Regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari
IL CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,
-
considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più
elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo
della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione
nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto
attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la
domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione
dello spazio rurale;
-
considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul
mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che
informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati
ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di
sintesi;
-
considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione,
di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura
biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i
produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una
tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la
trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e
rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;
-
considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è
necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di
integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla
luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato
entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione
animale;
-
considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e
degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo
di produzione biologico, i principi minimi che devono essere soddisfatti
affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;
-
considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni
importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o
antiparassitari che possono avere conseguenze nocive par l'ambiente o dare
origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le
tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente
regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre
è opportuno, per il futuro, stabilire i principi che disciplinano
l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di
agricoltura;
-
considerando che le procedure previste permettono di completare, ove
necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare
la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da
fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti
ottenuti con metodi biologici;
-
considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o
commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione
biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare,
conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo
designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che
un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichetta dei
prodotti sottoposti a questo regime di controllo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
- Campo di
applicazione -
Articolo 1
1. Il presente regolamento
è applicabile ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano
destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli
vegetali non trasformati; inoltre, gli animali e i prodotti animali non
trasformati, nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati I e III,
norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo;
b) i prodotti destinati
all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di
origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle disposizioni di cui
alla lettera a) per la produzione animale, i prodotti destinati
all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.
2. Anteriormente al 1o
luglio 1992 la Commissione presenta una proposta riguardante i principi e le
misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli
animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati
all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.
Articolo 2
Ai sensi del presente
regolamento, si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo
di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei
documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono
caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro e che
suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati
ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui agli articoli 6 e 7, ed
in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso, a meno che detti
termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate
alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di
produzione:
- in spagnolo ecológico
- in danese oekologisk
- in tedesco oekologisch
- in greco âéïëïãéêue
- in inglese organic
- in francese biologique
- in italiano biologico
- in olandese biologisch
- in portoghese biológico
Articolo 3
Il presente regolamento
è applicabile, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la
produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il
controllo dei prodotti di cui all'articolo 1.
-
Definizioni -
Articolo 4
Ai fini del presente
regolamento, si intende per:
1) "etichettatura":
le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o
i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e
fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
2) "produzione": le
operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli nello stato in cui vengono
normalmente prodotti nell'azienda agricola;
3) "preparazione":
le operazioni di trasformazione, di conservazione e di condizionamento dei
prodotti agricoli;
4) "commercializzazione":
la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la
vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
5) "operatore": la
persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i
prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che
commercializza tali prodotti;
6) "ingredienti": le
sostanze, compresi gli additivi, usate per la preparazione dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1,lettera b), e ancora presenti nel prodotto finito,
eventualmente in forma modificata;
7) "prodotti
fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1 della direttiva
79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere
in commercio e impiegara prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze
attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2);
8) "detergenti": le
sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22
novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai detergenti (3), modificata da ultimo dalla direttiva
86/94/CEE (4), destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati
dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
-
Etichettatura -
Articolo 5
1. Nell'etichettatura o
nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si
può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:
a) le indicazioni in
questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
b) il prodotto è stato
ottenuto secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 o è stato importato da
paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;
c) il prodotto è stato
ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di
cui agli articoli 8 e 9.
2. Nell'etichettatura o
nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se talune
indicazioni evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo e sono
correlate all'indicazione del prodotto agricolo in questione, qual è stato
prodotto nell'azienda agricola.
3. Nell'etichettatura o
nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
si può fare riferimento, nella denominazione di vendita del prodotto, al metodo
di produzione biologico unicamente se:
a) tutti gli ingredienti di
origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le
norme di cui agli articoli 6 e 7 o sono importati da paesi terzi nell'ambito del
regime di cui all'articolo 11;
b) il prodotto contiene
solo sostanze elencate nell'allegato VI, lettera A, come ingredienti di origine
non agricola;
c) il prodotto o i suoi
ingredienti non sono stati sottoposti, durante la preparazione, a trattamenti
mediante raggi ionizzanti o che prevedono l'uso di sostanze non elencate
nell'allegato VI, lettera B;
d) il prodotto è stato
preparato da un operatore assoggettato alle misure di controllo previste agli
articoli 8 e 9.
