LEGGE 11 OTTOBRE 1986, n. 713
Norme per
l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e
la vendita dei cosmetici
si ricorda che i testi di legge validi sono quelli
pubblicati in Gazzetta Ufficiale, dunque non questo testo non ha alcun valore
legale ma solo funzione informativa
Art. 1.
1. Ai fini
della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le
preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate
sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra,
sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo
scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per
mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori
corporei.
2. I
prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività
terapeutiche.
3. Sono in
particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che
figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.
Art. 2.
1. Le
sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella
composizione dei cosmetici.
2. La
presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata
a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di
procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7.
3. L'impiego
delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con
le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione
riportati negli stessi allegati.
4. E'
vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.
5. Nei
prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato
V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in
detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi
prescritti.
6. Gli
elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto
anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
7. Con le
stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V,
altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate
categorie di prodotti cosmetici.
8. I decreti
di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute
pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si
debbono adeguare alle prescrizioni.
9. Quando i
decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze
non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica
europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni,
per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i
prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre
l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le
relative confezioni.
10 Il
Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi
precedenti.
Art. 3.
1. Salvo che
i fatti non costituiscano i più gravi reati previsti dai commi 5 e 6
dell'articolo 7, chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze
indicate nell'allegato II è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto è commesso per
colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a
lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, è soggetto chi impiega
nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o
sostanze conservanti non comprese nell'allegato V - sezione 1ª, o filtri U.V.
non compresi nell'allegato V - sezione 2ª, o sostanze non comprese in altre
liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi
del comma 7 dell'articolo 2.
2. Chiunque
impiega nella preparzione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi negli
allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi
precisati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000.
3. Alle pene
previste nel comma 2 è soggetto, altresì, chiunque impieghi nella preparazione
di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda od in
altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi
del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate
nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo
2.
4. In caso
di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si
applicano all'importatore.
Art. 4.
1. I
prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come
presidi medico-chirurgici, ai sensi dell’articolo 189 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e del
regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.
2. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
sanità procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti
destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure
sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presìdi
medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a:
a) revocare
la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonché stabilire il
termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate
dal commercio le formazioni a suo tempo autorizzate;
b)
confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto
finalità disinfettante, disinfestante o insettorepellente;
c) eliminare
dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicità dei prodotti di cui conferma
la registrazione e affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei
prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalità proprie dei prodotti
cosmetici.
3. Quando,
ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della
sanità provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di
pubblicità sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della
registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere
adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto.
4. Trascorso
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le
autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere
applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle
mucose della bocca, registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro
della sanità, con proprio decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici
mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo
tempo autorizzate.
Art. 5.
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese
produttrici e importatrici, anche attraverso le loro associazioni, devono
comunicare al Ministero della sanità gli elenchi delle sostanze e dei prodotti
impiegati nella preparazione dei cosmetici.
Art. 6.
1.
L'Istituto superiore di sanità svolge, nella materia oggetto della presente
legge, funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale
ambito, l'Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui all'articolo
5:
a) fornisce
valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 7;
b) propone
al Ministro della sanità eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi,
degli adempimenti e delle modalità previsti dagli articoli 2 e 4.
2. I criteri
di massima in ordine all'idoneità per i locali e le attrezzature delle officine
di produzione dei cosmetici di cui all'articolo 10 vengono stabiliti
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Art. 7.
1. I
prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti
in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di
impiego.
2. Il
Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con
proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione
dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica
e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni
per la conservazione.
3. Con lo
stesso decreto vengono altresì determinate le modalità da seguire per il
prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11.
4. Con
corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti.
5. Chiunque
produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che,
nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute è
punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con a multa non inferiore a lire
2.000.000.
6. Se il
fatto è commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da
un terzo a un sesto.
7. Chiunque
contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti
cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire
5.000.000.
Art. 8.
