Legge Regionale N. 3 DEL 31/01/1992
Disciplina regionale dell' agriturismo e valorizzazione del territorio rurale.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LOMBARDIA N. 6 del 4 febbraio 1992 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 4 febbraio
1992
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità della legge
1. La regione, con la presente legge, disciplina l' attività dell' agriturismo,
in attuazione della legge 5 dicembre1985, n. 730 << Disciplina dell' agriturismo
>> e nel rispetto del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo
regionale, allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale,
territoriale ed economico le comunità rurali, attraverso l' integrazione
dei redditi aziendali, per un più armonico sviluppo dell' intera comunità
lombarda.
ARTICOLO 2 Definizione dell'
attività agrituristica e iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici
1. L' attività agrituristica, intesa quale attività integrata tra agricoltura
e turismo, è considerata agricola quando è esercitata dai soggetti di cui
all' art. 2135 del codice civile con un numero massimo di 15 camere e/o
per un numero massimo di 30 ospiti al giorno.
2. Presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato
(CCIAA) di ogni provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.
3. Previa iscrizione nell' elenco sono operatori agrituristici le persone
fisiche o giuridiche che sono imprenditori agricoli ai sensi dell' art.
2135 del codice civile ed il oro familiari ai sensi dell' art. 230 bis del
codice civile.
4. Possono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente secondo comma,
a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche
nella provincia stessa.
5. L'iscrizione all' elenco è concessa previo accertamento del possesso
dei requisiti degli aspiranti nel rispetto delle disposizioni di cui al
terzo comma dell' artº 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.6. Alle commissioni
di cui alla lr 13 aprile 1974, nº 18 concernente << Istituzione dell' albo
degli imprenditori agricoli >> competono le funzioni amministrative concernenti
la tenuta, l'aggiornamento dell' elenco e l'esame dei ricorsi, secondo le
procedure ivi previste.
ARTICOLO 3 Autorizzazione comunale
1. Per l' abilitazione all' esercizio dell' attività agrituristica gli operatori
agrituristici, iscritti nell' elenco di cui al secondo comma del precedente
art. 2, devono presentare domanda di autorizzazione al sindaco del comune
ove è ubicato l' immobile destinato all' attività agrituristica.
2. La domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte,
con l' indicazione delle caratteristiche aziendali, degli uffici e delle
aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi
di esercizio dell' attività e delle tariffe che si intendono praticare.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) documentazione dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del tu approvato
con rd 18 giugno 1931, n. 773 << Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza >>e all' art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59
<< Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori produttivi diretti >>;
b) copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'
attività ;
c) parere favorevole dell' autorità sanitaria competente relativo ai locali
da adibire all' attività ;
d) certificato di iscrizione all' elenco di cui al secondo comma del precedente
art. 2;
e) certificato del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione(
SPAFA) attestante il rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica
rispetto all'attività agricola attraverso l' indicazione del numero massimo
di ospiti/ giorno per i quali è concedibile l'autorizzazione stessa in relazione
alla consistenza dell' azienda agricola.
4. Il sindaco provvede sulle domande di autorizzazione nei modi e nei termini
di cui all' art. 8 della legge 5dicembre 1985, n. 730.5. Entro il 31 luglio
di ciascun anno i soggetti che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui ai
precedenti commi devono comunicare al comune le tariffe che intendono praticare
nell' anno successivo.
ARTICOLO 4 Incentivi - piani
aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico
1. La regione, anche in attesa del programma regionale di cui al successivo
art. 5, concede incentivi per l' attuazione di piani aziendali ed interaziendali
di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell' ambito dei quali
possono essere previsti interventi sugli immobili,l' acquisto e la realizzazione
di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche.
2. Gli incentivi di cui al comma precedente, che interessano attività agrituristiche
su terreni demaniali, svolte da operatori convenzionati con l' azienda regionale
delle foreste, per una durata non inferiore a dieci anni sono erogati a
quest' ultima.
3. Ai fini della concessione e dell' erogazione degli incentivi di cui al
presente articolo si applicano le norme procedurali per la programmazione
e l'attuazione degli interventi finanziari ed economici dalla regione a
favore delle imprese agricole e zootecniche singole o associate di cui alla
legislazione vigente.