4. In deroga al paragrafo
3, lettera a), nella preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera b), possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non
conformi ai requisiti indicati nello stesso paragrafo 3 nei limiti di un tenore
massimo del 5 % degli ingredienti di origine animale nel prodotto finale e a
condizione che:
- si tratti di ingredienti
di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui
agli articoli 6 e 7, oppure - si tratti di ingredienti di origine agricola che
non sono prodotti in sufficiente quantità nella Comunità secondo le norme di cui
agli articoli 6 e 7.
5. Durante un periodo
transitorio che scade il 1o luglio 1994, possono essere menzionate
sull'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a) o lettera b) indicazioni che si riferiscono alla
conversione all'agricoltura biologica, se il prodotto è composto di un solo
ingrediente di origine agricola, purché:
a) siano pienamente
soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo
3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di
cui all'allegato I, punto 1;
b) sia stato osservato un
periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
c) le indicazioni in
questione non traggano in errore l'acquirente del prodotto sulla diversa natura
dello stesso rispetto ai prodotti che soddisfano tutti i requisiti del presente
regolamento;
d) l'organismo di controllo
abbia debitamente verificato il rispetto delle condizioni enunciate alle lettere
a) e b).
6. Nell'etichettatura o
nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti indicati nel
paragrafo 3, lettera a), si può far riferimento al metodo biologico di
produzione, purché:
a) almeno il 50 % degli
ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti indicati nel paragrafo
3, lettera a);
b) il prodotto sia conforme
ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere b), c) e d);
c) le indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico:
- compaiano solo
nell'elenco degli ingredienti come contemplato nella direttiva 79/112/CEE (1),
modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (2);
- si riferiscano
chiaramente solo agli ingredienti ottenuti secondo le norme di cui agli articoli
6 e 7;
d) gli ingredienti e il
loro tenore figurino in ordine di peso decrescente nell'elenco degli
ingredienti;
e) le indicazioni
nell'elenco degli ingredienti figurino con lo stesso colore e con dimensioni e
caratteri identici.
7. Si possono definire le
modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo
secondo la procedura dell'articolo 14.
8. Sono compilati
all'allegato VI secondo la procedura prevista all'articolo 14 elenchi limitativi
delle sostanze e dei
prodotti di cui al
paragrafo 3, lettera b) e c) ed al paragrafo 4, primo e secondo trattino.
Possono essere precisati le
modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di
queste sostanze.
Se uno Stato membro ritiene
che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe
modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la
motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli
altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui
all'articolo 14.
9. La Commissione
riesamina, anteriormente al 1o luglio 1993, le disposizioni del presente
articolo ed in particolare quelle dei paragrafi 5 e 6 e presenta qualsiasi
proposta appropriata in vista di una sua eventuale revisione.
-
Norme di produzione -
Articolo 6
1. Il metodo di produzione
biologico implica che, nella produzione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a):
a) devono essere osservate
almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di
applicazione;
b) soltanto i prodotti che
sono costituiti da sostanze enumerate negli allegati I e II possono essere
utilizzati come prodotti fitosanitari, detergenti, concimi, o ammendanti del
terreno; essi possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni
descritte negli allegati I e II o se la loro corrispondente utilizzazione è
autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la
pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità
del diritto comunitario.
2. In deroga al paragrafo
1, lettera b), sementi trattate con prodotti che non figurano nell'allegato II e
autorizzati in agricoltura generale nello Stato membro interessato possono
essere utilizzate se l'utilizzatore può dimostrare in modo soddisfacente
all'organismo di controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato
sementi non trattate di una varietà appropriata della specie in questione.
Articolo 7
1. Prodotti che non erano
autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi
nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) quando sono
utilizzate per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali:
- essi sono essenziali per
la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non
sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative
alla selezione dei vegetali e
- le condizioni della loro
utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o
i prodotti vegetali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto
può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti
commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce
indirettamente la presenza i residui nelle parti commestibili e
- la loro utilizzazione non
produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo;
b) quando sono
utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno
- sono essenziali per
esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in
materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le
tecniche di cui all'allegato I, e
- la loro utilizzazione non
produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.
2. Se del caso, per un
prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi
seguenti:
- la descrizione
particolareggiata del prodotto;
- le condizioni di
utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per
garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui
nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili
e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
- le prescrizioni
particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi
siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.
3. Le modifiche
all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di
prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle
specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 14.
4. Qualora uno Stato membro
ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra
apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi
l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati
membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.
- Sistema di
controllo -
Articolo 8
1. Gli operatori che
producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui
all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attività
all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è
esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro
azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.
2. Gli Stati membri
designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche. Gli Stati
membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni
complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace
degli operatori.