1. Sugli
imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in
modo facilmente leggibile e visibile:
a) il nome o
la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno della
Comunità economica europea; tali indicazioni possono essere abbreviate purché
sia possibile la identificazione dell'impresa;
b) il
contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del
sistema metrico per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale,
rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è obbligatoria per
i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati
solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l'indicazione del
peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso
sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso
non possa essere agevolmente determinato dall'esterno o non si tratti di
prodotto solitamente commercializzato soltanto ad unità. In aggiunta alle
indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale può
essere espresso anche in unità di misura diverse, purché con caratteri di
dimensioni non superiori a quelle delle misure legali;
c) la data
di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella fino alla
quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al
comma 1 dell'art. 7. Essa è indicata con la dicitura "Usare preferibilmente
entro .....", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto
dell'etichetta in cui questa figura.
Se
necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta
dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti
cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della
data di durata non è obbligatoria;
d) le
precauzioni particolari ritenute opportune per la utilizzazione del prodotto e,
comunque, le diciture specificate nella colonna "Modalità di impiego e
avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta", previste negli
allegati alla presente legge, nonché le eventuali indicazioni concernenti
precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso
professionale, in specie per quelli destinati ai parrucchieri. In caso di
impossibilità pratica, queste indicazioni debbono figurare su un foglio di
istruzioni allegato, la cui presenza deve essere richiamata sul recipiente e
sull'imballaggio;
e) il numero
del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione
della fabbricazione; tuttavia in caso di impossibilità pratica dovuta alle
ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione deve figurare soltanto
sull'imballaggio di detti prodotti;
f) il Paese
d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri della Comunità economica
europea.
2. Per i
cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui al comma 1 devono essere
riportate almeno sull'imballaggio, a cura del venditore.
3. I
cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente a
un foglio riportante le indicazioni di cui al comma 1.
4. Sugli
imballaggi, recipienti od etichette dei prodotti cosmetici è consentito l'uso di
espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgente o fanghi
termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato
in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli
stabilimenti termali di cui all'art. 14, lettera a), del regio decreto 28
settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle
competenti autorità nazionali.
5. Ai
prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7
della legge 26 aprile 1983, n. 136.
6. I
prodotti cosmetici non sono altresì assoggettati alle norme di cui alla legge 29
maggio 1974, n. 256, e relative norme di attuazione, concernenti la
classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi.
7. Le
indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono essere redatte in
lingua italiana.
8. Chiunque
contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire tremilioni.
9. Il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, provvede, con decreto, ad adeguare le disposizioni
sull'etichettatura dei prodotti cosmetici ad eventuali ulteriori direttive della
Comunità economica europea.
Art. 9.
1. E'
vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella
pubblicità dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed
altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche
non previste dall'articolo 1.
2. Salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca
reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace
alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed è tenuto a
pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati
nella pubblicità, nel modo e nei termini stabiliti dall'autorità sanzionatoria;
in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione
amministrativa è raddoppiata.
3. Nei
messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicità sanitarie rilasciate
dal Ministero della sanità, non potranno essere attribuite finalità cosmetiche a
prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialità medicinali.
Art. 10.
1. La
produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati
in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto
la direzione tecnica di un laureato in chimica, in chimica industriale, in
chimica e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica, in ingegneria chimica,
in farmacia, in scienze biologiche, iscritto al relativo albo professionale o in
possesso del titolo di equivalente disciplina universitaria di un paese della
Comunità economica europea, con cui viga regime di reciprocità.
2. Il
direttore tecnico svolge la sua attività con un rapporto di lavoro che può
essere di tipo professionale.
3. Il
direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di
produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e
salubrità dell'ambiente di lavoro, senza pregiudizio delle responsabilità
dell'imprenditore.
4. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono fissati ed aggiornati i criteri di massima in
ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di
produzione dei prodotti cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali
devono essere adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento,
fra l'altro, alle caratteristiche igienico-ambientali relative a illuminazione,
aerazione, modalità di pulizia, nonché alla corretta dislocazione delle
lavorazioni tale da evitare contaminazione dei prodotti.
5. Chiunque
intenda produrre o confezionare in proprio e per conto terzi i prodotti di cui
all'articolo 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima
dell'inizio della attività al Ministero della sanità e alla regione.
