REGIONE VAL D'AOSTA
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Valle d' Aosta promuove e disciplina dell' agriturismo al
fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo,
agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso
il miglioramento delle condizioni di vita e l' incremento dei redditi aziendali,
favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente nonché delle tradizioni
e delle iniziative culturali del mondo agricolo, creare nuovi posti di lavoro
per i familiari dell' operatore agrituristico, valorizzare i prodotti locali,ampliare
la gamma tipologica dell' offerta turistica, intensificare i rapporti tra
cultura urbana e cultura rurale.
ARTICOLO 2 Definizione
1. Ai fini della presente legge, l' attività agrituristica comprende l'
espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in
rapporto di connessione o complementarietà rispetto all' attività agricola,
che deve comunque rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico, di camere con la prestazione del servizio
di prima colazione, di mezza pensione o di pensione completa;
b) somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da cibi e bevande
provenienti dall' utilizzazione dei prodotti aziendali; per la parte restante,
dall' utilizzazione principalmente dei prodotti agricoli della regione;
le bevande devono essere somministrate in stretta correlazione coni pasti;
le produzioni devono essere ottenute senza l' uso di sostanze inquinanti
o nocive;
c) locazione, ad uso turistico, di alloggi;
d) prestazione di servizi collaterali, destinati agli ospiti, per l' utilizzazione
di beni o dotazioni dell' azienda agricola,purché tali prestazioni siano
esercitate congiuntamente a quella dell' ospitalità .
2. Le strutture relative ai servizi di cui al comma 1, letta) e b), dovranno
essere site in fabbricati rurali già esistenti o di nuova costruzione o
risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali e dovranno inoltre
essere ubicate nel centro residenziale. Le strutture relative ai servizi
di cui al comma 1, lett c), dovranno essere site in fabbricati rurali già
esistenti o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali e
dovranno inoltre essere ubicate nel cento aziendale.
3. Le strutture da destinare all' attività agrituristica devono essere in
congrua correlazione con le dimensioni e l' organizzazione dell' azienda
agricola e, in ogni caso, rapportate ad un' utenza non superiore a dieci
posti letto per l' affitto alloggi, a sedici per l' attività di affitto
camere con prima colazione, con mezza pensione o con pensione completa e
ad un massimo di trenta coperti per l' attività di somministrazione di pasti.
4. L' agriturismo deve comunque essere effettuato dal titolare del certificato
di operatore agrituristico con l' aiuto esclusivo della seguente mano d'
opera:
a) coniuge o convivente;
b) parenti entro il terzo grado;
c) affini entro il secondo grado.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'
utilizzo, sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario ed in
ogni altra forma di comunicazione al pubblico, dell' espressione << agriturismo
>> è riservata a coloro i quali sia stata rilasciata l' autorizzazione comunale
all' esercizio di attività agrituristiche, di cui all' art. 9, e dalle associazioni
di operatori agrituristici.
ARTICOLO 3 Elenco degli operatori agrituristici
1. E' istituito presso il competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali, l' elenco degli operatori agrituristici
della Regione autonoma Valle d' Aosta.
ARTICOLO 4 Requisiti soggettivi
1. Per l' iscrizione nell' elenco di cui all' art. 3 i richiedenti,oltre
ad aver adempiuto all' obbligo scolastico, devono possedere i seguenti requisiti
o trovarsi nelle seguenti situazioni:
a) essere residenti e domiciliati in Valle d' Aosta;
b) essere imprenditori agricoli con un' azienda agricola situata sul territorio
della regione Valle d' Aosta, oppure componenti del nucleo familiare degli
stessi che prestino la propria attività in modo continuativo nell' azienda
stessa, oppure essere soci di una società agricola e cooperativa agricola
composta esclusivamente dai soggetti previsti dall' art. 2, comma 4, escluso
il convivente, che prestino la propria attività in modo continuativo nell'
azienda stessa. Le cooperative agricole devono essere iscritte nel registro
regionale delle cooperative, ai sensi dell' art. 2 della legge regionale
1 giugno 1984, nº16 (Disciplina dell' esercizio delle funzioni amministrative
in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi).
