REGIONE MOLISE
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione,
in armonia con la legge 5 dicembre 1985,n. 730, con gli indirizzi della
politica agricola della Comunità economica europea (CEE), con il piano agricolo
nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura
anche promuovendo e disciplinando forme idonee di turismo nelle campagne
(agriturismo), volte a: a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio
agricolo; b) agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone rurali,
attraverso l' integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle
condizioni di vita; c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale
ed edilizio; d) favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente; e)
valorizzare i prodotti tipici; f) tutelare e promuovere le tradizioni e
le iniziative culturali del mondo rurale; g) sviluppare il turismo sociale
e giovanile nell' ambito regionale; h) favorire i rapporti fra città e campagna.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche 1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli,
di cui all' articolo 2135 del codice civile singoli od associati; e dai
loro familiari di cui all'articolo 230- bis del codice civile, attraverso
l' utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento
del bestiame che,comunque rimangono principali. 2. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nell' osservanza delle norme di cui alla presente legge,
non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati. 3. Fra tali attività rientrano: a) l' ospitalità stagionale,
anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; b) la somministrazione,
per la consumazione sul posto,di pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti dell' azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) l' organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative o culturali,
nell' ambito dell' azienda. 4. Ai fini di cui alla lettera b) sono considerati
di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda
agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola
anche attraverso lavorazioni esterne.
ARTICOLO 3 Esercizio dell'agriturismo
1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività agrituristiche
personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero
non impiegato dall'impresa in attività agricola aziendale. Tale disposizione
non si applica alle cooperative. 2. La qualifica di << Operatore Agriturismo
>> e la denominazione << Azienda agrituristica >> o << Agriturismo >>devono
essere usati esclusivamente dai soggetti scritti nell'elenco degli operatori
agrituristici.
ARTICOLO 4 Utilizzazione dei
locali per attività agrituristiche 1. Per le attività agrituristiche possono
essere utilizzati i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo
e non più necessari alla conduzione dello stesso. 2. La Regione nell' ambito
del programma di cui all' articolo11 individua i comuni nei cui centri abitati
possono essere utilizzati, per attività agrituristiche, gli edifici destinati
ad abitazione dall' imprenditore agricolo, che svolga la propria attività
in un fondo privo di fabbricati,sito nel medesimo comune o in uno limitrofo.
3. L' utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'
uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. 4. Gli interventi
consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attività agrituristica
sono quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione
da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche
degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali
delle zone interessate. 5. Eventuali ampliamenti sono possibili nell' ambito
delle norme urbanistiche vigenti.
ARTICOLO 5 Criteri e limiti
dell'attività agrituristica 1. La capacità ricettiva delle aziende agricole
che svolgono attività agrituristica è consentita fino ad un limite massimo
di 6 camere e 15 posti letto; tale limite può essere elevato a 15 camere
e 40 posti letto quando la stessa attività viene svolta in forma associativa
anche con locali dislocati in più aziende. 2. L' ospitalità in spazi aperti,
da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo,
è consentita in aziende di estensione non inferiore a un ettaro di superficie
per un massimo di 3 piazzole e per non più di 15 persone. 3. Se l' imprenditore
agricolo si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2,
i limiti di ricettività sono ridotti rispettivamente di 1/ 3. 4. I locali
destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera
adeguata alle normali esigenze degli ospiti. 5. La durata dell' attività
agrituristica e l' eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella
domanda di iscrizione all' elenco regionale di cui all' articolo 6 e nella
richiesta, prevista dall' articolo 7, di autorizzazione allo svolgimento
dell' attività agrituristica.
ARTICOLO 6 Norme igenico-sanitarie
1. Le caratteristiche strumentali ed igienico – sanitarie degli edifici
destinati all' attività agrituristica vanno adeguate a quelle previste dai
regolamenti edilizi comunali per i locali di abitazione. 2. Negli spazi
aperti destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico
- sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni
alle strutture edilizie dell' azienda agricola. 3. La produzione, la preparazione,
il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
ARTICOLO 7 Delega alle Province
1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 17, 18e 19 sono delegate
alle Province. 2. Le Province nell' esercizio delle funzioni delegate osservano
le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta
Regionale, su proposta dell'Assessore all' Agricoltura. 3. La Giunta Regionale
esercita, ai sensi dell' art. 63dello Statuto Regionale, i poteri di iniziativa
e vigilanza in ordine all' esercizio delle funzioni Amministrative delegate.
