per lo sviluppo dell'agriturismo previsti
nel DOCUP Obiettivo 5B 1994/99 rimangono, disciplinati dalle
specifiche disposizioni attuative del DOCUP stesso, anche per
quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano
le vigenti norme nazionali in materia.
5. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione
a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della
Regione, dell'avviso relativo all'esito positivo
dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle
comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato
istitutivo della Comunità europea.
La presente legge
regionale sarà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Lazio.
Data a Roma, addì 10 novembre
1997
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre
1997.
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