L' azienda deve possedere un minimodi organizzazione ed una sufficiente
entità di fattori produttivi organicamente combinati;
c) aver raggiunto la maggiore età , ad eccezione del minore emancipato;
d) non aver riportato, nel triennio precedente alla presentazione della
domanda, con sentenza passata in giudicato,condanna per uno dei delitti
previsti dagli art. 442, 444,513, 515 e 517 del codice penale, o per uno
dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione
degli alimenti previsti in leggi speciali;
e) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza o per la pubblica moralità ), e successive modificazioni,
e non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
f) aver partecipato al corso di formazione di cui all' art. 6 ed aver superato
il relativo esame di idoneità ;
g) non gestire aziende ricettive pubbliche o che comunque possano entra
in concorrenza con l' attività agrituristica.
2. Per l' accertamento delle condizioni di cui al comma1, lett d) ed e),
si applicano l' art. 688 del codice di procedura penale e l' art. 10 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme).
3. Per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, rilasciata dall' Assessorato dell' agricoltura, forestazione
e risorse naturali ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione
delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'
agricoltura)e 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria
sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), successive
modificazioni ed integrazioni,nel caso di aziende agrituristiche, il rapporto
tempo – lavoro dedicato dall' imprenditore agricolo all' esercizio di attività
agrituristiche deve risultare sempre inferiore a quello assorbito dall'
esercizio di attività agricola. Il reddito che discende dall' attività agrituristica
è considerato reddito agricolo, purchè il reddito proveniente dall' attività
agricola non sia inferiore al venticinque per cento del reddito totale.
Il reddito agricolo viene calcolato in base a parametri stabiliti successivamente
con deliberazione di Giunta. Tali parametri vengono aggiornati periodicamente
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 5 Domanda per l' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici
1. Le domande di iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici vanno
indirizzate, entro il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno, al competente
ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali.
2. Le domande di iscrizione nell' elenco devono contenere la descrizione
dell' attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, l'
indicazione dei familiari di cui all' art. 2, comma 4, che si prevede di
utilizzare ed il periodo di apertura dell' attività . Devono essere allegati
inoltre i seguenti documenti:
a) modello 740 della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva
dell' atto di notorietà , attestante che il soggetto svolge abitualmente
attività agricola, che conduce direttamente i fondi, in qualità di proprietario
o affittuario o altro, e che è dispensato dalla presentazione del modello
740, poiché esente a termini di legge;
b) certificati catastali relativi all' azienda o titoli equipollenti;
c) situazione di famiglia del richiedente;
d) certificato di residenza;
e) scheda di stalla;
f) fotocopia del diploma di operatore agrituristico;
g) eventuale iscrizione negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati
(SCAU);h) documento attestante l' assolvimento dell' obbligo scolastico;i)
documentazione attestante le situazioni previste all'art. 4, comma 1, lett
d) ed e).
ARTICOLO 6 Corso di formazione e esame di idoneità
1. Per l' iscrizione nell' elenco di cui all' art. 3 è richiestala partecipazione
al corso di formazione professionale per operatori agrituristici organizzato
dall' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali ed
il superamento di un esame di idoneità finale.
2. Il corso dovrà prevedere lezioni teoriche e pratiche sulle seguenti principali
materie:
a) agriturismo;
b) cultura generale;
c) agricoltura;
d) legislazione tributaria;
e) normativa igienico - sanitaria;
f) cucina;
g) gestione della ricettività .
3. La partecipazione al corso di formazione ed il superamento dell' esame
di idoneità non sono richiesti per i familiari,facenti parte dello stesso
nucleo familiare, che abbiano prestato la propria opera in modo continuativo,
per almeno due anni, in qualità di coadiutori di un operatore agrituristico.
In ogni caso l' attività deve essere stata svolta e l' opera prestata nei
cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.