3. L'autorità competente ha
cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori
soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.
Articolo 9
1. Gli Stati membri
instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo
designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che
producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti.
2. Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni
del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda
della garanzia di accesso al sistema di controllo.
3. Il sistema di controllo
comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti
all'allegato III.
4. Per l'attuazione del
sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano
un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali
organismi.
5. Per il riconoscimento di
un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi
seguenti:
a) il piano tipo di
controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata
delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo
s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;
b) le sanzioni che
l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità;
c) le risorse adeguate di
personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico,
nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
d) l'obiettività
dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.
6. Quando un organismo di
controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:
a) garantire l'obiettività
dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
b) accertare l'efficienza
dei controlli;
c) prendere conoscenza
delle infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;
d) revocare il
riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i
requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al
paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.
7. L'autorità di controllo
e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:
a) procurano che siano
applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le
misure precauzionali di cui all'allegato III;
b) comunicano le
informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di
controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche
competenti.
8. Gli organismi di
controllo riconosciuti:
a) consentono all'autorità
competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti,
comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta
necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa
incombenti in forza del presente regolamento;
b) trasmettono entro il 31
gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli
operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le
presentano una breve relazione annuale.
9. L'autorità di controllo
e gli organismi di controllo di cui al
paragrafo 1 devono:
a) ove sia accertata
un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o
nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le
indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera
produzione interessata dall'irregolarità;
b) qualora venga accertata
un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in
questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il
metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità
competente dello Stato membro.
10. Possono essere adottate
ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:
a) le modalità di
applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al
paragrafo 6,
b) le modalità di
applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.
- Indicazione di
conformità al regime di controllo -
Articolo 10
1. L'indicazione della
conformità al regime di controllo di cui all'allegato V può figurare unicamente
sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 che:
a) sono conformi alle
disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, degli articoli 6 e 7,
nonché alle disposizioni adottate in forza di queste disposizioni;
b) per l'intera durata
delle operazioni di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema
di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
c) sono stati prodotti o
preparati da operatori che hanno affidato il controllo della loro azienda
all'autorità di controllo o ad un organismo di controllo ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 1, e che hanno ottenuto, da tale autorità o organismo, il diritto
di usare l'indicazione di cui all'allegato V;
d) sono condizionati e
trasportati, fino al punto di vendita al minuto, in imballaggi chiusi;
e) recano sull'etichetta il
nome, se del caso, il marchio depositato dell'organismo di controllo, il nome e
l'indirizzo del produttore e del preparatore e, ove si applichi la direttiva
79/112/CEE, le indicazioni da questa previste.
2. Nell'etichettatura o
nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano
all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia
di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
3. L'autorità di controllo
e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:
a) ove sia accertata
un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o
nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere
l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata
dall'irregolarità;
b) qualora venga accertata
un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore
in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un
periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
4. Possono essere definite,
secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro
dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune
infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni
dell'allegato III.
5. Qualora uno Stato membro
costati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le
indicazioni di cui all'articolo e/o all'allegato V, irregolarità attinenti
all'applicazione del presente regolamento, esso informa in proposito lo Stato
membro che ha riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.
6. Gli Stati membri
prendono i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle
indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.
7. Anteriormente al 1
luglio 1993 la Commissione riesamina l'articolo 10, in particolare per quanto
riguarda la possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione di cui
all'allegato V, e presenta le opportune proposte per la loro eventuale
revisione.
- Importazione da
paesi terzi -
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo
5, i prodotti di cui all'articolo 1importati da un paese terzo possono essere
commercializzati unicamente quando:
a) sono originari di un
paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da
un'unità di produzione, o sono stati controllati da un'organismo di controllo,
se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese
terzo;
b) l'autorità o l'organismo
competente del paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante
che la partita indicata nel certificato:
- è stata ottenuta in un
sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui
agli articoli 6 e 7; e
- è stata sottoposta ad un
sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame
previsto dal paragrafo 2, lettera b).
2. Per decidere se, per
taluni prodotti di cui all'articolo 1, un paese terzo possa, su sua richiesta,
essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in
particolare:
a) delle garanzie che il
paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità,
quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 6 e
7;
b) dell'efficacia delle
misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla
Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui
agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della
lettera a). Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione
può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il
cui controllo è considerato equivalente.
3. Il certificato di cui al
paragrafo 1, lettera b), deve:
a) accompagnare la merce
nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore
deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità di controllo per
almeno due anni;
b) essere compilato secondo
le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo
14.
