REGIONE PUGLIA
Legge Regionale N. 34 DEL 22-05-1985
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Obiettivi della legge
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale
comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva
attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio
del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle
zone rurali attraverso l' integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento
delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente
sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici,a valorizzare i prodotti
tipici e le tradizioni locali,a creare un armonico rapporto tra città e
campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.
ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione
svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC, singoli o associati
e dai loro familiari di cui all' art. 230 bis del CC, attraverso la utilizzazione
di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare
prioritaria rispetto a quella agrituristica. Rientrano tra tali attività
: a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti
propri; c) organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell'azienda
o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati Sono
considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati
nell' azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell' azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce
distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
ARTICOLO 3 Utilizzo locali per
attività agrituristiche Possono essere utilizzati per attività agrituristiche
i locali siti nell' abitazione dell' imprenditore agricolo, ubicati nel
fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più
necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli
stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali. A tal fine le
Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni interessati, determinano le
località aventi le caratteristiche richieste. L'ERSAP è autorizzato a dare
in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle
giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni
della Gestione Riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione
per fini agrituristici.
ARTICOLO 4 Promozione dell'
offerta e della domanda turistica La Regione finanzia le spese concernenti:a)
la realizzazione di studi e indagini relative all' agriturismo, la realizzazione
di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a
sensibilizzare l' ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche. L'attività
di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla
Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente
rappresentative operanti nella Regione Puglia. I programmi devono pervenire
alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.La Regione, nell'
ambito dei programmi di promozione agrituristica,svolge attività di pubblicità
e propaganda dell' offerta agrituristica regionale ed assicura la formazione
permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all' agriturismo.
L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche
coordinate dall' assessorato regionale al Turismo.
ARTICOLO 5 Elenco regionale
degli operatori agrituristici Presso la Regione Puglia è istituito l' elenco
degli imprenditori agricoli che praticano l' agriturismo.All' elenco possono
essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all' art. 2 della
presente legge che intendono praticare l' offerta agrituristica per almeno
60 giorni all' anno,ovvero dei familiari conviventi. La domanda di iscrizione
deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve
contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende
svolgere e l' indicazione dei requisiti propri dell' azienda che rendono
possibile lo svolgimento delle attività stesse. L' iscrizione nell' elenco
è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione
regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e
così composta: - dall' Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- da un funzionario regionale dell' Assessorato al Turismo; - da un funzionario
regionale dell' Assessorato all' Agricoltura; - da sei esperti, di cui tre
nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più
rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL e tre su designazione
delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello
nazionale; - da un rappresentante designato dall' Associazione regionale
delle Agenzie di viaggio e turismo. L'istruttoria della domanda e l' accertamento
dei requisiti occorrenti per l' iscrizione sono eseguiti dalla Provincia
competente per territorio. Contro le decisioni negative della Commissione
è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di
notifica del provvedimento relativo. Il Presidente della Giunta regionale
rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico
attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio
delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia
di concessione e licenze.Gli operatori iscritti nell' elenco beneficiano:
a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;
b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo artº7, ove in possesso
del requisito oggettivo ivi previsto.Per coloro che richiedono i benefici
di cui alla precedente lettera b) onde conseguire l' idoneità ricettiva
dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l' iscrizione nell'elenco
è subordinata all' accertamento previsto al secondo comma del successivo
art. 10, concernente l' avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti
ammessi a contributo.La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino
al 90%della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 6 Obblighi agli operatori
iscritti nell' elenco L'operatore iscritto nell' elenco regionale ha l'
obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma
dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti
e con le modalità indicate nel certificato stesso. La cancellazione dall'
elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora
si accerti che l' iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente,
ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione. Gli accertamenti relativi
sono operati dalla Provincia competente per territorio.Contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni
dalla data di notifica della revoca stessa. La cancellazione dell' iscrizione
comporta l' obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo
art. 7, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.