ARTICOLO 5 Programma regionale
agrituristico
1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge la giunta
regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, in armonia con
gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione
territoriale, approva il programma agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali.
2. Tale programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale, determina le zone a prevalente interesse agrituristico,
con particolare riguardo al patrimonio demaniale regionale gestito dall'azienda
regionale delle foreste, individua i comuni di cui al secondo comma dell'
art. 3 della legge 5 dicembre1985, n. 730 e coordina inoltre le iniziative
di cui al precedente art. 4 ed ai successivi artt 6 e 8 della presente legge.
3. Il programma è redatto sentite le proposte delle amministrazioni provinciali
che acquisiscono il parere delle comunità montane, degli enti gestori dei
parchi, delle associazioni professionali agricole e agrituristiche operanti
nella regione e delle aziende di promozione turistica.
4. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l' elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e
bevande;
e) l' individuazione di centri interaziendali di promozione e servizi.
5. Il programma è trasmesso al ministero dell' agricoltura e delle foreste
e al ministero del turismo e dello spettacolo.
ARTICOLO 6 Interventi degli
enti locali e piani integrativi per interventi straordinari
1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane,i comuni compresi
in ciascuna delle zone a prevalente interesse agrituristico, sentite le
associazioni professionali agricole e agrituristiche, possono associarsi,
ai sensi dell' art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, per redigere
un piano integrato di interventi straordinari, ove necessario per le caratteristiche
delle zone, contenente l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili
e sociali,nonché la specificazione delle iniziative volte alla valorizzazione
delle tradizioni locali e del patrimonio culturale indispensabili alla realizzazione
dell' attività agrituristica.
2. Le amministrazioni provinciali competenti coordinano le iniziative associative
di cui al precedente comma.
3. Il piano integrato degli interventi straordinari di cui al precedente
primo comma è approvato dal consiglio regionale che ne determina il relativo
finanziamento con specifica legge di pesa.
ARTICOLO 7 Studio, ricerca,
assistenza tecnica e formazione professionale
1. La giunta regionale, in conformità con il programma di cui al precedente
art. 5, promuove attività di studio e ricerca sull'agriturismo, nonché attività
di assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti in collaborazione
con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonché con gli
enti locali e l' ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia ( ERSAL).
2. La giunta regionale sostiene la realizzazione di progetti -pilota per
iniziative agrituristiche aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.
ARTICOLO 8 Promozione
1. La giunta regionale, in conformità col programma di cui al precedente
art. 5, incentiva e coordina, attraverso idonee forme di pubblicità , di
diffusione nonché di promozione - da effettuare anche ai sensi della L.R.
n. 28/ 73 - la formazione della domanda, in particolare da parte di giovani
ed anziani, e dell' offerta agrituristica,in collaborazione con le associazioni
professionali agricole e agrituristiche nonché con gli enti locali e l'ERSAL.
ARTICOLO 9 Marchio di riconoscimento
e di qualificazione delle aziende agrituristiche
1. La giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema
delle aziende agrituristiche lombarde, istituisce un marchio di riconoscimento
che deve essere utilizzato, nell' esercizio della loro attività e nei rapporti
con terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell' elenco di cui al
precedente art. 2.
2. L' utilizzo del marchio è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici.
3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo,
deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio,
la denominazione dell'azienda agrituristica, il numero di autorizzazione,il
periodo di attività e l' eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio
in periodi determinati.
ARTICOLO 10 Strutture e infrastrutture
edilizie
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche,a norma della presente
legge, gli immobili ubicati in aggregati abitativi rurali nonché quelli
esistenti sul fondo.
2. La sistemazione degli immobili da destinare ad uso agrituristico può
avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro
conservativo o di miglioramento,ed eccezionalmente attraverso possibili
ampliamenti commisurati alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'
azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del
precedente art. 3.
3. L' utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'
uso degli edifici censiti come rurali.
4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola,
è ammesso l' approntamento di spazi per sosta di mezzi da campeggio e realizzazione
di impianti tecnologici e servizi igienici accessori da destinare a sosta
di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta
all' azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma
del precedente art. 3.
5. Per il rilascio della concessione edilizia ai fini della sistemazione
degli immobili di cui al presente articolo,si applicano il primo comma e
la lett. a) del secondo comma dell' art. 3 della lr 7 giugno 1980, n. 93
concernente "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole".