6. La
comunicazione deve contenere:
a)
l'indicazione del nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e
dell'officina di produzione;
b) la
descrizione dei locali e delle attrezzature dalla quale risulti che essi sono
idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende
effettuare e la documentazione comprovante l'acquisto o il leasing delle
attrezzature sopradette;
c) le
generalità e la qualifica del direttore tecnico;
d) l'elenco
completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel
prodotto commerciale.
7. Ogni
modificazione dei dati di cui al comma 6 deve formare oggetto di nuova,
preventiva comunicazione.
8. Analoga
comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) dello stesso comma 6, deve
essere fatta dagli importatori di prodotti esteri in confezioni pronte alla
vendita.
8-bis. Il
Ministro della sanità può stabilire, con decreto, che i dati relativi alle
sostanze previsti nei commi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli già comunicati, siano
forniti al Ministero e alle regioni, eventualmente tramite le associazioni di
categoria, mediante idoneo supporto magnetico, secondo le modalità precisate
nello stesso decreto.
9. Entro i
mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno le regioni danno notizia al
Ministero della sanità, mediante appositi elenchi, delle comunicazioni ricevute
nel semestre precedente.
10. Il
Ministero della sanità effettua in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti
di produzione al fine di acquisire elementi per l'espletamento dei compiti
affidati dalla presente legge.
11. In
qualsiasi momento l'autorità sanitaria competente può accedere nei locali al
fine di effettuare ispezioni e può disporre l'adozione di particolari cautele e
l'esecuzione dei lavori onde adeguare i locali e le attrezzature tecniche e di
controllo alla produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in
armonia con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma 4.
12. Le
imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un periodo di tre
anni, anche dopo la cessazione della produzione e del deposito, la
documentazione relativa alla composizione qualitativa e quantitativa del
prodotto ed ai processi produttivi.
12-bis. In
caso di cessazione dell'attività, i produttori e gli importatori devono darne
comunicazione al Ministero della sanità e alla regione, entro sessanta giorni .
13. Nel caso
di prodotti cosmetici "allo stato estero" il competente organo della vigilanza
sanitaria - previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti
autorità doganali - può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni
di prelievo in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con
l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.
14. La
suddetta operazione di prelievo può essere effettuata con le medesime garanzie,
presso le imprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sono importati con la
procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
15. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni dei
commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall'autorità sanitaria
competente ai sensi del comma 11 e a quelle emanate con i decreti di cui ai
commi 4 e 8-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a
lire seimilioni .
Art. 10
bis.
1. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti gli adempimenti che devono
essere osservati per assicurare l'agevole individuazione dell'importatore in
ogni fase della distribuzione e della vendita di cosmetici provenienti
dall'estero.
2. In caso
di inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire
unmilione a lire seimilioni.
Art. 11.
1.
L'autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo
di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 7.
2. Sino alla
emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le
modalità in uso per i prodotti farmaceutici.
3. Il
prelievo può essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del
confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di
vendita all'ingrosso o al minuto.
4. Quando
dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa
ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorità sanitaria, oltre a
trasmettere il rapporto all'autorità giudiziaria e a darne comunicazione agli
interessati, ne informa il Ministero della sanità.
5. Entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati
potranno presentare all'autorità competente istanza di revisione in bollo.
6. Ove dalle
analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano l disposizioni
contenuto nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad
effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.
7. Le
imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste
dal Ministero della sanità o dalla autorità sanitaria competente sulle sostanze
contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative
confezioni.
8. A tal
fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla
composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti.
9. Il
Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le
informazioni di cui al comma 7.
10. Le
imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 12.
1. Le
sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che
detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti
cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle
prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il
commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti
segni di alterazione.
Art. 13.
1.
All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge
provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali con
le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14.
1. Coloro i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno
tre anni la funzione di direttore tecnico di cui all'articolo 10, pur essendo
sprovvisti di una delle lauree ivi indicate, possono proseguire nell'attività
stessa, purché entro quattro mesi documentino alla competente autorità regionale
la medesima attività e ottengano il corrispondente attestato abilitante.
2.
L'autorità predetta, sulla base della documentazione acquisita, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della medesima, rilascia ai richiedenti un
attestato abilitante alla direzione tecnica della produzione documentata,
dandone comunicazione al Ministero della sanità.
