Correre nel verde Agriturismo: ecoturismo bed & breakfast e turismo sostenibile - direttore responsabile Giorgio Gandini


 


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REGIONE LAZIO

legge regionale del 10/11/1997 n. 36 Norme in materia di agriturismo.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Titolo I
Agriturismo

ARTICOLO 1

F i n a l i t à
1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi   di  politica  agraria  nazionale  e  comunitaria,  con  i programmi regionali di promozione economica nel  settore  agricolo  e turistico,  promuove e disciplina le attività  agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio  agricolo,  la permanenza   dei   produttori   agricoli  nelle  campagne  attraverso l'integrazione del   reddito  aziendale  ed  il  miglioramento  delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio,  la  valorizzazione  dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a  favorire
i rapporti tra città  e campagna.

ARTICOLO 2

  Definizione di attività  agrituristiche
  1.  Per attività  agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e ospitalità  esercitate dagli imprenditori agricoli  di cui   all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro  familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice  civile, utilizzando   la  propria  azienda,  in  rapporto  di connessione  e complementarietà  rispetto alle attività  di coltivazione del  fondo, silvicoltura,  allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro.
  2. Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato  alle  attività di   coltivazione   del   fondo,   di  allevamento  zootecnico  e  di silvicoltura  deve  essere  superiore  al  tempo  corrente   per   lo svolgimento  delle attività  agrituristiche. Per il calcolo del tempo di  lavoro  si  applicano,  all'effettivo ordinamento  colturale   e produttivo  dell'azienda  interessata,  i  valori  medi di impiego di manodopera  definiti,  per  periodi  di  cinque  anni,  dalla  Giunta regionale, sentita  la  competente  Commissione  consiliare,  tenendo conto:
   a) per lavoro agricolo, delle tabelle ettaro coltura stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.  7 del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7  (Norme  in  materia di collocamento e  accertamento  dei  lavoratori  agricoli),  convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83;
   b) per le attività  agrituristiche, di analoghi parametri relativi al settore turistico.   I limiti massimi di riferimento per il tempo di lavoro sono fissati in  288  giornate  o  in 2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità   lavorativa.  Il  tempo  di  lavoro   agricolo   può    essere moltiplicato  per un coefficiente compensativo, fino a 2, per aziende nelle quali le particolari  condizioni  relative  alla  ubicazione  e giacitura comportano un particolare disagio operativo.
  3. Rientrano tra le attività  agrituristiche:
   a)   dare   stagionalmente  ospitalità ,  anche  in  spazi  aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
   b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti  e  bevande costituiti  prevalentemente  da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico  e superalcolico;
   c)  organizzare  attività   ricreative,  divulgative  e  culturali nell'ambito dell'azienda.
  4. Sono considerate di propria produzione  le  bevande  ed  i  cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché  quelli ricavati da materie   prime  dell'azienda  stessa  anche  attraverso  lavorazioni esterne. L'entità  delle produzioni aziendali in  termini  di  valore deve  essere  riferita alle quantità  annue, applicando le rese medie della zona  per  tipo  di  coltura  e/o  allevamento  all'ordinamento colturale e produttivo aziendale.
  5.  In  caso di attività  di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o  tipiche  della  zona  deve raggiungere  complessivamente  la  misura  del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi  somministrati,  per  metà   assicurata  dai prodotti aziendali.
  6.   Per  l'esercizio  dell'attività   agrituristica  è   richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 8.
  7. Lo svolgimento di  attività   agrituristiche,  nella  osservanza delle  norme  di  cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. 

ARTICOLO 3

  Immobili destinati all'agriturismo
  1. Possono essere utilizzati per attività  agrituristiche i  locali siti  nell'abitazione  dell'imprenditore  agricolo ubicati nel fondo, nonché  gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo  e  non  più necessari alla conduzione dello stesso.
  2.  Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei  borghi  od  in  centri  abitati  destinati  a  propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività   in un  fondo  privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo,  purché   gli  stessi  borghi  o  centri  abitati  abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale di cui all'articolo 18. 