ARTICOLO 7 Commissione per l' agriturismo
1. All' iscrizione nell' elenco provvede, entro trenta giorni dalla data
di presentazione della domanda, previa valutazione dei requisiti di cui
all' art. 4, la Commissione per l' agriturismo nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale e composta come segue:
a) dall' Assessore all' agricoltura, forestazione e risorse naturali, o
suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due funzionari dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali, esperti in agricoltura, di cui uno con qualifica di componente
effettivo e l' altro con qualifica di supplente, designati dall' Assessore;
c) da due funzionari dell' Assessorato del turismo, sport e beni culturali,
esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'
altro con qualifica di supplente,designati dall' Assessore;
d) da due funzionari dell' Assessorato dell' agricoltura,forestazione e
risorse naturali, esperti in agriturismo, di cui uno con qualifica di componente
effettivo e l' altro con qualifica di supplente, designati dall' Assessore;
e) da quattro rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, maggiormente
rappresentative nell' ambito regionale,di cui due con qualifica di componente
effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;
f) da sei rappresentanti designati dalle associazioni di agriturismo, di
cui tre con qualifica di componente effettivo e tre con qualifica di supplente.
2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I provvedimenti di diniego dell' iscrizione devono essere circostanziati,
motivati e comunicati per iscritto all' interessato entro quindici giorni
dalla decisione della Commissione. Contro tale determinazione è ammesso
ricorso alla Giunta regionale, che si esprime in merito, entro trenta giorni
dalla comunicazione.
5. La Commissione resta in carica per un periodo di cinque anni consecutivi
e viene rinnovata contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale.
6. Ai componenti della Commissione previsti dal comma1, lett e) e f), è
corrisposta un' indennità di presenza,fissata in lire 290.000 a seduta e,
qualora non risiedano nel comune dove hanno luogo le riunioni della Commissione,
il rimborso delle spese di viaggio. L' importo del compenso viene aggiornato
periodicamente dalla Giunta regionale, in base ai datI ISTAT.
ARTICOLO 8 Domanda per il rilascio e per il rinnovo dell' autorizzazione
comunale1
1. Le domande per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio dell'
attività agrituristica vanno indirizzate al Sindaco del Comune ove è ubicata
l' azienda agrituristica e,per conoscenza, al competente ufficio dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali. Le domande di rilascio
devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con
l' indicazione delle caratteristiche aziendali, degli edifici adibiti ad
uso agrituristico, della capacità ricettiva, del periodo e dell' orario
di apertura e delle tariffe dei servizi offerti.
2. Alla domanda di rilascio dell' autorizzazione comunale devono essere
allegati:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art.
11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931,n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all' art. 5 della legge 9 febbraio
1963,n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);
b) la copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano
l' attività agrituristica di cui all' art. 2, comma1, lett a) e b);
c) il nullaosta igienico - sanitario rilasciato dalla competente autorità
, relativamente all' idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature
da utilizzare per l' attività agrituristica;
d) l' indicazione degli estremi o la copia, ove necessario,della concessione
o autorizzazione edilizia o della relazione presentata al Sindaco ai sensi
dell' art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell' attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie), e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione
di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche;e)
il certificato di iscrizione nell' elenco di cui all' art. 3;
f) il certificato rilasciato dall' Assessorato dell' agricoltura,forestazione
e risorse naturali, attestante il rapporto di complementarietà dell' attività
agrituristica rispetto all' attività agricola, attraverso l' indicazione
del numero massimo di ospiti/ giorni per i quali è concedibile l'autorizzazione
stessa, in relazione alla consistenza agricola.
3. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio dell'
attività agrituristica deve essere presentata entro tre anni dall' iscrizione
nell' elenco; decorso inutilmente tale termine l' iscrizione nell' elenco
viene revocata d' ufficio.In questo caso l' interessato avrà la facoltà
di ripresentare la domanda prevista dall' art. 5, quando lo riterrà opportuno,
fatta salva la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall' art.
4.
4. L' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica è rinnovata
senza alcuna formalità , fatto salvo l' obbligo di comunicare al Comune
ed al competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione
e risorse naturali eventuali variazioni che fossero intervenute nell' esercizio
dell' attività e nella consistenza aziendale.
ARTICOLO 9 Rilascio dell' autorizzazione comunale
1. Ai soggetti iscritti nell' elenco, che presentino domanda di rilascio
dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica, previo
accertamento dei requisiti oggettivi sull' idoneità degli immobili destinati
all' attività agrituristica, di cui all' art. 2, commi 2 e 3, ed all' art.
