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Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva (si ricorda che questo testo non
ha alcun valore, avendo solo finalità di supporto informativo, per la certezza
delle informazione ha valore solo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in originale)
testo tratto dalla Gazzetta Ufficiale N. 166 del 19 Luglio 2003
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 19 giugno 2003, n.179
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n.
581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto
Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,in base
al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive
nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il
Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità
ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti
a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante
autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative
a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure
di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite
con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il
rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti
il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,n. 33,
emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,n. 383, che
ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione
delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453,
con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche
ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 288;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio,
approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol,
approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle
sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano
di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive,
ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol
nonche' l'introduzione del concorso pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata
con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi
pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al
controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita'di vendita degli stessi,
nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, «il9», abbinato
al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso
ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a
caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;
chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso
ed il totalizzatore nazionale non viene piu'abilitato ad accettare giocate;
colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi
dal partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove
pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente
al concorso pronostici «il9», abbinato al Totocalcio;
combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli
otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di
gioco, per i quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più
elevato numero di reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale
di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che sara'
realizzato il piu' elevato numero di reti;
commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e
verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione,
alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed
al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di
vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici
su base sportiva;
concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura
ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche
relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni
pubbliche relative ai concorsi pronostici;
concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva,
l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto
del pronostico del partecipante;
concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica
l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il
quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso
stesso; per il concorso pronostici «il9», abbinato al concorso pronostici
Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici «il9» per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso
pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono
accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato
«il9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua
frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si
esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento
sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie
su un'unica schedina di gioco;
giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata
o di una giocata sistemistica;
giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita
dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale,
di una giocata o di una giocata sistemistica;
giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici «il9», la scritturazione
abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne
unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, vale a
dire varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso;
per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una
serie di combinazioni unitarie derivanti dalla
espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli 8
richiesti o da un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico
richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
giocata valida, la giocata accettata e successivamente non
annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni
unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne
o combinazioni unitarie vincenti;
jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e
riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il9», abbinato
al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol,
rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza
di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
1ª o di 2ª categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od
alla 2ª categoria del concorso immediatamente successivo;
operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche
nella fornitura di servizi di gioco;
partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria o combinazione unitaria giocata;
premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso
pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua
giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato
successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna
unitaria vincente, al parte-cipante, in base alle modalita' definite
per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del
possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione
attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio;
premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita'
definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti
attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria
precedentemente giocata;
punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal
concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi
pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio
dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione
delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita
collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale
di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse
ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con
il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta
da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le
giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata
entita';
resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote
unitarie di vincita;
ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che
costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido
per la riscossione del premio;
saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun
concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo
dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi
chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo
agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco
della settimana contabile di riferimento;
settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra
la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni
settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente
quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione
dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa
delle ricevute da restituire ai partecipanti;
totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base
sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive;
totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in
precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva,
cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta
esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata
annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno
2003.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel decreto ministeriale.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ed il
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, dettano rispettivamente la disciplina generale e la
regolamentazione attuativa delle attivita' di gioco.
- Si riproduce il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via
temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture ed impianti gia' utilizzati
nell'esercizio delle loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse, nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale».
- Il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio
2001, n. 156, contiene il regolamento per l'autorizzazione
alla raccolta telefonica o telematica delle giocate,
relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici.
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il
rilancio dell'economia):
«1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale
derivante dal settore, le funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con
uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premio sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453, contiene il regolamento per il riordino
dell'Istituto per il credito sportivo.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
detta norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse.
- Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963,
successivamente modificato ed integrato, contiene il
regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico
connesso con le partite di calcio o con altre
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(regolamento Totocalcio).
- Il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993,
successivamente modificato ed integrato, contiene il
regolamento dei concorso pronostici denominato «Toto 1X2»
connesso con le partite di calcio o con altre
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(regolamento Totogol).
Titolo I
NORME GENERALI RELATIVE AI CONCORSI PRONOSTICI
Art. 2.
Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico
sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3.
Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite
schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul
terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le
modalita' di partecipazione in via telematica o telefonica sono
stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante
giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura
speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, e' comprensiva del diritto
fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta e'
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Note all'art. 3:
- Il decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156,
concerne: «Regolamento recante autorizzazione alla raccolta
telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse,
giuochi e concorsi pronostici».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
«Art. 27 (Imposte sulle giuocate dei concorsi
pronostici). - 1. A decorrere dal primo concorso pronostici
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati
dallo Stato, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine
(UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto
dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso
di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per
ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'erario
e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su
tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori.
2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti
all'erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi
pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata
dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste
per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui
alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2
relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota
pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto
per il credito sportivo per il finanziamento degli
interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
65, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si
applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge
7 agosto 1989, n. 289.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia):
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, di personale docente universitario, anche
in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».
Art. 4.
Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di
vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione
emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via
telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con
il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina
relativa alle modalita' di attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla
ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco e' a
carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente
eventuali difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo'
chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi
successivi all'accettazione della giocata, purche' l'accettazione del
concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento e' quello del
totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali e' stato riscosso un premio
precedente di partecipazione e quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate
dal concessionario per cinque anni.
Art. 5.
Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto
gia' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo
27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto
legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 2. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito
...(omissis)... Costituisce altresi' elemento patrimoniale
dell'istituto il versamento da parte del C.O.N.I.
dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi
dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496».
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi agli
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
della presente legge, con le disponibilita' di un fondo
speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota
dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei
concorsi medesimi colpiti da decadenza ...(omissis)..».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
29 settembre 1965, n. 1117 (Modifiche alla legge
22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica
sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici
disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e successive modificazioni):
«Art. 2. Il fondo premi nei giuochi di abilita' e nei
concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal
CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, e' costituito dal 38 per cento
dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco
determinato a norma dell'art. 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
29 dicembre 1988, n. 555 (Disposizioni in materia di
interventi finanziari per i settori dello spettacolo):
«Art. 3. Sui concorsi pronostici il cui esercizio e'
riservato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
1379, e successive modificazioni, e' dovuta nell'aliquota
fissa del 26,80 per cento.
...(Omissis)...».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
«Art. 27 (Imposte sulle giuocate dei concorsi
pronostici). - A decorrere dal primo concorso pronostici
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati
dallo Stato, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine
(UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto
dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso
di lire cento per ogni posta del giuoco da ripartire, per
ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'erario
e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su
tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori
....(omissis)...«.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli
intrattenimenti):
«Art. 2 (Disposizioni di coordinamento normativo). - 1.
Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (omissis)...;
b) nell'art. 21, comma 2, le parole "dalla legge
22 dicembre 1951, n. 1379" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504".
Art. 6.
Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale e'
successivamente archiviata con modalita' che ne consentono la
rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di
cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate
accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi
complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo
complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel
concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e del supporti di cui al
comma 3.
Art. 7.
Commissione di controllo
1. La commissione di controllo e' istituita da AAMS ed opera presso
la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione e' composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente
generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un
dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente
previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai
partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla
commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza
previsti dal successivo articolo 17 accompagnati dal pagamento di
Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di
segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese
entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono
pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo
alla decisione.
5. E' fatta comunque salva l'esperibilita' dell'azione innanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso
della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.
Art. 8.
Pubblicita'
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono
pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici,
centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita, il
bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via telematica, ai
concessionari che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per
l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei
risultati, il montepremi, la colonna o la combinazione unitaria
vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto
ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati ufficialmente,
attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla
data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi successivi
di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni punto di
vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
Titolo II
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEI CONCORSI PRONOSTICI
Art. 9.
Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate del concorsi pronostici e' effettuata
dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i
quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi
pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti
di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli
incassi colonnari netti.
Art. 10.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Al singolo concessionario e' fornita la rendicon-tazione della
gestione finanziaria, da parte del totaliz-zatore nazionale,
relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' messo a disposizione del
concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla
chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto
contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i
concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile
di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo
all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella
settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione
nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di
ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella
settimana contabile di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza
della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della
gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).
