LEGGE REGIONALE TOSCANA 17 ottobre
1994, n. 76
(coordinata con la L.R. n. 64/95,
n. 25/97 e n. 48/97)
Disciplina delle attività agrituristiche
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Toscana, secondo
i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura
anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo)
volte:
a) a favorire lo sviluppo agricolo
e forestale ed il riequilibrio del territorio;
b) ad agevolare la permanenza
dei prodotti agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) al miglior utilizzo del patrimonio
rurale naturale ed edilizio;
d) a favorire la conservazione
e la tutela dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici;
e) a tutelare e promuovere le
tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
f) a sviluppare il turismo sociale
e giovanile;
g) a favorire i rapporti tra
città e campagna.
Articolo 2
Definizione delle attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche
si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, attraverso l'utilizzazione
della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame,
che devono rimanere principali secondo quanto disposto dall'art. 5.
2. Rientrano tra queste attività,
secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6:
a) dare stagionalmente alloggio,
per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare stagionalmente in
spazi aperti turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno
autonomo;
c) organizzare a favore degli
ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda,
purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole
aziendali;
d) somministrare agli ospiti
aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese
quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità
della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti
dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresì consentiti
la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.
Articolo 3
Denominazione delle attività
agrituristiche
1. I termini "agriturismo",
"agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche
svolte ai sensi della presente legge.
SEZIONE 2
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Articolo 4
Soggetti legittimati all'esercizio
dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo
è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art.
2135 del Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'art. 230 bis del
Codice Civile.
2. Gli imprenditori agricoli
di cui al primo comma possono associarsi nelle forme previste dalla legge,
al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui all'art. 2, secondo
comma, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali
attività con le aziende stesse. Per le attività di cui ai punti a) e b),
comma 2 dell'art. 2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di ricettività
previsti al successivo art. 6.
3. Ove uno stesso soggetto gestisca
più aziende agricole, ogni azienda costituisce una entità autonoma.
Articolo 5
Connessione e complementarietà
dell'attività agrituristica. Principalità dell'attività agricola
1. L'esercizio dell'agriturismo
presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività
agricola e quella agrituristica, che si realizza allorché l'azienda agricola,
in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura
e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi
disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e
al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento nel rispetto
delle disposizioni della presente legge, anche dell'attività agrituristica.
2. Il carattere di principalità
delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del
bestiame rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando
il valore delle entrate di quest'ultima, al netto della eventuale intermediazione
della agenzia, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola
ed il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello
impiegato nell'attività agrituristica.
3. Il rapporto di principalità
si intende presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia
limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi.
4. La sussistenza delle condizioni
di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante la presentazione
di una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio
successivo. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici,
tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale,
presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti.
5. Dal piano e dalla relazione
deve comunque risultare:
a) l'ordinamento colturale e
gli indirizzi produttivi attuati nel triennio precedente alla stesura del
piano o della relazione e quelli previsti con gli interventi programmatici;
b) la consistenza delle strutture
edilizie presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici,
con l'indicazione della loro utilizzazione: quelle utilizzate per le attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, quelle
destinate o destinabili all'attività agrituristica ed eventualmente altre
strutture edilizie non utilizzate per l'attività agricola;
c) la previsione della produzione
lorda vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione
al reddito, e delle entrate ottenibili con l'attività agrituristica nelle
sue varie articolazioni di cui all'art. 6;
d) l’indicazione delle unità
lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili
per l'attività agricola e per quella agrituristica.
6. L'accertamento della sussistenza
delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dall'Ente Delegato,
ai sensi dell'art. 20/bis della Legge Regionale 1 agosto 1981, n. 63, per
l'esame dei piani agricoli aziendali. Tale accertamento avviene sulla base
delle attività previste dal piano o dalla relazione. L'accertamento delle
entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati,
dichiarati ai sensi dell'art. 15 della presente legge, e del numero di presenze
presuntivamente determinabili in sede di inizio della attività e sulla base
delle presenze registrare in sede di rinnovo della autorizzazione medesima.