4. Norme d'attuazione
dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la
procedura prevista all'articolo 14.
5. Nell'esame della domanda
di un paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i
ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la
sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di
controllo effettivamente applicate nel paese terzo in questione.
-
Libera circolazione nella Comunità -
Articolo 12
Gli Stati membri non
possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la
indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti
che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
-
Disposizioni amministrative e applicazione -
Articolo 13
Possono essere adottate,
secondo la procedura di cui all'articolo 14:
- le modifiche da apportare
agli allegati I, II, III, IV e VI;
- le modalità di
applicazione delle disposizioni contenute negli allegati I e III.
Articolo 14
La Commissione
è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione. Ove si faccia ricorso alla
procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione
sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula
il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in seno al
comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la
ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al
voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere
del comitato.
Qualora le misure
previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la
Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle
misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Qualora,
allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al
Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate
dalla Commissione.
Articolo 15
Gli Stati membri
informano la Commissione ogni anno, anteriormente al 1 luglio, delle misure
prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento
e trasmettono, in particolare:
- l'elenco degli operatori
che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di
controllo di cui all'articolo 9;
- una relazione concernente
la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.
Inoltre gli Stati membri
comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli
organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro
struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro
sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.
La Commissione
provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati
comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.
Articolo 16
1. Il presente regolamento
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
2. Gli Stati membri mettono
in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'articolo 5, l'articolo
8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili 12 mesi dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento. Il termine per l'entrata in vigore
dell'articolo 11, paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui
all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni
provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo
in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al
Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale paese nell'elenco
previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del
termine di cui al primo comma.
Per il rispetto del periodo
di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il
periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella
misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di
controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle
disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme
internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.
4. Durante un periodo di
dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli
Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare
l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono
numerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i
requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.
5. Durante un periodo che
scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente
all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare,
conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che
non figurano nell'allegato VI precitato.
6. Gli Stati membri
comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate
in applicazione dei paragrafi 4 e 5. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo,
addì 24 giugno 1991.
Per il Consiglio Il
Presidente J.-C. JUNCKER
(1) GU n. C 4 del 9. 1.
1990, pag. 4 e GU n. C 101 del 18. 4. 1991, pag. 13.
(2) GU n. C 106 del 22.
4. 1991, pag. 27.
(3) GU n. C 182 del 23.
7. 1990, pag. 12.
(1) GU n. L 33 dell' 8.
2. 1979, pag. 36.
(2) GU n. L 159 del 10.
6. 1989, pag. 58.
(3) GU n. L 347 del 17.
12. 1973, pag. 51.
(4) GU n. L 80 del 25.
3. 1986, pag. 51.
(1) GU n. L 33 dell'8.
2. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 186 del 30.
6. 1989, pag. 17.
ALLEGATO I
NORME PER LA PRODUZIONE
BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE
-
Vegetali e prodotti vegetali -
1. Le norme di
produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate
negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della
semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni
prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità
competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o
abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
2. La fertilità e
l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate, nei casi
appropriati, mediante:
a) la coltivazione di
leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo
nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale,
b) l'incorporazione nel
terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che
operano nel rispetto delle norme del presente regolamento. In attesa che vengano
adottate norme tecniche comuni relative alle produzioni animali biologiche, i
sottoprodotti dell'allevamento, come il concime animale, possono essere
utilizzati qualora provengano da allevamenti che operino nel rispetto della
normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di pratiche in materia di
produzione animale biologica riconosciute internazionalmente.
L'integrazione con altri
concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita unicamente
qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento
del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al primo
comma, lettere a) e b). Per l'attivazione del composto possono essere utilizzate
preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microorganismi o
di vegetali.
3. La lotta contro i
parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso
di misure:
- scelta di specie e
varietà adeguate;
- programma di rotazione
appropriato;
- coltivazione meccanica;
- protezione dei nemici
naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio
siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
- eliminazione delle
malerbe mediante bruciatura.
Possono essere
utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo
immediato che minacci le colture.
ALLEGATO II A
Prodotti autorizzati a
titolo eccezionale per la concimazione e l’ammendamento del terreno
conformemente alle disposizioni dell’Allegato 1 par. 2.
Tipo |
Nome |
Descrizione, composizione, condizioni d’uso |
Prodotti composti o
contenenti unicamente le sostanze riportate nell’elenco seguente |
Letame |
-
Prodotto
costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali
vegetali (lettiera).