Art. 11.
Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni
sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la
riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il
concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso
collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi
superiori a 3.000,00 (tremila/00) euro, l'eventuale non
contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il
totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa
contenuti.
Art. 12.
Modalita' di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo
le modalita' previste dai successivi articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di
partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite
dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.
Art. 13.
Modalita' di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di
importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno
successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi,
oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la
giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con
il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della
ricevuta stessa, secondo le modalita' previste dal precedente
articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione e' indicato il concessionario
cui e' collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta;
presso ogni singolo punto di vendita e' pubblicizzato il
concessionario con cui esso e' collegato.
Art. 14.
Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00
euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro
e non superiore a 100.000,00 euro puo' avvenire attraverso due
distinte modalita':
a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a
100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli
istituti di credito convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul
sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La
riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario
interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata
presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e
previa verifica secondo le modalita' previste dal precedente
articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito
cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto
corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il
medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a
100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei
premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalita' previste dal precedente articolo 11. La riscossione
avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso
accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in
contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro
il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta,
nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni
dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera b).
Art. 15.
Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a
100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00
euro puo' avvenire attraverso due distinte modalita':
a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono
recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito
convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito internet
www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a
seguito di invio al concessionario interessato, da parte
dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di
partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le
modalita' previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da
parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in
contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione
della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono
recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della
ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dal
precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla
richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto
corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro
il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta,
nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni
dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera b).
Art. 16.
Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite
1. AAMS, con cadenza bisettimanale, sulla base delle informazioni
ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate
dal singolo concessionario, effettua il versamento, sul conto
corrente comunicato ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio
dell'attivita' oggetto della concessione ed ad esso intestato,
dell'importo complessivo dei premi di cui ai precedenti articoli 14 e
15. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun
vincitore con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i
termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
Art. 17.
Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono
dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e
gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui al
precedente articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi.
Titolo III
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOCALCIO
Art. 18.
Oggetto del concorso pronostici Totocalcio
1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere
quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a
competizioni sportive, determinati da AAMS.
Art. 19.
Modalita' di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere effettuati, presso il punto di
vendita, ad opera del partecipante, contrassegnandoli su una schedina
di gioco ovvero mediante dettatura.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1,
X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali e'
richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita
stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra
indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria
della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si
pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali e'
richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori
o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il
piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4°
al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6°
posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed
internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise
in gironi, batterie o gruppi, per i quali e' richiesto il pronostico
riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica
il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il
piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento
dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi,
nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali
e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il
segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per
ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria
della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con
il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5°
set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i
quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con
il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per
ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica
la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i
tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una
delle due squadre ai tempi supplementari.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio
contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per
ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi
sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS
pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti
specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di
gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno
convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici
Totocalcio non puo' superare le 8.192 colonne unitarie.
Art. 20.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di
vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle
colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo
sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il
consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici
espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma
2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, e
modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della
giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di
cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16
colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale
di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni
stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura
e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario
di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della
giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il
numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e
numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e'
arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione
della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione,
della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei
premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale
delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore,
specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del
direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno
diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e'
effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 21.
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco
solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal
totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal
totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione
della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il
terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da
riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio
stesso.
Art. 22.
Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna tre tipologie di
premio: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di
partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di
partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo
della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso
pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale
attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero,
iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte
le giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le
modalita' di cui ai successivi commi 7, 8 e 9; tali premi non sono
assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di
colonne. I premi successivi di partecipazione sono divisi, a loro
volta, nelle seguenti due tipologie:
a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro,
assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne
unitarie con zero punti e che non hanno conseguito premi a punteggio
di cui al successivo comma 11;
b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo unitario
pari a 2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui
sono presenti colonne unitarie con punteggio diverso da quello di cui
alla precedente lettera a), e che non hanno conseguito premi a
punteggio di cui al successivo comma 11.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di
partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne
valide; il numero complessivo delle colonne valide del concorso e'
arrotondato per difetto al milione.