 

ARTICOLO 4

  Interventi per il recupero del patrimonio edilizio
  1.  Gli  interventi  per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo  ai  fini  di  attività agrituristiche,  devono  essere  conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
  2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel  rispetto  delle caratteristiche   tipologiche   ed   architettoniche   degli  edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle  zone interessate.
  3.  La  Regione, in relazione ai propri programmi di intervento per lo  sviluppo,  può   concedere  contributi  in  conto  capitale  agli imprenditori  agricoli,  singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 o che abbiano  un  proprio familiare  di  cui  all'articolo  230-bis  del codice civile iscritto nell'elenco medesimo.
  4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi per le  seguenti iniziative:
   a)  ristrutturazione  e  sistemazione  di  stanze, cucine e locali ristoro da destinare  all'attività   agrituristica,  ed  il  relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;
   b)  adattamento  di  spazi  aperti  da  destinarsi  alla  sosta di campeggiatori,  senza  mutamento  della  destinazione  agricola   dei terreni;
   c)  installazione  nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;
   d)  installazione,  ripristino,   manutenzione   straordinaria   e miglioramento   di   impianti   igienico-sanitari,  idrici,  termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui  alle,  lettere a) b) e c);
   e)  organizzazione di attività  ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche  e  non  riducano  la  superficie  agricola utilizzata  e  la  capacità   produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività  agricola aziendale secondaria,  in  termini  di  tempo  di  lavoro,  rispetto  a  quella agrituristica. 

 

ARTICOLO 5

  Norme igienico-sanitarie
  1.  I  requisiti  igienico-sanitari  degli  immobili  da  destinare all'attività  agrituristica sono verificati dal  competente  servizio dell'azienda   unità   sanitaria  locale,  anche  con  riguardo  alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.
  2. I locali destinati  all'esercizio  di  attività   agrituristiche devono   possedere   i  requisiti  strutturali  ed  igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale.
  3.  Nella  valutazione  dei  requisiti  di  cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto conto delle particolari  caratteristiche  di  ruralità degli  edifici  esistenti. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo  degli   edifici   rurali   esistenti   destinati   alla utilizzazione  agrituristica  è   consentito  derogare  ai  limiti di altezza  e  di  superficie  arco-illuminante  previsti  dalle   norme richiamate al comma 2.
  4.  Gli  spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici,  aventi  i  requisiti  minimi  stabiliti dall'articolo  9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n.59.
  5.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e   la somministrazione   di   alimenti   e   bevande   sono  soggetti  alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.  283  e  successive modifiche ed integrazioni. 

ARTICOLO 6

  Limiti di attività
  1.  La  capacità   ricettiva  delle  aziende  agricole che svolgono attività  agrituristica non deve  essere  superiore  a  dieci  camere
ammobiliate per un massimo di trenta posti letto.
  2.  Tale  limite può  essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti  letto  quando  ad  alloggi  agrituristici  vengono
adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data  del  31  dicembre  1985  risultavano non più  utilizzati per le
attività  aziendali o per abitazione  degli  addetti  alle  attività stesse e purché  i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.
  3. I limiti massimi di ricettività  in posti letto e/o ristorazione autorizzati  per  ogni  singola  azienda sono quantificati in sede di
autorizzazione  comunale  sulla  base  dell'effettiva   potenzialità agrituristica  dell'azienda  agricola, fermo restando il requisito di
connessione  e  complementarietà   dell'attività   agrituristica  con quella agricola.
  4.  Gli  spazi  aperti  da  destinarsi  alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività  massima di numero dieci equipaggi e di
trenta persone, purché  in aziende agricole  di  superficie  agricola utilizzata   non   inferiore  a  due  ettari  nelle  zone  montane  e
svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio,  del  28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone.
  5.  Nel  caso  di  imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività   di  cui  ai  commi
precedenti  si  moltiplicano  per  il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica  sede,
a   condizione   che   le   strutture   stesse  siano  di  proprietà  dell'organismo associativo.
  6.   Nell'attività    agrituristica   possono    essere    occupati esclusivamente  l'imprenditore  agricolo  ed  i suoi familiari di cui
all'articolo  230-bis  del  codice  civile,  nonché    il   personale dipendente  dell'azienda  agricola.    Il tempo di lavoro complessivo
prestato  nell'attività    agrituristica   deve   comunque   rimanere inferiore   al  tempo  di  lavoro  destinato  all'attività   agricola
dell'azienda. 