Articolo 6
Criteri e modalità d'esercizio
delle attività agrituristiche
1. L'attività di ricezione e
ospitalità è consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
a) la ricezione in camere o
in unità abitative indipendenti, che risultino destinabili all'attività
agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo art. 9, è consentita
fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite può essere aumentato
utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di edifici di
valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento
a quelli già individuati negli elenchi di cui all'art. 1 della L.R. 19 febbraio
1979, n. 10, ed all'art. 7 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, nonché di nuclei
classificati zone "A" non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il superamento dei limiti di ospitalità è consentito esclusivamente nelle
aree individuate dai Comuni con le apposite varianti agli strumenti urbanistici
di cui al successivo art. 8, secondo comma;
b) l'ospitalità in spazi aperti
è consentita nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir. CEE 28 aprile
1975, n. 268, in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui
di superficie agricola utilizzata (SAU) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende
o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per ettaro di superficie
agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui sopra
l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone individuate dai Comuni;
c) le attività didattiche, culturali
e ricreative autorizzate sono organizzate sulla base di specifici e dettagliati
programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione o nel piano
di cui all'art. 5; con riferimento alle sole attività didattiche l'utilizzo
pieno delle strutture ai fini del pernottamento non potrà superare un periodo
complessivo di 45 giorni distribuiti nell'arco dell'anno;
d) la somministrazione di pasti,
alimenti e bevande è consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono
della ricezione e ospitalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Le Province, sentito il parere dei Comuni interessati, possono individuare
all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE,
aree territoriali caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria
delle aziende agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico,
dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitate dimensioni, entro
le quali è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti
a base di prodotti prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta
coperti giornalieri, indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui
alle lettere a), b), c) del presente comma.
2. Nel caso in cui l'imprenditore
agricolo svolga entrambe le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi
limiti sono ridotti di 1/3.
Articolo 7
Norme particolari per la rivitalizzazione
delle zone montane
1. Nelle zone montane di cui
alla Legge 25 luglio 1952, n. 991 il parametro di riferimento ai fini della
determinazione della principalità dell'attività agricola di cui all'art.
5 è costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato nell'attività
agro-forestale; tale norma si applica anche alle aziende singole e associate
con superficie prevalentemente boscata ricadenti in zone montane e svantaggiate
delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.
2. La presente norma non si
applica in caso di superamento dei limiti di ricettività di cui al comma
1, lett. a) del precedente articolo.
Articolo 8
Disposizioni urbanistiche
1. I Comuni, individuano, a
mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9, secondo comma, lett. d) della L.R. 31 dicembre
1984, n. 74, le aree dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità
di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) della presente legge.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE
E SANITARIE
Articolo 9
Utilizzazione degli immobili
esistenti e disciplina degli interventi edilizi
1. Possono essere utilizzati
per attività agrituristiche
a) i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
b) i locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo
del Piano di indirizzo di cui al successivo art. 17, qualora l'imprenditore
agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito
nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;
c) gli edifici o parti di essi,
esistenti sul fondo, riconosciuti non più necessari alla conduzione del
fondo in base al programma di cui all’art. 4 della L.R. n. 64/95;
d) i volumi derivanti da interventi
di ristrutturazione urbanistica o da trasformazione di volumetrie.
3. L'utilizzazione del patrimonio
edilizio rurale deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici,
delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici
dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali.
La realizzazione di opere ed
impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree
per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto
di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per
la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di
smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.
4. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 26 della Legge 29 febbraio 1985, n. 47, gli interventi consentiti
per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli specificati
all'art. 2 della Legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, fatte salve eventuali
disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.
5. Non è consentita la ristrutturazione
a fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'art.
4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché
quelli costruiti ai sensi dell’art. 3 comma 10 e 11 della L.R. n. 64/95.
6. Le concessioni edilizie relative
agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa
sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui
all'art. 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10,
nonché delle convenzioni o degli atti d’obbligo unilaterali di cui all’art.
4, comma 6 della L.R.14/4/95, n. 64 e successive modificazioni. Tali concessioni
sono rilasciate gratuitamente nei casi di cui alla lett. a) del comma 1
dell’art.9 della legge 28/1/77 n.10.
7. Non possono essere realizzate
nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i
servizi ad essa afferenti.
8. Gli edifici aziendali già
deruralizzati ai sensi della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10 alla
data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, sono
utilizzabili per l'attività agrituristica previa sottoscrizione o integrazione
delle convenzioni o degli atti d'obbligo di cui al sesto comma.
9. Ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche
si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui
al punto 5.3 del D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente alla attività
di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano qualora la ricettività
complessiva aziendale superi le sei camere.
Articolo 10
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti strutturali e
igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle
vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per
i locali di abitazione.
2. Nella valutazione di tali
requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di
ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica
è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante
previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali
ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità
sanitaria.
