PROVINCIA DI TRENTO
Disciplina dell' agriturismo
Il Consiglio Provinciale ha
approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
(1) La Provincia Autonoma di Trento disciplina con la presente legge l'
agriturismo al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali in un quadro
di riequilibrio rispetto alle zone urbane, agevolare la continuazione delle
attività agricole attraverso l' integrazione dei redditi ed il miglioramento
delle condizioni di vita degli agricoltori, favorire la conservazione e
la tutela dell' ambiente nonché l' utilizzo del patrimonio edilizio rurale,
sviluppare un tipo caratteristico di ospitalità e ristoro, diffondere e
valorizzare i prodotti tipici dell'agricoltura trentina.
ARTICOLO 2
Definizione di agriturismo
(1) Per agriturismo si intendono le attività di ospitalità e ristoro esercitate
dai soggetti di cui all'articolo 4 attraverso l' utilizzazione dell' azienda
agricola dagli stessi condotta, in rapporto di connessione e complementarietà
rispetto all' attività agricola.
(2) Rientrano in particolare fra tali attività :
a) dare ospitalità per soggiorno turistico negli edifici dell' azienda agricola;
b) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati dei servizi essenziali ai
fini del rispetto delle norme igienico - sanitarie, turisti campeggiatori
in numero massimo di dodici, dotati di non più di tre tende o altro
mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo;
c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcoolico
e superalcoolico purché le bevande siano somministrate in stretta correlazione
con i pasti;
d) vendere i beni prodotti nell' azienda agricola, purché la vendita stessa
venga esercitata congiuntamente ad almeno una delle attività di cui alle
lettere precedenti.
(3) L' attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti,
se svolta disgiuntamente dalle attività di ospitalità e ristoro, rimane
soggetta esclusivamente alla legislazione che specificamente la concerne.
(4) Si ha rapporto di connessione e complementarietà tra l' attività
agricola e quella agrituristica, allorché l' azienda agricola, in relazione
alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla
varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili
negli edifici in essa ricompresi ed al loro arredamento, al numero degli
addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell' agriturismo.
(5) Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ai fini dell'
esercizio dell' agriturismo si tiene conto congiuntamente di tutte le aziende
medesime.
ARTICOLO 3
Esercizio dell' agriturismo
(1) Nell' esercizio dell' agriturismo almeno il 40 per cento del valore
annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e
bevande deve essere di produzione aziendale e almeno un ulteriore 40 per
cento deve provenire da produttori agricoli, singoli o associati, della
provincia di Trento o da cooperative agricole e di trasformazione e vendita
di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative
della provincia di Trento, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1984,
n. 7.
(2) Al fine di cui al comma precedente sono considerati di produzione aziendale,
oltre ai cibi e alle bevande prodotti e lavorati nell' azienda agricola,
altresì quelli ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie
prime prodotte nell' azienda medesima.
(3) Nelle attività agrituristiche possono essere impiegati esclusivamente
i familiari menzionati al terzo comma dell' articolo 230 bis del codice
civile.
(4) Qualora le attività agrituristiche siano esplicate dai soggetti di cui
alle lettere c) e d) del successivo articolo 4 il personale dipendente destinato
alle stesse non può superare le tre unità.
(5) Lo svolgimento, nel rispetto delle norme della presente legge, delle
attività agrituristiche non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici
interessati dalla destinazione agricola.
ARTICOLO 4
Operatori agrituristici
(1) L' esercizio dell' agriturismo è riservato ai soggetti appartenenti
ad una delle seguenti categorie:
a) imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell' albo di cui al
titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive
modificazioni;
b) imprenditori agricoli iscritti alla sezione seconda dell' albo di cui
al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive
modificazioni, purché in possesso dei requisiti previsti dal primo comma
dell' articolo 77 della predetta legge provinciale e al cui accertamento
si procede secondo le disposizioni recate dalla stessa, ovvero purché l'
azienda agricola dagli stessi condotta, nei suoi elementi sia strutturali
che gestionali, sia collocata prevalentemente nelle zone sfavorite individuate
e delimitate con il piano dell' articolo 4 della legge provinciale 31 agosto
1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di
Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché associazioni
agrarie comunque denominate purché legalmente costituite;
d) società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli
e delle malghe.