Art. 15.
1. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge è vietato impiegare nella
preparazione di cosmetici sostanze incluse nell'allegato II. I produttori e gli
importatori di cosmetici contenenti tali sostanze devono ritirare i prodotti dal
commercio entro trenta giorni dalla data predetta.
2. I
prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo
8, salvo quanto previsto ai commi successivi, non possono essere immessi in
commercio da produttori ed importatori dopo sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. I
prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui agli allegati III, IV e
V, sezione prima, della presente legge, non possono essere immessi in commercio
da produttori ed importatori dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
4. Dopo il
31 dicembre 1987 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel comma
3 non possono più essere venduti o comunque ceduti al consumatore.
5. I
prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V, sezione
seconda, della presente legge, non possono essere immessi in commercio da
produttori ed importatori dopo il 31 dicembre 1986.
6. Dopo il
31 dicembre 1988 i prodotti non conformi alle prescrizioni richiamate nel
precedente comma 5 non possono più essere venduti o comunque ceduti al
consumatore.
7. Chiunque
produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore
della presente legge può proseguire nell'attività purché presenti la
comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 10 entro novanta giorni
dalla predetta data.
8. Chi viola
il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace alle pene previste nel
comma 1, primo periodo, del'articolo 3.
9. Chi viola
le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo soggiace alle
pene di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3, ovvero a quelle
previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, a seconda che la non
conformità attenga alla presenza di sostanze non comprese negli allegati o al
mancato rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per le sostanze
comprese negli allegati stessi.
10. Le pene
richiamate nel comma 9 si applicano, altresì, in caso di violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
11. Chi
viola la disposizione del comma 7 del presente articolo soggiace alle sanzioni
previste dal comma 15 dell'articolo 10.
Art. 16.
1. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei
confronti dei prodotti cosmetici, l'art. 251 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, e gli artt. 5, 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 nonché
ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 17.
1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura
del Ministero della sanità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana gli elenchi di cui agli allegati II, III, IV e V, con
aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate, della denominazione comune
italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di codice di identificazione
utili ad una più agevole comprensione degli elenchi medesimi.
DATA A
ROMA, ADDÌ 11 OTTOBRE 1986
COSSIGA
CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROGNONI
Annesso A
ALLEGATO I.
ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI
- CREME, EMULSIONI, LOZIONI, GEL E OLI PER LA
PELLE (MANI, PIEDI, VISO, ECC.)
- MASCHERE DI BELLEZZA (AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI
PER IL PEELING)
- FONDOTINTA (LIQUIDI, PASTE, CIPRIE)
- CIPRIA PER IL TRUCCO, TALCO PER IL DOPOBAGNO E
PER L'IGIENE CORPORALE, ECC.
- SAPONI DA TOLETTA, SAPONI DEODORANTI, ECC.
- PROFUMI, ACQUE DA TOLETTA ED ACQUA DI COLONIA
- PREPARAZIONI PER BAGNI E DOCCE (SALI, SCHIUME,
OLI, GEL, ECC.)
- PRODOTTI PER LA DEPILAZIONE
- DEODORANTI ED ANTISUDORIFERI
- PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEI CAPELLI
- TINTURE PER CAPELLI E DECOLORANTI
- PRODOTTI PER LA ONDULAZIONE, LA STIRATURA E IL
FISSAGGIO
- PRODOTTI PER LA MESSA IN PIEGA
- PRODOTTI PER PULIRE I CAPELLI (LOZIONI, POLVERI,
SHAMPOO)
- PRODOTTI PER MANTENERE I CAPELLI IN FORMA
(LOZIONI, CREME, OLI)
- PRODOTTI PER L'ACCONCIATURA DEI CAPELLI
(LOZIONI, LACCHE, BRILLANTINE)
- PRODOTTI PER LA RASATURA (SAPONI, SCHIUME,
LOZIONI, ECC.)