ARTICOLO 7 Iniziative finanziabili
agli operatori agricoli Per l' attuazione della presente legge, la Regione
concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli,
singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi
del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi
nell' elenco di cui al precedente art. 5.I contributi di cui al comma precedente
possono essere concessi per le seguenti iniziative: a) costruzione, ampliamento,
ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all' utilizzazione
turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il restauro degli
stessi; b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture
per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti
agricoli, prevalentemente lavorati in proprio; c) installazione, ripristino
o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio
dei locali di cui alla precedente lettera a); d) realizzazione di impianti
ed attrezzature per il tempo libero,al servizio anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a verde; f) allestimento di spazi attrezzati
per la sosta in tende,roulottes e campers, in adiacenza a fabbricati rurali
con relativi servizi igienici. Le provvidenze regionali vanno prioritariamente
destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni,per
composizione del nucleo familiare, ricavano dall' agricoltura redditi non
sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di
reddito con attività accessoria. Per le attività svolte dalle Associazioni
agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione
può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80%
delle spese ritenute ammissibili.
ARTICOLO 8 Misura dei contributi
I contributi per l' iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art.
7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente
art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa
ritenuta ammissibile. Per le iniziative proposte da Enti locali o Enti pubblici
i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad
un massimo dell' 80%. I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili,per
le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali
o statali. Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo
può essere concesso un mutuo decennale al tasso fissato perle opere di miglioramento
fondiario.
ARTICOLO 9 Richiesta del concorso
finanziario regionale Le domande per la concessione dei contributi per le
iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate
al Presidente della Giunta regionale e presentate all'Assessorato regionale
all' Agricoltura e Foreste entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande devono
essere corredate: - da una relazione tecnico - economica che inquadri nel
contesto della azienda agraria l' attività agrituristica che il richiedente
intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire; - dalla planimetria dei
locali da destinare all' utilizzazione turistica, con l'indicazione dei
relativi impianti ed attrezzature,da una copia del certificato ovvero della
domanda di iscrizione all' elenco di cui al precedente art. 5. Entro il
30 aprile successivo l' Assessorato all' Agricoltura,di concerto con l'Assessorato
al Turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il
termine suddetto previa istruttoria consistente nella verifica tecnico –
economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa
ammissibile e nella acquisizione del parere della Commissione di cui al
4º comma del precedente art. 5.
ARTICOLO 10 Concessione ed erogazione
dei finanziamenti La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli
finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente.
L'erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70%
dell' ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'Assessorato regionale
all'Agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative
ammesse a contributo.In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative
stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta
regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.
ARTICOLO 11 Vincolo di destinazione
I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con i concorso finanziario
regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla
utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.
L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comportala restituzione
del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.
ARTICOLO 12 Caratteristiche
delle strutture agrituristiche I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione
agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità , sicurezza
e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di
attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori
di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche
tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.Gli
interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture
architettoniche preesistenti.
ARTICOLO 13 Norma finanziaria
All'onere di L. 10 milioni per l' esercizio 1985 si provvede con prelevamento
dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo. A tal fine sono apportate
le seguenti variazioni al Bilancio1985:All' onere di L. 10 milioni per l'
esercizio 1985 si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma
di uguale importo. A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al Bilancio1985:
Variazione in diminuzione cap. 1601080 parte Spesa - 10 milioni - competenza
e cassa OMISSIS Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti con
la legge di Bilancio. All' onere di L. 10 milioni per l' esercizio 1985
si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo.
A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al Bilancio1985:OMISSIS
Variazione in aumento cap. 0407600 " finanziamento interventi in materia
di agriturismo" 10 milioni - competenza e cassa.Per gli oneri derivanti
dall' applicazione della presente legge per gli anni successivi si provvederà
con appositi stanziamenti con la legge di Bilancio. Per gli oneri derivanti
dall' applicazione della presente legge per gli anni successivi si provvederà
con appositi stanziamenti con la legge di Bilancio.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a
Bari, addì 22 maggio 1985
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