 

ARTICOLO 7

  Elenchi provinciali
  1.   Presso   ciascuna  Amministrazione  provinciale  è   istituito l'elenco  provinciale  dei  soggetti  abilitati  all'esercizio  delle
attività   agrituristiche,  tenuto  da  una  commissione  provinciale costituita da:
   a) l'Assessore provinciale competente in materia di agricoltura, o dal dirigente dell'Ufficio competente da lui delegato, in qualità  di
Presidente;
   b) il dirigente dell'Ufficio competente per  materia  dei  settori decentrati  dell'Assessorato  regionale  allo  sviluppo  del  sistema
agricolo e del mondo rurale;
   c)  un  rappresentante  di  ciascuna  delle   tre   organizzazioni professionali   agricole   maggiormente   rappresentative  a  livello
regionale;
   d)  il  dirigente  dell'Ufficio  dell'Amministrazione  provinciale competente in materia di agriturismo.
  2.  Le  funzioni  di  segreteria  della  Commissione sono espletate dall'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente  in  materia
di agriturismo.
  3. L'iscrizione all'elenco provinciale è  condizione necessaria per il   rilascio   dell'autorizzazione   comunale   all'esercizio  delle
attività  agrituristiche, di cui all'articolo 8.
  4. La commissione di cui al comma 1 è   nominata  con  decreto  del Presidente  della  Giunta  provinciale  ed  ha il compito di valutare
l'idoneità  dei richiedenti l'iscrizione negli  elenchi  provinciali, nel  rispetto  dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n.
730,  e  dalla     presente  legge,   tenuto   conto   dell'effettiva potenzialità   agrituristica    dell'azienda  agricola  e  del  fondo
interessati, la cui  tipologia  deve  essere  espressamente  indicata nell'elenco provinciale.
  5.  Ai componenti della commissione di cui al comma 1 si applica il trattamento economico previsto dalla normativa regionale  vigente  in
materia.
  6.  L'iscrizione nell'elenco è  negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti indicati nell'articolo 6, terzo comma,
 lettere a) e b), della legge n. 730 del 1985.
  7.  La  commissione  provinciale  si  pronuncia  sulle  domande  di iscrizione  nell'elenco  entro  sessanta giorni dalla ricezione delle
domande medesime.  La data di ricezione si  riferisce  alla  consegna della documentazione completa ed è  attestata da apposita ricevuta ai
fini  della  decorrenza  del  termine di pronuncia. La decorrenza del termine non comporta comunque l'iscrizione nell'elenco.
  8.  Il  diniego  motivato  dell'iscrizione  deve  essere   comunque comunicato al richiedente.
  9. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco provinciale,  verificando  la  sussistenza dei requisiti di idoneità
degli iscritti e delle condizioni di legge.  Per  detta  verifica  la commissione  può   avvalersi  dei  comuni  oltre  che delle strutture
provinciali  competenti.  Qualora  risulti  la  non  sussistenza  dei requisiti  di  idoneità   la  commissione provvede alla cancellazione
provvisoria del nominativo, comunicando la propria  determinazione al soggetto  interessato  con  indicazione  del  termine  per  eventuali
controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco  provinciale viene notificata al soggetto interessato ed al Comune. 

 

