LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 06
08 1996 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
28 8 1996 N. 17
Disciplina dell' agriturismo
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione in armonia con
la legislazione comunitaria e con quella nazionale al fine di favorire lo
sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo di agevolare la permanenza
degli agricoltori attraverso il miglioramento dei loro redditi e di valorizzare
le produzioni tipiche la tutela delle tradizioni culturali e la preservazione
del patrimonio rurale naturale ed edilizio sostiene l' attività agricola
anche mediante la promozione dell' agriturismo così come definito dalla
presente legge.
ARTICOLO 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate esclusivamente
dagli imprenditori agricoli singoli ed associati così come definiti dall'
articolo 2135 del Codice Civile e dai loro familiari ai sensi dell' articolo
230 bis del Codice Civile attraverso l' utilizzazione della propria azienda
in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di
coltivazione del fondo di silvicoltura e di allevamento del bestiame che
devono comunque rimanere principali. 2. Rientrano nell' esercizio dell'
agriturismo le seguenti attività: a) dare ospitalità per soggiorno in appositi
locali aziendali a ciò adibiti e in spazi aperti destinati alla sosta dei
campeggiatori per un massimo di 24 ospiti al giorno; b) somministrare per
la consumazione sul posto anche a persone non ospitate in azienda pasti
e bevande ricavati in misura superiore al 50 per cento in termini di valore
riferito al mercato locale da prodotti aziendali ivi compresi alcoolici
e superalcoolici che siano tipici dell' ambito regionale per un massimo
di 52 coperti a pasto; c) organizzare congiuntamente ad almeno una delle
attività di cui alle lettere a) e b) attività culturali sportive e ricreative
legate alla attività agricola alle tradizioni gastronomiche locali alla
fruizione dei beni ambientali e naturali. 3. Rientrano altresì nell' esercizio
agrituristico le aziende agri - turistico - venatorie disciplinate ed autorizzate
ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. Sono considerati prodotti aziendali quelli ricavati da materie prime
prodotte dall' azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne nonché
nel limite di un terzo del totale quelli provenienti da cooperative o consorzi
di aziende agricole operanti in ambito locale e di cui all' azienda agricola
faccia parte. 5. In caso di aziende associate i limiti di cui al comma 2
lettere a) e b) sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.
ARTICOLO 3
Esercizio dell' agriturismo
1. Le attività agricole devono
rimanere prevalenti a tal fine il relativo tempo - lavoro deve essere superiore
a quello dedicato all' agriturismo. 2. Ai fini della determinazione del
tempo - lavoro agricolo si applicano le tabelle ettarocoltura di cui all'
articolo 7 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (norme in materia di collocamento
e accertamento dei lavoratori agricoli) convertito nella legge 11 marzo
1970 n. 83 integrate e aggiornate con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per la determinazione dei limiti dell' attività agrituristica autorizzabile
si fa riferimento ai seguenti parametri: a) un addetto/ anno (288 giornate
lavorative) ogni 20 posti - letto; b) un addetto/ anno (288 giornate lavorative)
ogni 20 coperti per la sala; c) un addetto/ anno (288 giornate lavorative)
ogni 24 coperti per la cucina; integrati e aggiornati con provvedimento
della Giunta regionale. 4. Per l' attività di ospitalità in spazi aperti
e per quelle di cui alla lettera c) del comma 2 e al comma 3 dell' articolo
2 il tempo lavoro deve essere indicato analiticamente a cura dell' imprenditore
mediante una descrizione dettagliata dell' attività prevista. 5. Lo svolgimento
di attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione
agricola dei fondi. 6. Oltre all' imprenditore agricolo ed ai suoi familiari
possono essere adibiti all' attività agrituristica esclusivamente i coadiutori
ed i dipendenti dell' azienda agricola nel rispetto della vigente normativa
in materia di lavoro.