ARTICOLO 11 Regolamento di attuazione
1. L' attività agrituristica deve essere organizzata in modo tale da garantire
la sicurezza personale degli ospiti.
2. IL regolamento di attuazione della presente legge,da approvarsi entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore,determina in particolare:
a) le norme igieniche, che devono comunque rispettare il regolamento comunale
di igiene e quello edilizio relativo alle civili abitazioni;
b) i requisiti delle aree attrezzate per la ricezione di turisti forniti
di mezzi di trasporto autonomi;
c) i criteri relativi alla somministrazione e vendita dei prodotti alimentari
e tipici anche in relazione alla capacità produttiva aziendale.
3. Qualora l' azienda agrituristica non si configuri come azienda agro -
venatoria, l' operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla
giunta regionale perché venga vietato a terzi l' esercizio della caccia
in periodi determinati.
ARTICOLO 12 Norma transitoria
1. Fino all' adozione dei provvedimenti di attuazione della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n.
730.
ARTICOLO 13 Abrogazione
1. E' abrogata la L.R. 19 gennaio 1979, n. 16 concernente "Incentivazione
dell'attività agrituristica nella regione Lombardia".
ARTICOLO 14 Norma finanziaria
1. Per l' esercizio finanziario 1991 sono autorizzate:
a) la concessione di contributi in capitale di Lº2.100.000.000 per l' attuazione
dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui al
precedente art. 4;
b) la spesa di L. 600.000.000 per attività di studio e di ricerca sull'
agriturismo, si assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti
di cui al precedente art. 7, I comma;
c) la spesa di L. 50.000.000 per la promozione della domanda e dell' offerta
agrituristica di cui al precedente art. 8.
2. Alla autorizzazione delle altre spese previste dagli articoli precedenti,
si provvederà con successivo provvedimento di legge.
3. Agli oneri derivanti dal precedente I comma, pari a L. 2.750.000.000,
si provvede per L. 750.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria
di competenza e di cassa del << Fondo globale per il finanziamento del piano
agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate >> iscritto
al capitolo 5.2.2.2.2759 dello stato di previsione delle spese del bilancio
per l' esercizio finanziario1991 e per L. 2.000.000.000 mediante impiego
delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla l.
10 luglio 1991, n. 201 <<Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l' attuazione degli interventi
programmati in agricoltura) >> relative alle attuazioni del piano agricolo
nazionale.
4. Al bilancio per l' esercizio finanziario 1991 sono apportatele seguenti
variazioni:4. Al bilancio per l' esercizio finanziario 1991 sono apportatele
seguenti variazioni:Stato di previsione delle entrate. La dotazione finanziaria
di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 << Quota regionale dei fondi
assegnati dallo Stato per l' attuazione del piano agricolo nazionale1986/
1992 >> è incrementata di L. 2.000.000.000.4. Al bilancio per l' esercizio
finanziario 1991 sono apportatele seguenti variazioni: OMISSIS Stato di
previsione delle spese di parti II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno delle
aziende >> sono istituiti i seguenti capitoli:4. Al bilancio per l' esercizio
finanziario 1991 sono apportatele seguenti variazioni:OMISSIS Stato di previsione
delle spese di parti II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno delle aziende >>
sono istituiti i seguenti capitoli:a) 3.2.1.2.3254 << Contributi in capitale
per l' attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico
>>con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.100.000.000;4.
Al bilancio per l' esercizio finanziario 1991 sono apportatele seguenti
variazioni:OMISSIS Stato di previsione delle spese di parti II All' obiettivo
3.2.1 << Sostegno delle aziende >> sono istituiti i seguenti capitoli:OMISSIS
b) 3.2.1.2.3255 << Spese per studi, ricerche, assistenza tecnica e formazione
professionale sull' agriturismo >>con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di L. 600.000.000;4. Al bilancio per l' esercizio finanziario
1991 sono apportatele seguenti variazioni:OMISSIS Stato di previsione delle
spese di parti II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno delle aziende >> sono
istituiti i seguenti capitoli:OMISSIS c) 3.2.1.2.3256 << Spese per la promozione
della domanda e dell' offerta agrituristica >> con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 50.000.000.
La presente legge regionale
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.
Milano, 31 gennaio 1992(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del
19dicembre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 gennaio
1991, prot. n. 22702/ 142).
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