ARTICOLO 8

  Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale
  1.  I  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7, che intendono esercitare attività
agrituristiche, devono presentare al Comune  nel  cui  territorio  ha sede   l'immobile   interessato,   apposita   domanda  contenente  la
descrizione  dettagliata  delle   attività    proposte   fra   quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, con
l'indicazione  delle  caratteristiche  dell'azienda,  degli edifici e delle aree da  utilizzare  per  uso  agrituristico,  delle  capacità
ricettive,  dei  periodi  di esercizio dell'attività  e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in  corso,  nonché   del  numero
delle  persone  addette  e  del  rispettivo  rapporto  con  l'azienda agricola.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.
  3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
   a) idonea certificazione  dalla  quale  risulti  il  possesso  dei requisiti  di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge  9 febbraio 1963, n. 59;
   b) copia del libretto sanitario;
   c)  parere  favorevole del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità   degli  immobili  e  dei
locali da utilizzare per l'attività  agrituristica;
   d)   ove   necessaria,   copia   della  concessione  edilizia  e/o dell'autorizzazione  comunale  per  i  locali   da   utilizzare   per
l'attività  agri-turistica;
   e)  certificato  di  iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;
   f) il consenso del proprietario se  la  richiesta  viene  avanzata dall'affittuario    del    fondo    e/o    degli    edifici,   ovvero
dell'imprenditore agricolo se la richiesta è  avanzata  da  familiare dello stesso;
   g)  relazione  a  firma  autenticata del richiedente contenente la descrizione   delle   caratteristiche   specifiche   dell'ordinamento
colturale  e produttivo e dell'organizzazione gestionale dell'azienda nonché  degli edifici  presenti  e  delle  aree  da  adibire  ad  uso
agrituristico.
  4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di presentazione il Sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia  di  accoglimento  o  diniego.
L'autorizzazione    comunale    deve    specificare    le   attività agrituristiche consentite ed i periodi di  esercizio  che,  comunque,
non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui.  L'autorizzazione, inoltre, deve specificare il numero massimo degli
addetti all'attività  agrituristica.
  5.  Scaduti  i  novanta  giorni  senza  che  ci  sia  stata  alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta.
  6.  L'autorizzazione  è   sostitutiva  di  ogni altro provvedimento amministrativo.
  7. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di  cui alla  legge  16  giugno  1939,  n.  1111,  per  la  disciplina  degli
affittacamere.
  8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla competente commissione  provinciale  per  l'agriturismo  ed  all'Ente  cui  sono
demandate   le   funzioni  in  materia  di  turismo,  competente  per territorio,  un  elenco  delle  autorizzazioni  rilasciate  nell'anno
precedente  nonché  le eventuali variazioni intervenute relativamente alle autorizzazioni già  in essere.
  9. Presso l'ufficio regionale  competente  per  l'agriturismo  sono tenuti  i registri provinciali degli operatori agrituristici iscritti
negli elenchi provinciali. 

 

ARTICOLO 9

  Obblighi amministrativi
  1.  Il  soggetto  autorizzato   allo   svolgimento   di   attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:
   a)   rispettare   i   limiti   e   le   modalità   indicate  nella autorizzazione e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12;
   b) tenere un registro  contenente  le  generalità   delle  persone alloggiate,   comunicandone   l'arrivo  e  la  partenza  alla  locale
autorità  di pubblica sicurezza;
   c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale.
  2.  Sono  altresì   fatti  salvi  gli   altri   obblighi   previsti dall'articolo  109  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
così  come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge  29 marzo  1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio
1995, n.  203. 

 

ARTICOLO 10

  Riserva di denominazione
  1. La denominazione  "Agriturismo"  nelle  insegne,  nel  materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione
al  pubblico, è  riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata     l'autorizzazione     all'esercizio      dell'attività
agrituristica a norma dell'articolo 8.
  2.  Sono  soggetti alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni gli esercenti attività  di ricezione e ospitalità  che
si  attribuiscono  la  denominazione  di  "Agriturismo",  senza  aver ottemperato   a   quanto   previsto   dall'articolo  8.  La  sanzione
amministrativa si applica con le seguenti modalità :
   lire 2 milioni per la prima violazione;
   fino a lire 6 milioni per le successive violazioni.
  3. Sono affidate  all'Amministrazione  provinciale  competente  per territorio  le attività  di controllo e l'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2, con l'obbligo di relazionare entro il 31 marzo  di ciascun anno all'ufficio regionale competente per l'Agriturismo.
  4.   L'Amministrazione   regionale  può   effettuare  autonomamente verifiche e controlli. I  relativi  verbali  di  accertamento  devono
essere  trasmessi  alla  Amministrazione  provinciale  competente per territorio per l'eventuale applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al
comma 2.
  5.   I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono interamente introitate dalle Amministrazioni  provinciali  competenti
per  territorio a titolo di finanziamento delle funzioni attribuite. 