3. Gli alloggi agrituristici
devono essere dotati di servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno
ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti
al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi agrituristici
autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di promuovere ed
incrementare l'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti in
zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, possono fornire
ospitalità, ai sensi della presente legge, in immobili, ubicati in luoghi
favorevoli ad escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri
o altri percorsi di viabilità secondaria, che possiedono i requisiti tecnici
ed igienico-sanitari previsti all'art. 7 della Legge Regionale 10 gennaio
1987, n. 1.
5. Qualora l'azienda agricola
sia autorizzata dal Sindaco allo svolgimento di attività didattiche, gli
immobili destinati ad ospitare gli utenti che usufruiscono delle suddette
attività possono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti
all'art 3 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1, modificati con Legge
Regionale 25 gennaio 1993, n. 4.
6. Nel caso di ospitata in spazi
aperti i servizi igienico-sanitari devono essere garantiti all'interno della
struttura edilizia della azienda agricola nella misura di cui al terzo comma.
All'interno della struttura edilizia aziendale deve essere altresì previsto
un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
7. Gli spazi aperti devono inoltre
possedere i seguenti requisiti:
- la superficie da destinare
a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a
60 mq. distinta o meno in piazzola;
- la sistemazione di tale superficie
deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento
del terreno;
- la superficie complessiva
degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile,
di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di corrente.
8. La produzione, la preparazione,
il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono
soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modifiche ed integrazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli
immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attivata ai fini dell'ottenimento
dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962,
n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità
degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta,
in applicazione dell'ultimo comma, art. 28, del D.P.R. 26 marzo 1980, n.
327.
8 bis. Alle strutture agrituristiche
con un numero di posti letto autorizzati non superiore a 12 e alle aziende
agrituristiche autorizzate ai sensi dell’art 2 comma 2 lett. c), e per un
numero di pasti non superiori a 12, per la sola preparazione e somministrazione
di pasti e bevande, si applicano le disposizioni previste per gli affittacamere.
9. Il personale addetto alla
preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà essere
munito di libretto di idoneità sanitaria.
10. Qualora l'azienda agricola
organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti
giornalieri, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti
o frazione di quindici.
11. Per la sicurezza degli impianti
valgono le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.
12. Le piscine facenti parte
di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lett. a)
e b) comma 2 dell'art. 2, sono considerate ad uso privato. E’ fatta salva
la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.
SEZIONE 4
COMPETENZE DEGLI ENTI
LOCALI PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
COMUNALE
Articolo 11
Competenze delle province
1. Le Province provvedono a:
a) trasmettere alla Giunta regionale
le proprie proposte in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo,
secondo quanto previsto all'art. 17;
b) curare l'attuazione del Piano
di Indirizzo per l'Agriturismo;
c) tenere la sezione provinciale
dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività
agrituristica istituito ai sensi dell'art. 12;
d) acquisire dati statistici
riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della
L.R. 23 febbraio 1988, n. 9, del Programma Statistico Nazionale di cui al
D.L. 6 settembre 1989, n. 322, nonché al Programma Statistico Regionale
di cui alla L.R. 2 settembre 1992, n. 43.
2. Le Province provvedono a
trasmettere alla Giunta regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla
Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari di
autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola
struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.
3. Le Province individuano,
altresì, le eventuali aree territoriali in cui è consentita la somministrazione
di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto dall'art. 6,
primo comma, lett. d).
Articolo 12
Elenco regionale dei soggetti
abilitati ad esercitare l'agriturismo
1. è istituito l'elenco regionale
dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo secondo le norme della
presente legge. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle
Province.
2. La Provincia provvede, su
domanda dell'interessato, alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco,
rilasciando apposito certificato.
3. L'iscrizione nell'elenco
è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato nel triennio
precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti
previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale,
ovvero per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella
preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure
di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive
modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) siano sottoposti a misure
di prevenzione o abbiano procedimenti in corso per l'applicazione della
misura di prevenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n.
55.
4. Per l'accertamento delle
condizioni di cui al comma precedente si applicano il primo comma dell'art.
688 del Codice di procedura penale, l'art 10 della Legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e il secondo comma, art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. La Provincia provvede a effettuare
verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nella sezione provinciale dell'elenco.
6. La perdita dei requisiti
comporta la cancellazione dall'elenco; tale cancellazione viene comunicata
al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione comunale di cui al
successivo art. 13.
