REGIONE UMBRIA
Testo aggiornato (Bollettino
Ufficiale n. 32 del 07/06/2000)
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli
6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali
della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplinale attività agrituristiche
al fine di:
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;- favorire
il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell'azienda
agricola;
- permettere l'integrazione dei redditi agricoli ed il miglioramento delle
condizioni di vita degli operatori;
- contribuire allo sviluppo ed al riequilibro tra le diverse realtà delle
zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia
del patrimonio naturale rurale ed edilizio;
- favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta specie quello sociale
e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione di iniziative
per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento
di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;
- favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente
valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del
mercato.
ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art.
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale
operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le
norme di cui all'art. 18 della legge 31gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso
dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
4. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo
3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi
essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto
alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3,anche in termini di
prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali
o regionali. I prodotti aziendali, ancorchè lavorati e trasformati esternamente
anche presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce,
devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì
consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia
locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche
attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura
propria;
e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie
zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative
svolte in azienda;
f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali,didattiche, di tutela
dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle
tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione
alle attività svolte.
5. L'attività agrituristica in forma associata e tramite i"centri servizi"
si realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione
dalle aziende agrituristiche associate oda soggetti pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione
o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati
che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale
al fondo, ai sensi del comma156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate
altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso
edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.
ARTICOLO 3 Strutture e requisiti igienico-sanitari
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì
, essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione dell'azienda;
b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda,
purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli
edifici o nei locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti
ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente
interesse agrituristico di cui all'art. 5 e di terreni ricadano nello stesso
comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività
agricola svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se
esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge.
E' fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi"realizzati in conformità delle
norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche
associate.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici
sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo
previsti dalle norme urbanistiche in vigore.Nella realizzazione di detti
interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali
degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico
delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere
i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione,tenuto conto delle caratteristiche
di ruralità degli edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4,possono essere
ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche
strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento
ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione previsti dal regolamento
comunale per i locali di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti
essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque
all'arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla
cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale
bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;e) una cassetta medica
con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti
dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di
essi.
9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche
si applicano i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni
di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normo
dotati;
b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti
dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989,n. 236 e dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei"centri servizi"
è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni
posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di
mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che perle aree individuate nel programma
regionale di cui al successivo art.17 dove è consentita la sola somministrazione
dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche
e per i gruppi di studio in visita all'azienda.
12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti
a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole
aziende associate.
13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima
dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti nell'azienda agrituristica,
a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso
privato.
ARTICOLO 4 Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori
1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili
ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un
numero massimo di sei piazzole elevabile a diecine i "centri servizi" e
nelle aziende condotte in forma associata,attrezzate in modo che sia assicurato
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere
trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un'area per un massimo
di tre piazzole.
3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo
ogni tre piazzole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle
caratteristiche ambientali della zona.
4. I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzola devono essere in ogni
caso distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.
5. La realizzazione di piazzole per aree attrezzate è comunque subordinata
alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.
6. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente
con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono
essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare
i 40 mq.
ARTICOLO 5 Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico,nell'ordine, le
seguenti zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con
leggi nazionali e regionali e le aree contigue,individuate ai sensi dell'art.
32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394e dell'art. 25 della legge regionale
3 marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3,paragrafo 3, della
direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273,
come modificata da ultimo dalla direttiva Cee84/167 e i territori dei comuni
delimitati ai sensi dell'art. 3,paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268,
riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo
dalla direttiva Cee84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli
di cui alle precedenti lettere a) e b).
ARTICOLO 6 Connessione e complementarietà con l'attività agricola
1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente,anche distribuito
nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività
agroforestali, all'ubicazione e all'estensione aziendale alle dotazioni
strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali,
agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno allo svolgimento delle attività
agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento
delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 8,
approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti
per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei
tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo di lavoro
calcolato per l'espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato
per un coefficiente compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa
il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro
di ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica sia
concentrata in una unica sede.
ARTICOLO 7 Norme igienico-sanitarie
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente
alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione
dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile
abitazione purchè adeguate al numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto
la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto
della vigente normativa igienico-sanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare,
in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture,
prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg.
per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, ivi
comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico
laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti
prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non
è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art.
13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda è , viceversa, consentita per i volatili da
cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa
vigente.
8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e
coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le
modalità applicative relative al presente articolo.
ARTICOLO 8 Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti
abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta
regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente
in materia di agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato chela presiede;
b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella
materia dell'agricoltura e da due del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali
degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale
e operanti nell'ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola
all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo
per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola
sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica
circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi
3 e 4,dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria
delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante
nella materia dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta
un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni alla revisione dell'elenco
al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli
operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione,
comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma
1.
ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa
1. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica
provvede il sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio
dell'attività stessa.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla
seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici,
da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell'ambito
dell'azienda agricola, contenente la indicazione:
- delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;
- delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli edifici e spazi
liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
- della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche
e/o del numero di piazzole nelle aree attrezzate perla sosta dei campeggiatori;
- degli eventuali interventi di adeguamento;- del periodo di esercizio e
delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata
dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto
alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e di agibilità
degli spazi aperti;1) documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18giugno
1931, n. 773 e dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale -uffici operanti
nella materia dell'agricoltura e del turismo – e all'azienda di promozione
turistica, copia delle autorizzazioni all'esercizio della attività agrituristica
rilasciate, con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe
di cui all'art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo
delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione
delle generalità ai sensi del comma 4,dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo
1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n.
203;
d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle
bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi
prezzi;
e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i
titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente
gli arrivi e le presenze facendo pervenire all'Azienda di promozione turistica
l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo,agrituristico
o similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi
della presente legge.
ARTICOLO 10 Sospensione e revoca della autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art. 9 è sospesa dal sindaco,previa diffida,
con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni,
qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli
obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell'autorizzazione
medesima.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato,
qualora accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione,
ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'art.
18.
3. La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione
per un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all'Azienda di promozione
turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle
somme erogate.
ARTICOLO 11 Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori
agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti
nell'ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su
tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio
sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla
presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all'ingresso delle
aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell'azienda
agrituristica e i servizi da questa offerti.
2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletico.3. Con le stesse modalità di cui
al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di qualità di cui all'art.
15, anche tramite logo.
ARTICOLO 12 Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale,stabilisce
i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua
i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare
ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica,
presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta
regionale.
3. I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 8,
assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione
o a richiesta dell'interessato.
ARTICOLO 13 Albo per la tutela della qualità
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale perla tutela
della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono
essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
- della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello
stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive
e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
- della capacità e dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento
dell'attività ;
- dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale,
ambientale e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda,
gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale,
domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata
di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti
oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l'indicazione delle
tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
sull'apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l'indicazione
della causale - Spese per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo.
ARTICOLO 14 Autorità per il riconoscimento della qualità
1. E' istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento
della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia
di turismo;
c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che
svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale,all'accertamento
ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2,dell'art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett.
a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;c) provvede
almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art.
13, disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora
non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.
4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità
e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente
comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione
all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese
di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
ARTICOLO 15 Contrassegno di qualità
1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo
regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso
dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato su tutte il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
ARTICOLO 16 Tariffe
1. Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati
ai sensi dell'art. 9 devono presentare, al Comune e dall'Azienda di promozione
turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano
a praticare rispettivamente dal 1giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo.
ARTICOLO 17 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo,
in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone
la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate
dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite
le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e
organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel
territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività
marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e
di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività
ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui
all'art. 2comma 4, lett. c);
b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti
dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristici;
c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20,21 e 22.4.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.
ARTICOLO 18 Aiuti finanziari agli operatori agrituristici
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale,
concede agli operatori agrituristici, contributi in conto capitale o in
conto interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree
esterne da destinare ad attività agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 percento della
spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse
agrituristico di cui all'art. 5.
4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può
concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di
durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere
con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento,
che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato
per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero
del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a
quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri emanato a norma dell'art.109, terzo comma del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla
differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento
e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione
del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti
in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate
nei contratti di mutuo.
8. L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad
avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento,
nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull'importo
della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione
del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni
in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art.
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi
della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati
dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie
non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane
di 100.000ECU calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità
stabilite dall'Unione europea.
11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla
presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente
dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
ARTICOLO 19 Promozione dell'offerta agrituristica
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico,
promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la collaborazione
degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni
nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio
regionale.
2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda di promozione
turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all'estero
delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo
1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare
riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche,
le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle
tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti
pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale,
e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici
finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.
ARTICOLO 20 Piani integrati straordinari
1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente
interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori,
possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo
di programma, ai sensi dell'art.27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai
fini dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art.
13 della legge 5dicembre 1985, n. 730.
ARTICOLO 21 Attività di studio e di ricerca
1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le
organizzazioni agrituristiche nonchè gli enti locali singoli o associati,
promuove e finanzia attività di studio odi ricerca sull'agriturismo ivi
comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.
ARTICOLO 22 Formazione professionale
1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo,
istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità
previste dalla normativa regionale vigente in materia.
ARTICOLO 23 Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni
della presente legge sono esercitate dal Comune.
ARTICOLO 24 Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività agrituristica
senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata chiusura dell'esercizio
su ordinanza del sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione
abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne
con le diciture "agriturismo", "agrituristico"o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata,
rispetto a quelle previste nell'autorizzazione comunale,o per ogni piazzola
in più messa in opera rispetto al numero di piazzole autorizzate, con l'obbligo
di rimozione su ordinanza del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni
di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
- mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da
quelli comunicati;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 4,lett. e);f)
da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione comunale o
erogazione di servizi non previsti nella medesima;
- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nell'autorizzazione;
- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale
di qualità e della lista di cui all'art. 9, comma 4,lettera d);
- impiego, nell'erogazione dei servizi autorizzati di personale estraneo
al nucleo familiare ai sensi dell'art. 230/bis del codice civile o non impiegato
in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell'autorizzazione
comunale;
- violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4.2.
Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi
direttamente introitati.
ARTICOLO 25 Norme transitorie
1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale istituito
ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco
regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbiano i requisiti
previsti dalla presente legge dell'agriturismo istituito ai sensi dell'art.
8 e cancellati d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste
dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica sono esonerate dall'osservanza di quanto stabilito dall'art.
3, comma 9.
4. Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale di cui all'art.
17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 26 Abrogazione
1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38:"Interventi a favore dell'agriturismo"
è abrogata.
ARTICOLO 27 Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno1997 le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale
per gli interventi di cui al comma 4, dell'art. 18della presente legge e
per le quote già impegnate a norma dell'art.11 comma 4, della legge regionale
6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di
impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa
di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via
fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno
iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il
2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20e 21 con
imputazione all'esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione
viene così modificata: "Spese per la promozione dell'offerta agrituristica,
per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca".
2. All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma,ricadente nell'esercizio
1997, si farà fronte come segue:
- quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a),per lire 150.000.000
con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997in corrispondenza del cap.
8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap.
9710 del bilancio 1996elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità
relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno 1997 in attuazione
dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio1978, n. 23;
- quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento
già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell'esistente
cap. 8159.
3. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma1, dell'art.
18, della presente legge, ricadenti nell'esercizio 1997,si fa fronte con
lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all'esistente cap. 8158 dello
stato di previsione della spesa.
4. All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni
della commissione per l'agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell'autorità
per il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con
lo stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della
spesa del corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno iscritte
nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale
1997 denominato: "Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per
l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo", che con legge di
bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata a norma
dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978,n. 23 con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione dell'Umbria.Data a Perugia, addì 14 agosto 1997B R A
C A L E N TE
ALLEGATO 1: Disciplina delle attività agrituristiche. TABELLA A REQUISITI
CHE DEVONO POSSEDERE LE AZIENDE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ AGRITURISTICA:
a) Superficie minima aziendale:_____________________________________Qualità
di coltura Superficie in ettari____________________________seminativi 5
oppure:pascoli o prati-pascolo 10oppure:colture permanenti 3 oppure:superficie
a bosco 20 oppure:colture orto floricole da pieno campo 2 oppure: colture
protette 0,50_____________________________________________________Le aziende
con utilizzo misto della superficie, come sopra individuata, possono esercitare
attività agrituristiche solo se la somma delle superfici, espressa in percentuale
rispetto al limite minimo sopra precisato e riferita a ciascuna qualità
di coltura, è maggiore o uguale a 100.
b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l'azienda deve disporre
di adeguato patrimonio zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende
che svolgono attività ricettive, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma
3, lettera a).
--------------------------------------------------------------------------------
Testo aggiornato
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 07/06/2000)
Testo aggiornato (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 07/06/2000)
ARTICOLO1. (Finalità).
(Testo dell’art. 1 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, così come
modificato dall’art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, con
la sostituzione del terzo punto del comma 1 dell’art. 1).
1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli6,
9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali
della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche
al fine di:
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
- favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità
dell'azienda agricola;
- permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli
operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell’impresa
agricola;
- contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse realtà delle
zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia
del patrimonio naturale rurale ed edilizio;
- favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello sociale
e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione di iniziative
per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento
di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;- favorire la
creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide
ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.
ARTICOLO 2.(Attività agrituristiche).
(Testo dell’art. 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, così come
integrato dall’art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 con l’aggiunta
del comma 3/bis all’art. 2 e successivamente modificato dall’art. 2 della
legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37).
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art.
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale
operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le
norme di cui all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso
dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 3/bis.
Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge,
dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da
prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico e
sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette.
L'autorizzazione comunale dovrà esplicitamente contenere tale specificazione
e nell'azienda dovrà essere esposto apposito cartello; la mancata esposizione
del cartello comporta la revoca dell'autorizzazione".
4. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo
3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi
essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto
alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini
di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali
o regionali. I prodotti aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente
anche presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce,
devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì
consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia
locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche
attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura
propria;
e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie
zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative
svolte in azienda;
f) l’organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela
dell’ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle
tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione
alle attività svolte.
5. L’attività agrituristica in forma associata e tramite i “centri servizi”
si realizza mediante l’utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione
dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione
o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati
che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale
al fondo, ai sensi del comma 156 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate
altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso
edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.
ARTICOLO 3. (Strutture e requisiti igienicosanitari).
(Testo dell’ art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n.28, così come
modificato dall’art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37).