ARTICOLO 4
Zone di prevalente interesse
agrituristico
1. I territori dei Comuni compresi
nell' elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui
alla direttiva 75/ 268/ CEE nonché le aree protette di cui alla legge regionale
22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) sono considerate zone
di prevalente interesse agrituristico. 2. La Giunta regionale con propria
delibera può includere nelle zone di cui al presente articoli Comuni o parti
di Comuni non inclusi nelle zone di cui al comma 1 ai fini della presente
legge.
ARTICOLO 5
Immobili per agriturismo e spazi
aperti per campeggio
1. Possono essere utilizzati
per attività agrituristiche i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore
agricolo nonché gli edifici rurali o parte di essi non più necessari per
la conduzione aziendale esistenti sul fondo. 2. Nelle zone di cui all' articolo
4 possono essere utilizzati per attività agrituristica i locali siti nell'
abitazione dell' imprenditore agricolo e gli edifici rurali posti in centri
abitati precedentemente destinati al servizio del fondo sito nel medesimo
comune o n comune limitrofo se detto fondo e' privo di fabbricati adattabili
all' uso agrituristico. 3. L' utilizzazione agrituristica non costituisce
cambio di destinazione d' uso degli edifici interessati. 4. Gli interventi
di manutenzione straordinaria ristrutturazione edilizia restauro conservativo
e risanamento igienico dei locali ad utilizzo agrituristico avvengono nel
rispetto delle caratteristiche rurali dell' edificio conservandone l' aspetto
complessivo ed i singoli elementi architettonici con l' uso di materiali
e di tecniche tipici della zona fatte salve le specifiche autorizzazioni
paesistico - ambientali di cui alla normativa vigente. 5. Fatto salvo l'
obbligo di assicurare una superficie minima di mq 8 per le stanze ad un
letto e di mq 11 per le stanze a due letti con incremento di 4 mq di superficie
per ogni letto in più (la frazione di superficie superiore a mq 0 50 e'
in tutti i casi arrotondata all' unità superiore) nonché una altezza media
minima di metri 2,50 può essere consentita la riduzione dell' altezza media
minima purché il volume disponibile per posto - letto non sia inferiore
a 18 metri cubi per camera ad un letto a 13 metri cubi per camera e due
letti. 6. Per le attività agrituristiche sono utilizzate costruzioni iscritte
a catasto o per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento.
Non possono essere utilizzate costruzioni per risultino edificate da meno
di dieci anni per gli edifici di cui al comma 1 e da meno di venti anni
per quelli di cui al comma 2. E' ammesso peraltro l' uso di locali di nuova
costruzione realizzati per l' adeguamento igienico - sanitario di quelli
esistenti per volumi tecnici e per servizi igienici necessari ai campeggiatori.
7. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori devono
essere allestiti nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali
del sito.
ARTICOLO 6
Requisiti igienico - sanitari
1. I locali destinati all' uso
agrituristico sono soggetti ai requisiti igienico - sanitari previsti dai
regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione salvo quanto
disposto dall' articolo 5. 2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati
di un locale bagno completo di wc con cassetta di cacciata lavabo e vasca
da bagno o doccia ogni 6 persone compresi i componenti del nucleo familiare
ed i loro conviventi. 3. La produzione la preparazione il confezionamento
e la somministrazione di pasti e bevande sono soggetti alle disposizioni
di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 (modifica degli articoli 242 243
247 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 " Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"). 4. Ai fini
del rilascio dell' autorizzazione sanitaria di cui all' articolo 2 della
legge 283 / 1962 si tiene conto delle peculiari caratteristiche di ruralità
degli edifici interessati in applicazione di quanto disposto dal comma 5
dell' articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980
n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive
modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). 5. Di norma l' attività
di trasformazione preparazione e confezionamento dei prodotti aziendali
utilizzati per la ristorazione si svolge nel locale cucina. 6. Per gli insediamenti
di non più di 8 persone in tende o caravans si garantiscono agli ospiti
i servizi igienici e le forniture d' acqua e di elettricità mediante le
strutture ordinarie dell' azienda agricola; per gli insediamenti eccedenti
tale numero deve essere garantito il rispetto dei parametri minimi dei requisiti
igienico - sanitari previsti per i campeggi ad una stessa dalla legge regionale
4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)
e successive modificazioni.
