Legge Regionale 23 giugno 1998,
n. 18
Nuove norme per l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale
20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979,
n. 60.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulgala seguente legge:
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della
Sardegna, in attuazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina
e promuove l'agriturismo, integrandolo con l'offerta turistica regionale,
al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale
e ambientale del proprio territorio e di promuovere lo sviluppo rurale.
Art. 2
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, attraverso l'utilizzazione
della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto
alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame,
che devono comunque rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività:
a) ospitare in locali situati
nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali
di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché
l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere
alcolico e superalcolico. Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto
anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre
aziende agricole sarde collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne;
c) vendere direttamente i prodotti
di cui alla precedente lettera b);
d) organizzare attività ricreative
e culturali nell'ambito dell'azienda.
3. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici
interessati.
Art. 3
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo
è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo
2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice
civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi
della Legge 2 agosto 1990, n. 233.
Art. 4
Denominazione delle attività agrituristiche
1. I termini "agriturismo" e
"agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche
svolte ai sensi della presente legge.
Art. 5
Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica
1. Il rapporto di connessione
e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza
allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali,
alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati,
agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle
diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l'attività agrituristica
nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Il requisito di principalità
delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività
agrituristica si intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività
agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. La sussistenza delle condizioni
di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica
relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo
in rapporto all'attività agricola principale e con la presentazione annuale
di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza
delle condizioni stesse.
Art. 6
Limiti per l'esercizio dell'agriturismo
1. Per le aziende aventi superficie
minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione
dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola
è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite
massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
2. Per le aziende di dimensioni
superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore
per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti
letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.
3. In aggiunta agli ospiti di
cui ai commi 1 e 2, possono essere ospitate persone singole, comitive o
gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non
superiore a 80 coperti per pasto.
Art. 7
Norme igienico-sanitarie
1. I locali adibiti ad uso agrituristico
devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento
edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di
tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare
o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione
e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere
motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali
delle zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici
devono essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno
uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti
al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano
gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole
di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che
il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso
deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari
sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale,
inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie
e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti la superficie
da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non
inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova
di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali per l'agriturismo
devono essere dotati di acqua corrente potabile.
6. Per le norme igieniche riguardanti
la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa
di riferimento è quella contenuta nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel
DPR n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività
di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, non
sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e
somministrazione di alimenti a scopo commerciale.
7. La macellazione ad uso familiare
e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga
alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti,
in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una
direttiva emanata dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale,
di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi mensili:
a) volatili: 150 capi;
b) conigli: 75 capi;
c) UGB - capi bovini equivalenti:
3 capi.
8. La produzione e la vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni
di cui alla Legge n. 283 del 1962, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo
1. I soggetti di cui all'articolo
3, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare,
al Sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di
autorizzazione corredata:
a) da una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo
3;
b) dalla relazione prevista
dal comma 3 dell'articolo 5, nella quale devono essere altresì indicate
le tariffe che saranno praticate;
c) dalla copia del libretto
di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda USL al personale addetto
alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
d) dal parere della azienda
USL relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;
e) dalla copia della concessione
o autorizzazione edilizia, ove richiesta.
2. Il Sindaco, in applicazione
dell'articolo 688 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della
Legge 4 gennaio 1968, n. 15, accerta il possesso da parte del richiedente
dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il Sindaco accerta il possesso
dei requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 avvalendosi degli uffici
periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura
(ERSAT).
4. Il Sindaco decide sulla domanda
di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione;
scaduto tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
5. Il provvedimento che accoglie
o respinge la domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.
6. Il Sindaco, entro trenta
giorni dalla data d'accoglimento della domanda, rilascia - in duplice copia
autentica - il certificato di "operatore agrituristico", nel quale devono
essere indicati l'oggetto delle attività praticabili e le modalità e i limiti
del loro esercizio.
7. L'operatore agrituristico
interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco,
ne invierà uno all'Assessorato regionale della agricoltura e riforma agropastorale
unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori
agrituristici della Sardegna, di cui all'articolo 9.
8. L'autorizzazione è sostitutiva
di ogni altro provvedimento amministrativo.
Art. 9
Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna
1. E' istituito l'elenco regionale
degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente
essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso
dell'autorizzazione comunale.
2. L'iscrizione all'elenco è
richiesta dall'interessato secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo
8.
3. La tenuta dell'elenco è demandata
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale che cura
l'istruttoria delle domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'elenco
ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.