5. I premi di cui al comma 3, lettera a), sono in numero pari al 33
per cento del numero totale dei premi successivi di partecipazione di
cui al comma 4; nel caso in cui l'applicazione di tale percentuale
determini un numero con decimali, si applica il criterio
dell'arrotondamento all'unita' superiore; in ogni caso il numero dei
premi di cui al comma 3, lettera a), non puo' essere superiore a 3.
6. I premi di cui al comma 3, lettera b), sono pari al numero
totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4,
dedotto il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a).
7. Con riferimento ai premi di cui al comma 3, lettera a), tra
tutte le giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui
sono presenti colonne unitarie con zero punti, vengono sorteggiate
tante giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al
criterio di cui al precedente comma 5.
8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3,
lettera b), provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero,
tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i
premi di cui al successivo comma 11;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di
tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie
corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate
di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi
di partecipazioni assegnabili in base al criterio previsto dal
precedente comma 6.
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene,
alla presenza della commissione di controllo che ne verifica la
regolarita', entro le ore 24,00 del giorno successivo alla
determinazione della colonna unitaria vincente. I sorteggi di cui ai
precedenti commi 3, lettera a), e 8, lettera c), avvengono in base ai
seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco
assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa numerazione
progressiva delle giocate stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera a),
su supporto magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui
caratteristiche tecniche sono definite con decreto del direttore
generale di AAMS, di numeri casuali che individuano la posizione
delle giocate vincenti nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera
b). Il programma software prevede l'inserimento dei parametri
riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili nonche' il numero,
definito ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, dei premi da assegnare.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti
conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal
partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per
ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.
Art. 23.
Validita' dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del
concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli
eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in
conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo,
dalla commissione di controllo in conformita' alle prime
comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura
dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno
diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del
concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina
prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro
anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi
motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma
3, lettera b), e' loro attribuito convenzionalmente il segno per essi
percentualmente piu' pronosticato, risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda
cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale
dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e'
convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette,
sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), e'
attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico
indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di
cui al precedente comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare
la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne
unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel
momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le
percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo
stesso evento, la percentuale del pronostici su due o tre segni
risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna
giocata, il concorso e' annullato.
Art. 24.
Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire
tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al precedente comma 1 e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale
jackpot.
Art. 25.
Calcolo e comunicazione delle quote di vincita eventuale mancanza di
vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24,
comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia
precedenti che successivi, cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a
punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato
dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero
delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota
unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il
montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il
montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi
della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito
tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, e' ripartito
tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria,
la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le
colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e'
calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma del
montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne
vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro
per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote
di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al
centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione
di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti
del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi
motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi
e' riportato sul concorso immediatamente successivo.
Titolo IV
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI «IL9», ABBINATO AL CONCORSOTOTOCALCIO
Art. 26.
Oggetto del concorso pronostici «il9»
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio
costituiscono l'oggetto del concorso «il9», cui si puo' partecipare
solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante
pagamento di una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universali,
valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali
schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici
«il9».
Art. 27.
Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso
1. La partecipazione al concorso «il9» si effettua contrassegnando
l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di
gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul
terminale di gioco dell'apposito simbolo. Le modalita' di
partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via
telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del
direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola
posta, purche' la giocata al concorso Totocalcio, cui essa e'
collegata, e' almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima
relativa al concorso pronostici «il9» non puo' superare le 8.192
colonne unitarie.
Art. 28.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «il9» e'
effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso
Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano
dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del
concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato
automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso
pronostici «il9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo
sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici
«il9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e'
emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai
pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
dall'articolo 21, comma 2.
3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della
giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS
di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a
caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al
concorso pronostici Totocalcio. Le modalita' di effettuazione delle
giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni
previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente
la partecipazione al concorso pronostici «il9».
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore
generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a
caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal
concessionario.
Art. 29.
Ricevuta di partecipazione
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta
di partecipazione del concorso pronostici «il9» e' parte integrante
della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui
essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta
di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21,
contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso
pronostici «il9».