ARTICOLO 5
Autorizzazione
(1) L' esercizio dell' agriturismo è soggetto ad autorizzazione rilasciata
dal Presidente della Giunta provinciale.
(2) L' autorizzazione abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento
amministrativo, allo svolgimento dell' agriturismo nel rispetto dei limiti,
delle prescrizioni e delle modalità stabilite, anche con riguardo ai periodi
e agli orari di attività , nell' autorizzazione medesima.
(3) L' autorizzazione è valida per l' anno solare cui si riferisce e può
essere rinnovata.
ARTICOLO 6
Requisiti per l' autorizzazione
(1) Costituiscono requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all' esercizio
dell' agriturismo: a) l' appartenenza del richiedente ad una delle categorie
di cui all' articolo 4;
b) l' idoneità sanitaria del personale da impiegare nelle attività agrituristiche,
quando esse ricomprendano la somministrazione di pasti e bevande;
c) l' idoneità dell' azienda agricola allo svolgimento delle attività agrituristiche
in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e
nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3;
d) per gli imprenditori di cui alla lettera b) dell'articolo 4, l' idoneità
dell' attività agricola ad assumere, congiuntamente a quella agrituristica,
carattere prevalente rispetto alle altre attività ;
e) l' idoneità morale del richiedente. Si osservano a tal fine le disposizioni
di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con RD 18 giugno 1931,
n. 773, nonché di cui all' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
(2) Ove la domanda di autorizzazione sia stata presentata da uno dei soggetti
di cui alle lettere c) e d) dell' articolo 4, il requisito di cui alla precedente
lettera e) va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che
alla persona da preporre all' esercizio dell' agriturismo.
ARTICOLO 7
Procedimento per il rilascio dell' autorizzazione
(1) La domanda di autorizzazione deve specificare il tipo di attività agrituristica
che si intende esercitare, indicare i familiari o i dipendenti che si prevede
di utilizzare, essere corredata dalla tariffa dei prezzi che si intende
praticare e dai documenti e dagli elementi che saranno stabiliti con deliberazione
della Giunta provinciale.
(2) L' istruttoria sulle domande di autorizzazione è condotta dal Servizio
vigilanza e promozione dell' attività agricola, in seguito denominato Servizio
competente.
(3) Nel corso dell' istruttoria il Servizio competente o la Commissione
agrituristica provinciale di cui all' articolo 11 possono invitare il richiedente
a presentare documenti o elementi integrativi di giudizio o un progetto,
soggetto ad approvazione della Commissione agrituristica provinciale, di
lavori o opere di adeguamento dell' azienda e delle sue dotazioni strutturali
per l' esercizio dell'agriturismo.
(4) I requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6 sono accertati
con deliberazione motivata dalla Commissione agrituristica provinciale sulla
base di una relazione predisposta, anche a seguito di ispezione diretta,
dal Servizio competente.
(5) In caso di accertamento negativo di uno dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c) e d) dell'articolo 6 il Presidente della Commissione agrituristica
emana un provvedimento motivato di diniego dell' autorizzazione. Negli altri
caso il procedimento
prosegue con l' accertamento da parte del Servizio competente dei requisiti
di cui alla lettera
e) dell' articolo 6 e del pagamento delle tasse sulle concessioni non governative
di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazione
e integrazioni.
(6) A conclusione dell' istruttoria, accertati tutti i requisiti prescritti,
il Presidente della Giunta provinciale rilascia l' autorizzazione o emette
provvedimento motivato di diniego.
(7) Tuttavia, ove l' accertamento positivo della Commissione agrituristica
sia subordinato all' esecuzione di un progetto di lavori od opere approvato
dalla Commissione medesima, il Presidente della Giunta provinciale, a seguito
dell' accertamento del requisito di cui alla lettera e) dell' articolo 6,
informa il richiedente che l' autorizzazione può essere rilasciata fissando
il termine, in ogni caso non superiore ai due anni, per l' esecuzione del
progetto medesimo.
(8) In tale ultimo caso l' autorizzazione è rilasciata previo accertamento
da parte del Servizio competente:
a) dell' avvenuta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
b) che non siano intervenuti fatti nuovi ostativi al rilascio dell' autorizzazione;
c) che sia stato effettuato il pagamento delle tasse sulle concessioni non
governative.