- PRODOTTI PER IL TRUCCO E LO STRUCCO DEL VISO E
DEGLI OCCHI
- PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE APPLICATI SULLE
LABBRA
- PRODOTTI PER L'IGIENE DEI DENTI E DELLA BOCCA
- PRODOTTI PER L'IGIENE DELLE UNGHIE E LACCHE PER
LE STESSE
- PRODOTTI PER L'IGIENE INTIMA ESTERNA
- PRODOTTI SOLARI
- PRODOTTI ABBRONZANTI SENZA SOLE
- PRODOTTI PER SCHIARIRE LA PELLE
- PRODOTTI ANTIRUGHE
Annesso B
ALLEGATO II.
ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI
COSMETICI.
omissis
Annesso C
ALLEGATO III.
PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI
PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI
PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI IL CUI USO È AUTORIZZATO NEI
PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE (QUESTI COLORANTI
POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE NEI PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO IN CONTATTO
CON ALTRE PARTI DEL CORPO.)
(PER CERTI COLORANTI SONO PREVISTE DELLE
RESTRIZIONI CHE POSSONO RIGUARDARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL COLORANTE (LA
LETTERA "R" NELLA COLONNA "RESTRIZIONI" SOTTO "CAMPO DI APPLICAZIONE" SIGNIFICA
CHE È VIETATO L'USO DEL COLORANTE NELLA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI CHE
POSSONO VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE DELL'OCCHIO E IN PARTICOLARE DEI
PRODOTTI PER IL TRUCCO E LO STRUCCO DEGLI OCCHI) OPPURE LA CONCENTRAZIONE
MASSIMA AUTORIZZATA.)
(SONO AMMESSI ANCHE LE LACCHE O I SALI DI TALI
COLORANTI CHE CONTENGONO SOSTANZE NON VIETATE, DALL'ALLEGATO II).
Annesso D
ALLEGATO IV.
PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE
PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI AUTORIZZATI IL CUI USO È
AUTORIZZATO PROVVISORIAMENTE NEI PRODOTTI COSMETICI DESTINATI A VENIRE IN
CONTATTO CON LE MUCOSE (QUESTI COLORANTI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE NEI
PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO IN CONTATTO CON ALTRE PARTI DEL CORPO).
(PER CERTI COLORANTI SONO PREVISTE DELLE
RESTRIZIONI CHE POSSONO RIGUARDARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL COLORANTE (LA
LETTERA "R" NELLA COLONNA "RESTRIZIONI" SOTTO "CAMPO DI APPLICAZIONE" SIGNIFICA
CHE È VIETATO L'USO DEL COLORANTE NELLA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI CHE
POSSONO VENIRE A CONTATTO CON LE MUCOSE DELL'OCCHIO E IN PARTICOLARE DEI
PRODOTTI PER IL TRUCCO E LO STRUCCO DEGLI OCCHI) OPPURE LA CONCENTRAZIONE
MASSIMA AUTORIZZATA).
(SONO AMMESSI ANCHE LE LACCHE O I SALI COLORANTI
CHE CONTENGONO SOSTANZE NON VIETATE DALL'ALLEGATO II).
PARTE TERZA
A. ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE
AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE
B. ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE
AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON
LA PELLE
Annesso E
ALLEGATO V.
ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI
SEZIONE I
PARTE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI
PARTE SECONDA
ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI
PROVVISORIAMENTE
SEZIONE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È AUTORIZZATO LO USO
NEI PRODOTTI COSMETICI
I FILTRI UV AI SENSI DELLA DIRETTIVA SONO SOSTANZE
CHE, CONTENUTE IN PRODOTTI COSMETICI PER PROTEZIONE SOLARE, SONO DESTINATI
SPECIFICAMENTE A FILTRARE TALUNE RADIAZIONI UV PER PROTEGGERE LA PELLE CONTRO
DETERMINATI EFFETTI NOCIVI DI TALI RADIAZIONI.
QUESTI FILTRI UV POSSONO ESSERE AGGIUNTI AD ALTRI
PRODOTTI COSMETICI NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI STABILITE NEL PRESENTE ALLEGATO.
NON FIGURANO NEL PRESENTE ELENCO ALTRI FILTRI UV
UTILIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI UNICAMENTE PER LA PROTEZIONE DEI PRODOTTI
CONTRO LE RADIAZIONI UV.
PARTE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISORIAMENTE
AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI.
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