4. La Giunta Regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale
diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.
ARTICOLO 8 Elenco degli operatori
agrituristici 1. E' istituito, ai sensi dell' art. 6 della legge 5 dicembre1985,
n. 730, l' elenco degli operatori agrituristici presso l'Assessorato Regionale
all' Agricoltura. 2. L' iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui all' art. 10. 3. L' iscrizione è deliberata
da una Commissione Regionale per l'Agriturismo, nominata con decreto del
Presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il
provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle
designazioni richieste purché siano individuati la metà più uno dei componenti.Sono
fatte salve le eventuali successive integrazioni. 4. La Commissione Regionale
per l' Agriturismo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio
Regionale ed è composta da: a) il Presidente della Giunta Regionale o un'
assessore da lui delegato con funzioni di presidente; b) gli assessori regionali
all' agricoltura, al turismo e all' ambiente, o dai loro delegati; c) tre
rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche operanti
nella regione; d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) due rappresentanti
delle organizzazioni cooperative. 5. Funge da segretario della Commissione
per l' Agriturismo un dipendente dell' Assessorato all' Agricoltura. 6.
La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione
per l' Agriturismo di cui al comma 4corredata dalla documentazione attestante
il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo e contenente la descrizione
dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e delle attività che il
richiedente intende svolgere. 7. Non possono essere iscritti nell' elenco
regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'
art. 6 della legge n. 730 del 1985. 8. Entro il termine di sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti,
provvede alla iscrizione nell' elenco, dandone comunicazione agli interessati.
Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso
il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta
giorni, ai sensi dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 9. L' iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente
rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazione dell' attività da parte
del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall' art. 10 per
la revoca. 10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all' entrata in vigore
della presente legge rilasciate dall' Assessore Regionale all' Agricoltura
ai sensi dell' art. 6 della legge730/ 85, rimangono valide. 11. Ai componenti
della Commissione di cui al comma 4, estranei all' Amministrazione Regionale,
competono,se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio
e le indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per
i dipendenti regionali della massima qualifica dirigenziale. 12. Ai lavori
della Commissione può assistere il Sindaco del Comune nel cui territorio
ricade l' Azienda Agrituristica.
ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa
1. I soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 2 che intendono svolgere
attività agrituristiche, devono presentare,al Sindaco del Comune ove ha
sede l' immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata
delle attività proposte, con l' indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità
ricettiva, dei periodi di esercizio dell' attività e delle tariffe che s'
intendono praticare nell' anno in corso. 2. La domanda va corredata: a)
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli
11 e 92 del testo Unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773ed
all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) del certificato di
sana e robusta costituzione fisica e idoneità all' esercizio dell' attività
ricettiva delle persone che la esercitano, rilasciato dal competente servizio
dell' Unità Sanitaria Locale( USL); c) del parere favorevole del competente
servizio dell'USL relativo all' idoneità dei locali da adibire all'attività
agrituristica; d) della copia della concessione edilizia, ove necessaria,corredata
dalla relativa documentazione;e) del certificato di iscrizione nell' elenco
di cui all'articolo 6; f) dell' autorizzazione del proprietario alla utilizzazione
degli immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene avanzata
dall' affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.
ARTICOLO 10 Autorizzazione comunale
1. Il sindaco provvede sulle domande di cui all' articolo7, entro 60 giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda
si intende accolta. 2. Il sindaco, entro 30 giorni dall' accoglimento della
domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia rilascia una autorizzazione
che abilita allo svolgimento dell' attività , nel rispetto dei limiti e
delle modalità stabilite nell' autorizzazione medesima. 3. L' autorizzazione
è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 4. Al provvedimento
di autorizzazione di applicano il quarto ed il quinto comma dell' articolo
19 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616.5.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16giugno 1939, n. 1111.