(9) L' autorizzazione è trasmessa in copia al sindaco del comune ove è ubicata
l' azienda agricola.
ARTICOLO 8
Procedimento per il rinnovo dell' autorizzazione
(1) L' autorizzazione all' esercizio dell' agriturismo è rinnovata su richiesta
dell' interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della sua scadenza
o della data di ripresa dell' attività agrituristica.
(2) La domanda di rinnovo dell' autorizzazione deve contenere la dichiarazione
che permangono i requisiti prescritti per il suo rilascio e deve
essere corredata della tariffa dei prezzi che si intendono praticare e dai
documenti che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
(3) Il Servizio competente accerta l' avvenuto pagamento delle tasse sulle
concessioni non governative
di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni
e integrazioni, e la permanenza dei requisiti di cui alle lettere a), b)
ed e) dell' articolo 6.
ARTICOLO 9
Obblighi degli operatori agrituristici
(1) Ogni operatore agrituristico ha l' obbligo di:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione di cui al precedente articolo 5,
nonché la lista dei prodotti e dei servizi offerti con i relativi prezzi;
b) rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità indicate nell'
autorizzazione stessa;
c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate,
comunicandone l' arrivo e la partenza ai competenti organi i pubblica sicurezza;
d) rispettare la tariffa massima dei prezzi che potrà essere annualmente
determinata dalla Giunta provinciale o, in mancanza, la tariffa dei prezzi
denunciata alla richiesta di rilascio o di rinnovo dell' autorizzazione.
ARTICOLO 10
Riserva di denominazione
(1) A decorrere dal 1º gennaio 1987 l' utilizzo nelle insegne, nel materiale
illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione al
pubblico delle espressioni " esercizio agrituristico", " operatore agrituristico",
" locale agrituristico", " agritur" e " turismo verde" è riservato a coloro
ai quali sia stata rilasciata l' autorizzazione prevista dalla presente
legge e alle rispettive organizzazioni.
ARTICOLO 11
Commissione agrituristica provinciale
(1) E' istituita la Commissione agrituristica provinciale composta da:
a) l' Assessore provinciale al quale è affidata la materia dell' agricoltura,
con funzioni di presidente;
b) il funzionario preposto al Servizio vigilanza e promozione dell' attività
agricola, con funzioni di vicepresidente;
c) il funzionario preposto al Servizio strutture, gestione e sviluppo delle
aziende agricole;
d) il funzionario preposto al Servizio turismo e impianti a fune;
e) tre rappresentanti delle associazioni di operatori agrituristici, di
cui due designati dalla associazione " Agriturismo trentino" e uno dall'associazione
" Turismo verde".
(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell' Amministrazione
provinciale.
(3) La Commissione è nominata dalla Giunta
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale
è avvenuta la nomina; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni
fino al suo rinnovo.
(4) Per ogni componente effettivo di cui alle
lettere c), d) ed è del primo comma è nominato un componente supplente,
che partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza del
predetto componente effettivo.
(5) Le associazioni di cui alla lettera e) del primo comma debbono comunicare
le designazioni dei componenti sia effettivi che supplenti di propria competenza
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
(6) La Commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non siano
pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.
(7) Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione agrituristica provinciale
si avvale del Servizio competente.
(8) Per la validità delle deliberazioni della
Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
(9) Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti
dalla legge provinciale
20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte
salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale
30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.
ARTICOLO 12
Vigilanza
(1) Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 13, quarto comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, sono incaricati del controllo sull' osservanza
della presente legge i dipendenti assegnati al Servizio competente, individuati
con deliberazione della Giunta provinciale. Ai fini dell' esercizio delle
loro attribuzioni essi, muniti di apposito tesserino di riconoscimento,
hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche
nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti
le attività agrituristiche.
ARTICOLO 13
Sanzioni
(1) Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro:
a) da lire 400.000 a lire 1.200.000 nel caso di violazione delle norme contenute
negli articoli 2, 3 e 10;
b) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute
nell' articolo 9.
(2) Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma possono essere aggiornati
annualmente, con deliberazione della provinciale, in misura non superiore
alla variazione media annua accertata dall' ISTAT dell' indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. La loro determinazione
deve essere resa pubblica entro quindici giorni dall' adozione mediante
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della
Provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.
