Correre nel verde Agriturismo: ecoturismo bed & breakfast e turismo sostenibile - direttore responsabile Giorgio Gandini


 


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LEGGE REGIONALE TOSCANA 17 ottobre 1994, n. 76

(coordinata con la L.R. n. 64/95, n. 25/97 e n. 48/97)

Disciplina delle attività agrituristiche

 

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Articolo 1

 Finalità

1. La Regione Toscana, secondo i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo) volte:

a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;

b) ad agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio;

d) a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici;

e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile;

g) a favorire i rapporti tra città e campagna.

Articolo 2

Definizione delle attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali secondo quanto disposto dall'art. 5.

2. Rientrano tra queste attività, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6:

a) dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) ospitare stagionalmente in spazi aperti turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;

c) organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;

d) somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.

Articolo 3

Denominazione delle attività agrituristiche

1. I termini "agriturismo", "agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

SEZIONE 2

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Articolo 4

Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono associarsi nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui all'art. 2, secondo comma, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali attività con le aziende stesse. Per le attività di cui ai punti a) e b), comma 2 dell'art. 2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di ricettività previsti al successivo art. 6.

3. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda costituisce una entità autonoma.

Articolo 5

Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica. Principalità dell'attività agricola

1. L'esercizio dell'agriturismo presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica, che si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'attività agrituristica.

2. Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il valore delle entrate di quest'ultima, al netto della eventuale intermediazione della agenzia, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. Il rapporto di principalità si intende presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante la presentazione di una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici, tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti.

5. Dal piano e dalla relazione deve comunque risultare:

a) l'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi attuati nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti con gli interventi programmatici;

b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici, con l'indicazione della loro utilizzazione: quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, quelle destinate o destinabili all'attività agrituristica ed eventualmente altre strutture edilizie non utilizzate per l'attività agricola;

c) la previsione della produzione lorda vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e delle entrate ottenibili con l'attività agrituristica nelle sue varie articolazioni di cui all'art. 6;

d) l’indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica.

6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dall'Ente Delegato, ai sensi dell'art. 20/bis della Legge Regionale 1 agosto 1981, n. 63, per l'esame dei piani agricoli aziendali. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dal piano o dalla relazione. L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15 della presente legge, e del numero di presenze presuntivamente determinabili in sede di inizio della attività e sulla base delle presenze registrare in sede di rinnovo della autorizzazione medesima.

Articolo 6

Criteri e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche

1. L'attività di ricezione e ospitalità è consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

a) la ricezione in camere o in unità abitative indipendenti, che risultino destinabili all'attività agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo art. 9, è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite può essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, ed all'art. 7 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, nonché di nuclei classificati zone "A" non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Il superamento dei limiti di ospitalità è consentito esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni con le apposite varianti agli strumenti urbanistici di cui al successivo art. 8, secondo comma;

b) l'ospitalità in spazi aperti è consentita nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir. CEE 28 aprile 1975, n. 268, in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui di superficie agricola utilizzata (SAU) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui sopra l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone individuate dai Comuni;

c) le attività didattiche, culturali e ricreative autorizzate sono organizzate sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione o nel piano di cui all'art. 5; con riferimento alle sole attività didattiche l'utilizzo pieno delle strutture ai fini del pernottamento non potrà superare un periodo complessivo di 45 giorni distribuiti nell'arco dell'anno;

d) la somministrazione di pasti, alimenti e bevande è consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le Province, sentito il parere dei Comuni interessati, possono individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria delle aziende agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitate dimensioni, entro le quali è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta coperti giornalieri, indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma.

2. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo svolga entrambe le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi limiti sono ridotti di 1/3.

Articolo 7

Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane

1. Nelle zone montane di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 991 il parametro di riferimento ai fini della determinazione della principalità dell'attività agricola di cui all'art. 5 è costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale; tale norma si applica anche alle aziende singole e associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti in zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

2. La presente norma non si applica in caso di superamento dei limiti di ricettività di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo.