ARTICOLO 7
Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all' esercizio dell'
agriturismo
1. E' istituito ai sensi dell'
articolo 6 della legge 5 dicembre 1985 n. 730 (disciplina dell' agriturismo)
l' elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all' esercizio dell' agriturismo
suddiviso in sezioni provinciali tenuto dalle commissioni provinciali di
cui all' articolo 12 comma 5 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (attuazione
delle direttive del Consiglio della Comunità europee per la riforma dell'
agricoltura). 2. All' elenco possono essere iscritti esclusivamente gli
imprenditori agricoli singoli o associati di cui all' articolo 2135 del
codice civile e i loro familiari di cui all' articolo 230 bis del codice
civile. 3. L' iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio della
autorizzazione comunale di cui all' articolo 9. 4. La Giunta regionale determina
la documentazione da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione nonché
le modalità per la tenuta e l' aggiornamento dell' elenco e per la verifica
della persistenza dei requisiti per l' iscrizione. 5. Non possono ottenere
l' iscrizione e rimanere iscritti nell' elenco regionale a meno che non
abbiano ottenuto la riabilitazione i soggetti di cui al comma 3 dell' articolo
6 della legge 730/ 1985; per l' accertamento di tali condizioni si applica
il comma 4 del medesimo articolo.
ARTICOLO 8
Disciplina amministrativa
1. Lo svolgimento di attività
agrituristiche nonche' l' utilizzo della qualifica di " operatore agrituristico"
e la denominazione " azienda agrituristica" o " agriturismo" anche espresso
in forma abbreviata sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso
della specifica autorizzazione comunale. 2. I soggetti iscritti nell' elenco
regionale di cui all' articolo 7 presentano al Sindaco del Comune ove ha
sede l' azienda agricola apposita domanda contenente le generalità del richiedente
le attività che si intendono svolgere le caratteristiche e le dimensioni
dell' azienda agricola gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico
la capacità ricettiva i servizi igienici i servizi accessori eventualmente
offerti i periodi di esercizio le tariffe che si intendono praticare. 3.
Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: a) la documentazione
attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo
unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all' articolo 5 della legge
9 febbraio 1963 n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile
dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti); b)
la copia del libretto sanitario del titolare e dei suoi collaboratori; c)
il nulla - osta igienico - sanitario relativo alla idoneità dei locali e
delle attrezzature ad uso agrituristico; d) il certificato di iscrizione
all' elenco regionale di cui all' articolo 7; e) l' indicazione degli estremi
o copia ove necessario del titolo abilitativo edilizio o nei casi previsti
dalla legge della denuncia di inizio lavori per la realizzazione di opere
relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche.
ARTICOLO 9
Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco decide sulle domande
di autorizzazione entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso
tal termine la domanda di intende accolta e l' autorizzazione deve essere
rilasciata entro trenta giorni. 2. L' autorizzazione fissa i periodi d'
esercizio ed i limiti relativi all' attività agrituristica. Il Sindaco entro
quindici giorni dal rilascio trasmette copia dell' autorizzazione comunale
alla commissione provinciale di cui all' articolo 7 che provvede alle relative
annotazioni in un' apposita sezione dell' elenco regionale. 3. Al provvedimento
di autorizzazione si applica il comma 4 dell' articolo 19 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n¨ 616 (attuazione della delega
di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382).
ARTICOLO 10
Obblighi dell' operatore agrituristico
1. L' operatore agrituristico
ha l' obbligo di: a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati
dalla Regione e dalle altre autorita' competenti; b) esporre al pubblico
l' autorizzazione comunale all' esercizio dell' agriturismo; c) apporre
all' ingresso dell' azienda agricola modo stabile e ben visibile una targa
conforme al modello approvato dalla Giunta regionale riportante la dicitura
" azienda agrituristica"; d) presentare al Comune entro il 31 ottobre di
ogni anno una dichiarazione contenente le tariffe che l' operatore intende
praticare per l' anno successivo; e) consentire i controlli e le ispezioni
previste da apposite norme di legge; f) osservare gli obblighi derivanti
dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza; g) comunicare al
Sindaco l' eventuale cessazione dell' attività agrituristica entro trenta
giorni dalla stessa; h) comunicare alla Provincia di appartenenza il numero
su base annua delle persone ospitate.