 

ARTICOLO 11

  Sospensione e revoca dell'autorizzazione
  1.  L'autorizzazione  di  cui all'articolo 8 è  sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta
giorni per violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 e comunque per temporanea  inosservanza  delle  norme  igienico-sanitarie  e  di
pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici.
  2.  L'autorizzazione  è   revocata  dal  sindaco  con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:
   a) non abbia intrapreso  l'attività   entro  un  anno  dalla  data fissata  nell'autorizzazione,  ovvero  abbia  sospeso  l'attività  da
almeno un anno;
   b) abbia definitivamente perduto  i  requisiti  richiesti  per  il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;
   c)  sia  incorso  durante  l'anno solare, in più  provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni;
   d) non abbia rispettato i vincoli di  destinazione  di  uso  degli immobili interessati.
  3.  Il  provvedimento  di  revoca  è   comunicato  dal  sindaco  al prefetto, alla Provincia ed all'Ente cui sono demandate  le  funzioni
in   materia   di   turismo,   competente   per  territorio  ai  fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri  prescritti,  nonché
della  revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.
  4. Qualora da parte del Comune o di altro ente pubblico si  accerti che  l'attività   agricola  aziendale  misurata in tempo di lavoro è
divenuta secondaria rispetto all'attività  agrituristica, a causa  di modifiche    intervenute  nell'ordinamento  colturale  e produttivo o
nella conduzione dell'azienda, deve essere  fatta  segnalazione  alla competente  Commissione  provinciale  di  cui  all'articolo  7 per la
cancellazione del relativo elenco provinciale dei soggetti  abilitati e per la conseguente revoca della autorizzazione comunale.

 

ARTICOLO 12

  Determinazione delle tariffe
  1.  Entro  il  31  luglio  di  ciascun anno il soggetto autorizzato all'esercizio dell'agriturismo deve  presentare  al  Comune  ed  alla
Azienda  di  Promozione  Turistica (A.P.T.) competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che  intende
praticare per l'anno successivo. 

 

ARTICOLO 13

 Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici
  1. I contributi in conto capitale previsti all'articolo 4 sono concessi nelle misure seguenti:
   a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
    1)  per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE  n.  268/75,  il  45  per
cento  per  interventi  strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento;
    2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35  per  cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli
altri tipi di investimento;
   b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:
    1)  per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento
per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per  gli altri tipi di investimento;
    2)  per  le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per  gli
altri tipi di investimento.
  2.  Qualora  gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le misure percentuali  del  contributo  di
cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti.
  3.  Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è  comunque contenuto entro il limite che  permette  di
considerarli aiuti "de minimis" secondo la normativa comunitaria.
  4.  Nella  concessione  dei  contributi  costituiscono  criteri  di priorità  nell'ordine:
   a) la localizzazione dell'azienda in una delle  zone  di  maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale di
cui  all'articolo 18, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree  protette  e  nei  territori   montani   delimitati   ai   sensi
dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   b)  l'appartenenza  del  soggetto  beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria.
  5. I benefici di cui al presente articolo non sono  cumulabili  con altri  benefici  pubblici  concessi  per  gli  stessi interventi e le
medesime  finalità   nell'ambito  della  azienda  interessata,  salvo quanto consentito dalla regola "de minimis" richiamata al comma 3.
  6.  Le  opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere
dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature  finanziate  sono  vincolate  per  un  periodo  non inferiore a 5 anni.
  7.  I  beneficiari  dei  contributi  sono  tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a proprie spese presso le  conservatorie  dei
registri  immobiliari  nel  quale  si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate. Nel  caso
di  cessazione  della attività  agrituristica i fabbricati utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d'uso.
  8. L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è  tenuto presso gli Uffici provinciali  e  regionali  competenti  in
materia di agriturismo. 

