Correre nel verde Terme: salute, benessere e relax  - Correre nel verde direttore responsabile Giorgio Gandini


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Terme: salute, benessere e relax

SANITA', SANITARI, ECC.  (GENERALITA') NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA ACQUE TERMALI E TERME

Legge  16  luglio  1916, n. 947 (in G.U. 11 agosto, n. 189) Disposizioni varie sulla sanità pubblica.

   Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;

  In virtù dell'autorità a noi delegata;

  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

  

SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

 

Capo I.

Vaccinogeno.

  

Art. 1.

 

  Il  ministero  dell'interno  è autorizzato a produrre e vendere, al prezzo  da  fissarsi annualmente con decreto del ministro, il vaccino jenneriano nonché gli altri vaccini e sieri, e dei quali il ministero stesso,  sentito  il  consiglio  superiore  di  sanità, ritenga utile nell'interesse pubblico assumere la produzione e lo smercio.

  Alla  parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero  predetto per l'esercizio 1915-1916 è assegnata la somma di lire   260.000,   destinata  per  lire  205.000  alla  costruzione  e all'arredamento  del  vaccinogeno  e per lire 55.000 al completamento della  sezione di controllo dei sieri e vaccini presso il laboratorio di  micrografia  e  batteriologia della sanità pubblica e di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 luglio 1904, n. 360.

 

 SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE)

 

Capo I.

Vaccinogeno.

  

 Art. 2.

 

  In  appositi  capitoli  del  bilancio  della  spesa  del  ministero dell'interno  saranno  inscritti  gli  stanziamenti occorrenti per la manutenzione   ordinaria  del  vaccinogeno  e  per  il  funzionamento dell'istituto.

 

 NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

 

Capo II.

Disposizioni sulla sanità marittima.

 

 Art. 3.

 

  All'ultimo  comma  dell'art.  17  della  legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono sostituite le disposizioni seguenti:

  <<Le  infrazioni  alle  disposizioni  di questo regolamento saranno punite   con   pene   pecuniarie   da  lire  5  a  lire  1000,  salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale e da altre leggi.

  <<Sono  estese  a  tali  infrazioni  la competenza del capitano del porto  di  arrivo delle navi, stabilita dall'art. 434, ultimo alinea, del  codice  per  la  marina  mercantile,  e la procedura contemplata dall'art.  448  dello  stesso  codice,  modificato dall'art. 11 della legge 11 aprile 1886, n. 3781.

  <<Le pene pecuniarie previste dal presente articolo dovranno essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che  il  giudizio  sia  stato  definito, il capitano della nave dovrà versare  presso  l'ufficio  di  porto  un deposito di garanzia, nella somma  che  sarà  determinata dall'autorità marittima locale, entro i limiti minimo e massimo sopra indicati>>.

  

NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

 

Capo II.

Disposizioni sulla sanità marittima.

  

Art. 4.

 

  Sono soggette al diritto di costituto sanitario nella misura:

    a)  dell'uno  per  cento  sull'importo  della tassa di ancoraggio imposta  per  le provenienze dall'estero, le navi che approdano in un porto dello Stato provenienti dall'estero.

  Ove  la  nave  arrivi  in  un  porto  dello  Stato  prima che siano trascorsi  trenta  giorni  dalla data di un precedente approdo per il quale  abbia  pagato  il  diritto di costituto, non sarà sottoposta a nuovo pagamento del diritto stesso, se esente da misure sanitarie: in caso contrario il nuovo diritto sarà ridotto alla metà;

    b)  dell'uno  per  cento  sull'importo  della tassa di ancoraggio imposta  per  le provenienze dallo Stato, con un minimo di lire 2, le navi  provenienti  dalle colonie italiane o viaggianti lungo le coste dello   Stato  che  vengano  al  loro  approdo  sottoposte  a  misure sanitarie.

  Per  gli  approdi  successivi,  che  avvengano  entro  il  mese dal pagamento  di  tale  diritto, il nuovo diritto da pagare sarà ridotto alla metà, sempre col limite minimo di lire 2;

    c) di lire 10, le navi da diporto ad ogni approdo nello Stato con provenienza dall'estero;

    d)  di  lire  5,  le navi da diporto che viaggiano lungo le coste dello  Stato,  ad  ogni  approdo  in  cui vengano sottoposte a misure sanitarie;

    e)  di  lire 1, se di stazza inferiore a 50 tonnellate, e di lire 2,  se di stazza superiore, i galleggianti muniti di licenza a tenore degli  articoli  31  e 35 della legge 23 luglio 1896, n. 318, ad ogni approdo, nello Stato, in cui vengano sottoposti a misure sanitarie.

  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a  e b il diritto è ragguagliato all'importo della tassa di ancoraggio imposta per ogni approdo, senza tenere conto del beneficio degli abbonamenti.

  Il diritto di costituito è applicato con le stesse norme e modalità della tassa di ancoraggio e dei diritti marittimi.

  

NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

 

Capo II.

Disposizioni sulla sanità marittima.

 

Art. 5.

 

Sono  abrogati  il  terzo  e il quarto comma dell'articolo 40 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

 

SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

 

Capo III.

Fondo di riserva per le epidemie e per la difesa sanitaria marittima.

  

Art. 6.

 

  In apposito capitolo del bilancio dell'entrata saranno inscritti:

    a)  il  preventivo  della vendita di sieri e vaccini, prevista in ogni esercizio finanziario;

    b)  il  provento  delle  analisi  e  dei  controlli  compiuti dai laboratori   della   sanità  pubblica  e  quello  della  vendita  dei disinfettanti  e  delle pubblicazioni eseguite a cura della direzione generale   della   sanità  pubblica,  in  conformità  dei  prezzi  da approvarsi dal ministero dell'interno;

    c)  il  prodotto  del  diritto  di  costituto  sanitario  di  cui all'articolo  4 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

  Una  parte  di tali proventi è destinata a far fronte alle spese di cui all'art. 2.