Articolo 8

Disposizioni urbanistiche

1. I Comuni, individuano, a mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d) della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, le aree dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) della presente legge.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE

Articolo 9

Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche

a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;

b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui al successivo art. 17, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;

c) gli edifici o parti di essi, esistenti sul fondo, riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base al programma di cui all’art. 4 della L.R. n. 64/95;

d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasformazione di volumetrie.

3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali.

La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 della Legge 29 febbraio 1985, n. 47, gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli specificati all'art. 2 della Legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, fatte salve eventuali disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.

5. Non è consentita la ristrutturazione a fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché quelli costruiti ai sensi dell’art. 3 comma 10 e 11 della L.R. n. 64/95.

6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui all'art. 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché delle convenzioni o degli atti d’obbligo unilaterali di cui all’art. 4, comma 6 della L.R.14/4/95, n. 64 e successive modificazioni. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente nei casi di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art.9 della legge 28/1/77 n.10.

7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.

8. Gli edifici aziendali già deruralizzati ai sensi della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10 alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, sono utilizzabili per l'attività agrituristica previa sottoscrizione o integrazione delle convenzioni o degli atti d'obbligo di cui al sesto comma.

9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al punto 5.3 del D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente alla attività di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere.

Articolo 10

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.

3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di promuovere ed incrementare l'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, possono fornire ospitalità, ai sensi della presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria, che possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art. 7 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1.

5. Qualora l'azienda agricola sia autorizzata dal Sindaco allo svolgimento di attività didattiche, gli immobili destinati ad ospitare gli utenti che usufruiscono delle suddette attività possono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art 3 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1, modificati con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 4.

6. Nel caso di ospitata in spazi aperti i servizi igienico-sanitari devono essere garantiti all'interno della struttura edilizia della azienda agricola nella misura di cui al terzo comma. All'interno della struttura edilizia aziendale deve essere altresì previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

7. Gli spazi aperti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. distinta o meno in piazzola;

- la sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno;

- la superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di corrente.

8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attivata ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, in applicazione dell'ultimo comma, art. 28, del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

8 bis. Alle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati non superiore a 12 e alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’art 2 comma 2 lett. c), e per un numero di pasti non superiori a 12, per la sola preparazione e somministrazione di pasti e bevande, si applicano le disposizioni previste per gli affittacamere.

9. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

10. Qualora l'azienda agricola organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.

11. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lett. a) e b) comma 2 dell'art. 2, sono considerate ad uso privato. E’ fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.

SEZIONE 4

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Articolo 11

Competenze delle province

1. Le Province provvedono a:

a) trasmettere alla Giunta regionale le proprie proposte in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo, secondo quanto previsto all'art. 17;

b) curare l'attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo;

c) tenere la sezione provinciale dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica istituito ai sensi dell'art. 12;

d) acquisire dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della L.R. 23 febbraio 1988, n. 9, del Programma Statistico Nazionale di cui al D.L. 6 settembre 1989, n. 322, nonché al Programma Statistico Regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1992, n. 43.

2. Le Province provvedono a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari di autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.

3. Le Province individuano, altresì, le eventuali aree territoriali in cui è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, lett. d).

Articolo 12

Elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo

1. è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

2. La Provincia provvede, su domanda dell'interessato, alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco, rilasciando apposito certificato.

3. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale, ovvero per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) siano sottoposti a misure di prevenzione o abbiano procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano il primo comma dell'art. 688 del Codice di procedura penale, l'art 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e il secondo comma, art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. La Provincia provvede a effettuare verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco.

6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco; tale cancellazione viene comunicata al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 13.

6 bis. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dall’elenco delle aziende agrituristiche che non abbiano richiesto entro 12 mesi l’autorizzazione comunale allo svolgimento delle attività agrituristiche e non l’abbiano ottenuta, per la mancata produzione dei documenti richiesti, entro 24 mesi dall’iscrizione medesima. Per le aziende già iscritte tali termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge. I termini di cui sopra sono sospesi qualora il richiedente dimostri che i ritardi sono dovuti a motivi indipendenti dalla sua volontà.