ARTICOLO 11Sospensione e revoca
dell' autorizzazione comunale
1. L' autorizzazione comunale
e' sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo minimo
di giorni quindici e massimo di giorno sessanta per violazione degli obblighi
di cui all' articolo 10. 2. L' autorizzazione comunale e' revocata dal Sindaco
con provvedimento motivato qualora l' operatore agrituristico: a) non abbia
intrapreso l' attività entro un anno dal rilascio dell' autorizzazione;
b) abbia perduto successivamente al rilascio dell' autorizzazione uno o
più dei requisiti necessari per il conseguimento della stessa; c) abbia
subito nel corso del triennio di validità dell' autorizzazione più periodi
di sospensione per complessivi novanta giorni. 3. La revoca dell' autorizzazione
che il Sindaco e' tenuto a comunicare entro quindici giorni alle Commissioni
provinciali comporta la cancellazione d' ufficio dell' operatore dalla apposita
sezione dell' albo regionale di cui all' articolo 7.
ARTICOLO 12
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque eserciti abusivamente
attività agrituristica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 3.000.000 a lire 10.000.000. 2. Chiunque contravvenga
agli obblighi di cui all' articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000. 3. Le funzioni
amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte
dal Comune ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per
l' applicazione delle sanzione amministrative - pecuniarie di competenza
della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati) e successive
modificazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
interamente devoluti al COmune a titolo di finanziamento delle funzioni
delegate.
ARTICOLO 13
Commissione regionale per l'
agriturismo
1. E' istituita la commissione
regionale per l' agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale. La commissione opera a titolo gratuito ed e' composta: a) dall'
Assessore all' agricoltura o suo delegato che la presiede; b) da un dipendente
regionale di qualifica non inferiore all' ottava delle strutture Produzioni
agricole e floricole innovazione e agriturismo Strutture ricettive turistiche
Pianificazione e tutela paesistica Affari amministrativi dell' urbanistica
Igiene ed educazione sanitaria; c) da un esperto in agriturismo designato
da ciascuna delle organizzazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale
operanti sul territorio regionale. 2. Il Presidente della Giunta regionale
nomina per ogni componente di cui alle lettere b) e c) del comma 1 un membro
supplente in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi. 3. Le
sedute della commissione sono valide con la partecipazione di almeno cinque
membri. 4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica
non inferiore alla sesta. 5. La commissione svolge i compiti: a) formula
alla Giunta regionale il proprio parere sui programmi e sulle politiche
di sviluppo dell' agriturismo; b) propone alla Giunta regionale attività
di indagine studio e ricerca nonché iniziative di sostegno e promozione
dell' offerta agrituristica; c) svolge attività di consulenza a supporto
degli enti locali in materia agrituristica; d) svolge attività di consulenza
e supporto in favore degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 14
Contributi per agriturismo e
delega di funzioni
1. La Regione nei limiti delle
disponibilità di bilancio concede contributi per la realizzazione nell'
ambito dei piani di miglioramento materiali dell' azienda di cui al regolamento
91/ 2328/ CEE e successive modificazioni ed integrazioni delle seguenti
categorie di interventi: a) miglioramenti fondiari ad uso agrituristico;
b) acquisto di arredi ed attrezzature per i locali ad utilizzo agrituristico
ivi compresi quelli destinati alla lavorazione trasformazione conservazione
confezionamento e vendita dei prodotti aziendali; c) installazione di impianti
elettrici termici telefonici idraulici per i locali ad utilizzo agrituristico;
d) spese relative all' atto di cui al comma 2 dell' articolo 20. 2. La Giunta
regionale individua i criteri per la determinazione della spesa ammissibile
per gli interventi di cui al comma 1. 3. La concessione dei contributi di
cui alla lettera a) del comma 1 e' subordinata all' ottenimento del pertinente
titolo abilitativo edilizio ove necessario e dell' iscrizione all' elenco
di cui all' articolo 7. 4. Le funzioni amministrative concernenti la concessione
i controlli la revoca dei contributi sono delegate alle Comunità montane
ed ai Consorzi dei Comuni ai sensi della legge regionale 12 maggio 1978
n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste
economia montana).