4. L'elenco regionale degli
operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso
il quale l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale esercita
le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale. Copia dell'elenco
è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Art. 10
Obblighi dell'operatore agrituristico
1. Il soggetto autorizzato all'esercizio
dell'attività agrituristica ha l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro
il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;
b) esporre al pubblico il certificato
di cui al comma 6 dell'articolo 8, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di
iscrizione all'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 9 e le
tariffe praticate;
c) esercitare le attività consentite,
nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale;
d) tenere un registro con le
generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza
degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;
e) comunicare - entro il 15
gennaio di ogni anno - al Comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso;
f) rispettare le tariffe comunicate
al Comune e alla Regione;
g) esporre al pubblico l'elenco
dei prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza.
Art. 11
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Sindaco, qualora accerti
che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui
all'articolo 10, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra
due e trenta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata
dal Sindaco, con provvedimento motivato, quando sia stato accertato dal
Comune stesso che l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività
entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso
l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato
al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando
motivi obiettivamente verificabili;
b) abbia perso i requisiti soggettivi
di cui all'articolo 3 o non rispetti il criterio di principalità delle attività
di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica
di cui all'articolo 5;
c) abbia subìto nel corso dell'anno
tre provvedimenti di sospensione.
3. La contestazione dei motivi
di revoca deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale
ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune delibera
in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.
4. Del provvedimento di revoca
va data dal Sindaco immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale il quale dispone la cancellazione dell'interessato
dall'elenco regionale degli operatori agrituristici.
Art. 12
Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie
1. La vigilanza e il controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati
dagli organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle Aziende
Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti
indicati dalle norme vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le
disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, utilizzando impropriamente
i termini "agriturismo" o "agrituristico" a fini di lucro, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 1.500.000
a lire 4.000.000.
3. Chiunque intraprende o svolge
in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo
sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge
e senza essere iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 9, è soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire
2.500.000 a lire 10.000.000. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone
la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'autorizzazione non può
essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica,
che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione
degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto -
oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'articolo
11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante
da lire 300.000 a lire 3.000.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 200.000
a lire 2.000.000, nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio,
con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di
attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico
dell'autorizzazione comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale
e delle tariffe praticate.
Art. 13
Incentivi per l'attività agrituristica
1. A favore degli imprenditori
agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica
e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, può essere concesso
un contributo per i seguenti scopi:
a) restauro, adeguamento, ristrutturazione,
ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere
relative:
1) alle strade poderali di accesso,
all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione
delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione
dell'energia elettrica per usi domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento
delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali
per la macellazione e lavorazione delle carni;
5) ai collegamenti telefonici;
c) allestimento di piazzole
attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;
d) realizzazione di strutture
per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le
attività di turismo equestre;
e) arredamento delle stanze
da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione
di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali:
muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone,
piantagioni domestiche, filari alberati;
g) sistemazione di cartelli
e indicazioni stradali;
h) locali e attrezzature per
la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali;
i) realizzazione e allestimento
di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti;
l) laboratori e attrezzature
destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la cultura della famiglia
rurale.
2. Il contributo indicato nel
comma 1 è concesso nella misura del 45 per cento degli investimenti in beni
immobili e del 30 per cento per gli altri tipi di investimenti a favore
degli imprenditori le cui aziende siano situate in aree definite svantaggiate
ai sensi del regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997. Il contributo indicato
nel comma 1 è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti
in beni immobili e del 20 per cento per gli altri investimenti a favore
degli imprenditori le cui aziende non siano situate in aree definite svantaggiate
ai sensi del citato regolamento CE 950/97.
3. Il contributo può essere
concesso:
a) sotto forma di contributo
in conto capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso
agevolato;
c) sotto forma di una combinazione
delle tipologie previste dalle lettere a) e b).
4. I mutui sono concessi per
una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento
fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito
agrario.
5. Le provvidenze di cui al
presente articolo sono concesse entro un massimale di 300 milioni di lire
di spesa ammessa per singola azienda.
6. Gli incentivi previsti dalla
presente legge sono concessi ai sensi della normativa in materia di opere
di miglioramento fondiario e non sono cumulabili con altri contributi regionali,
statali e comunitari afferenti le stesse opere.
Art. 14
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi
1. I locali, gli impianti e
le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi
dell'articolo 13 non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica
prima di dodici anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo.
2. La violazione della norma
di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei
contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.
3. L'eventuale provvedimento
di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica
comporta ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite
ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi
dodici anni dalla loro erogazione.
Art. 15
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale
1. La Regione:
a) promuove attività di studio
e di ricerca sull'agriturismo;
b) cura la formazione professionale
degli operatori agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni
e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo;
c) incentiva e coordina, anche
mediante la promozione di idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione
e lo sviluppo dell'offerta agrituristica regionale;
d) sostiene la realizzazione
di 'progetti pilota' per iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere
sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree
prive d'insediamenti industriali.
Art. 16
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche
sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere
della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e delle
associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.