ARTICOLO 11 Obblighi amministrativi
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno va presentata al comune una dichiarazione
contenente l' indicazione delle tariffe che gli interessati si impegnano
a praticare per l' anno successivo. In caso di inadempienza, s' intendono
confermate le tariffe comunicate per l' anno precedente. 2. I soggetti autorizzati
all' esercizio dell' attività agrituristica, inoltre, si impegnano a: a)
iniziare l' attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata
nell' autorizzazione; b) esporre al pubblico copia dell' autorizzazione
comunale,di cui all' articolo 8, nonché le tariffe praticate; c) rispettare
i limiti e le modalità indicate nell' autorizzazione stessa, nonché le tariffe
di cui al comma 1; d) tenere un registro con le generalità delle persone
alloggiate; e) comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza l'
arrivo e la partenza degli ospiti mediante la consegna di appositi modelli;
f) fornire al Comune interessato ed alla Regione, se richieste, tutte le
informazioni relative al bilancio economico - finanziario dell' attività
agrituristica.
ARTICOLO 12 Sospensione e revoca
dell'autorizzazione 1. L' autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento
motivato, per un periodo massimo di 5 giorni per violazione degli obblighi
di cui alle lettere b) ed f)dell' articolo 9 e per un periodo massimo di
giorni 30per violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) e de)
dello stesso articolo 9. 2. L' autorizzazione è revocata dal Sindaco, sempre
con provvedimento motivato, qualora si accerti che l' interessato: a) non
ha iniziato l' attività entro un anno dalla data fissata nell' autorizzazione
per l' inizio della attività stessa, ovvero ha sospeso l' attività da almeno
un anno; b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell' articolo2 o il
diritto di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici di cui
all' articolo 6; c) ha subito, nel corso dell' anno solare, più sospensioni
per violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c),d) ed f) dell'
articolo 9; d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo
15, o eventuali provvedimenti di sospensione. 3. I provvedimenti di sospensione
e di revoca vanno comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto
e quinto comma dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616. 4. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco
alla Regione, alla Provincia ed alle associazioni agrituristiche,al fine
dell' aggiornamento dell' elenco in loro possesso nonché della revoca e
recupero degli eventuali contributi concessi. 5. Contro il provvedimento
di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla
data di notifica dello stesso.
ARTICOLO 13 Programma Regionale
agrituristico e di rivitalizzazione delle arre rurali 1. Il Consiglio Regionale,
entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, approva il programma
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione
territoriale. 2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'
agriturismo nel territorio regionale; individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e i comuni di cui al comma 2 dell' articolo 4, coordina le
iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell' offerta agrituristica
e di formazione professionale; stabilisce i principi per la realizzazione
dei piani integrati di interventi straordinari previsti dall' articolo 14.
3. Il programma è predisposto dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte
degli enti locali, sentite le associazioni e le organizzazioni agrituristiche
operanti nella Regione, nonché le organizzazioni professionali agricole.
4. Ai fini della predisposizione del programma, nelle proposte degli enti
locali vanno indicati: a) la perimetrazione delle zone d' intervento; b)
l' elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) l' indicazione sintetica
del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di utilizzazione
agrituristica; d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali
agricole e culturali delle zone con particolare riguardo al patrimonio storico
e artistico; e) le previsioni sulla potenzialità agrituristiche, tenuto
conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione
di alimenti e bevande: f) le indicazioni, con appropriate illustrazioni,
degli itinerari agrituristici. 5. Il programma agrituristico è approvato
dal Consiglio Regionale ed ha durata triennale. 6. Il programma viene aggiornato
annualmente sulla base dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie.