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo.
-
Indicazione
delle specie animali.
-
Proveniente
unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell’art. 6, par. 4 del
Reg. CE n. 2328/91, modificato dal Reg. CE n. 3669/93.
|
|
Letame essiccato e
deiezioni avicole disidratate |
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
-
Indicazione
delle specie animali.
-
Proveniente
unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell’art. 6, par. 4 del
Reg. CE n. 2328/91.
|
|
Deiezioni animali,
composte, inclusa la pollina ed il letame |
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo.
-
Indicazione
delle specie animali.
-
Provenienti da
allevamenti industriali.
|
|
Escrementi liquidi
di animali (liquame, urina, ecc.) |
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
-
Indicazione
delle specie animali.
-
Impiego previa
fermentazione controllate e/o diluizione adeguata.
-
Proibiti se
provenienti da allevamenti industriali.
|
|
Torba |
Impiego limitato
all’orticoltura, alla floricoltura ed all’arboricoltura. |
|
Residui di fungaie |
La composizione
iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente
elenco. |
|
Deiezioni di vermi
(Vermicompost) e di insetti |
|
|
Guano |
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo |
|
Miscela composta di
materiali vegetali |
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo |
Prodotti o
sottoprodotti di origine animale |
Farina di sangue |
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo |
|
Polvere di zoccoli |
|
|
Polvere di corna
|
|
|
Polvere di ossa,
anche degelatinata |
|
|
Nero animale
(carbone animale) |
|
|
Farina di pesce
|
|
|
Farina di carne |
|
|
Pennone |
|
|
Lana |
|
|
Pellami |
|
|
Pelli e crini |
|
|
Prodotti
lattiero-caseari |
|
Prodotti e
sottoprodotti organici di origine vegetale |
Farina di panelli
di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc. |
|
Alti |
Alghe e prodotti a
base di alghe |
Ottenuti unicamente
mediante:
-
trattamenti
fisici compresi la disidratazione, il congelamento e la macinazione.
-
estrazione con
acqua o con soluzioni acquose acide e/o basiche.
|
|
Segatura e trucioli
di legno |
Legname non
trattato chimicamente dopo l’abbattimento |
|
Cortecce compostate |
Legname non
trattato chimicamente dopo l’abbattimento |
|
Cenere di legno |
Proveniente da
legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento |
|
Fosfato naturale
tenero |
-
Prodotto
definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio, modificato dalla
Direttiva 89/284/CE
-
Tenore di
cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5
|
|
Fosfato allumino-
calcico |
-
Prodotto
definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio, modificato dalla
Direttiva 89/284/CEE.
-
Tenore di
cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5
-
Impiego
limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
|
|
Scorie di
defosforazione |
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo |
|
Sale grezzo di
potassio (Kainite, Silvinite, ecc.) |
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo |
|
Solfato di potassio
contenente sale di magnesio |
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
-
Derivato da
sale grezzo di potassio
|
|
Borlande ed
estratti di borlande |
Escluse borlande
con sali ammoniacali |
|
Carbonato di calcio
di origine naturale (creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato,
ecc.) |
|
|
Solfato di magnesio
(Kieserite, ecc.)
|
-
Unicamente di
origine naturale
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
|
|
Soluzione di
cloruro di calcio |
-
Trattamento
fogliare su melo dopo che sia stata diagnosticata una carenza di
calcio
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
|
|
Solfato di calcio
(gesso) |
-
Prodotto
definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio, modificato dalla
Direttiva 89/284/CEE.
-
Unicamente di
origine naturale
|
|
Zolfo elementare |
-
Prodotto
definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio, modificato dalla
Direttiva 89/284/CEE.
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
|
|
Oligoelementi |
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
-
Oligoelementi
riconosciuti nelle Direttiva 89/530/CEE
|
|
Cloruro di sodio |
-
Necessità
riconosciuta dall’organismo o dall’autorità di controllo
|
|
Farina di roccia |
|
ALLEGATO II B
-
Prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie -
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI DI
CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI
CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9
A.
Aziende agricole che producono vegetali e prodotti vegetali
1. La produzione deve
avvenire in un'unità i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di
magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca
conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento;
possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione e/o di
condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al
condizionamento della propria produzione agricola.
2. Nella fase iniziale
dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di
controllo provvedono a:
- compilare una descrizione
completa dell'unità, con l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di
produzione e degli appezzamenti nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono
effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;
- elencare tutte le misure
concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle
disposizioni previste dal presente regolamento.
