D.M. 15 dicembre 1994
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 09 marzo 1995, n. 57)
Modificazioni
all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure
termali e proroga della sua validità
IL
MINISTRO DELLA SANITA’
Visti i
propri decreti in data 12 agosto 1992 e in data 27 aprile 1993 con i quali, in
attuazione del comma 4 dell’art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono
state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure
termali (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1992 e n. 102 del 4 maggio
1993);
Considerato
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del richiamato decreto del 12 agosto 1992,
si doveva procedere, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell’elenco di
dette patologie sulla base dei risultati degli studi scientifici controllati
effettuati dagli stabilimenti termali;
Considerato
che non sono disponibili i predetti elementi di valutazione a causa della
pratica impossibilità per gli stabilimenti termali di realizzare gli studi
scientifici controllati, anche per la mancanza di linee guida;
Considerato
che il Consiglio superiore di sanità, sezioni seconda e terza, nella seduta del
16 novembre 1994, ha confermato che l’elenco delle patologie deve derivare dalle
sperimentazioni effettuate dagli stabilimenti termali interessati ed ha proposto
di fissare il termine finale per la sperimentazione al 1° gennaio 1998;
Considerato
che, al fine di poter procedere alla valutazione di efficacia della terapia
termale, il Consiglio, nella stessa seduta, ha proposto alcune specifiche linee
guida;
Ritenuto di
conformarsi ai predetti orientamenti del Consiglio;
Viste le
proposte di revisione dell’elenco di cui all’art. 1 del decreto 12 agosto 1992
come integrato con decreto 27 aprile 1993, formulate dal Consiglio superiore di
sanità, sezioni seconda e terza, nella seduta del 19 ottobre 1994;
Ritenuto,
che ogni determinazione al riguardo debba derivare dagli studi clinici
conformemente a quanto prospettato in generale dallo stesso Consiglio superiore
nel richiamato parere del 16 novembre 1994;
Ritenuto,
conseguentemente, di subordinare la decisione sulle malattie dell’apparato
gastroenterico ai risultati degli studi clinici;
Ritenuto,
peraltro, di accogliere alcune proposte di modifica in ragione della loro
limitata rilevanza;
Ritenuta
l’opportunità di procedere al 31 dicembre 1996 alla verifica dello stato di
attuazione degli studi clinici anche per evitare che, alla scadenza del termine
del 1° gennaio 1998, si riproponga l’attuale situazione;
Decreta:
1. L’elenco delle
patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, allegato
al decreto ministeriale 12 agosto 1992 (2) ed integrato con decreto
ministeriale 27 aprile 1993, è modificato come da allegato al presente
decreto.
2. L’elenco di cui al
comma precedente ha validità fino al 1° gennaio 1998.
(2) Riportato al n. N/LV.
1. Gli stabilimenti
termali, che erogano prestazioni termali per le patologie di cui
all’allegato elenco, sono tenuti ad effettuare studi per la valutazione di
efficacia della terapia termale nel rispetto delle sottoindicate linee
guida:
studi clinici
controllati propriamente detti, quando possibili, atti a dimostrare
l’azione biologica e l’efficacia clinica delle cure termali in gruppi di
pazienti randomizzati o bilanciati, con end points di carattere clinico
purché quantificabili, oppure di carattere strumentale (end points
surrogati) purché di chiaro significato fisiopatologico nella specifica
malattia e correlati con l’andamento di questa;
studi osservazionali
longitudinali di tipo clinico-epidomiologico atti a descrivere il decorso
a medio-lungo termine dei pazienti sottoposti a terapia termale con gli
obiettivi di documentare l’andamento nel tempo dei sintomi soggettivi e
oggettivi, del numero e della gravità delle recidive, delle modificazioni
nella richiesta e nel consumo di farmaci, del ricorso e degenza e del
numero di giornate di assenza dal lavoro. Tali studi, tra l’altro,
potranno fornire materiale utile ad una indagine sul rapporto
costi-benefici della terapia termale;
eventuali altri sudi
e ricerche di iniziativa degli stabilimenti termali che utilizzino diversi
modelli clinici o sperimentali, che verranno anch’essi valutati nel
contesto del materiale di studio prodotto.
2. Il Ministero della
sanità, previa verifica dello stato di attuazione degli studi in corso al 31
dicembre 1996 procede,
entro il 1° gennaio 1998 (3), alla revisione dell’elenco sulla base dei
risultati degli studi
effettuati.
(3) Termine prorogato di un anno
dal D.M. 20 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1998, n. 135).
ELENCO DELLE PATOLOGIE CHE
POSSONO TROVARE REALE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI
Malattie reumatiche:
osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari.
Malattie delle vie respiratorie:
sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
bronchiti croniche
semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e
dell’enfisema avanzato,
complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare
cronico).
Malattie dermatologiche:
psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
dermatite seborroica ricorrente.
Malattie ginecologiche:
sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.
Malattie O.R.L.:
rinopatia vasomotoria;
faringolaringiti croniche;
sinusiti croniche;
stenosi tubariche;
otiti
carattali croniche;
otiti
croniche purulente non colesteatomatose.
Malattie dell’apparato urinario:
calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.
Malattie vascolari:
postumi di flebopatie di tipo cronico.
Malattie dell’apparato gastroenterico:
dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.
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