7. Il programma è trasmesso al Ministero dell' Agricoltura e Foreste.
ARTICOLO 14 Formazione professionale
1. La Regione provvede alla formazione riqualificazione ed aggiornamento
professionale degli: a) animatori agrituristici, per la promozione di iniziative
agrituristiche e per l' assistenza alle stesse; b) operatori agricoli e
dei loro familiari, per l' accoglimento del turismo. 2. L' Assessorato regionale
preposto alla formazione professionale, sentito l' Assessore all' Agricoltura,
o su proposta dello stesso, promuove e coordina iniziative formative rivolte
agli imprenditori agricoli e loro familiari e agli animatori agrituristici.
ARTICOLO 15 Promozione dell'offerta
agrituristica 1. La Regione incentiva e coordina, anche in collaborazione
con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali,
le iniziative per la formazione dell' offerta agrituristica regionale, attraverso
idonee forme di pubblicità e di propaganda che mettono in evidenza le attività
agrituristiche e le loro caratteristiche legate all' ambiente naturale,
alla cultura ed alle tradizioni locali. 2. La Regione sostiene, affidandone
la realizzazione alle associazioni agrituristiche operanti nella stessa,anche
progetti - pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere
sperimentale. 3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, previste nel programma
regionale, sono concessi incentivi fino ad un massimo dell' 80% della spesa
ammissibile. 4. Per le iniziative di cui al comma 1 il contributo non può
essere superiore a L. 8.000.000 per ciascun soggetto richiedente. Per le
iniziative di cui al comma 2 il contributo non può essere superiore a L.
80.000.000 per ciascun progetto.
ARTICOLO 16 Interventi degli
enti locali e piani integrati di interventi straordinari 1. Le comunità
montane, i comprensori e le associazioni di comuni e, in mancanza di questi,
i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico,si
associano nelle forme stabilite dalla vigente normativa regionale, per redigere
un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario perle
caratteristiche della zona, con l' indicazione dettagliata delle dotazioni
civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell' attività agrituristica.
2. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione,
che interviene con un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa
ritenuta ammissibile,e per un massimo di 400 milioni.
ARTICOLO 17 Incentivi agli imprenditori
agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo 1. Agli imprenditori
agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari, che risultano iscritti
nell' elenco regionale degli operatori agrituristici, la Regione concede
contributi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione e sistemazione
di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in
fabbricati censiti come rurali; b) adattamento di spazi aperti da destinare
alla sosta dei campeggiatori; c) realizzazione, nei fabbricati aziendali
o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio
o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona; d) realizzazione
di strutture sportive e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle
aree rurali, concesse e dimensionate all' attività agrituristica; e) installazione,
ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico
- sanitari, idricitermici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali
e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) arredamento dei locali
utilizzati a scopo agrituristico; g) acquisto di cavalli al solo scopo di
praticare l' agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per
le aziende singole e di 10 capi per le aziende associate. 2. I contributi
in conto capitale per le iniziative di cui al punto 1 lettera a), b), c),
d) e), f), g) sono fissati nella misura del 40% della spesa riconosciuta
ammissibile,elevato al 50% nelle zone montane ed in quelle dichiarate svantaggiate
delimitate rispettivamente ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e della
direttiva CEE n. 268/ 75.Il beneficio del 50% è elevato al 60% per gli interventi
ricadenti almeno in una delle suddette zone, con altitudine s.l.m. superiore
a 600 mt., al 70% in quelle con altitudine superiore a 700 mt. s.l.m. al
75% in quelle con altitudine superiore ad 800 m. s.l.m. Sono altresì concessi
contributi in conto interessi alla misura del50% della spesa ammissibile,
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di credito
agrario di miglioramento. Non può essere ammessa una spesa complessiva superiore
a 150 milioni per le aziende singole e 250 milioni per le aziende associate,
ne la somma tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi
può superare la spesa ammissibile. 3. Nella concessione dei contributi costituisce
motivo di priorità: a) la collocazione dell' azienda in una delle zone considerate
di maggiore interesse agrituristico e/o ricadenti nelle zone montane e/
o svantaggiate di cui al comma 2; b) la realizzazione di progetti pilota
a carattere sperimentale di cui all' articolo 15 comma 2; c) la residenza
degli imprenditori agricoli in azienda e/o lo svolgere esclusivamente attività