18,commi 2 e 3, e così come definiti nell' apposito regolamento di cui all'
art. 22, effettuato dai funzionari del competente ufficio dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali,il Sindaco deve provvedere
o col rilascio o col diniego dell' autorizzazione stessa, entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la domanda stessasi
intende accolta. L' autorizzazione ha validità di un anno. I titolari dell'
autorizzazione possono esercitare l' attività agrituristica senza l' obbligo
di altre iscrizioni in registri professionali o di altre autorizzazioni
amministrative e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore.
L'autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica è trasmessa
in copia al competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione
e risorse naturali. L'autorizzazione per l' esercizio dell' attività agrituristica
è concessa a titolo gratuito.
ARTICOLO 10 Orario e periodo di apertura
1. Gli operatori agrituristici devono denunciare, entro il31 dicembre di
ogni anno, al Comune e al competente ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali, l' orario ed il periodo di apertura relativi
all' attività agrituristica da svolgersi nell' anno successivo; gli stessi
hanno la facoltà di definirli in base alle esigenze lavorative dell' azienda
agricola.
2. L' attività agrituristica di affitto di alloggi dovrà rispettare un periodo
minimo di apertura di nove mesi all' anno,fatta eccezione per quelle aziende
impossibilitate, per motivi di ubicazione, a lavorare nei mesi invernali,
pena la revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica
e degli eventuali contributi concessi, con l' obbligo da parte dell' operatore
agrituristico di restituire le somme ricevute, con le modalità previste
dall' art. 19.
ARTICOLO 11 Obblighi
1. L' operatore agrituristico, nell' esplicazione della propria attività
, è soggetto ai seguenti obblighi:
a) Iniziare l' attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data
fissata nell' autorizzazione comunale, pena la revoca dell' autorizzazione
stessa;
b) esporre al pubblico l' autorizzazione comunale;
c) rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità per l'esercizio dell'
attività agrituristica indicati nell'autorizzazione comunale;
d) esporre il pannello con distintivo dell' agriturismo all' esterno dell'
edificio, in zona ben visibile;
e) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla
segnalazione degli ospiti e le disposizioni previste dalla legge 25 agosto
1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi
di sostegno alle imprese turistiche);
f) denunciare all' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse
naturali, all' Assessorato del turismo, sport e beni culturali ed al Sindaco
del Comune nel cui territorio è ubicato l' immobile, entro il 30 ottobre
di ogni anno,i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di
imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora, applicabile,che si praticheranno
nell' anno successivo. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste,
comporta l' obbligo dell' applicazione degli ultimi prezzi regolarmente
denunciati;
g) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale,in conformità
a quelle denunciate e rispettarne i limiti;h) consentire ai funzionari dell'
Amministrazione regionale,all' uopo delegati dalla Giunta regionale, l'
espletamento di controlli sulla gestione dell' attività agrituristica.
ARTICOLO 12 Vigilanza
1. I funzionari previsti dall' art. 11, comma 1, lett h),sono incaricati
del controllo sull' osservanza della presente legge.
2. Ai fini dell' esercizio delle loro attribuzioni, i controllori di cui
al comma 1, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero
accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché
la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti alle
attività agrituristiche.
ARTICOLO 13 Sospensione e revoca dell' autorizzazione comunale
1. Nel caso che all' operatore agrituristico vengano regolarmente verbalizzate
e notificate violazioni, nel corso dell' anno, delle norme contenute negli
art. 2, 10 e 11, il Sindaco deve disporre la sospensione dall' esercizio
dell' attività di operatore agrituristico mediante il ritiro dell' autorizzazione,con
effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta e per un periodo
che va da uno a sei mesi a seconda della gravità delle violazioni.
2. La revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività agrituristica
è disposta dal Sindaco, quando il titolare dell' autorizzazione:
a) abbia maturato tre sospensioni di cui al comma 1;
b) abbia perduto i requisiti soggettivi di cui all' art. 4;
c) non abbia intrapreso l' attività entro sei mesi dalla data del rilascio
dell' autorizzazione stessa, ovvero abbia sospeso l' attività da almeno
un anno;
d) abbia effettuato un cambiamento della destinazione delle opere ammesse
al contributo di cui all' art. 15, ivi compreso l' ampliamento della capacità
ricettiva.