 

ARTICOLO 14

  Provvidenze in favore degli Enti pubblici
  1.  Alle  Province,  ai  Comuni  ed alle Comunità  Montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del
75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per:
   a)  la  realizzazione  ed   il   miglioramento   di   servizi   ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
   b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici.
  2.  Gli  interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti negli atti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18,  e  sono
realizzabili  esclusivamente  dagli  enti  nei cui territori ricadono più  aziende agrituristiche in attività .
  3. Gli enti di cui al comma 1  possono  affidare  la  gestione  dei servizi,  delle  infrastrutture  e  degli  itinerari  agrituristici a
soggetti individuati con apposita  convenzione  da  stipularsi  prima dell'erogazione del contributo regionale.
  4.  L'Ente  richiedente  all'atto della domanda deve precisare, con atto deliberativo dell'organo competente, i mezzi  finanziari  con  i
quali  fare  fronte  alla  quota  a  carico  del proprio bilancio non inferiore al 25 per cento della spesa, per gli interventi di  cui  al
comma   1,   nonché,   qualora   si  proponga  anche  come  soggetto responsabile della gestione, l'analisi costi-benefici dell'intervento
e le modalità  di provvista dei fondi occorrenti. 

 

ARTICOLO 15

  Attività  promozionali
  1.   La   Regione,   nell'ambito    del    proprio    sistema    di informatizzazione,    istituisce    la    "Banca    dati    regionale
sull'agriturismo", in connessione telematica con le  Province  e  con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo.
  2.  I  documenti  di  programmazione agrituristica di cui all'articolo 18 comprendono anche:
   a) le iniziative  di  valorizzazione  dell'offerta  agrituristica, direttamente  promosse dalla Regione e/o proposte da Enti locali e da
altre  istituzioni,  pubbliche  o  private,  aventi  tra  le  proprie finalità  la promozione agrituristica;
   b)  le  iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici,
che possono essere  gestite  direttamente  dai  centri  regionali  di formazione  professionale ovvero essere affidate ad enti ed organismi
di formazione professionale operanti a livello regionale.
  3. Le iniziative promozionali di cui al comma 2, lettera a), quando attuate  da  istituzioni  private,  sono  finanziabili  nella  misura
massima dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta. 

 

ARTICOLO 16

  Edifici recuperabili
  1.  Nell'ambito degli atti di programmazione definiti al successivo articolo  18  sono  ammissibili  a   finanziamento   iniziative   non riconducibili  all'attività   agrituristica,  finalizzate al recupero del  patrimonio  edilizio  rurale  sito  nei  borghi  rurali  e nelle campagne, da destinare  alla  valorizzazione  di  arti  e  tradizioni popolari,  nonché   di  prodotti  tipici  locali e relative attività promozionali.
  2.  Possono essere utilizzati al fine di cui al comma 1 gli edifici rurali particolarmente  significativi  sotto  il  profilo  storico  o
tradizionale ed etnografico.
  3.  Interventi  su  edifici non sottoposti a tutela, che comportino modifiche dei prospetti o delle cubature  funzionali  alla  dotazione
dei  servizi sono realizzabili previo nulla-osta ex lege n. 1497/1939 nelle more della emanazione delle norme di cui al comma 4.
  4. Le province, sentiti i comuni, allo  scopo  di  individuare  gli edifici  ed  i  nuclei  rurali  di particolare pregio architettonico,
storico,  culturale,  provvedono al censimento degli stessi indicando nel  contempo  materiali   costruttivi,   tecnologie   di   recupero,
impostazioni  tipologiche  volte  a  garantire,  nel  rispetto  delle tradizioni  architettoniche locali, la valorizzazione ed il riuso del
patrimonio edilizio rurale.
  5.  Il  particolare  valore  dell'edificio che si intende destinare agli scopi di cui al comma  1  deve  essere  illustrato  in  apposita
relazione  redatta  da  tecnico  abilitato  e  corredata  con   utile documentazione   storica   e   fotografica   ed  attestato  con  atto
deliberativo del Comune nel cui territorio ricade l'immobile. 

