Legge Regionale N. 38 DEL 23-03-1995
Disciplina dell' agriturismo.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale,
promuove e disciplina l' agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il
riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni
di vita e l' incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture
economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell' ambiente
in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare
i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere
e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire
i rapporti tra città e campagna,incrementare le potenzialità dell' offerta
turistica piemontese.
ARTICOLO 2 Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del Codice
civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all' articolo 230
bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda
in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali.
2. Ai fini della presente legge sono considerati imprenditori agricoli associati:
a) le società cooperative agricole;
b) le società cooperative, i consorzi e le altre società costituite tra
imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività agrituristiche.
3. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati
alla sosta dei campeggiatori,nonché somministrare alle persone ospitate
cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul posto,anche a persone non ospitate
nell' azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico),
costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta
persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le
scolaresche in visita all' azienda;
c) organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda
disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b),
che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell'
azienda agricola e dell' ambiente rurale.
4. Per i fini di cui al comma 3, lettera b), sono considerati propri i cibi
e le bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola, quelli ricavati
da materie prime dell' azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne,
nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole
operanti in ambito locale o regionale di cui l' azienda fa parte.
5. L'attività agricola dell' azienda o delle aziende,in caso di imprenditori
agricoli associati, deve rimanere principale rispetto all' attività agrituristica
in termini di tempo lavoro dedicato.
6. Possono essere adibiti all' attività agrituristica,oltre all' imprenditore
agricolo, i coadiutori e i dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto
della vigente normativa in materia di lavoro.
ARTICOLO 3 Alloggi agrituristici e spazi per campeggio
1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali
viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere
siti nell' ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello
stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità .
3. La capacità ricettiva di un' azienda agricola in alloggio agrituristico
non può essere superiore aventi cinque posti letto.
4. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi
di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta
la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati,limitatamente
alle persone alloggiate,cibi e bevande anche non costituiti da prodotti
propri dell' azienda agricola purché prevalentemente di produzione tipica
piemontese.
6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati
all' insediamento tempora ne o di un massimo di tre tende o caravan; in
relazione alle esigenze locali il Comune può consentire, in alternativa
ai posti letto di cui al comma 3, l' elevazione del numero di tende o caravan
fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone,previa verifica
che l' azienda agricola abbia una estensione territoriale e caratteristiche
adeguate per ospitarle.
ARTICOLO 4 Requisiti tecnici ed igienico sanitari
1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere
i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla legge regionale14
luglio 1988, n. 34.
2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi
igienico sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici
persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al
nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere
garantiti ai turisti i servizi igienico sanitari e la fornitura d'acqua
mediante le strutture ordinarie dell' azienda agricola; per gli insediamenti
superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture
apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico sanitari
previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979,
n. 54 e successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283 ed al relativo Regolamento di esecuzione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, nº327.
5. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici
rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma1,
è consentito l' uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore
a metri 2,20, sempre ché venga garantito un volume minimo dei locali pari
a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati
dall' articolo 4 della LR 34/ 1988; è altresì consentita una finestratura
inferiore ai 1/ 8 della superficie del pavimento,sempre ché sia garantito
un sufficiente ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi organizzati scolastici o giovanili, negli
alloggi agrituristici è consentito di utilizzare camerate a più letti e
di sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettività
massima di venticinque posti letto,senza dover incrementare superfici e
cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano
i posti letto effettivi.
7. La previsione di cui al comma 6 può altresì applicarsi, indipendentemente
dal tipo di utenza,agli alloggi agrituristici collocati in immobili rurali
quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini
superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o
strade di servizio non aperte al traffico.
ARTICOLO 5 Utilizzazione di edifici e di aree
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti
nell' abitazione dell' imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli
edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione
dello stesso.
2. Nei Comuni rurali, individuati con provvedimento della Giunta Regionale,
possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche gli edifici
rurali esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla propria abitazione
dall' imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo
di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3. L' utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche
previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione
d' uso agricolo dei medesimi.