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono comunicati agli interessati
mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento
e sono trasmessi in copia al competente ufficio dell' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse naturali.
ARTICOLO 14 Ricorsi
1. E' ammesso ricorso al Sindaco del Comune ove è ubicata l' azienda agrituristica,
entro il termini di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di diniego, di sospensione o di revoca dell' autorizzazione all' esercizio
dell' attività agrituristica.
2. Il Sindaco decide in merito ai ricorsi, entro i trenta giorni successivi,
con provvedimento definitivo.
ARTICOLO 15 Benefici
1. L' operatore agrituristico può beneficiare di mutui quindicennali agevolati
per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell' art.
3 del regio decreto - legge29 Luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'
ordinamento del credito agrario nel Regno), convertito, con modificazioni,in
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e di contributi in conto capitale per:
a) la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinare all' esercizio
dell' attività agrituristica di cui all' art. 2;
b) la costruzione, ristrutturazione o la sistemazione di locali destinati
ad attività agrituristica o alla lavorazione, alla conservazione o al consumo,
in loco, dei prodotti agricoli dell' azienda;
c) l' acquisto di attrezzature ed arredamento, realizzato in stile tipico
locale, per i locali da destinare ad attività agrituristica;
d) l' installazione o il miglioramento delle opere igienico -sanitarie,
termiche, idriche, elettriche, telefoniche, nei fabbricati da destinarsi
ad attività agrituristica;
e) la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale, complementari
alle attività agrituristiche, che comunque abbiano lo scopo di consentire
l' insediamento,il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche.
2. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui
al comma 1, lett a), b), c) e d), possono essere concessi agli operatori
agrituristici nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile, purchè questa non sia superiore al lire 20.000.000 e purchè
il totale delle provvidenze ricevute dal richiedente non sia superiore al
regime << de minimis >> previsto dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Qualora la spesa ammissibile sia superiore a lire20.000.000 sono concessi
i seguenti benefici:
a) agli operatori agrituristici che siano imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi dell' art. 4, comma 3, per le attività agrituristiche
di cui all' art. 2, comma 1, lett a) e b), un contributo in conto capitale
del trenta per cento della spesa ammissibile purché esso non sia superiore
al regime << de minimis >> previsto dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
b) la restante quota di spesa pari al settanta per cento può essere ammessa
a mutuo agevolato quindicennale, comprensivo delle spese accessorie e delle
spese di preammortamento,sull' intero importo della spesa ammissibile purchè
l' ammontare totale dell' equivalente in valore attuale non sia superiore
alla differenza tra il regime << deminimis >> previsto dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese e la quota di contributo in conto capitale di cui alla lett a);
c) in alternativa al finanziamento previsto alle lett a) e b),un contributo
in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile
purché esso non sia superiore al regime << de minimis >> previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese;
d) agli operatori agrituristici che non sono imprenditori agricoli a titolo
principale, per le attività agrituristiche di cui all' art. 2, comma 1,
lett) a) e b), un mutuo quindicennale, comprensivo delle spese accessori
e delle spese di preammortamento, sull' intero importo della spesa ammissibile
purché l' ammontare totale dell' equivalente in valore attuale non sia superiore
al regime << de minimis >>previsto dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
e) a tutti gli operatori agrituristici che svolgono l' attività agrituristica
di cui all' art. 2, comma 1, lett c), un mutuo quindicennale, comprensivo
delle spese accessorie e delle spese di preammortamento, fino all' ottanta
percento della spesa ritenuta ammissibile purché l' ammontare totale dell'
equivalente in valore attuale non sia superiore al regime << de minimis
>> previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese.
4. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1,lett e), può essere
concesso soltanto un mutuo quindicennale,fino ad un massimo di 50.000.000
di lire, purchè il totale delle provvidenze ricevute dal richiedente non
sia superiore al regime << de minimis >> previsto dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
5. La misura dei contributi in conto interessi non può superare la differenza
tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico
del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore
del credito agrario.