Art. 30.
Tipologia e assegnazione dei premi del concorso
1. Il concorso «il9» assegna tre tipologie di premi: premi
precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e
premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono
cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo
della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso
pronostici «il9», alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce
il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo
di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario di
2.000,00 euro, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni
concorso, secondo le modalita' di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
Tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide
meno di 1.000.000 di colonne unitarie.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di
partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne
valide; il numero di colonne valide del concorso e' arrotondato per
difetto al milione.
5. Successivamente AAMS provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non
comprese nella categoria di vincita prevista per i premi a punteggio
di cui al successivo comma 7;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di
tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie
corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate
di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi
di partecipazione determinati ai sensi del comma 4.
6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene
entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della
colonna vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui
all'articolo 22, comma 9.
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti
conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal
partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per
ogni evento il cui risultato e' stato esattamente pronosticato. I
premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno
realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della
colonna vincente del concorso Totocalcio.
Art. 31.
Validita' dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso
«il9» e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli
eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in
conformita' alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli
eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni del
CONI;
c) che AAMS dichiara non validi, prima della chiusura
dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un
giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini
del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina
prevista dal comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi
anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da
AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro
anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione
e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento
anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi
motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma
3, lettera b), e' loro attribuito convenzionalmente il segno per essi
percentualmente piu' pronosticato per il concorso Totocalcio,
risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in
cui, per lo stesso evento, la percentuale del pronostici su due o tre
segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il
seguente ordine: 1, X, 2.
7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di
quattro, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera
c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico
indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi sono nelle condizioni di
cui al precedente comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare
la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne
unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel
momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le
percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui per lo
stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni
risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna
giocata, il concorso e' annullato.
Art. 32.
Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici «il9», autonomo rispetto a
quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire
tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi di cui al precedente comma 1, e' incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale
jackpot.
Art. 33.
Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32,
comma 1, si deduce l'importo del premi di partecipazione, sia
precedenti che successivi, cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del
comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo
32, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti,
corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del
concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il
numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria
di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il
montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando
la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici «il9» non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e'
distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior
punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di
vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo
di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione
di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti
del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per
qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero
montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.
Titolo V
NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOGOL
Art. 34.
Oggetto del concorso
1. Il concorso Totogol consiste nel pronosticare gli 8 eventi con
il piu' elevato numero di reti segnate in un gruppo di 32 eventi,
nonche' nel pronosticare, in un ulteriore gruppo speciale di 4
eventi, quello con il piu' elevato numero di reti segnate.
Art. 35.
Modalita' di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere effettuati presso il punto di
vendita, ad opera del partecipante, mediante dettatura ovvero
contrassegnandoli su una schedina di gioco.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 32 eventi prescelti per il concorso;
b) l'elenco numerato dei 4 eventi componenti il gruppo speciale;
c) da due a otto pannelli, costituiti ciascuno da una casella per
ogni evento, con inserito il numero d'ordine corrispondente a ciascun
evento.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico contrassegnando,
in corrispondenza di ogni evento, la casella ad esso corrispondente.
4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 combinazioni
unitarie. La giocata massima non puo' superare le 12.870 combinazioni
unitarie.
5. AAMS definisce anche le caratteristiche relative alle schedine
di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i 32 eventi ed
i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale sono indicati,
rispettivamente, con un numero d'ordine progressivo da 1 a 32 e da 33
a 36, AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i
contenuti specifici del concorso prima dell'apertura
dell'accettazione.
Art. 36.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di
vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e'
sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle
combinazioni unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo
complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa
solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre
ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti
all'articolo 37, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della
giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS
di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Una giocata sistemistica che include l'indicazione di un solo
evento del gruppo speciale di 4 eventi e' effettuata contrassegnando
9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 delle 32 caselle corrispondenti ai
pronostici stampati sulla schedina di gioco. Contrassegnando 9
eventi, lo sviluppo matematico e' di 9 combinazioni unitarie; per 10
eventi lo sviluppo matematico e' di 45 combinazioni unitarie; per 11
eventi lo sviluppo matematico e' di 165 combinazioni unitarie; per 12
eventi lo sviluppo matematico e' di 495 combinazioni unitarie; per 13
eventi lo sviluppo matematico e' di 1.287 combinazioni unitarie; per
14 eventi lo sviluppo matematico e' di 3.003 combinazioni unitarie;
per 15 eventi lo sviluppo matematico e' di 6.435 combinazioni
unitarie.