  La  parte restante è destinata a costituire il fondo di riserva per le  epidemie  e  per la difesa sanitaria marittima; al quale scopo, a cura  del  ministero  del  tesoro,  l'importo  relativo  sarà versato annualmente alla cassa depositi e prestiti come deposito volontario a conto fruttifero.

  Il  fondo  serve per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli per  spese  in  casi  di  epidemie  e per quelle di manutenzione e di funzionamento  delle  stazioni  sanitarie  normalmente  stanziati nel bilancio del ministero dell'interno.

  I  prelevamenti  sono  fatti  con decreto del ministro del tesoro e inscritti  nel  bilancio  del  ministero dell'interno, in aumento dei capitoli corrispondenti.

 

 ACQUE TERMALI E TERME

 

Capo IV.

Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.

  

Art. 7.

 

  Nessuno   può  mettere  in  vendita  acque  minerali,  naturali  od artificiali,  nazionali  od  estere,  senza  avere  ottenuta speciale autorizzazione dal ministero dell'interno.

  Contro  il  provvedimento  di  questo è ammesso entro trenta giorni ricorso al governo del Re che decide sentito il consiglio di Stato.

  

ACQUE TERMALI E TERME

 

Capo IV.

Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.

  

Art. 8.

 

  Chiunque intenda aprire ed esercitare stabilimenti termali, di cure idroterapiche,  fisiche  ed  affini deve ottenerne autorizzazione dal prefetto.

  Contro  il provvedimento del prefetto è ammesso entro trenta giorni ricorso  al  ministro dell'interno che decide sentito il consiglio di Stato.

 

ACQUE TERMALI E TERME

 

Capo IV.

Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.

  

Art. 9.

 

Gli  stabilimenti  di  produzione  o di smercio di acque minerali e quelle  termali,  di  cure  idroterapiche, fisiche ed affini, i quali venissero  aperti  od  esercitati  senza l'autorizzazione di cui agli articoli  precedenti,  saranno  fatti  chiudere  dal  prefetto, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 14.   Il decreto del prefetto è provvedimento definitivo.

  

ACQUE TERMALI E TERME

 

Capo IV.

Acque minerali e stabilimenti termali ed affini.

 

Art. 10.

 

 Le opere per la utilizzazione di sorgenti di acque minerali possono essere  dichiarate  di  pubblica  utilità  per  decreto  del ministro dell'interno.

 La  dichiarazione  comprende  le autorizzazioni di cui a precedenti articoli.

 

SANITA', SANITARI, ECC. (PERSONALE)

 

Capo V.

Ordini dei sanitari.

 

Art. 11.

 

Chiunque eserciti la professione di medico-chirurgo, di veterinario e di farmacista, senza essere inscritto nell'albo di uno degli ordini del  regno  o  durante  il  tempo  per il quale gli fu, dall'autorità competente   dell'ordine  cui  appartiene,  inflitta  la  sospensione dall'iscrizione,  è  soggetto alle sanzioni portate dall'articolo 53,

terzo  comma,  del  testo  unico  delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

 

 SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')

 

Capo VI.

Vigilanza zooiatrica ai confini e nei porti.

  

Art. 12.

 

Alla  tabella  dei  diritti  per  la visita del bestiame ai confini dello Stato annessa all'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie approvato  col  regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituita la tabella annessa alla presente legge.

Il  maggior provento portato dalla tabella stessa per il diritto di visita  al  pollame  vivo  e morto in importazione e in esportazione, alle  budella  fresche  e  salate  e  alle  pelli  di importazione, è integralmente  destinato  ad  aumento  del  fondo  di  riserva per le epizoozie  di  cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.

 

 SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

 

Capo VII.

Disposizioni finali.

  

Art. 13.

 

  é  data  facoltà al governo del Re di provvedere alle variazioni di bilancio   conseguenti   alle   precedenti  disposizioni,  nonché  di provvedere  con appositi regolamenti, uditi il consiglio superiore di sanità  e il consiglio di Stato, per la esecuzione delle disposizioni stesse.

  Il  regolamento  per la esecuzione delle norme contenute al capo IV fisserà  il  termine  entro  il  quale  coloro  che  alla  data della pubblicazione   della   presente  legge  posseggono  stabilimenti  di produzione   di  acque  minerali  o  stabilimenti  termali,  di  cure idroterapiche,  fisiche  o affini,   dovranno   procurarsi   la autorizzazione  prescritta  dalle norme stesse: in difetto di che gli stabilimenti predetti verranno fatti chiudere a termini dell'art. 9.

 

 ACQUE TERMALI E TERME

 

Capo VII.

Disposizioni finali.

 

Art. 14.

 

  I  contravventori  alle  disposizioni  contenute  al  capo IV della presente  legge  e  a  quelle del regolamento di cui al secondo comma

dell'articolo  precedente sono puniti con pene pecuniarie da lire 100 a lire 1000.

  

SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA') NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA ACQUE TERMALI E TERME

 

Capo VII.

Disposizioni finali.

 

Art. 15.

é  data  facoltà  al  governo  del  Re di modificare il regolamento approvato  con  regio decreto 27 luglio 1905, n. 487, e di coordinare in  testo  unico  le  disposizioni del t. unico delle leggi sanitarie approvato con r. decreto 1° ag. 1907, n. 636, e quelle della presente e delle altre leggi che hanno modificato le norme in esso contenute.

 

SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')

(Si omette la tabella).