6. I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all' art. 36 della
legge 2 giugno 1961, n. 454(Piano quinquennale per lo sviluppo dell' agricoltura)
e dall' art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910(Provvedimenti per lo
sviluppo dell' agricoltura nel quinquennio1966- 1970), e successive modificazioni
ed integrazioni.
7. Nella concessione dei benefici la precedenza va sempre accordata agli
imprenditori agricoli a titolo principale.8. I benefici di cui al presente
articolo non sono cumulabili,per le medesime opere od iniziative, con analoghi
benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali
o comunitarie.9. Il limite all' erogazione dei benefici è costituito dallo
stanziamento di bilancio.
ARTICOLO 16 Domande di concessione di mutui e contributi
1. Le domande per la concessione di mutui e dei contributi previsti dall'
art. 15, che vanno presentate prima dell' inizio dei lavori al competente
ufficio dell' Assessorato dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali,
devono avere in allegato i disegni in copia conforme all' originale, una
relazione tecnico - agraria e illustrativa dei lavori, la relativa autorizzazione
o concessione edilizia, lo stato di famiglia del richiedente, il computo
metrico estimativo, i preventivi di spesa relativi all' acquisto di attrezzature
ed arredi.2. L' ammissibilità e la spesa ritenuta ammissibile sono comunicate
all' interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
ARTICOLO 17 Vincolo di destinazione
1. I beneficiari delle provvidenze devono impegnarsi a non mutare la destinazione
delle opere e dei locali ammessi a contributo a partire dalla data di erogazione
dello stesso,per tutta la durata originaria del mutuo e, comunque, per un
periodo non inferiore ai sotto indicati:a) dieci anni consecutivi per le
opere che hanno beneficiato di contributi in conto capitale, nella misura
del cinquanta per cento fino ad un massimo di 20.000.000 di lire;b) dodici
anni consecutivi per gli arredi e le attrezzature;c) quindici anni consecutivi,
a decorrere dalla data di accertamento finale dell' avvenuta ultimazione
dell' opera,nel rispetto del progetto e delle eventuali varianti approvate,per
tutti gli altri casi.
2. Al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione,l' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali dispone accertamenti,
effettuati dai funzionari del competente ufficio.
ARTICOLO 18 Norme urbanistiche
1. Ai fini urbanistico - edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire
ad attività agrituristica, di cui all' art. 2, è equiparata alla destinazione
agricola.
2. La superficie utile relativa alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati
da destinare all' attività agrituristica è aggiuntiva a quella afferente,
ai sensi della disciplina urbanistico -edilizia operante nei singoli comuni,
alla residenza agricola dell' azienda condotta dai rispettivi operatori
agrituristici. Tale superficie utile non può comunque essere superiore a
230 metri quadrati per l' affitto di camere con prima colazione, a 300 metri
quadrati per l' attività di affitto camere con mezza pensione o pensione
completa, a 320 metri quadrati per le attività di affitto di camere con
mezza pensione o pensione completa e ristoro, a 100 metri quadrati per l'
attività di ristoro ed a 160 metri quadrati per le attività di affitto di
alloggi.
3. La superficie fondiaria oggetto degli interventi di cui all' art. 2,
comma 1 lett a), b) e c), dovrà avere comunque una superficie minima funzionale
all' attività agrituristica prevista. La superficie da destinarsi ai locali
di lavorazione e conservazione dei prodotti ed ai locali di servizio, qualora
non interrati, può essere aggiuntiva ed in ogni caso proporzionata alle
dimensioni dell' azienda agrituristica. La superficie utile è definita ai
sensi dell' art. 3 del decreto ministeriale10 maggio 1977, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (Determinazione del costo di
costruzione di nuovi edifici).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrative delle norme
di attuazione dei piani regolatori generali comunali concernenti le residenze
agricole nelle zone agricole.
ARTICOLO 19 Sanzioni
1. Salvo la concessione di deroga del vincolo di destinazione,da parte della
Giunta regionale, nei casi di eccezionale gravità , chi contravviene ai
vincoli di destinazione deve rimborsare l' equivalente dei contributi fruiti,
calcolati in base agli anni di attività ancora da svolgere fino alla scadenza
del vincolo di destinazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla
base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di
beneficio dell' agevolazione. I relativi rimborsi sono introitati nei pertinenti
capitoli della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.