4. Le giocate sistemistiche possono contenere non piu' di 2 eventi
del gruppo speciale di 4 eventi; in tal caso lo sviluppo matematico
delle combinazioni unitarie, di cui al precedente comma 3, e'
raddoppiato.
5. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 18
combinazioni unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il
terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le
suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle
cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di
99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al
valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore
nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
6. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle combinazioni unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e
numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e'
arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione
della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito
dalla giocata.
7. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua
parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione
dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo del
premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale
delle cedole emesse.
8. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore,
specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
9. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a
caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del
direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le
giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal
concessionario.
Art. 37.
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco
solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal
totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle combinazioni unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal
totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione
della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla
giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il
terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da
riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio
stesso.
Art. 38.
Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di
partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a
punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili
con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo
della stessa, alle combinazioni unitarie accettate ai fini del
concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale
attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero,
iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun
concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo di 2.000,00
euro ciascuno, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni
concorso, secondo le modalita' di cui ai successivi commi 4, 5 e 6;
tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide
meno di 1.000.000 di combinazioni unitarie.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di
partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di combinazioni
valide; il numero di combinazioni valide del concorso e' arrotondato
per difetto al milione.
5. Successivamente AAMS provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non
comprese nelle categorie di vincita previste per i premi a punteggio
di cui al successivo comma 8;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di
tutte le giocate in cui sono ricomprese le combinazioni unitarie
corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate
di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi
di partecipazione determinati ai sensi del comma 4.
6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene
entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della
combinazione vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui
all'articolo 22, comma 9.
7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti
conseguiti in ciascuna combinazione unitaria valida. In ciascuna
combinazione unitaria si consegue un punto per ogni evento
esattamente pronosticato tra i primi 32. L'evento esattamente
pronosticato tra i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale e' valido
ai fini della determinazione dei premi a punteggio solo se sono
esattamente pronosticati gli otto eventi tra i primi 32 e concorre
alla vincita di 1ª categoria.
8. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le combinazioni unitarie con 8+1 punti;
b) 2ª categoria, per le combinazioni unitarie con 8 punti;
c) 3ª categoria, per le combinazioni con 7 punti;
d) 4ª categoria, per le combinazioni con 6 punti.
Art. 39.
Validita' dei risultati
1. Ai fini della determinazione della combinazione unitaria
vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo,
ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del
CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo
dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od
altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del
concorso.
3. Per gli eventi diversi da quelli ulteriori inseriti nel gruppo
speciale di 4:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla
commissione di controllo in conformita' alle comunicazioni del CONI;
c) che AAMS, in conformita' alle comunicazioni del CONI dichiara
non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale e' convenzionalmente assunto,
a tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo evento
valido elencato nella schedina di gioco.
4. Nel caso in cui uno o piu' degli eventi del gruppo speciale di
4:
a) non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) viene o vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo,
dalla commissione di controllo in conformita' alle comunicazioni del
CONI;
c) viene o vengono da AAMS, in conformita' alle comunicazioni del
CONI, dichiarati non validi prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale e' convenzionalmente
assunto, a tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo
evento valido del gruppo speciale.
5. In deroga ai precedenti commi 3, lettera a), e 4, lettera a),
sono considerati validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza
maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa
dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello
immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e'
considerato non disputato e quindi non concorre alla determinazione
della colonna vincente.
6. Concorrono alla determinazione della combinazione unitaria
vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e'
stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino
ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura
dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello
svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti
anticipati.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tutti gli eventi, diversi
da quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, sono nelle
condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), la combinazione
vincente e' quella per la quale si registra la piu' alta percentuale
di pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore
nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui piu' eventi presentano la stessa percentuale, e'
scelto il primo evento in ordine di elenco.