6 bis. La Provincia provvede
altresì alla cancellazione dall’elenco delle aziende agrituristiche che
non abbiano richiesto entro 12 mesi l’autorizzazione comunale allo svolgimento
delle attività agrituristiche e non l’abbiano ottenuta, per la mancata produzione
dei documenti richiesti, entro 24 mesi dall’iscrizione medesima. Per le
aziende già iscritte tali termini decorrono dall’entrata in vigore della
presente legge. I termini di cui sopra sono sospesi qualora il richiedente
dimostri che i ritardi sono dovuti a motivi indipendenti dalla sua volontà.
7. Nella sezione provinciale
dell'elenco, su segnalazione del Comune, viene annotata, per ciascun soggetto
iscritto la data di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo
art. 13, la data di inizio e cessazione dell'attività agrituristica.
Articolo 13
Autorizzazione comunale all'esercizio
delle attività agrituristiche
1. Gli imprenditori agricoli
che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al Comune
dove ha sede l'immobile apposita domanda, cui devono essere allegati:
a) la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n.
59;
b) il programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui all’art. 5 della L.R. n. 64/95 e successive modificazioni,
ovvero copia del piano aziendale o della relazione di cui all’atr. 5 della
presente legge, trasmesso all'Ente Delegato competente per territorio;
c) il certificato di iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 12;
d) l'autorizzazione del proprietario
alla utilizzazione, per attività agrituristica degli immobili, nel caso
in cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario, colono o mezzadro
del fondo e o degli immobili;
e) copia del libretto di idoneita'
sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione
dei pasti, alimenti e bevande;
f) la dichiarazione di conformità
degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di
energia elettrica alle norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. Ai fini della istruttoria
delle domande il Comune acquisisce:
a) il parere del competente
servizio dell'Unita' Sanitaria Locale relativamente alla idoneita' degli
immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;
b) il parere espresso dall'Ente
Delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalita'
dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività
agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali
a fini agrituristici, corredato, a seconda dei casi, dal parere sul programma
aziendale di miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 5 della L.R.
n. 64/95 e successive modificazioni, ovvero dall’atto di approvazione del
piano aziendale o della relazione di cui al precedente art. 5.
3. Ai fini del rilascio di eventuali
autorizzazioni o concessioni edilizie per i locali da destinare ad attività
agrituristica, il Comune acquisisce il parere di cui al punto b) del precedente
comma.
4. L'autorizzazione comunale
è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale.
5. Nell'autorizzazione comunale
dovranno essere specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti
di cui all'art. 6, nonché, ove necessario, i periodi di apertura e le utenze
annuali ammissibili.
SEZIONE 5
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 14
Obblighi amministrativi
1. I soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro
il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia
dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 13;
c) osservare gli obblighi di
cui all'art. 15;
d) rispettare i limiti e le
modalita' indicate nell'autorizzazione stessa, nonché i prezzi comunicati
ai sensi dell'art. 15;
e) comunicare l'arrivo degli
ospiti alla locale autorita' di Pubblica Sicurezza;
f) ottemperare agli adempimenti
statistici previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988,
n. 9, e dal Programma Statistico Nazionale di cui agli artt. 7 e 13 del
D.L. 6 settembre 1989, n. 322;
g) ottemperare agli ulteriori
adempimenti statistici previsti dal Programma Statistico Regionale di cui
all'art. 6 della Legge Regionale 2 settembre 1992, n 43.
h) ottemperare, per quanto non
previsto dalla presente legge, a quanto disposto dalla legge 203/95.
2. Il titolare di autorizzazione
è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la data
di cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio,
la durata di detta chiusura.
3. I soggetti autorizzati sono
tenuti a fornire, se richiesti, tutte le informazioni di cui al comma precedente
al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato competente per territorio.
Articolo 15
Pubblicità dei prezzi, dei servizi
e delle attrezzature
1. Entro il 1° ottobre di ogni
anno i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica devono
comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi massimi che
intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché
le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale
invernale la decorrenza dei prezzi è anticipata al 1° dicembre dell’anno
in corso. L’obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute
variazioni, nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto
alla comunicazione precedente.
2. E’ prevista la facoltà di
presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei
prezzi che si intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno,
se variati in aumento.
3. Per le strutture di nuova
apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio
dell’attività.
4. In caso di cessione della
struttura il soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione
dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati precedentemente.
