Legge Regionale N. 3 del 3-04-2002
Norme per l’attività agrituristica
e per il turismo rurale.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale,
sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo
nelle campagne al fine di:
a) favorire
lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale;
b) agevolare
la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo
della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione
del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita;
c) creare
e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori
rurali;
d) salvaguardare
e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale;
e) conservare,
tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio agricolo;
f) valorizzare
i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica;
g) tutelare
e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
h) sviluppare
il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell’ambiente,
degli usi e delle tradizioni rurali.
Capo I
Norme per l’esercizio dell’agriturismo
ARTICOLO 2 (Definizione di attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità
esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli od associati,
attraverso l’utilizzazione delle strutture, così come individuate dall’articolo
7, e dei fondi dell’azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette
attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto
a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali
di ristorazione, albergo o affittacamere.
2. In particolare, sono attività agrituristiche:
a) dare
alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare
in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
c) somministrare
per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle
a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento
con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento
per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite
dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed
integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione,
provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono
superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione
locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate
operanti nel territorio regionale;
d) organizzare,
nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici
integrati, anche se svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali,
sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa
l’organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3. S’intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla
durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai
tre mesi consecutivi.
ARTICOLO 3 (Rapporto di connessione e complementarità)
1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione
e complementarità con l’attività agricola, che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità dell’attività di coltivazione del fondo,
di silvicoltura, di allevamento di animali, di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti, di salvaguardia ambientale rispetto a quella agrituristica
si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola
è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
3. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6 sono adottate
apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole
colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni
e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell’ambiente,
ed i tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
4. Il rapporto di connessione e complementarità è presunto nel caso di aziende
che diano ospitalità completa a non più di otto persone o somministrino
sedici pasti giornalieri oppure accolgano campers, roulottes e tende per
un massimo di quattro piazzole.
5. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità l’operatore
agrituristico è tenuto a presentare al comune, nel cui territorio ricade
la struttura, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data
di inizio dell’attività, una relazione secondo le modalità stabilite con
il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6. L’accertamento della
sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato dal comune nel
cui territorio hanno sede gli immobili dell’azienda nei quali viene esercitata
l’attività agrituristica.
ARTICOLO 4 (Operatori agrituristici)
1. Gli operatori agrituristici possono avvalersi, per l’esercizio dell’attività
agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell’articolo
230 bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l’attività
aziendale con contratto di lavoro agricolo ai sensi della normativa vigente.
2. Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando
le denominazioni “agriturismo” e “agrituristico”, solo gli imprenditori
agricoli singoli o associati iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo
9 e in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 10.
3. E’ vietato l’uso delle denominazioni di “agriturismo”, “agrituristico”,
anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni,
come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale da parte
di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico
ai sensi del comma 2. E’ fatta salva la facoltà dell’utilizzo della propria
denominazione da parte dell’associazione “Agriturist” e dei suoi associati
ad integrazione della denominazione aziendale.
4. Parimenti è vietato l’uso, da parte delle aziende agrituristiche, delle
denominazioni “ristorante”, “pizzeria”, “albergo” riservate esclusivamente
ai titolari di licenze commerciali.
ARTICOLO 5 (Limiti di attività)
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche
non deve essere superiore:
a) per
ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. E’ consentito raggiungere
il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti
nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa
comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali
e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano
paesistico ambientale regionale;
b) per
la sosta in spazi aperti: a dodici piazzole. In questo caso l’azienda agricola
deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. E’ consentito raggiungere
il limite di venti piazzole esclusivamente alle aziende ricadenti nelle
aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria
e statale vigente, di dimensione minima di dieci ettari;
c) per
la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola.
Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti
provenienti per non meno del 50 per cento dalla propria azienda. Il numero
massimo di pasti che l’azienda può somministrare nel corso dell’anno è quello
consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarità.
ARTICOLO 6 (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:
a) le
tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività
agricola ed agrituristica e i criteri di conteggio;
b) la
modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
c) i criteri
e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità;
d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati
per la sommistrazione di spuntini, pasti e bevande;
e) le
norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste
dall’articolo 8;
f) le
modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo
9;
g) i criteri, le modalità e la documentazione
da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività agrituristica;
h) i criteri
e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
i)
i periodi minimi di apertura;
l) ogni
altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale,
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito
il parere della competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 7 (Immobili destinati all’agriturismo)
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti
nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli
edifici o parte di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme
di accatastamento.
2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei
e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali,
in locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo. Possono altresì
essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall’imprenditore
agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato
ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la loro
destinazione di uso agricolo.
ARTICOLO 8 (Norme igienico-sanitarie)
1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere,
riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali
ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene
per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche
di ruralità.
2. Fatto salvo l’obbligo di assicurare una superficie minima di metri quadrati
7 per le stanze da un letto e di metri quadrati 11 per le stanze a due letti
con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più (la
frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità
superiore) nonché un’altezza media minima di metri 2,50, qualora le caratteristiche
strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano
l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione
dell’altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile
per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto
e per i locali servizi, a 23 metri cubi per camera a due letti.
