Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo
(Legge
24 dicembre 2003, n. 363)
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza
nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree
sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località
montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela
dell'ambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate,
anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti
di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola
da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo
slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono
individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività
con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri
sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla
pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle
regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta
il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla
gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo
quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più
di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni
interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta,
agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al
presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più
di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni
interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al
presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni
acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le
frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive
e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in
sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori
hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le
piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e
segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il
soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi
accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto
soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia
l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e
indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati
raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della
salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente
responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste
e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente
stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità
civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da
responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di
cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di
nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione
di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla
stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli
infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a
cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli
sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere
dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva
nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari
regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono
alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche
mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste,
della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente
legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate
dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di
sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione
della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e
delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa
apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle
scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1
è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui
all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle
piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente
legge, garantendone un'adeguata visibilità.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in
materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi
dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina
l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili
attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione
delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che
possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della
prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di
fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni
presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri
pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve
essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la
chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti
di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione,
può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso
di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di
realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste,
è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere
dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura
non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri
basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i
criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per
l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport
della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle
imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale
siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare
riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di
innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel
limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso
a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è
subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea.
Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di
cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni
quattordici)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai
quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di
omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i
controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche
prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in
relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale,
non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei
tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli,
negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di
scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che
gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore
deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a
valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza
a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per
gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi
obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato
con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma
dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di
altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta
l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore,
presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a
1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo
i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi
delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore
dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in
casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista,
avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle
adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste
da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori
dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque,
con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida
circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di
risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei
percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono
munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano
evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire
un idoneo intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori
prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste
e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni
amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra
un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre
gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli
sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia
nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di
polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso
nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni
nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su
segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa
alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono
princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella
pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché
degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o
consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori
costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative
norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5,
comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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