 

ARTICOLO 17

  Incentivi e vincoli
  1.  Per  gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 16, è  concesso al proprietario  dell'immobile  un  contributo  in  conto
capitale   nella   misura  massima  del  25  per  cento  della  spesa ammissibile che comunque non può  essere superiore a L. 300 milioni.
  2. I fabbricati ristrutturati ai  sensi  dell'articolo  16  vengono iscritti,  con la specificazione delle attività  cui sono destinati e
degli operatori che esercitano tali  attività ,  in  apposito  elenco istituito presso le amministrazioni provinciali.
  3. L'utilizzazione dei fabbricati ristrutturati per le finalità  di cui  all'articolo 16 dichiarata ai fini dell'ammissione al contributo
di  cui al comma 1 deve essere avviata entro dodici mesi  dalla  data di  accertamento  dell'avvenuta  esecuzione delle opere e dei lavori,
pena la decadenza dal beneficio.
  4. I fabbricati ristrutturati rimangono  vincolati  alla  specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.
  5.  I  compiti  di  controllo  e  vigilanza  sono effettuati con le modalità  di cui all'articolo 10. 

 

ARTICOLO 18

  Programmazione agrituristica
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva  il  Piano  regionale  agrituristico  e  di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità  triennale.
  2.  Il  Piano  regionale di cui al comma 1, sulla base dello studio delle potenzialità  del territorio laziale  ai  fini  dello  sviluppo dell'agriturismo  realizzato  in  applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 21,  definisce  gli  obiettivi  di sviluppo  dell'agriturismo  nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, delinea le  azioni  di  sviluppo possibili, fissa i criteri di priorità  dell'intervento pubblico e di ripartizione delle risorse finanziarie,  stabilisce le modalità  ed i tempi  di  attuazione del piano stesso nonché  i criteri di raccolta, valutazione e selezione delle domande di investimento.
  Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale di cui  al  Titolo II  possono  assorbire  quote  finanziarie fino al 20 per cento dello
stanziamento complessivo programmato per  gli  investimenti  previsti dalla presente legge.
  Il  piano  regionale  si attua attraverso il programma regionale di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle  Province  entro
il 31 maggio di ogni anno.
  3.  I  Programmi  operativi  provinciali,  in coerenza con il Piano regionale  agrituristico  ed  in  armonia  con   gli   indirizzi   di
programmazione   regionale  e  di  pianificazione  territoriale,  nel rispetto dei principi della normativa nazionale e comunitaria e della
presente legge, comprendono:
   a)  la  perimetrazione  delle   zone   di   maggiore   interesse agrituristico;
   b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
   c)  l'indicazione  del  patrimonio  di  edilizia  rurale esistente suscettibile  di  utilizzazione  agrituristica  e  per  attività   di
turismo rurale ed ambientale;
   d)  la  descrizione  delle  caratteristiche  naturali, ambientali, agricole  e  produttive  delle  zone  interessate,  con   particolare
riguardo al patrimonio artistico e storico;
   e) gli obiettivi specifici del programma operativo;
   f)  la  tipologia  delle  azioni  che  si  intende realizzare ed i soggetti attuatori;
   g) gli investimenti previsti, la spesa pubblica, programmata ed  i soggetti beneficiari dei contributi pubblici;
   h) le modalità  di applicazione della spesa pubblica.
  4.   Il  programma  regionale  di  finanziamento,  previa  verifica tecnico-amministrativa della coerenza e compatibilità  dei  programmi operativi   provinciali   con   il   Piano  agrituristico  regionale, ripartisce  le  risorse  finanziarie   disponibili,   stabilendo   le
modalità    ed   i   tempi  di  attuazione  dei  programmi  operativi provinciali,   di   erogazione   delle    risorse    assegnate,    di
rendicontazione  delle  spese,  di  monitoraggio dell'avanzamento, di controllo delle realizzazioni e della gestione, e di valutazione  dei
risultati.
  5.  La  mancata presentazione, da parte di una o più  Province, dei programmi  operativi  provinciali  non  pregiudica  l'attuazione  del
programma   regionale   di   finanziamento  dei  programmi  operativi provinciali utilmente presentati.
  6. Qualora si determinino le circostanze di cui ai commi 4 e 5  dell'articolo 19, la Giunta regionale procede all'accantonamento per
un solo esercizio finanziario della quota massima del  20  per  cento dello stanziamento annuale da ripartire. 