5. La comunicazione dei prezzi
è redatta in conformità del modello approvato dalla Giunta regionale. Entro
il 30 novembre la Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione
e all’ENIT, le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1° ottobre;
entro il 30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle comunicazioni
suppletive presentate entro il 1° marzo.
6. Nella zona di ricevimento
degli ospiti della struttura deve essere esposta e perfettamente visibile,
anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa conforme
al modello approvato dalla Giunta regionale e contenente le caratteristiche
della struttura e i prezzi dei servizi praticati nell’anno in corso.
7. In ogni camera o unità abitativa
deve essere esposto, in luogo ben visibile, una tabella (cartellino) contenente
le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi
offerti nell’anno in corso, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta
regionale.
8. Le informazioni sulle caratteristiche
delle strutture devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia
in base alle disposizioni della presente Legge.
9. La pubblicazione di offerte
che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente
il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti
destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l’offerta
deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l’anno.
Articolo 16
Classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche
1. La Regione Toscana con apposito
provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei
criteri di cui ai commi seguenti.
2. Le strutture ricettive agrituristiche
sono classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di
un numero massimo di cinque spighe; la classificazione viene effettuata
con l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al punteggio ricavato
dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
3. I requisiti presi in considerazione
ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati
e necessari per ciascun livello di classificazione, ed in "requisiti fungibili",
tra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo
in base al quale viene determinata la classificazione.
4. L'attribuzione della classifica,
effettuata ai sensi del primo comma, è obbligatoria ed è condizione indispensabile
per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche.
5. La denuncia dei requisiti
dell'azienda avviene da parte del titolare in occasione della presentazione
della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività
agrituristiche ed è accompagnata da una richiesta di assegnazione di una
determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli predisposti
dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna
la relativa classifica.
SEZIONE 6
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE
FINANZIARIA
Articolo 17
Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione
delle aree rurali
1. Il Consiglio regionale, in
armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale
approva, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della
Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo
e la rivitalizzazione delle aree rurali (PDI), predisposto con il concorso
della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 18 della presente legge.
Il PDI viene ordinariamente aggiornato ogni triennio, in conformità all'arco
di validità temporale del Programma Regionale di Sviluppo (PRS).
Il PDI tiene conto degli atti
di pianificazione territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 26/92 sopra
citata.
2. Il PDI viene redatto sulla
base delle proposte delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità
montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie proposte conformi
agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione regionali
e locali.
3. Il PDI può definire, ad integrazione
dei criteri e delle strategie del PRS, specifici obiettivi al cui perseguimento
è volta la presente legge.
4. Il PDI dispone:
a) le modalita' tecniche, procedurali
e operative per l'applicazione della presente legge;
b) l'individuazione dei Comuni
di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 5 dicembre 1985, n. 730;
c) gli indirizzi tecnici, organizzativi
e di merito per le attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da svolgere
anche d'intesa con gli Enti Locali e con gli altri soggetti pubblici e privati,
volte ad una migliore conoscenza e programmazione dell'attività.
5. Nei casi in cui il PDI preveda
che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti
operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione di
piani programma ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 9 giugno 1992,
n. 26.
6. Per gli aspetti connessi
con l'attività di promozione della domanda agrituristica il PDI deve prevedere
specifico rinvio al Programma Promozionale delle risorse turistiche, che
dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo.
Articolo 18
Commissione Tecnica Regionale
per l'Agriturismo
1. La Giunta regionale costituisce
presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale
per l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche
regionali e da quattro dirigenti o funzionari designati dai Dipartimenti
Attivita' Produttive, Turismo, Formazione Professionale e Servizi alle Imprese,
Agricoltura e Foreste, Urbanistica e Sicurezza Sociale.
2. La Commissione è presieduta
dal dirigente o funzionario designato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.
3. La Commissione ha il compita
di:
a) concorrere alla formazione
e attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-Programma
di cui all'art. 17;
b) esprimere parere in merito
ai programmi relativi alla formazione professionale per l'agriturismo e
sui programmi di promozione e pubblicità del settore.
Articolo 19
Incentivi finanziari
1. Alle imprese agricole singole
o associate che esercitano attività agrituristica si applicano le norme
di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento
nel settore agricolo.
2. Il Piano di Indirizzo per
l'Agriturismo di cui all'art. 17 può prevedere le aree di intervento finanziario,
la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa massima
ammissibile per investimenti agrituristici, nonché l'entita' delle agevolazioni
finanziarie.
SEZIONE 7
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Articolo 20
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati
dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene delle Unità Sanitarie
Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati
dalle norme vigenti.