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì,
essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla
conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati,
classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario;
b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda,
purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli
edifici o nei locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti
ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente
interesse agrituristico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso
comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività
agricola svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se
esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge.
È fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi" realizzati in conformità delle
norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche
associate.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici
sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo
previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti
interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali
degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico
delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere
i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche
di ruralità degli edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere
ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche
strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento
ai limiti di altezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di
areazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti
essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque
all'arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla
cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale
bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità
in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso
per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche
si applicano i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato,
negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili
i locali destinati all’attività agrituristica situati al piano terra;
b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla
legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei "centri servizi"
è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni
posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di
mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma
regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione
dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche
e per i gruppi di studio in visita all'azienda.11 bis. La prima colazione
agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata,
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche
e non è vincolata all’uso esclusivo di prodotti aziendali.
12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti
a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole
aziende associate.
13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono
parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati
della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie
di 160 mq.
ARTICOLO 4. (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori).
1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili
ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un
numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei "centri servizi" e
nelle aziende condotte in forma associata, attrezzate in modo che sia assicurato
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere
trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un'area per un massimo
di tre piazzuole.
3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo
ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle
caratteristiche ambientali della zona.
4. I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzuola devono essere in
ogni caso distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.
5. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata
alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia. 6. L'eventuale
ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con
l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere
pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può superare i 40 mq.
ARTICOLO 5. (Zone di prevalente interesse agrituristico).
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine,
le seguenti zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con
leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'art.
32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 25 della legge regionale
3 marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273,
come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167 e i territori dei comuni
delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268,
riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo
dalla direttiva Cee 84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli
di cui alle precedenti lettere a) e b).Art. 6. (Connessione e complementarietà
con l'attività agricola).
1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito
nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività
agroforestali, all'ubicazione e all'estensione aziendale, alle dotazioni
strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali,
agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attività
agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento
delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 8,
approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti
per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei
tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo di lavoro
calcolato per l'espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato
per un coefficiente compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa
il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro
di ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica sia
concentrata in una unica sede.
ARTICOLO 7. (Norme igienicosanitarie).
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge
30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente
alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione
dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile
abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto
la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto
della vigente normativa igienicosanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare,
in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture,
prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg.
per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, ivi
comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico
laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti
prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non
è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art.
13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda è, viceversa, consentita per i volatili da
cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa
vigente.
8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e
coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le
modalità applicative relative al presente articolo.
ARTICOLO 8. (Elenco degli operatori Commissione regionale per l'agriturismo).
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti
abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta
regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente
in materia di agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella
materia dell'agricoltura e da due del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali
degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale
e operanti nell'ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola
all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo
per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola
sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica
circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi
3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria
delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante
nella materia dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta
un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco
al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli
operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione,
comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma
1.
ARTICOLO 9. (Disciplina amministrativa).
1. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica
provvede il sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio
dell'attività stessa.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla
seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici,
da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell'ambito
dell'azienda agricola, contenente la indicazione:
- delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione; -
delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli edifici e spazi
liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
- della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche
e/o del numero di piazzuole nelle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori;
- degli eventuali interventi di adeguamento; - del periodo di esercizio
e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata
dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto
alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e di agibilità
degli spazi aperti;
f) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt.
11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale - uffici
operanti nella materia dell’agricoltura e del turismo - e all’azienda di
promozione turistica, copia delle autorizzazioni all’esercizio della attività
agrituristica rilasciate, con l’indicazione delle caratteristiche di ciascuna
di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:
a) esporre al pubblico l’autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione e le tariffe
di cui all’art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo
delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione
delle generalità ai sensi del comma 4, dell’art. 7 del decreto legge 29
marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995,
n. 203;
d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle
bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi
prezzi;
e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i
titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente
gli arrivi e le presenze facendo pervenire all’Azienda di promozione turistica
l’apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico
o similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi
della presente legge.
ARTICOLO 10. (Sospensione e revoca della autorizzazione).
1. L'autorizzazione di cui all'art. 9 è sospesa dal sindaco, previa diffida,
con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni,
qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli
obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell'autorizzazione
medesima.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato,
qualora accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione,
ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'art.
18.
3. La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione
per un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all'Azienda di promozione
turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle
somme erogate.
ARTICOLO 11. (Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo).
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori
agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti
nell'ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su
tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio
sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla
presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all'ingresso delle
aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell'azienda
agrituristica e i servizi da questa offerti.
2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni
di qualità di cui all'art. 15, anche tramite logo.
ARTICOLO 12. (Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche).
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, stabilisce
i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua
i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare
ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica,
presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta
regionale.
3. I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 8,
assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione
o a richiesta dell'interessato.
ARTICOLO 13. (Albo per la tutela della qualità).
