Legge 323/2000 - RIORDINO DEL SETTORE TERMALE
Art. 1
(finalità)
1. La presente legge
disciplina l'erogazione delle cure termali al fine di assicurare il mantenimento
ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli assistiti del
Servizio sanitario nazionale e reca le disposizioni per la promozione e la
riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini delle risorse
ambientali.
2. La presente legge
promuove altresì la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche
ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.
3. Lo Stato, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti, d'incentivazione e
sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e
la valorizzazione delle risorse naturali e storico artistiche dei territori
termali.
4. Le regioni e le
province di TN e BZ definiscono con gli enti interessati gli strumenti di tutela
e salvaguardia urbanistico - ambientale dei territori termali, adottati secondo
le rispettive competenze.
5. Il Governo è delegato
ad emanare entro 90 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge
un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia d'attività
idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
Art. 2
(definizioni)
1. Ai fini della
presente legge si intendono per:
a. cure termali: le
cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della
salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, erogate
negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera c);
b. patologie: le
malattie indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, che possono essere
prevenute o curate, anche ai fini riabilitativi, con le cure termali;
c. stabilimenti
termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'art. 3, ancorché annessi
ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazioni vigente per l'esercizio delle
attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
d. aziende termali: le
aziende, definite ai sensi dell'art. 2555 del C.C. o i rispettivi rami,
costituiti da uno o più stabilimenti termali.
Art. 3
(stabilimenti termali)
1. Le cure termali
sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a. risultano in regola
con l'atto di concessione mineraria o di sub concessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
b. utilizzando, per
finalità terapeutiche, fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati,
muffe o simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali,
nonché acque termali e minerali, qualora le proprietà terapeutiche di queste
ultime siano state riconosciute ai sensi degli articoli 6, primo comma,
lettera t) della legge 23 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. Le cure termali
sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate,
ai sensi dell'art. 8 - quater del D: L: 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'art. 8 del D.L. 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, introdotto dal medesimo art. 8 del citato D.L. n. 229 del
1999.
Art. 4
(erogazione delle cure
termali)
1. Fermo restando
quanto stabilito dal D:L: 29 aprile 1998, n. 124 e successive modificazioni,
con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per
il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura
agli assistiti del servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per
la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale
del motuloleso e per la riabilitazione delle funzioni auditive garantiti
agli assicurati dell'INAIL, per ciascuna delle patologie per gli stessi
prevista.
2. Entro 60 giorni
dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai
sensi dell'art. 1 comma 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, provvede
all'individuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici riguardanti
ciascuna delle patologie individuate dal medesimo decreto prevedendone
l'articolazione in cicli di applicazioni singoli o combinati.
3. Il decreto di cui
al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base
dell'evoluzione tecnico - scientifica e dei risultati dei programmi si
ricerca di cui all'art. 6.
4. La conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di TN e
BZ promuovono intese, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 agosto 1997, n. 281,
al fine di assicurare la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale
in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle
relative prestazioni.
Art. 5
(regimi termali speciali)
1. il Servizio
sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle
cure termali dall'INPS e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui
all'art. 6 del DL 20 settembre 1995, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1995 n.490. Le prestazioni economiche accessorie sono
erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni
previdenziali.
2. Il regime termale
speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime
modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione
di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo
regime termale speciale.
3. Gli organi
periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le
attività necessarie per l'ammissione agli aventi diritto ai regimi termali
speciali di cui al comma 1. A tal fine essi provvedono a comunicare una
sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di
appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è
ubicato lo stabilimento termale di destinazione.
Art. 6
(ricerca scientifica,
rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria)
1. Le regioni e le
province autonome di TN e BZ promuovono il coinvolgimento e la
collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di
ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di
educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario
generale, ferme restando le competenze del Ministro della università e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui al D.L. 5 giugno 1998 n. 204 e
quello del Ministro della sanità di cui all'art. 125 del D.L. 31 marzo 1998
n. 112, senza oneri a carico dello Stato.
2. Al fine della
realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di TN e BZ si avvalgono delle università, degli enti e degli
istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività
relative alla definizione dei modelli metodologici ed alla supervisione
tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.
Art. 7
(specializzazione in
medicina termale)
1. Entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127, è disciplinato l'ordinamento
didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I medici dipendenti
dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle
scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia che abbiano
attinenza con la medicina termale.
Art. 8
(disposizioni sul rapporto
di lavoro)
1. Ai fini della
valutazione dei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici
con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private
accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti
del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende
termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le
equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato
prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro
esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.
2. Il rapporto di
lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio
sanitario nazionale è compatibile con l'attività prestata presso aziende
termali, purchè questa si svolga senza vincolo di subordinazione o preveda
l'esercizio di funzioni non direttamente connesse all'erogazione delle cure
termali.
Art. 9
(profili professionali)
1. Con decreto del
Ministro della sanità, da emanare ai senso dell'art. 6 comma 3 del D.L. 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni è disciplinato il profilo
professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli
stabilimenti termali. Sono fatte salve le competenze specificamente
riservate a profili professionali diversi da quelli indicati dal presente
articolo.
Art. 10
(talassoterapia)
1. La commissione di
studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali
nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al
decreto del ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i
fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni
erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini
dell'eventuale inserimento delle stesse fra le prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Fino alla
conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 1, è prorogata la
validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 11
(qualificazione del
territorio termale)
1. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei
progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per
la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori
vocazione turistico-termale, lo Stato, le regioni e le province autonome di
TN e BZ, favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli
stessi territori.
Art. 12
(promozione del termalismo
e del turismo nei territori termali)
1. Nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio delle proprie attività
istituzionali l'ENIT inserisce nei propri piani e programmi idonee
iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte
integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a
tal fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili
eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di
istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo
sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.
Art. 13
(marchio e qualità
ambientale termale)
1. Con decreto del
Ministero dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità ambientale
termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività
termali, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi
indicati ai commi 2 e 3.
2. Il marchio di
qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di
riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di
tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'art. 11 comma 4.
3. Il titolare della
concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione o alla
provincia autonoma di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di
qualità ambientale termale unitamente ad una documentazione attestante:
a. l'adozione di
apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;
b. la sottoscrizione,
certificata dalla competente c.c.i.a.a., di accordi volontari fra gli
esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più
corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela
dell'ambiente;
c. l'attività di
promozione, certificato dalla competente azienda di promozione turistica,
per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del
territorio termale:
d. l'adozione da parte
degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più
appropriata dei rifiuti e per la conservazione e per la corretta fruizione
dell'ambiente naturale.
1. L'assegnazione del
marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica del Ministero
dell'ambiente ogni due anni.
2. Nell'ambito delle
attività di cui all'art. 12 comma 1, l'ENIT promuove la diffusione del
marchio di qualità ambientale termale sul mercato europeo ed extraeuropeo.
Art. 14
(sanzioni)
1. L'autorizzazione ad
effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché
delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivanti dalle
stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie,
alle indicazioni ed alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è
rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il
parere dell'ufficio d'igiene.
2. La pubblicità
effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 milioni.
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