ARTICOLO 15
Priorità dei contributi
1. Alle aziende di cui all'
articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 1994 n. 5 (norme per ridurre
l' uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell' agricoltura
biologica) e' concessa priorita' nella concessione dei contributi per le
categorie di interventi di cui all' articolo 14.
ARTICOLO 16
Revoca dei contributi
1. I contributi sono revocati
e le somme eventualmente liquidate recuperate maggiorate degli interessi
legali quando: a) l' intervento non venga effettuato entro i termini stabiliti
nell' atto di concessione; b) vengano accertate sostanziali irregolarità
nella documentazione giustificativa di spesa; c) gli immobili e gli allestimenti
siano utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci
anni di cui al comma 1 dell' articolo 20; d) non sia stata concessa l' autorizzazione
comunale all' esercizio dell' attività agrituristica o sia stata revocata
ai sensi del comma 2 dell' articolo 11. 2. Nel caso previsto alla lettera
a) del comma 1 può essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale
del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate
purché l' intervento realizzato renda comunque u locali usufruibili per
l'attività agrituristica. 3. Nei casi previsti alle lettere c) e d) del
comma 1 la somma da recuperare e' determinata in un decimo del contributo
liquidato moltiplicato il numero degli anni che mancano al compimento del
decimo anno dalla data di concessione maggiorato degli interessi legali.
ARTICOLO 17
Formazione professionale
1. La Regione promuove e coordina
iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici ai sensi della
legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione
di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni.
ARTICOLO 18
Norma transitoria
1. I soggetti già iscritti all'
elenco regionale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore
della presente legge sono iscritti d' ufficio all' elenco di cui all' articolo
7 anche in deroga alle norme di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo
2. 2. Sino all' emanazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell' articolo
7 continua ad esercitare le proprie funzioni la commissione regionale per
l' agriturismo di cui alla legge regionale 28 agosto 1989 n. 39 (disciplina
dell' agriturismo). 3. Per le domande di contributi presentate entro il
30 giugno 1996 i contributi stessi vengono concessi ai sensi della legge
regionale 28 agosto 1989 n. 39. 4. Gli effetti degli articolo 14 15 e 16
della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito positivo dell' esame di
compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi
degli articoli 92 e 93 del Trattato.
ARTICOLO 19
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale
28 agosto 1989 n.39 fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell' articolo
18 e fatto salvo il completamento per l' anno finanziario 1996 degli interventi
di cui al comma 3 del medesimo articolo.
ARTICOLO 20
Vincolo di destinazione
1. Gli immobili e gli allestimento
finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica
destinazione a partire dalla data di concessione dei contributi per la durata
di anni dieci. 2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare
apposito atto trascritto presso le conservatorie dei registri immobiliari
che contenga l' impegno al mantenimento della destinazione agrituristica
degli immobili finanziati. 3. Qualora sia accertata l' oggettiva impossibilità
indipendente dalla volontà del titolare al mantenimento della suddetta destinazione
la Giunta regionale può disporre l' annullamento del vincolo all' esercizio
agrituristico.
ARTICOLO 21
Norma finanziaria
1. All' onere derivante dalle
spese relative ai contributi previsti dalla presente legge si fa fronte
mediante i capitoli relativi alla realizzazione dei piani di miglioramento
materiale dell' azienda di cui al regolamento 91/ 2328/ CEE e successive
modificazioni ed integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria. Data a Genova il 6 agosto 1996.
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