1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela
della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono
essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
- della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello
stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive
e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
- della capacità e dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento
dell'attività;
- dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricoloforestale,
ambientale e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda,
gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale,
domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata
di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti
oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l'indicazione delle
tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
sull'apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l'indicazione
della causale - Spese per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo.
ARTICOLO 14. (Autorità per il riconoscimento della qualità).
1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della
qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia
di turismo;
c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che
svolge anche le funzioni di segretario.
2. L’Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento
ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett.
a), I' iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;
c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma
2 dell'art. 13, disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche
qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.
4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità
e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente
comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione
all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese
di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
ARTICOLO 15. (Contrassegno di qualità).
1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo
regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso
dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
ARTICOLO16. (Tariffe).
1. Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati
ai sensi dell'art. 9 devono presentare, al Comune ed all'Azienda di promozione
turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano
a praticare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
ARTICOLO 17. (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali).
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo,
in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone
la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle
aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate
dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite
le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e
organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel
territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività
marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e
di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività
ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui
all'art. 2 comma 4, lett. c);
b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti
dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristici; c) indirizza e coordina
le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.
4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.
ARTICOLO 18. (Aiuti finanziari agli operatori agrituristici).
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale,
concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto
interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne
da destinare ad attività agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della
spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse
agrituristico di cui all'art. 5.
4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può
concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di
durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere
con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento,
che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato
per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero
del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a
quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri emanato a norma dell'art. 109, terzo comma del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla
differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento
e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione
del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti
in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate
nei contratti di mutuo.
8. L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad
avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento,
nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull'importo
della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione
del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni
in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art.
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi
della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati
dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie
non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane
di 100.000 ECU calcolato in «equivalente sovvenzione lorda» secondo le modalità
stabilite dall'Unione europea.
11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla
presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente
dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
ARTICOLO 19. (Promozione dell'offerta agrituristica).
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico,
promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la collaborazione
degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni
nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio
regionale.
2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda di promozione
turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all'estero
delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo
1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare
riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche,
le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle
tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti
pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale,
e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici
finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.
ARTICOLO 20. (Piani integrati straordinari).
1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente
interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori,
possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo
di programma, ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
ai fini dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi
dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
ARTICOLO 21. (Attività di studio e di ricerca).
1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le
organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli o associati,
promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull'agriturismo ivi
comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.
ARTICOLO 22. (Formazione professionale).
1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo,
istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità
previste dalla normativa regionale vigente in materia.
ARTICOLO1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni
della presente legge sono esercitate dal Comune.
ARTICOLO 24. (Sanzioni amministrative) (Testo dell’art. 24 della legge regionale
14 agosto 1997, n. 28, come integrato dall’art. 4 della legge regionale
13 dicembre 1999, n. 37, con l’aggiunta della lettera g).
1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività agrituristica
senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata chiusura dell'esercizio
su ordinanza del sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di utilizzo o affissione abusiva
del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le
diciture «agriturismo», «agrituristico» o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata,
rispetto a quelle previste nell'autorizzazione comunale, o per ogni piazzuola
in più messa in opera rispetto al numero di piazzuole autorizzate, con l'obbligo
di rimozione su ordinanza del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni
di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
- mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da
quelli comunicati;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 4, lett. e);
f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione comunale o
erogazione di servizi non previsti nella medesima;
- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nell'autorizzazione;
- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale
di qualità e della lista di cui all'art. 9, comma 4, lettera d);
- impiego, nell'erogazione dei servizi autorizzati, di personale estraneo
al nucleo familiare ai sensi dell'art. 230/bis del codice civile o non impiegato
in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell'autorizzazione
comunale;
- violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4;
g) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per violazione alle disposizioni di
cui all’art. . 2 come integrato dall’art.1 della legge regionale 12 agosto
1998, n. 31. 2. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi
sono da questi direttamente introitati.
ARTICOLO 25. (Norme transitorie).
1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale istituito
ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco
regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbiano i requisiti
previsti dalla presente legge dell'agriturismo, istituito ai sensi dell'art.
8 e cancellati d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all’esercizio dell’attività
agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste
dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica sono esonerate dall'osservanza di quanto stabilito dall'art.
3, comma 9.
4. Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale di cui all'art.
17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 26. (Abrogazione).
1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: «Interventi a favore dell'agriturismo»
è abrogata.
ARTICOLO 27. (Norma finanziaria).
1. Per l’attuazione della presente legge sono disposte per l’anno 1997 le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale
per gli interventi di cui al comma 4, dell’art. 18 della presente legge
e per le quote già impegnate a norma dell’art. 11 comma 4, della legge regionale
6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all’esistente cap. 8164 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di
impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa
di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via
fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno
iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il
2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20 e 21 con
imputazione all’esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione
viene così modificata: «Spese per la promozione dell’offerta agrituristica,
per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca».