2. La vigilanza e il controllo
sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 14, lett. g) ed h) e dell'art.
15 sono esercitati dalle Province, oltre che dagli altri soggetti indicati
dalle norme vigenti.
Articolo 21
Sanzioni amministrative
1. Chiunque trasgredisce le
disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque intraprende o svolge
in forma continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie dell'imprenditore
agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente
legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. Il Sindaco con propria ordinanza dispone
la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art.
13. La suddetta autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo
di un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agrituristica
che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per
un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.1.500.000 a L. 9.000.000.
4. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L 500.000 a L. 3.000.000
nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio,
con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di
un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa
da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi
di apertura dichiarati nell'autorizzazione;
c) mancata esposizione al pubblico
di copia dell'autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi
di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
5. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.
250.000 a L. 1.500.000
a) qualora esponga o applichi
prezzi superiori a quelli comunicati;
b) qualora non ottemperi alle
disposizioni di cui all’art. 15 comma 8;
c) qualora non rispetti le condizioni
previste dalle offerte di cui all’art. 15 comma 9.
6. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000
a) qualora la comunicazione
dei prezzi di cui all’art. 15 risulti incompleta o priva di indicazioni
relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti
comunicazioni;
b) qualora la tabella riepilogativa
dei prezzi sia compilata in modo incompleto rispetto al modello predisposto
dalla Giunta regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia;
c) qualora la tabella riepilogativa
dei prezzi non sia esposta o non sia completamente visibile;
d) qualora la tabella dei prezzi
sia compilata in modo incompleto o difforme rispetto al modello predisposto
dalla Giunta regionale.
7. Qualora sia accertata la
violazione di cui al comma 3, oltre alla sanzione pecuniaria viene disposta
la chiusura dell’esercizio da 1 a 30 giorni.
8. In caso di reiterazione di
una delle violazioni di cui ai precedenti comma, ancorché diversi tra loro,
nei due anni successivi le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
In tale caso viene disposta altresì la chiusura dell’esercizio da 1 a 30
giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca
dell’autorizzazione.
9. Le sanzioni di cui ai commi
1, 2, 3 e 4, sono applicate dal Comune ed i relativi proventi sono da esso
direttamente introitati; le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
dalla Provincia ed i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
10. Sono fatte salve le altre
disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi
sanitarie".
Disposizioni transitorie
1. La presente Legge si applica
per la pubblicazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall’art. 15 della
L.R. 76/94 come modificato, a valere dal 1998.
2. La determinazione e la comunicazione
dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per
l’anno 1997, conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino
a completa attuazione delle procedure di cui all’art. 15 della L.R. 76/94
come modificata.
3. Sono fatte salve le autorizzazioni
agrituristiche rilasciate in base alla Legge n. 730/85 precedenti all’entrata
in vigore della L.R. 36/87.
Articolo 22
Sospensione
e revoca della autorizzazione
1. Qualora venga meno uno o
più dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata concessa
l'autorizzazione ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione
dell'esercizio, il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti mancanti
devono essere ripristinati e le irregolarità eliminate; nei casi più gravi
sospende fino a tale termine l'autorizzazione.
2. Qualora i requisiti non possano
essere ripristinati e le irregolarità sanate, il Comune revoca l'autorizzazione
senza fissare il termine ovvero senza attendere la scadenza.
3. L'autorizzazione è altresì
revocata nei seguenti casi:
a) qualora la regolarizzazione
prevista non sia effettuata nel termine assegnato ai sensi del primo comma;
b) qualora l'interessato non
abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione
per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività senza
darne comunicazione al Comune.
4. I provvedimenti di sospensione
e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e
quinto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
5. I provvedimenti di sospensione
e revoca sono comunicati alla Sezione provinciale dell'elenco degli operatori
agrituristici al fine di un suo aggiornamento nonché all'Ente Delegato competente
per territorio per l'eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero
delle somme erogate.
SEZIONE 8
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Articolo 23
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge di
bilancio.
Articolo 24
Norme transitorie
1. è abrogata la Legge Regionale
3 giugno 1987, n. 36, "Disciplina delle attività agrituristiche".
2. Gli atti ed i provvedimenti
autorizzatori pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della
presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore
del PDI di cui all'art. 17 della presente legge, restano valide le norme
contenute nel Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni
C.R. 4 aprile 1989, n. 104, e 27 febbraio 1990, n. 100, che non siano in
contrasto con la presente legge
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