7. Nella sezione provinciale dell'elenco, su segnalazione del Comune, viene annotata, per ciascun soggetto iscritto la data di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 13, la data di inizio e cessazione dell'attività agrituristica.

Articolo 13

Autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al Comune dove ha sede l'immobile apposita domanda, cui devono essere allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 5 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni, ovvero copia del piano aziendale o della relazione di cui all’atr. 5 della presente legge, trasmesso all'Ente Delegato competente per territorio;

c) il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12;

d) l'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione, per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario, colono o mezzadro del fondo e o degli immobili;

e) copia del libretto di idoneita' sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;

f) la dichiarazione di conformità degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica alle norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Ai fini della istruttoria delle domande il Comune acquisisce:

a) il parere del competente servizio dell'Unita' Sanitaria Locale relativamente alla idoneita' degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

b) il parere espresso dall'Ente Delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalita' dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredato, a seconda dei casi, dal parere sul programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 5 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni, ovvero dall’atto di approvazione del piano aziendale o della relazione di cui al precedente art. 5.

3. Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie per i locali da destinare ad attività agrituristica, il Comune acquisisce il parere di cui al punto b) del precedente comma.

4. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale.

5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art. 6, nonché, ove necessario, i periodi di apertura e le utenze annuali ammissibili.

SEZIONE 5

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 14

Obblighi amministrativi

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 13;

c) osservare gli obblighi di cui all'art. 15;

d) rispettare i limiti e le modalita' indicate nell'autorizzazione stessa, nonché i prezzi comunicati ai sensi dell'art. 15;

e) comunicare l'arrivo degli ospiti alla locale autorita' di Pubblica Sicurezza;

f) ottemperare agli adempimenti statistici previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988, n. 9, e dal Programma Statistico Nazionale di cui agli artt. 7 e 13 del D.L. 6 settembre 1989, n. 322;

g) ottemperare agli ulteriori adempimenti statistici previsti dal Programma Statistico Regionale di cui all'art. 6 della Legge Regionale 2 settembre 1992, n 43.

h) ottemperare, per quanto non previsto dalla presente legge, a quanto disposto dalla legge 203/95.

2. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire, se richiesti, tutte le informazioni di cui al comma precedente al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato competente per territorio.

Articolo 15  

Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi è anticipata al 1° dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni, nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.

2. E’ prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell’attività.

4. In caso di cessione della struttura il soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati precedentemente.

5. La comunicazione dei prezzi è redatta in conformità del modello approvato dalla Giunta regionale. Entro il 30 novembre la Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione e all’ENIT, le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1° ottobre; entro il 30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.

6. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nell’anno in corso.

7. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto, in luogo ben visibile, una tabella (cartellino) contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell’anno in corso, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.

8. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni della presente Legge.

9. La pubblicazione di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l’offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l’anno.

Articolo 16

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

1. La Regione Toscana con apposito provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.

2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque spighe; la classificazione viene effettuata con l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

3. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, ed in "requisiti fungibili", tra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi del primo comma, è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche.

5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare in occasione della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche ed è accompagnata da una richiesta di assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la relativa classifica.

SEZIONE 6

PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA

Articolo 17

  Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali

1. Il Consiglio regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale approva, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali (PDI), predisposto con il concorso della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 18 della presente legge. Il PDI viene ordinariamente aggiornato ogni triennio, in conformità all'arco di validità temporale del Programma Regionale di Sviluppo (PRS).

Il PDI tiene conto degli atti di pianificazione territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 26/92 sopra citata.

2. Il PDI viene redatto sulla base delle proposte delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie proposte conformi agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione regionali e locali.

3. Il PDI può definire, ad integrazione dei criteri e delle strategie del PRS, specifici obiettivi al cui perseguimento è volta la presente legge.