4. Per l' esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio
edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei
servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan,in conformità
alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate
nuove costruzioni per l' attività agrituristica.
ARTICOLO 6 Domanda di autorizzazione
1. L' esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della
presente legge è soggetto ad autorizzazione comunale.
2. La sola ospitalità in spazi aperti di campeggiatori dotati di non più
di tre tende o caravan è soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui
si intende esercitare l'attività agrituristica e deve indicare: le generalità
del richiedente, le attività che si intendono svolgere,le caratteristiche
e le dimensioni dell' azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire
aduso agrituristico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi
accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attività , le tariffe che
si intendono praticare.
4. Con la domanda è altresì richiesta l' iscrizione all'elenco degli abilitati
all' esercizio delle attività agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato
alle persone che esercitano l' attività .
ARTICOLO 7 Iscrizioni nell' elenco degli abilitati e rilascio dell' autorizzazione
1. E' delegato al Comune l' accertamento dei requisiti e la tenuta dell'
elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristiche.
2. Al fine del rilascio dell' autorizzazione di esercizio e dell' iscrizione
nell' elenco degli abilitati il Comune accerta che il richiedente:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all' articolo2, comma 1, della presente
legge;
b) non abbia riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515,
517 del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità
previsti in leggi speciali o meno che non abbia ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente
abituale;
d) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all' articolo 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 2, il Comune accerta altresì che:
a) le attività per cui è richiesta l' autorizzazione rientrino nei limiti
previsti dalla presente legge;
b) i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano
le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.
4. Per i profili igienico sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole
del competente Servizio di igiene dell' Unità Sanitaria Locale.
5. Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco degli abilitati
e di autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche entro novanta
giorni dalla sua presentazione.
6. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il titolare,
le attività che possono essere esercitate, i limiti e le modalità di svolgimento
dell'attività , le dotazioni ricettive e di servizi.
7. Col medesimo provvedimento il Sindaco rilascia altresì l' autorizzazione
igienico sanitaria di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nº1265, così come modificato
dalla legge 16 giugno 1939,n. 1112.
8. E' fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono
attività agrituristiche,di svolgere altresì attività di locazione di alloggiai
turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme
che specificatamente regolano tali attività .
9. Il Comune dà immediata comunicazione alla Provincia dell' iscrizione
nell' elenco abilitati e del rilascio dell' autorizzazione, nonché delle
diffide,sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni.Sulla base di tali
comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che svolgono
attività agrituristiche e lo trasmette annualmente alla Regione.
10. L' esercizio di attività agrituristiche non comporta l'iscrizione nel
registro degli esercenti il commercio di cui all' articolo 1, della legge11
giugno 1971, n. 426, integrato dall' articolo 5, della legge 17 maggio 1983,
n. 217.
11. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le normative
previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modifiche
e dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 e la tabella approvata con decreto
legislativo 22 giugno 1991,n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
Per il rilascio dell' autorizzazione sanitaria per l' esercizio di attività
agrituristica deve essere corrispostala tassa di concessione regionale prevista
al numero d'ordine 7, n. 1, lettera f) della tariffa allegata al DLgs 230/
1991 e successive modifiche e integrazioni, nonché quella prevista allo
stesso numero d'ordine 7, n. 2, se i cibi e le bevande sono somministrate
anche a persone diverse da quelle alloggiate.
ARTICOLO 8 Rinvio a norme generali per la ricettività
1. All' esercizio delle attività agrituristiche si applicano le norme comuni
previste dal Titolo VII della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, <<
Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere >> e successive modificazioni.
ARTICOLO 9 Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1989,n. 50, relativa a << Disciplina
e sviluppo dell' agriturismo >>.
ARTICOLO 10 Interventi per lo sviluppo
1. La Regione interviene con azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione
dell' offerta agrituristica in base ai programmi previsti dal Regolamento
CEE n. 2081/ 1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dalla legge regionale
22 maggio 1987, nº29.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.Data a Torino, addì 23 marzo 1995
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