2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro:a) da lire 400.000 a lire 1.200.000 per la prima violazione e
da lire 1.200.000 a lire 3.600.000 per le successive,nel caso di violazioni
delle prescrizioni previste dalle disposizioni dell' art. 2, commi 1, 2,
3 e 4, per la regolamentazione dell' esercizio dell' attività agrituristica;b)
da lire 200.000 a lire 600.000 per la prima violazione e da lire 600.000
a lire 1.800.000 per le successive, nel caso di violazioni degli obblighi
previsti dall' art. 11.
3. Resta ferma l' applicazione delle disposizioni del codice penale, ove
le violazioni costituiscano reato.
4. Le domande dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della
Regione, per essere introitate nel bilancio regionale, sul capitolo 7700
della parte entrata del bilancio stesso.
ARTICOLO 20 Contributi ad associazioni agrituristiche
1. E' autorizzata la concessione di contributi nella misura del cinquanta
per cento delle spese per la costituzione e la gestione di associazioni
agrituristiche legalmente costituite.2. Le modalità per l' erogazione dei
contributi saranno determinate nel regolamento di applicazione di cui all'
art. 22.
ARTICOLO 21 Abrogazione di leggi
1. Dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogatele leggi regionali
24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell' agriturismo) e 7 maggio
1985, n. 24(Modificazione ed integrazione della legge regionale24 gennaio
1983, n. 1, recante interventi a favore dell'agriturismo). Sono comunque
fatti salvi i vincoli di destinazione che le leggi abrogate ponevano a carico
dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle leggi stesse.
ARTICOLO 22 Regolamento di applicazione
1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, deve emanare apposito regolamento che disciplini l'
applicazione della legge stessa.
ARTICOLO 23 Finanziamento di spesa
1. L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, a decorrere
dall' anno 1996, viene così determinato:
a) per il funzionamento della Commissione di cui all' art. 7,lire 3.500.000;
b) per gli interventi relativi ai contributi in conto capitale di cui all'
art. 15, lire 200.000.000;
c) per gli interventi relativi ai contributi in conto interessi di cui all'
art. 15, è autorizzato il limite di impegno per l' anno 1996 di lire 100.000.000;
d) per gli interventi previsti dall' art. 20, lire 15.000.000.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi,
sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le seguenti
denominazioni:2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli
da istituirsi, sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi,
con le seguenti denominazioni:
a) << Spese per il funzionamento della Commissione per l' agriturismo -
Gettoni di presenza e rimborso spese >>; OMISSIS 4. A decorrere dall' anno
1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per l' agriturismo
e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi dell' art.
15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio
e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta); gli oneri
per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell' art.
17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge regionale7
aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi,
sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le seguenti
denominazioni: OMISSIS b) << Contributi a favore di operatori agrituristici
>>; OMISSIS 4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.2.
Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi,
sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le seguenti
denominazioni: OMISSIS c) << Concorso nel pagamento di interessi su prestiti
a favore di operatori agrituristici - Limite di impegno per l' anno1996
>>; OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.2.
Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi,
sul bilancio di previsione per l' anno1996 e successivi, con le seguenti
denominazioni:OMISSIS d) << Contributi a favore di associazioni agrituristiche
>>.OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.3.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.3.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:a) quanto a lire
200.000.000, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo
41620 (Contributi a favore di operatori agrituristici) del bilancio pluriennale
della Regione per il triennio 1995/ 1997;OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.3.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:OMISSIS b) quanto
a lire 118.500.000, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo
69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/ 1997 a valere sull'
apposito accantonamento iscritto al punto B- 2.1.5 (Interventi a favore
dell' agriturismo) dell' allegato n, 1 al bilancio stesso.4. A decorrere
dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per l'
agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi
dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia
di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d' Aosta);
gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi
dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.
4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma
Valle d' Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati
ai sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989, come sostituito dall' art. 3 della
legge regionale7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.
ARTICOLO 24 Norme finali
1. L' applicazione della presente legge è affidata al Servizio assistenza
tecnica - economica e sociale e dello sviluppo agricolo dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e risorse naturali.
ARTICOLO 25 Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31, comma terzo,
dello Statuto per la Valle d' Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 luglio 1995
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