agricola; d) i giovani imprenditori agricoli aventi titolo, di età non superiore
a 40 anni. 4. Le provvidenze citate non sono cumulabili con quelle concesse,
allo stesso titolo, da altri enti, dallo Stato o dalla CEE ai sensi dell'
articolo 16 del regolamento CEE n. 797/ 85 del Consiglio del 12 marzo 1985
e sue successive modifiche ed integrazioni. 5. Le opere riguardanti i progetti
speciali possono usufruire dei contributi regionali ad integrazione di quelli
previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, allorquando questa lo
consente. 6. Ai mutui di cui al comma 2, si applica il tasso di riferimento
fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto
del Ministero del Tesoro. 7. Il tasso agevolato, a carico del mutuatario,
non può essere inferiore a quello minimo previsto dal terzo comma dall'
articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616. 8. Ai mutui concessi, si applicano le disposizioni in materia di
intervento del Fondo Interbancario di garanzia di cui all' articolo 36 della
legge 2 giugno 1961,n. 454. 9. I locali, gli impianti e le attrezzature
oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione
decennale a decorrere dalla data di collaudo. 10. La regione ogni anno trasmette
al Ministero dell'Agricoltura e Foreste una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi agrituristici e sugli incentivi erogati dalle Province. 11.
Le Province concorrono finanziariamente negli interventi,nella misura determinata
nel programma di cui all' art. 13.
ARTICOLO 18 Richiesta e liquidazione
degli incentivi finanziari 1. Le domande di richiesta di concessione di
contributo in conto capitale e in conto interessi, riferite ad opere o ad
acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'Assessorato all' Agricoltura
e Foreste corredate dalla seguente documentazione: a) progetto completo
(relazioni, disegni e computo metrico); b) certificati catastali di partita
dell' intera azienda ed estratti di mappa degli immobili interessati ai
miglioramenti; c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature;
d) convenzione predisposta dalla Giunta Regionale sottoscritta con firma
autenticata. 2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti
documenti: a) stato finale delle opere realizzate; b) copia delle autorizzazioni
amministrative relative all'esercizio dell' attività per la quale si richiedono
le provvidenze; c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito,per
le stesse iniziative, di contributi statali, regionali e comunitari; d)
dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere
dall' utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni dalla data del collaudo,
i locali gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario
regionale previsto dalla presente legge; e) documenti giustificativi delle
spese, se richiesti. 3. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale
sulla base di apposita convenzione predisposta dalla Giunta stessa che fisserà
le modalità di erogazione delle provvidenze e gli obblighi degli operatori
agrituristici.
ARTICOLO 19 Revoca dei benefici
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 6, dispone
la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate,
nonchè delle spese e degli interessi, se: a) l' iniziativa non è realizzata
conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione
di concessione; b) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione
giustificativa delle spese; c) viene mutata la destinazione dell' immobile
prima della scadenza del termine decennale indicato nel comma 10 dell' articolo
15; d) vengano rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti
urbanistici vigenti.
ARTICOLO 20 Sanzioni 1. Chiunque
eserciti l' attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 e all'
immediata chiusura dell' azienda agrituristica. 2. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro: a) da L. 500.000 a
L. 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell' art. 2;
b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di violazione delle norme contenute
nell' art. 3, comma 1; c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione
dell'art. 3, comma 2; d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso di violazione
delle norme contenute nell' art. 11.3. In caso di più violazioni nel corso
dell' anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione
dell' autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento
amministrativo. 4. Per l' applicazione delle suddette sanzioni si applicano
le procedure previste dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.
ARTICOLO 21 DISPOSIZIONE ABROGATIVA1.
La legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3, è abrogata.
ARTICOLO 22 Norma finanziaria
1. All' onere derivante dall' attuazione della presente legge si provvede
con l' istituzione di nuovi capitoli di spesa con legge approvativa del
bilancio 1994.
ARTICOLO 23 Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell' articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Molise.Data a Campobasso, addì 25 gennaio
1994
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