SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA ACQUE TERMALI E TERME
Legge 16 luglio 1916, n. 947
(in G.U. 11 agosto, n. 189) Disposizioni varie sulla sanità pubblica.
Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo
quanto segue:
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo I.
Vaccinogeno.
Art. 1.
Il ministero dell'interno
è autorizzato a produrre e vendere, al prezzo da fissarsi
annualmente con decreto del ministro, il vaccino jenneriano nonché gli altri
vaccini e sieri, e dei quali il ministero stesso, sentito il
consiglio superiore di sanità, ritenga utile nell'interesse
pubblico assumere la produzione e lo smercio.
Alla parte straordinaria dello stato
di previsione della spesa del ministero predetto per l'esercizio 1915-1916
è assegnata la somma di lire 260.000, destinata
per lire 205.000 alla costruzione e
all'arredamento del vaccinogeno e per lire 55.000 al
completamento della sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il
laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità
pubblica e di cui agli articoli
2 e 3
della legge 8 luglio 1904, n. 360.
SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Capo I.
Vaccinogeno.
Art. 2.
In appositi capitoli del
bilancio della spesa del ministero dell'interno
saranno inscritti gli stanziamenti occorrenti per la
manutenzione ordinaria del vaccinogeno e per
il funzionamento dell'istituto.
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
Capo II.
Disposizioni sulla sanità marittima.
Art. 3.
All'ultimo comma dell'art.
17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono sostituite le
disposizioni seguenti:
<<Le infrazioni alle
disposizioni di questo regolamento saranno punite con
pene pecuniarie da lire 5 a lire
1000, salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale e da altre
leggi.
<<Sono estese a tali
infrazioni la competenza del capitano del porto di arrivo
delle navi, stabilita dall'art. 434, ultimo alinea, del codice per
la marina mercantile, e la procedura contemplata dall'art.
448 dello stesso codice, modificato dall'art. 11 della
legge 11 aprile 1886, n. 3781.
<<Le pene pecuniarie previste dal presente
articolo dovranno essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa
avvenga prima che il giudizio sia stato definito,
il capitano della nave dovrà versare presso l'ufficio di
porto un deposito di garanzia, nella somma che sarà
determinata dall'autorità marittima locale, entro i limiti minimo e massimo
sopra indicati>>.
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
Capo II.
Disposizioni sulla sanità marittima.
Art. 4.
Sono soggette al diritto di costituto
sanitario nella misura:
a) dell'uno per
cento sull'importo della tassa di ancoraggio imposta per
le provenienze dall'estero, le navi che approdano in un porto dello Stato
provenienti dall'estero.
Ove la nave arrivi
in un porto dello Stato prima che siano trascorsi
trenta giorni dalla data di un precedente approdo per il quale
abbia pagato il diritto di costituto, non sarà sottoposta a
nuovo pagamento del diritto stesso, se esente da misure sanitarie: in caso
contrario il nuovo diritto sarà ridotto alla metà;
b) dell'uno per
cento sull'importo della tassa di ancoraggio imposta per
le provenienze dallo Stato, con un minimo di lire 2, le navi provenienti
dalle colonie italiane o viaggianti lungo le coste dello Stato
che vengano al loro approdo sottoposte a
misure sanitarie.
Per gli approdi
successivi, che avvengano entro il mese dal
pagamento di tale diritto, il nuovo diritto da pagare sarà
ridotto alla metà, sempre col limite minimo di lire 2;
c) di lire 10, le navi da
diporto ad ogni approdo nello Stato con provenienza dall'estero;
d) di lire
5, le navi da diporto che viaggiano lungo le coste dello Stato,
ad ogni approdo in cui vengano sottoposte a misure
sanitarie;
e) di lire 1, se
di stazza inferiore a 50 tonnellate, e di lire 2, se di stazza superiore,
i galleggianti muniti di licenza a tenore degli articoli
31 e
35 della legge 23 luglio 1896, n. 318, ad ogni approdo, nello Stato, in cui
vengano sottoposti a misure sanitarie.
Nei casi di cui
alle lettere a e b il diritto è ragguagliato all'importo della
tassa di ancoraggio imposta per ogni approdo, senza tenere conto del beneficio
degli abbonamenti.
Il diritto di costituito è applicato con
le stesse norme e modalità della tassa di ancoraggio e dei diritti marittimi.
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
Capo II.
Disposizioni sulla sanità marittima.
Art. 5.
Sono abrogati il terzo e
il quarto comma dell'articolo 40 della legge 23 luglio 1896, n. 318.
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA
Capo III.
Fondo di riserva per le epidemie e per la difesa
sanitaria marittima.
Art. 6.
In apposito capitolo del bilancio
dell'entrata saranno inscritti:
a) il preventivo
della vendita di sieri e vaccini, prevista in ogni esercizio finanziario;
b) il provento
delle analisi e dei controlli compiuti dai
laboratori della sanità pubblica e
quello della vendita dei disinfettanti e delle
pubblicazioni eseguite a cura della direzione generale della
sanità pubblica, in conformità dei prezzi da
approvarsi dal ministero dell'interno;
c) il prodotto
del diritto di costituto sanitario di cui
all'articolo
4 e
del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio
1896, n. 318.