2. All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell'esercizio
1997, si farà fronte come segue:
- quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a), per lire
150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997 in corrispondenza
del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del fondo globale
del cap. 9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La
disponibilità relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno
1997 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23;
- quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento
già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell'esistente
cap. 8159.
3. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art.
18, della presente legge, ricadenti nell'esercizio 1997, si fa fronte con
lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all'esistente cap. 8158 dello
stato di previsione della spesa.
4. All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni
della commissione per l'agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell'autorità
per il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con
lo stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della
spesa del corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno iscritte
nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale
1997 denominato: «Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per
l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo», che con legge di
bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata a norma
dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio.
TABELLA A Requisiti che devono possedere le aziende per l'esercizio dell'attività
agrituristica:
a) Superficie minima aziendale :Qualità di coltura Superficie in ettari
seminativi oppure:pascoli o prati-pascoli 510 oppure: colture permanenti
3 oppure:superficie a bosco 20 oppure: colture orto floricole da pieno campo
2oppure: colture protette 0,50 Le aziende con utilizzo misto della superficie,
come sopra individuata, possono esercitare attività agrituristiche solo
se la somma delle superfici, espressa in percentuale rispetto al limite
minimo sopra precisato e riferita a ciascuna qualità di coltura, è maggiore
o uguale a 100.
b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l'azienda deve disporre
di adeguato patrimonio zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende
che svolgono attività ricettiva, salvo quanto previsto all'art. 17, comma
3, lettera a).
AVVERTENZA - Il testo coordinato della legge su riprodotta viene pubblicato
con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza,
Servizio Affari giuridici e legislativi, al solo scopo di facilitare la
lettura.
N O T E
Note all’art. 1, comma unico:
- Il testo degli artt. 6, 9, 10, 22 e 24 dello Statuto regionale, approvato
con legge 23 gennaio 1992, n. 44 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 26 del
1° febbraio 1992, e nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992), è il seguente:«6.
- 1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività
e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria
politica.
9. - 1. La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico
e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto
inalienabile della cultura e dell'identità regionale.
10. - 1. La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo
libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione
della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo
la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando
l'attività di gruppi ed associazioni.
22. - 1. La Regione, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie
e nella rigorosa tutela dell'equilibrio ecologico ed ambientale, promuove
ed attua interventi per lo sviluppo dei settori agricolo, agro-alimentare,
montano e forestale.
2. La Regione riconosce la proprietà diretto coltivatrice come elemento
essenziale per la qualificazione dell'agricoltura regionale; favorisce lo
sviluppo dell'impresa agricola singola o associata; adotta programmi di
riordino e ricomposizione fondiaria.
3. Promuove gli interventi necessari a conseguire per le popolazioni delle
campagne e delle aree montane adeguate condizioni di vita e livelli di reddito.
Predispone azioni di tutela e di incremento del patrimonio forestale; favorisce
il recupero delle attività agricole dei territori marginali; adotta misure
per la bonifica e l'irrigazione.
4. Coordina le proprie risorse per realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare,
valorizzando la qualità e tipicità dei prodotti agricoli, zootecnici ed
alimentari, in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni professionali,
associazioni di produttori ed organismi cooperativi, predisponendo a questi
fini strumenti ed interventi di mercato.
24. - 1. La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo
economico e sociale dell'Umbria.
2. Favorisce il potenziamento dell'impresa e delle attività turistiche e
l'ordinata espansione e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi,
al fine della piena fruizione dell'ambiente storico, artistico e naturale
dell'Umbria.
3. Adotta misure idonee alla diffusione delle attività agrituristiche».-
La legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante «Disciplina dell'agriturismo»,
è pubblicata nella G.U. n. 295 del 16 dicembre 1985.
Note all’art. 2, comma 1, 2 e 6:
- Il testo dell’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota
all’art. 1, comma unico), è il seguente:
«2. Definizione di attività agrituristiche. - Per attività agrituristiche
si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto
di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione
del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque
rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui
alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola
dei fondi e degli edifici interessati.Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico
e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne».
- Il testo dell’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove
disposizioni per le zone montane» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 32 del
9 febbraio 1994), è il seguente:
«18. Assunzioni a tempo parziale. - 1. Le imprese e i datori di lavoro aventi
sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento
della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo
parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani,
iscritti allo SCAU.2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno
detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo
SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo
2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino
opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.3. I coltivatori diretti
di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il
diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela
già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non maturano altresì
alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese e
dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera».-
Il testo dell’art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nel S.O.
alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996), è il seguente:
«3. Disposizioni in materia di entrata. – Omissis. - 156. Con uno o più
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto
all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti
in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria
di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali,
ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre
per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione
delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura
a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la
cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi
8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre
1997. Omissis».
Note all’art. 3, comma 9, lett. b):
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati», è pubblicata nella G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989. - Il D.M. 14
giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche», è pubblicato
nel S.O. alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989
.- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata
nel S.O. alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992.