8. Nel caso in cui tutti gli eventi ulteriori del gruppo speciale
di 4 sono nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera c),
l'evento che concorre alla determinazione della combinazione vincente
di 1ª categoria e' quello per il quale si e' registrata la piu' alta
percentuale di pronostici espressi, in base alle elaborazioni del
totalizzatore nazionale; le percentuali sono arrotondate alla seconda
cifra decimale. Nel caso in cui piu' eventi del gruppo speciale
presentano la stessa percentuale, e' scelto il primo evento in ordine
di elenco.
9. Nel caso in cui tutti gli eventi previsti dal concorso, sia
quelli compresi nel gruppo dei 32 che quelli ulteriori compresi nel
gruppo speciale di 4, risultano nelle condizioni di cui ai precedenti
commi 3, lettera c) e 4, lettera c), prima che il totalizzatore
nazionale ha registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
Art. 40.
Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra
i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate
per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti
del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli
eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor.
2. Il montepremi del concorso di cui al precedente comma 1 e'
incrementato, ai fini della determinazione del montepremi
complessivo, degli eventuali jackpot.
Art. 41.
Determinazione della combinazione unitaria vincente
1. In conformita' alle prime comunicazioni del CONI relativamente
ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di
controllo determina la combinazione unitaria vincente in base ai
seguenti criteri:
a) la combinazione unitaria vincente e' formata dagli otto numeri
con i quali sono indicati, nella schedina di gioco, gli 8 eventi con
il piu' elevato numero di reti segnate;
b) nei casi di parita' di numero di reti segnate, e' data
precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria
vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha
realizzato il piu' elevato numero di reti;
c) in caso di ulteriore parita' e' data precedenza, ai fini della
determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento
contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine piu'
basso;
d) la comunicazione della combinazione unitaria vincente avviene
collocando gli otto numeri in funzione crescente rispetto al numero
d'ordine di ciascun evento riportato sulla schedina di gioco.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di
controllo determina il numero indicante l'evento del gruppo speciale
di 4, rientrante nella combinazione unitaria vincente.
Art. 42.
Calcolo e comunicazione delle quote di vincita eventuale mancanza di
vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40,
comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia
precedenti che successivi, cosi' determinando la quota del montepremi
del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a
punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) il 10% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale
jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria piu' l'eventuale
jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di 1ª categoria ed il numero
delle combinazioni unitarie vincenti di 1ª categoria costituisce la
quota unitaria di vincita di tale categoria.
4. Il quoziente tra il montepremi di 2ª categoria e la somma del
numero delle combinazioni unitarie vincenti di 2ª categoria e del
numero delle combinazioni unitarie vincenti di 1ª categoria,
costituisce la quota unitaria di vincita di 2ª categoria.
5. Il quoziente tra il montepremi di 3ª categoria ed il numero
delle combinazioni unitarie vincenti di 3ª categoria costituisce la
quota unitaria di vincita di tale categoria.
6. Il quoziente tra il montepremi di 4ª categoria ed il numero
delle combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria costituisce la
quota unitaria di vincita di tale categoria.
7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol
non e' stato aggiudicato il jackpot di 1ª categoria, l'importo
relativo e' sommato al corrispondente montepremi della categoria
inferiore.
8. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol
non e' stato aggiudicato il jackpot di 2ª categoria, l'importo
relativo e' sommato al corrispondente montepremi della categoria
inferiore.
9. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3ª categoria,
il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e'
ripartito tra le combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria.
10. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria,
il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e'
ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
11. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3ª e 4ª
categoria, la somma del relativi montepremi e' ripartita in parti
uguali tra le combinazioni unitarie che hanno realizzato il maggior
punteggio.
12. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria
inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e'
calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma del
montepremi delle due categorie con la somma del numero delle
combinazioni vincenti delle stesse categorie.
13. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro
per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote
di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al
centesimo di Euro inferiore.
14. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione
di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti
del concorso e le relative quote.
15. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per
qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero
montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 43.
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal
1° luglio 2003.
2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio
2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia
e finanze, foglio n. 131
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