 

ARTICOLO 19

  Funzioni amministrative
  1.  Fatte salve le funzioni riservate espressamente alla Regione ed ai  Comuni  a  norma  della  presente  legge,   tutte   le   funzioni amministrative in materia di agriturismo sono delegate alle Province, che  le  esercitano  nel  rispetto  delle  norme della presente legge
nonché  degli atti di indirizzo e  di  programmazione  emanati  dalla Regione.
   2.  Prima  di  iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge,  le  Province  determinano,  con  atto  motivato,  la
ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi e le proprie strutture.   La   relativa   deliberazione  è   tempestivamente  trasmessa  alla
Regione.
  3. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate  con la    presente    legge,    possono    avvalersi    delle   strutture
dell'amministrazione regionale decentrata.
  4. In caso di inerzia della Provincia, la Giunta  regionale  invita la  Provincia  stessa  a provvedere entro congruo termine, decorso il
quale nomina un Commissario ad acta  per  il  compimento  degli  atti specifici.
  5.  In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o degli atti di  indirizzo  e  di  programmazione  emanati  la  Regione
dispone,  con atto legislativo, la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola provincia  responsabile  dell'inadempienza  o
della irregolarità .
  6.  Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione  della  delega  di  cui
sono destinatarie.
  7.  Le  province  adottano  le  misure necessarie per verificare la regolare esecuzione degli  interventi  finanziati,  per  prevenire  e
sanzionare  le  irregolarità , per recuperare i fondi perduti a causa di abusi o di negligenza.
  8. La Regione a mezzo di propri  funzionari  procede  a  controlli, anche  in  loco  e mediante sondaggio delle operazioni e delle azioni
finanziate in materia di agriturismo e di turismo rurale.
  9. Le Province sono obbligate a fornire alla Regione  informazioni, dati  statistici e relazioni elaborate secondo procedure concordate a
livello tecnico. 

 

ARTICOLO 20

  Disposizioni finanziarie
  1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge  è  autorizzata  la  spesa  di  L. 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 che viene iscritta nel bilancio  regionale,  al  capitolo 23225,  di  nuova istituzione avente la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale".
  2.  Alla  copertura della spesa di L.2.000 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 lett. a) dell'elenco 4 - fondi globali  - del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999. 

 

ARTICOLO 21

  Decadenza dai benefici e revoca dei contributi
  1. I soggetti beneficiari  dei  contributi  pubblici  di  cui  alla presente legge decadono dai benefici qualora:
   a)  perdano  i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività  agrituristiche;
   b)  l'iniziativa  finanziata  non  venga  realizzata  secondo   il progetto   approvato  e  nei  tempi  indicati  dal  provvedimento  di concessione, fatte salve le  varianti  e  le  proroghe  eventualmente autorizzate,  per  giustificate  e  motivate  ragioni,  dagli  uffici competenti;
   c) si accertino  sostanziali  irregolarità   nella  documentazione giustificativa di spesa;
   d)  venga  mutata  la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
   e) l'attività  agrituristica o quella di turismo rurale non  venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale  dell'intervento ammesso a contributo.
  2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero. 

ARTICOLO 22

  Disposizioni finali e transitorie
  1. La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21 è  abrogata.
  2.  Restano  validi fino al loro completamento tutti gli atti posti in essere in applicazione della citata legge regionale n. 21 del 1988 prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Gli interventi per lo  sviluppo  dell'agriturismo  previsti  nel DOCUP  Obiettivo  5B 1994/99 rimangono, disciplinati dalle specifiche disposizioni attuative del DOCUP stesso, anche  per  quanto  riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative.
  4.  Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti norme nazionali in materia.
  5. Agli aiuti previsti dalla presente legge è   data  attuazione  a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione,   dell'avviso  relativo  all'esito  positivo  dell'esame  di compatibilità  da parte della Commissione delle comunità  europee  ai sensi  degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.
 

La  presente  legge  regionale  sarà   pubblicata  sul   Bollettino ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

 

Data a Roma, addì  10 novembre 1997                              BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è  stato apposto il 6 novembre 1997.

Disciplina dell'Agriturismo legge n. 730 del 5 dicembre 1985

 

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