3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento
ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissata in metri
quadrati ventisei e possono esservi alloggiate non più di quattro persone,
elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.
ARTICOLO 9 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)
1. Presso la competente struttura regionale è istituito l’elenco regionale
degli operatori agrituristici.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.
3. Con il regolamento di attuazione, di cui all’articolo 6, vengono stabilite
le modalità e le procedure per l’iscrizione nonché la documentazione da
presentare.
4. L’iscrizione nell’elenco si intende concessa qualora il termine fissato
dal regolamento di cui all’articolo 6 sia decorso in assenza di comunicazione
all’interessato.
5. L’iscrizione nell’elenco è negata nei casi previsti dall’articolo 6,
terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La cancellazione dall’elenco è disposta qualora l’imprenditore non abbia
intrapreso l’attività entro i tre anni successivi all’iscrizione, nei casi
di revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 o per la perdita dei
requisiti per l’iscrizione.
7. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza
e il mantenimento dei requisiti previsti.
8. Nel caso di cancellazione dall’elenco gli operatori devono restituire
l’eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati
dalla data dell’accertamento della perdita dei requisiti.
9. La Regione comunica al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda
agrituristica l’avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall’elenco
di cui al comma 1.
ARTICOLO 10 (Autorizzazione comunale)
1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 9,
che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare, al comune
dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione.
2. Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 6, sono indicate
le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo
dell’autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per le
singole attività esercitate; in mancanza di provvedimento espresso, la domanda
si intende accolta.
4. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo
e viene rilasciata a titolo gratuito ed ha durata triennale. Alla scadenza
del triennio l’operatore agrituristico presenta domanda di rinnovo, secondo
le modalità di cui al comma 2.
5. Nell’autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività
agrituristiche consentite ed i relativi limiti, nonché le utenze annuali
ammissibili ed i periodi di apertura. A richiesta dell’operatore, o a seguito
di controlli effettuati, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarità,
secondo quanto indicato dall’articolo 3, il comune può variare il volume
di attività, mediante la modifica dell’autorizzazione in corso.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco
aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione
delle aziende e l’indicazione delle singole attività esercitate.
ARTICOLO 11 (Obblighi amministrativi)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:
a) dare
inizio all’attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio
dell’autorizzazione;
b) esporre
al pubblico l’autorizzazione di cui all’articolo 10;
c) rispettare
i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa e le tariffe
esposte ai sensi dell’articolo 13;
d) provvedere
alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate
nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in
materia di pubblica sicurezza;
e) predisporre
un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT,
dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall’azienda
agricola e metterlo a disposizione degli ospiti.
ARTICOLO 12 (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 10 è sospesa con provvedimento motivato
per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato
che l’operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla
presente legge.
2. L’autorizzazione è revocata con provvedimento motivato qualora si accerti
che l’operatore agrituristico:
a) non
abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione,
ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno;
b) abbia
contravvenuto agli obblighi di cui all’articolo 11;
c) abbia subito, nel corso dell’anno solare, più di due
sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non
abbia rispettato i vincoli previsti a norma dell’articolo 17 per la destinazione
d’uso degli immobili beneficiari di contributi regionali.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal comune alla Regione al fine
dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 13 (Pubblicità dei servizi e prezzi)
1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta
una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso
l’elenco delle camere con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei principali
servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi
massimi applicabili.
2. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo
massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. Gli operatori autorizzati che svolgono attività di alloggio o di ospitalità
in spazi aperti notificano, entro il 1° ottobre di ogni anno al comune competente
per territorio, mediante appositi modelli, i prezzi giornalieri minimi e
massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo,
con facoltà di modificarli, entro il 1° marzo di ogni anno, per quelli da
praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
ARTICOLO 14 (Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per
le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9
gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore
a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti
o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.
2. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora
negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l’impossibilità tecnica,
connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza
di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell’abbattimento delle
barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza
delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in
sede di provvedimento autorizzativo.
ARTICOLO 15 (Recupero del patrimonio edilizio)
1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi
gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento
conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono
possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative
urbanistiche comunali.
2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei
locali ad utilizzo agrituristico che avvengano nel rispetto delle caratteristiche
rurali dell’edificio conservandone l’aspetto complessivo ed i singoli elementi
architettonici con l’uso di materiali e tecniche tipici della zona e con
il ricorso a tecniche di bioarchitettura.
3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente
articolo sono rilasciate a titolo gratuito.
ARTICOLO 16 (Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative
collegate con l’agriturismo)
1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli
singoli o associati che siano iscritti nell’elenco di cui all’articolo 9.2.
I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione
e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati
al servizio dell’azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di
spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;
b) arredamento
ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);
c) realizzazione
di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività
agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata
da operatori agrituristici.
3. Con successivi atti della Giunta regionale sono individuati i criteri,
le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l’assegnazione dei
benefici.
ARTICOLO 17 (Vincolo di destinazione degli edifici)
1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell’articolo 16 sono
vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della
liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere
a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione
degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643
e 2672 del codice civile.
3. L’elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto
dalla struttura regionale competente.
ARTICOLO 18 (Formazione professionale)
1. La Regione, le Province e gli enti locali assumono iniziative in
materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli
operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente in materia
di formazione professionale.