Nota all’art. 5, comma unico, lett. a) e b):
- Il testo dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge
quadro sulle aree protette» (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 292 del 13
dicembre 1991), è il seguente:«32. Aree contigue. -
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali
protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi
e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività
estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle
aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei
valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle
regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con
l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio
della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai
soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua,
gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima
legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse
alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre,
per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i
tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede
per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio,
d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa
è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area
naturale protetta».-
Il testo dell’art. 25, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante
«Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette
in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno
1990, n. 142» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 13 del 15 marzo 1995),
è il seguente:
«25. Istituzione delle Aree naturali protette regionali. - 1. Sono istituite,
ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:
A) - l'Area naturale protetta «Parco del Monte Subasio»;
B) - l'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco»;
C) - l'Area naturale protetta «Parco del Lago Trasimeno»;
D) - l'Area naturale protetta «Colfiorito»;
E) - l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»;
F) - l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere».
2. Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1:25000, per ciascuna delle suddette
Aree naturali protette, sono rappresentate nelle cartografie allegate alla
presente legge.
3. Il soggetto gestore, in relazione alla peculiarità di ciascuna delle
Aree naturali protette, è individuato nella tipologia del Consorzio costituito
obbligatoriamente tra enti locali od organismi associativi, ai sensi dell'art.
23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Sono istituite le aree contigue dell'Area naturale protetta «Parco del
Monte Cucco» e dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere»,
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), così come rappresentate nelle cartografie
allegate alla presente legge, per assicurare la conservazione dei valori
propri delle Aree protette medesime. All'interno delle aree contigue predette
è disciplinato l'esercizio dell'attività venatoria gestita in base all'art.
14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
5. Per quanto attiene alla individuazione degli elementi per la redazione
del piano dell'Area naturale protetta e dei principi regolamentari, trovano
integrale applicazione gli articoli 12, 14 e 15 della presente legge».
Il testo dell’art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE 75/268, del 28
aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate
ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) (pubblicata nella G.U. delle
Comunità europee n. L.128 del 19 maggio 1975), come modificata dalla direttiva
CEE 84/167 del 28 febbraio 1984 (in G.U. delle Comunità europee n. L.82
del 26 marzo 1984), è il seguente:
«3. – Omissis. – 3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti
di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle
possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi
dei lavori:
- a causa dell’esistenza di condizioni climatiche, molto difficili, dovute
all’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- ovvero, ad un’altitudine inferiore, a causa dell’esistenza, nella maggior
parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione
o richiedono l’impegno di materiale speciale assai oneroso,
- ovvero, quanto lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fatto ripresi
separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori,
purchè la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello
che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.
4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario
conservare l’ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei
sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere
simultaneamente alle seguenti caratteristiche:
a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all’intensificazione,
le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi
e che si prestano soprattutto all’allevamento estensivo;
b) a causa della scarsa produttività dell’ambiente naturale, ottenimento
di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici
che caratterizzano la situazione economica dell’agricoltura;
c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione
dipendente in modo preponderante dall’attività agricola e la cui contrazione
accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.Omissis».
Note all’art, 7, commi 1 e 6:- La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante
«Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande», è pubblicata nella G.U. n. 139 del 4 giugno 1962. - Il
testo dell’art. 13 del regolamento di vigilanza sanitaria delle carni, approvato
con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 (Pubblicato nella G. U. n. 36 del 12
febbraio 1929), è il seguente:
«13. - I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità
comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso
il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'art. 6,
lo sostituisce.Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione,
allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni».
Nota all’art. 8, comma 5:- Il testo dell’art. 6, commi 3 e 4, della legge
5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 2 commi 1, 2 e 6), è il
seguente:
«6. Elenco regionale. - Omissis - L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno
che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515
e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità
o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma
precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e
l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Omissis».
Note all’art. 9, comma 2, lett. f) e comma 4, lett. c):- Il testo degli
artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»
(pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146), è il seguente:
«11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli
casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale
o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.Le
autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna
per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,
o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua
buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali
sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza
di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica
e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo,
o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti
la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o
per abuso di sostanze stupefacenti».
Il testo dell’art. 5, della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante «Norme
per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori produttori diretti» (pubblicata nella G.U. n. 44 del 16
febbraio 1963) è il seguente:
«5. L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti
delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi
cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia
pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.»
Il testo dell’art. 7, comma 4, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
«Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (pubblicato
nella G.U. n. 77 del 1° aprile 1995), convertito in legge, con modificazioni,
della legge 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. N. 124 del 30 maggio 1995),
è il seguente:
«7. Adeguamento della legislazione in materia alberghiera. - Omissis. –
4. Il terzo comma dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
“I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori,
sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di
dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro
dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere
sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati
la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli
altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede
di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per
dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo
di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data
dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti
a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante
comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno”».