Una parte di tali proventi è
destinata a far fronte alle spese di cui all'art. 2.
La parte restante è destinata a
costituire il fondo di riserva per le epidemie e per la difesa
sanitaria marittima; al quale scopo, a cura del ministero del
tesoro, l'importo relativo sarà versato annualmente alla cassa
depositi e prestiti come deposito volontario a conto fruttifero.
Il fondo serve per sopperire
ad eventuali deficienze dei capitoli per spese in casi
di epidemie e per quelle di manutenzione e di funzionamento
delle stazioni sanitarie normalmente stanziati nel
bilancio del ministero dell'interno.
I prelevamenti sono
fatti con decreto del ministro del tesoro e inscritti nel
bilancio del ministero dell'interno, in aumento dei capitoli
corrispondenti.
ACQUE
TERMALI E TERME
Capo IV.
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.
Art. 7.
Nessuno può mettere
in vendita acque minerali, naturali od
artificiali, nazionali od estere, senza avere
ottenuta speciale autorizzazione dal ministero dell'interno.
Contro il provvedimento
di questo è ammesso entro trenta giorni ricorso al governo del Re che
decide sentito il consiglio di Stato.
ACQUE TERMALI E TERME
Capo IV.
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.
Art. 8.
Chiunque intenda aprire ed esercitare
stabilimenti termali, di cure idroterapiche, fisiche ed affini
deve ottenerne autorizzazione dal prefetto.
Contro il provvedimento del
prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso al ministro
dell'interno che decide sentito il consiglio di
Stato.
ACQUE TERMALI E TERME
Capo IV.
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.
Art. 9.
Gli stabilimenti di produzione
o di smercio di acque minerali e quelle termali, di cure
idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero aperti od
esercitati senza l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti,
saranno fatti chiudere dal prefetto, senza pregiudizio
dell'applicazione dell'art. 14. Il decreto del prefetto è
provvedimento definitivo.
ACQUE TERMALI E TERME
Capo IV.
Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.
Art. 10.
Le opere per la utilizzazione di sorgenti di
acque minerali possono essere dichiarate di pubblica
utilità per decreto del ministro dell'interno.
La dichiarazione comprende
le autorizzazioni di cui a precedenti
articoli.
SANITA', SANITARI, ECC. (PERSONALE)
Capo V.
Ordini dei sanitari.
Art. 11.
Chiunque eserciti la professione di
medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista, senza essere inscritto
nell'albo di uno degli ordini del regno o durante il
tempo per il quale gli fu, dall'autorità competente
dell'ordine cui appartiene, inflitta la
sospensione dall'iscrizione, è soggetto alle sanzioni portate
dall'articolo 53,
terzo comma, del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n.
636.
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Capo VI.
Vigilanza zooiatrica ai confini e nei porti.
Art. 12.
Alla tabella dei diritti
per la visita del bestiame ai confini dello Stato annessa all'art. 51 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 1°
agosto 1907, n. 636, è sostituita la tabella annessa alla presente legge.
Il maggior provento portato dalla tabella
stessa per il diritto di visita al pollame vivo e morto
in importazione e in esportazione, alle budella fresche e
salate e alle pelli di importazione, è integralmente
destinato ad aumento del fondo di riserva
per le epizoozie di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 26
giugno 1902, n. 272.
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
Capo VII.
Disposizioni finali.
Art. 13.
é data facoltà al governo del
Re di provvedere alle variazioni di bilancio conseguenti
alle precedenti disposizioni, nonché di provvedere
con appositi regolamenti, uditi il consiglio superiore di sanità e il
consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse.
Il regolamento per la
esecuzione delle norme contenute al capo IV fisserà il termine
entro il quale coloro che alla data della
pubblicazione della presente legge
posseggono stabilimenti di produzione di acque
minerali o stabilimenti termali, di cure
idroterapiche, fisiche o affini, dovranno
procurarsi la autorizzazione prescritta dalle norme
stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a
termini dell'art. 9.
ACQUE TERMALI E TERME
Capo VII.
Disposizioni finali.
Art. 14.
I contravventori alle
disposizioni contenute al capo IV della presente legge
e a quelle del regolamento di cui al secondo comma
dell'articolo precedente sono puniti con
pene pecuniarie da lire 100 a lire 1000.
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA ACQUE TERMALI E TERME
Capo VII.
Disposizioni finali.
Art. 15.
é data facoltà al governo
del Re di modificare il regolamento approvato con regio
decreto 27 luglio 1905, n. 487, e di coordinare in testo unico
le disposizioni del t. unico delle leggi sanitarie approvato con r.
decreto 1° ag. 1907, n. 636, e quelle della presente e delle altre leggi che
hanno modificato le norme in esso contenute.
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
(Si omette la tabella).
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