ARTICOLO 19 (Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione della presente legge sono
esercitati dai comuni.
Capo II
Turismo rurale
ARTICOLO 20 (Definizione del turismo rurale)
1. Per turismo rurale s’intende una specifica articolazione dell’offerta
turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere
ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio,
finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e
culturali del territorio rurale.
2. In particolare, l’attività di turismo rurale deve essere esercitata in
immobili già esistenti, ubicati all’esterno del territorio urbanizzato o
nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti,
che mantengano le caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della
zona.
3. La ristorazione deve basarsi su un’offerta gastronomica tipica della
zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti
locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende e cooperative agricole
della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG,
IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, e dei prodotti biologici.
4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi
alla cultura rurale della zona.
ARTICOLO 21 (Esercizi di turismo rurale)
1. Sono esercizi di turismo rurale:
a) le
country-houses così come individuate e disciplinate dalle leggi regionali
di settore;
b) i centri
rurali di ristoro e degustazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legge
25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni. Per tali tipologie il
comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande,
con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa
attività.
3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole.
ARTICOLO 22 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 4 si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.
2. Chi opera senza l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10 è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750, nonché
alla chiusura dell’esercizio aperto senza l’autorizzazione, che non può
essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento
di chiusura.
3. Il titolare di impresa agricola che esercita l’attività agrituristica
che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per
un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo
praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.
4. E’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro
500 nei casi di:
a) attribuzione
al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi
altro mezzo, di un’attrezzatura non conforme a quella esistente o di una
denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato
rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
c) mancata
esposizione al pubblico di copia dell’autorizzazione comunale;
d) violazione
degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni
successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate;
viene altresì disposta la chiusura dell’esercizio da tre a trenta
giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca
dell’autorizzazione.
6. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo la procedura
stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
Capo III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
ARTICOLO 23 (Conferenza permanente dell’agriturismo e del turismo
rurale)
1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla
presente legge e formulare pareri e proposte operative alla Giunta regionale,
è istituita la Conferenza permanente dell’agriturismo e del turismo rurale,
articolata in:
a) comitato
istituzionale;
b) comitato
tecnico.
2. Il comitato istituzionale è composto da:
a) i dirigenti
delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo
e urbanistica;
b) un
rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un
rappresentante della cooperazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un
rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente
preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla
presente legge;
e) un
rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle
associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un
rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle
associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un
rappresentante dell’unione delle camere di commercio delle Marche.
3. Il comitato tecnico, che ha la funzione di analizzare l’attuazione e
l’applicazione delle norme contenute nella presente legge per il solo settore
agrituristico, è composto da:
a) il
dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo
o suo delegato che lo presiede;
b) i funzionari
delle strutture regionali responsabili delle istruttorie in materia di agriturismo;
c) quattro
rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente
rappresentative a livello regionale.
4. Sono componenti di diritto della Conferenza:
a) l’assessore
regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;
b) il
dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;
c) il
dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.
5. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale
a seguito dell’avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti
di ciascuno dei comitati di cui ai commi 2 e 3.
6. Il presidente della Conferenza convoca congiuntamente o disgiuntamente
i comitati di cui ai commi 2 e 3.
7. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza
dei componenti in carica; in seconda convocazione è sufficiente un terzo
dei componenti.
8. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente
in materia di agriturismo.
ARTICOLO 24 (Norme transitorie)
1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attività
ai sensi della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base
alla l.r. 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente
autorizzate se rispettano quanto stabilito all’articolo 5 e se mantengono
il rapporto di connessione e complementarità di cui all’articolo 3.
2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito dal comma 1,
adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre
2002.
3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi
della l.r. 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle
condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente
la trasformazione dell’autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni
come previsto all’articolo 21. Nel caso che la trasformazione comporti la
costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede,
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero
di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti
per l’operatore e per le strutture dalla legge 287/1991 e successive modificazioni.
In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto
il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d’ufficio al registro
esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente
per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche
in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere
l’iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione
nelle attività di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la
compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova
costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.
4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende
non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi
alle opere realizzate ai sensi della l.r. 25/1987. Non sono altresì tenuti
a restituire gli eventuali contributi percepiti per l’attività agrituristica.
ARTICOLO 25 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge, dall’anno 2002 e per gli
anni successivi, l’entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione
dei rispettivi bilanci.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte
a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire
nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 con la
denominazione di seguito indicata: “Attuazione degli interventi in materia
di agriturismo e di turismo rurale”.
3. Per gli anni successivi le risorse saranno assegnate al capitolo corrispondente
a quello indicato al comma 2 con legge di bilancio.
ARTICOLO 26 (Abrogazione)
1. Sono abrogati la l.r. 27/1999, la l.r. 24/2001 e l’articolo 6, comma
4, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13.
ARTICOLO 27 (Notifica alla Commissione europea)
1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata
al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea,
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
ARTICOLO 28 (Efficacia delle norme)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, le norme della presente legge
hanno effetto a decorrere dall’adozione del regolamento ivi previsto.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge Regione Marche.Data ad Ancona, addì 3 aprile 2002
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