(4) Per l' applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
(5) L' emissione dell' ordinanza - ingiunzione o dell' ordinanza di archiviazione
di cui all' articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, nº689, spetta
al funzionario preposto al Servizio competente.
ARTICOLO 14
Sospensione e revoca dell' autorizzazione
(1) Nel caso di più violazioni nel corso dell' anno delle norme contenute
negli articoli 2, 3 e 9, il funzionario preposto al Servizio competente
con l' ordinanza - ingiunzione o con l' ordinanza di archiviazione nel caso
di pagamento in misura ridotta, dispone la sospensione dell' autorizzazione
con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo
o del giudizio di opposizione.
(2) A definizione del procedimento di cui al comma precedente può essere
disposta la revoca dell' autorizzazione.
(3) L' autorizzazione deve essere revocata quando:
a) il titolare dell' autorizzazione abbia perduto i requisiti di cui all'
articolo 6, lettera a), fatto salvo il caso dell' imprenditore agricolo
cancellato dalla sezione prima dell' albo di cui al titolo III della legge
provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni, per aver
superato il sessantacinquesimo anno di età o aver raggiunto il trattamento
pensionistico di vecchiaia o di invalidità , purché permanga il requisito
dello svolgimento dell' attività agricola a titolo principale ai sensi dell'
articolo 80 della predetta legge provinciale;
b) sia venuto meno uno degli altri requisiti prescritti dall' articolo 6
per il rilascio dell' autorizzazione;
c) il titolare dell' autorizzazione non abbia intrapreso l' attività entro
un anno dalla data del rilascio dell' autorizzazione ovvero abbia sospeso
l'attività da almeno un anno.
(4) La revoca dell' autorizzazione è disposta dal Presidente della Giunta
provinciale, previo parere della Commissione agrituristica provinciale quando
essa si fondi sulla perdita dei requisiti di cui alla lettere c) e d) dell'
articolo 6.
(5) I provvedimenti di revoca dell' autorizzazione sono emanati previa contestazione
agli interessati, da parte dell' autorità competente all' emanazione dei
provvedimenti medesimi, dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto
delle deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono presentare
per iscritto entro il termine massimo di dieci giorni dalla contestazione.
(6) I provvedimenti di sospensione e di revoca dell' autorizzazione devono
essere motivati.
(7) Fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 del RD 6 maggio 1940,
n. 635, i provvedimenti predetti possono essere comunicati agli interessati
anche mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
(8) I provvedimenti di sospensione e di revoca sono trasmessi in copia al
comune ove ha sede l' attività agrituristica.
ARTICOLO 15
Elenco degli operatori agrituristici
(1) E' istituito l' elenco degli operatori agrituristici della provincia
di Trento, cui sono iscritti tutti coloro ai quali sia stata rilasciata
o rinnovata l' autorizzazione all' esercizio dell' agriturismo.
(2) La revoca o il diniego di rinnovo dell' autorizzazione comportano la
cancellazione dall' elenco.
(3) L' elenco e tenuto dal Servizio competente, secondo le modalità stabilite
con deliberazione della Giunta provinciale.
ARTICOLO 16
Imposta di soggiorno
(1) Ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno, gli alloggi e
le stanze impiegati nell' esercizio dell' agriturismo sono considerati come
appartenenti alla quarta categoria, numero 2, dell'articolo 3 del testo
unico delle leggi regionali concernenti " Disciplina dell' imposta di soggiorno",
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 dicembre
1982, n. 9/ L.
ARTICOLO 17
Abrogazioni
(1) Sono abrogate le leggi provinciali 20 marzo 1973, n. 11, 6 settembre
1974, n. 9, e 31 gennaio 1977, n. 9.
(2) E' inoltre abrogato l' articolo 22 della legge provinciale 31 agosto
1981, n. 17.
ARTICOLO 18
Ulteriori modificazioni alla legge provinciale
31 agosto 1981, n. 17, recante
" Interventi organici in materia di agricoltura" (1) L' articolo 23 della
legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed
integrazioni è sostituito dal seguente:
" Art. 23 - Iniziative agrituristiche.