4. Il PDI dispone:

a) le modalita' tecniche, procedurali e operative per l'applicazione della presente legge;

b) l'individuazione dei Comuni di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730;

c) gli indirizzi tecnici, organizzativi e di merito per le attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da svolgere anche d'intesa con gli Enti Locali e con gli altri soggetti pubblici e privati, volte ad una migliore conoscenza e programmazione dell'attività.

5. Nei casi in cui il PDI preveda che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione di piani programma ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26.

6. Per gli aspetti connessi con l'attività di promozione della domanda agrituristica il PDI deve prevedere specifico rinvio al Programma Promozionale delle risorse turistiche, che dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo. 

Articolo 18

Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo

1. La Giunta regionale costituisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche regionali e da quattro dirigenti o funzionari designati dai Dipartimenti Attivita' Produttive, Turismo, Formazione Professionale e Servizi alle Imprese, Agricoltura e Foreste, Urbanistica e Sicurezza Sociale.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente o funzionario designato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.

3. La Commissione ha il compita di:

a) concorrere alla formazione e attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-Programma di cui all'art. 17;

b) esprimere parere in merito ai programmi relativi alla formazione professionale per l'agriturismo e sui programmi di promozione e pubblicità del settore.

Articolo 19

  Incentivi finanziari

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di cui all'art. 17 può prevedere le aree di intervento finanziario, la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonché l'entita' delle agevolazioni finanziarie.

SEZIONE 7

VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 20  

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 14, lett. g) ed h) e dell'art. 15 sono esercitati dalle Province, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

Articolo 21  

Sanzioni amministrative

1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. Il Sindaco con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. La suddetta autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.500.000 a L. 9.000.000.

4. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L 500.000 a L. 3.000.000 nei seguenti casi:

a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;

b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati nell'autorizzazione;

c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000

a) qualora esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

b) qualora non ottemperi alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 8;

c) qualora non rispetti le condizioni previste dalle offerte di cui all’art. 15 comma 9.

6. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000

a) qualora la comunicazione dei prezzi di cui all’art. 15 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;

b) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo incompleto rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia;

c) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi non sia esposta o non sia completamente visibile;

d) qualora la tabella dei prezzi sia compilata in modo incompleto o difforme rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale.

7. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 3, oltre alla sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura dell’esercizio da 1 a 30 giorni.

8. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai precedenti comma, ancorché diversi tra loro, nei due anni successivi le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. In tale caso viene disposta altresì la chiusura dell’esercizio da 1 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell’autorizzazione.

9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono applicate dal Comune ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dalla Provincia ed i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

10. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".

Disposizioni transitorie

1. La presente Legge si applica per la pubblicazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall’art. 15 della L.R. 76/94 come modificato, a valere dal 1998.

2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per l’anno 1997, conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino a completa attuazione delle procedure di cui all’art. 15 della L.R. 76/94 come modificata.

3. Sono fatte salve le autorizzazioni agrituristiche rilasciate in base alla Legge n. 730/85 precedenti all’entrata in vigore della L.R. 36/87.

Articolo 22

 Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione dell'esercizio, il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità eliminate; nei casi più gravi sospende fino a tale termine l'autorizzazione.

2. Qualora i requisiti non possano essere ripristinati e le irregolarità sanate, il Comune revoca l'autorizzazione senza fissare il termine ovvero senza attendere la scadenza.

3. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:

a) qualora la regolarizzazione prevista non sia effettuata nel termine assegnato ai sensi del primo comma;

b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Sezione provinciale dell'elenco degli operatori agrituristici al fine di un suo aggiornamento nonché all'Ente Delegato competente per territorio per l'eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero delle somme erogate.

SEZIONE 8

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 23

 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge di bilancio.

Articolo 24

Norme transitorie

1. è abrogata la Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, "Disciplina delle attività agrituristiche".

2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore del PDI di cui all'art. 17 della presente legge, restano valide le norme contenute nel Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni C.R. 4 aprile 1989, n. 104, e 27 febbraio 1990, n. 100, che non siano in contrasto con la presente legge

Disciplina dell'Agriturismo legge n. 730 del 5 dicembre 1985

 

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