Nota all’art. 17, comma 1:- Il testo dell’art. 10, della legge 5 dicembre
1985, n. 730 (si veda la nota all’art. 2, commi 1, 2 e 6) è il seguente:
«10. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
- La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale
e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico
e di rivitalizzazione di aree rurali.Il programma stabilisce gli obiettivi
di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone
di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3,
secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12,
13, 14 e 15.Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti
locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e
dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione.Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e
culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed
artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e
bevande.Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e al Ministero del turismo e dello spettacolo».
Note all’art. 18, commi 6 e 9:- Il testo dell’art. 109, terzo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art.
1 della L. 22 luglio 1975, n. 382» (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 234
del 29 agosto 1977) e riprodotto nel S.O. al B.U.R. n. 40 del 7 settembre
1977), è il seguente:
«109. Agevolazioni di credito. – Omissis. - La determinazione dei tassi
minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi
dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Omissis».
Il testo dell’art. 36, della legge 2 giugno 1961, n. 454 recante «Piano
quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura» (pubblicata nel S.O. alla
G.U. n. 141 del 10 giugno 1961), è il seguente:
«36. Fondo interbancario di garanzia. - Tra gli Istituti esercenti il credito
agrario di miglioramento è istituito un «Fondo interbancario di garanzia»
per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle
disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario
e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal
concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o
della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore
di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro
cooperative.La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare
dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di
aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva
sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali
consecutive.In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga
alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo
comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.Il
«Fondo interbancario di garanzia» ha personalità giuridica e gestione autonoma
ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in
rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento,
quattro in rappresentanza degli Istituti e sezioni speciali di credito agrario
e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi
circoscrizione nazionale o regionale.Il Comitato e il Collegio sindacale
- composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni
del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con
decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene
nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.Spetta al comitato
di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del «Fondo interbancario di garanzia»;
b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare
i propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al «Fondo» dagli
Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del
«Fondo». Il «Fondo» è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.Le
deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive
con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste.
Le dotazioni finanziarie del «Fondo interbancario di garanzia» sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun
anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20
per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto,
all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui
assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito
agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da
stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione al complessivo importo delle operazioni §effettuate in ciascun
esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
dalla «Cassa» stessa entro due mesi dalla richiesta del comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare,
successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme
giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952,
n. 949, Capo III, aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del
Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito
conto corrente fruttifero intestato al «Fondo interbancario di garanzia».La
garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli
effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del «Fondo».Sono
trasferite al «Fondo interbancario di garanzia» le obbligazioni assunte
dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione
degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati
con l'entrata in vigore della presente legge.Il beneficio della garanzia
non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato
e delle Regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per
la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della
legge 1° febbraio 1956, n. 53.Le documentazioni, le formalità, gli atti
ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento
del «Fondo interbancario di garanzia», i versamenti, i pagamenti effettuati
e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere
tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta
generale sull'entrata».-
Il terzo comma dell’art. 8 della legge n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo
di solidarietà nazionale) prevede che: «La trattenuta dello 0,20 per cento
che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a
termini della lettera a), nono comma, del citato art. 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della
loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta
nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata
fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate
da eventi calamitosi». Per completezza di informazione, si precisa che il
piano quinquennale 1960/1965 disciplinato dalla legge 454/61, è da ritenersi
ormai esaurito. Successivamente l’art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 (in S.O. alla G.U. n. 230 del 30 settembre 1993), ha abrogato l’art.
36, ma le disposizioni in esso contenuto continuano a trovare applicazione
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla autorità
creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs. 385/93. Si veda, peraltro, la legge
28 agosto 1989, n. 304, recante «Modifiche all’art. 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’attività
del Fondo interbancario di garanzia» (pubblicata nella G.U. n. 205 del 2
settembre 1989).
Nota all’art. 19, comma 2:
- Il D.P.R. 31 marzo 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome»
è pubblicato nella G.U. n. 167 del19 luglio 1994.Note all’art. 20, comma
unico:
- Il testo dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento
delle autonomie locali» (pubblicata nel S.O. alla G.U.n. 135 del 12 giugno
1990 e riprodotta nel S.O. al B.U.R. n. 32 del 1° agosto 1990), così come
modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel
S.O. alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997) è il seguente:«27. Accordi di
programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni,di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera
e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre
che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.5-bis. Per l'approvazione di progetti
di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto
da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario
del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se
all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso
di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma
è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare
la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma
6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi
di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi
di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni,
salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati
alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze
di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64».
Il testo dell’art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota
all’art. 8, comma 5), è il seguente:
«13. Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.
- Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o in mancanza
di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse
agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali
e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove
ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione
dell'attività agrituristica.Il piano integrato di interventi straordinari
è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento».
Nota all’art. 24, comma 1, lett. f):- Il testo dell’art. 230/bis, del codice
civile, è il seguente:
«230-bis. Impresa familiare. - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto,
il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza,
dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti
all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati
nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è
considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di
cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella
cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro
il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile,
salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma
precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato
in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro,
ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire
in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso
di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui
al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni
tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi
che non contrastino con le precedenti norme».
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