Al fine di incentivare l' agriturismo, ai soggetti iscritti nell' elenco
degli operatori agrituristici o la cui domanda di autorizzazione sia stata
valutata positivamente dalla Commissione agrituristica provinciale, di cui
al provvedimento legislativo << Disciplina dell' agriturismo >>, può essere
concesso un contributo in conto capitale nei limiti di cui all' articolo
8 per la sistemazione o l' ammodernamento dei locali e delle strutture necessari
per lo svolgimento delle attività agrituristiche.
Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche
per attività agrituristiche promosse fuori delle zone sfavorite di cui all'
articolo 18; in tal caso i predetti limiti sono ridotti di dieci punti percentuali.
Le società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli
e delle malghe, ai fini dell' ordine di priorità e dell' entità dell' intervento,
sono equiparate ai soggetti di cui al numero 5) dell' articolo 2. Nel caso
di revoca dell' autorizzazione, le agevolazioni concesse ai sensi del presente
articolo sono revocate nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei
termini previsti dall' articolo 7.".
ARTICOLO 19
Norme transitorie
(1) La Commissione prevista dall' articolo 1 della legge provinciale 20
marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, prosegue
la sua attività fino alla nomina della Commissione agrituristica provinciale,
la quale subentra in tutte le attribuzioni già di sua spettanza.
(2) L' esercizio dell' agriturismo per i soggetti in possesso di certificato
di operatore agrituristico per il 1985 o per il 1986 rilasciato ai sensi
della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni
e integrazioni, rimane disciplinato fino al 31 dicembre 1986 dalle leggi
provinciali abrogate dall' articolo 17.
(3) E' conseguentemente fatta salva l' efficacia dei certificati di operatore
agrituristico rilasciati per il 1986; al rinnovo di quelli rilasciati per
il 1985, si procede, fino al 31 dicembre 1986, nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge provinciale
20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
(4) Ai fini del rilascio dell' autorizzazione all'esercizio dell' agriturismo
per il 1987, ai soggetti in possesso del certificato di operatore agrituristico
per il 1985 o per il 1986, il Servizio competente e la Commissione agrituristica
provinciale, indipendentemente da specifiche domande degli interessati,
instaurano apposita istruttoria volta a consentire la valutazione dello
stato di fatto e la tempestiva realizzazione delle modificazioni dell' azienda
agricola necessarie per l' adeguamento alle disposizioni della presente
legge. Il Servizio competente può a tal fine effettuare le ispezioni necessarie
e può invitare gli operatori alla presentazione di documenti o di un progetto
di adeguamento dell' azienda.
ARTICOLO 20
Copertura degli oneri
(1) Alla copertura del maggior onere di lire 3.000.000 derivante dall' applicazione
dell' articolo 11, nono comma, a carico dell' esercizio finanziario 1986,
si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo
84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo
esercizio finanziario, in relazione alla voce " servizi generali" indicata
nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale concernente
" Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l' esercizio
finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986 - 1988".
(2) All' onere valutato nell' importo di lire 4.000.000, derivante dall'
applicazione dell' articolo 11, nono comma, della presente legge, a carico
dell' esercizio finanziario 1987, si farà fronte mediante utilizzo, per
pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni
di spesa iscritte nel settore funzionale " organizzazione", programma "
amministrazione generale", area di attività " servizi generali" del bilancio
pluriennale 1986- 1988 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente
" Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l' esercizio
finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986 - 1988".
(3) Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate
dal bilancio pluriennale della Provincia.
ARTICOLO 21
Variazioni di bilancio
(1) Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio
finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendendi da provvedimenti
legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 7, art. 24) competenza L. 3.000.000 cassa L. 3.000.000
Cap. 12300 - Competenze e membri di consigli, comitati e commissioni (legge
provinciale 20 gennaio 1985, n. 4, e successive modificazioni)
competenza L. 3.000.000 cassa L. 3.000.000
(2) Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1986-
1988 di cui all' articolo 15 della legge provinciale concernente " Bilancio
di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l' esercizio finanziario
1986 e bilancio pluriennale 1986- 1988", le somme di cui al precedente
articolo 20 sono portate in diminuzione delle " spese per leggi in programma"
ed in aumento delle " spese per leggi operanti" nel settore funzionale,
programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso articolo
20.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
Trento, 10 marzo 1986
|