Art. 17
Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1998
1. Il massimale previsto dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, "Norme
per l'accelerazione delle spese delle risorse del FEOGA - Orientamento e
interventi urgenti per l'agricoltura", è rideterminato in lire 200.000.000.
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1979
concernente l'acquisto di fondi
rustici
1. I mutui disciplinati dalla
legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 "Concessioni di mutui per l'acquisto
di fondi rustici" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi per
il pagamento del prezzo di acquisto dei terreni, nella misura stabilita
congrua dal Servizio provinciale dell'agricoltura ai sensi degli articoli
5 e 10 della citata legge regionale, e per il pagamento delle imposte e
delle spese, relative alla stipula del contratto di compravendita, che gravano
sull'acquirente dei terreni.
2. Nel comma 1 dell'articolo
31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, così come sostituito dal
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, sono
soppresse le parole: "a prevalente indirizzo serricolo".
Art. 19
Abrogazione della legge regionale n. 32 del 1986
1. E' abrogata, con esclusione
dei commi 2 e 3 dell'articolo 10, la legge regionale 20 giugno 1986, n.
32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo".
Art. 20
Attuazione degli aiuti
1. Agli aiuti previsti dall'articolo
18 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione
sul BURAS della decisione favorevole della Commissione CE ovvero della scadenza
del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.
2. Gli aiuti alle imprese previsti
dagli articoli 13 e 15 non possono comunque eccedere l'importo consentito
dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C
68/CE della Commissione del 6 marzo 1996.
Art. 21
Norma transitoria
1. Gli operatori agrituristici
autorizzati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1986 possono continuare
a esercitare, in via provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo
di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale
termine i Comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale
di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso
dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 , 5 e 6. Se
viene accertato il possesso di tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova
autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e ne dà comunicazione
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.
2. Gli operatori agrituristici
già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui
all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1986, transitano nell'elenco
regionale degli operatori agrituristici della Sardegna istituito con l'articolo
9 della presente legge, mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a
ciascuno a suo tempo attribuito. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge gli operatori agrituristici iscritti provvisoriamente
nell'elenco e ai quali non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista
dal comma 1 del presente articolo sono cancellati dall'elenco stesso.
3. Gli imprenditori agrituristici
autorizzati ai sensi della legge regionale 32 del 1986 possono continuare
a utilizzare, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio
indicati nelle autorizzazioni, anche in assenza dei requisiti igienici-sanitari
indicati dall'articolo 8, commi 2 e 3.
4. I Comuni, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, l'elenco nominativo
di tutti gli operatori agrituristici da essi autorizzati e in attività,
con indicazione del domicilio legale delle aziende.
5. Le domande di finanziamento
presentate dagli imprenditori agrituristici a valere sulla legge regionale
32 del 1986 mantengono la loro validità nel caso in cui siano rispettati
i requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 e sono liquidate con le risorse
previste per l'attuazione della presente legge.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dagli
articoli:
a) 15, lett. a), si fa fronte
mediante utilizzo delle disponibilità stanziate nel capitolo 06304 del bilancio
della Regione per gli anni 1998 - 2000 e successivi;
b) 15, lett. b), si fa fronte
con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale
1 giugno 1979, n. 47 - fondo per la formazione professionale;
c) 15, lett. c), si fa fronte
mediante utilizzo delle disponibilità stanziate sul capitolo 01090 del bilancio
della Regione per gli anni 1998 - 2000 e successivi;
d) 13, commi 1, 2 e 3, 15, lett.
d), si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi
di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 - abrogata dall'articolo
19 - e con le variazioni di cui al comma 2;
e) 18, si fa fronte mediante
l'utilizzo delle risorse destinate alla legge regionale 23 novembre 1979,
n. 60 (cap. 06220).
2. Nei bilanci della Regione
per l'anno 1998 e per gli anni 1998 - 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni
legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile
1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------
mediante pari riduzione della
riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove
disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R.
15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire ------
1999 lire 3.050.000.000
2000 lire 3.050.000.000
mediante pari riduzione della
riserva di cui alla voce 9 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06229/06 -
Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (artt.
13 e 14, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 32, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
1998 lire 250.000.000
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
In aumento:
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06229/04 - (D.V.) -
Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche
(art. 13, commi 1, 2 e 3, della presente legge)
1998 lire 250.000.000
1999 lire 750.000.000
2000 lire 750.000.000
Cap. 06229/05 - (D.V.)
Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici
(art. 10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 13, commi 1, 2
e 3, della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 2.000.000.000
Cap. 06229/07 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.24
(02.01)
Contributi per la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali
e interaziendali a carattere sperimentale (art. 15, lett. d), della presente
legge)
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000
2000 lire 500.000.000
3. Le spese derivanti dall'attuazione
della presente legge gravano sui citati capitoli dei bilanci per gli anni
1998 - 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 giugno
1998
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