La descrizione e le misure
di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal
responsabile dell'unità in questione. Nella relazione devono inoltre figurare:
- la data dell'ultima
applicazione sugli appezzamenti in oggetto dei prodotti il cui impiego non è
conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e
dell'articolo 7;
- l'impegno del produttore
ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e ad accettare,
in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9,
paragrafo 9.
3. Ogni anno, anteriormente
alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a
tale organismo il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una
descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.
4. Deve essere tenuta una
contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo
di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime
acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta
una contabilità su registri o su documenti della natura, delle quantità e dei
destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano
vendite dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi
globali giornalieri.
5. È vietato il
magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il
cui impiego è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b), e l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli
articoli 5, 6 e 7 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
6. Ogni anno, anteriormente
alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a
tale organismo il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una
descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.
7. Deve essere tenuta una
contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo
di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime
acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta
una contabilità su registri o su documenti della natura, delle quantità e dei
destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano
vendite dirette al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi
globali giornalieri.
8. È vietato il
magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il
cui impiego è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b), e dell'articolo 7.
9. Oltre a eventuali
ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una
volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono
essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del
presente regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si
sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è
compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità
sottoposta al controllo.
10. Ai fini dell'ispezione,
il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di
magazzinaggio e di produzione e ai diversi appezzamenti, nonché alla contabilità
e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.
11. I prodotti di cui
all'articolo 1 che non sono ancora condizionati negli imballaggi destinati al
consumatore finale possono essere trasportati in altre unità solo in imballaggi
o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti
di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali
indicazioni previste da disposizioni regolamentari, figurino:
- il nome e l'indirizzo del
responsabile della produzione o della preparazione del prodotto;
- il nome del prodotto;
- 'indicazione che il
prodotto è sottoposto al regime di controllo di cui al presente regolamento.
12. Quando un operatore
gestisce più unità di produzione nella stessa regione le unità che sono situate
nella regione e che producono vegetali o prodotti vegetali non previsti
nell'articolo 1 sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto
attiene al punto 2, primo comma ed ai punti 3, 4 e 5. In queste unità non
possono essere prodotti vegetali della stessa varietà dei vegetali prodotti
nell'unità di cui al punto 1.
B.
Unità di trasformazione e di condizionamento di prodotti vegetali e di derrate
alimentari contenenti essenzialmente prodotti vegetali
1. All'inizio
dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di
controllo provvedono a:
- compilare una descrizione
completa dell'unità, con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la
trasformazione, il condizionamento e il magazzinaggio dei prodotti agricoli
prima e dopo le operazioni;
- stabilire tutte le misure
concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle
disposizioni del presente regolamento.
La descrizione e le
misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal
responsabile dell'unità in questione.
Nella relazione deve
figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo
che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad
accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
2. Deve essere tenuta una
contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare:
- l'origine, la natura e le
quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1 consegnati all'unità;
- la natura, le quantità e
i destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità;
- qualsiasi altra
informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di un controllo
adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità degli
ingredienti, additivi ed adiuvanti di fabbricazione presi in consegna
dall'unità, nonché la composizione dei prodotti trasformati.
3. Quando nell'unità sono
anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti
all'articolo 1:
- l'unità deve disporre di
locali separati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e
dopo le operazioni;
- le operazioni devono
essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da
operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1;
- qualora dette operazioni
non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro
termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo;
- devono essere prese tutte
le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare
mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione
previste nel presente regolamento.
4. Oltre alle ispezioni non
preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta
all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la
ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Essi
devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un
prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di
ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.
5. Ai fini di tale
ispezione l'operatore dà all'organismo di controllo libero accesso all'unità e
alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre
all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.
6. Sono applicabili i
requisiti in materia di trasporto di cui al punto 8 della parte A.
ALLEGATO IV
ELEMENTI CHE DEVONO
FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
a) Nome e indirizzo
dell'operatore;
b) ubicazione delle
località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli
appezzamenti (dati catastali);
c) natura delle operazioni
e dei prodotti;
d) impegno dell'operatore
ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;
e) quando si tratta di
un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di
utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è
conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7;
f) nome dell'organismo
riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda,
qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato
introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.
ALLEGATO V
INDICAZIONE DI
CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO
L'indicazione di
conformità al regime di controllo deve figurare nella lingua o nelle lingue
utilizzate nell'etichettatura.
- ES:Agricultura Ecológica
- Sistema de control CEE
-
DK:OEkologisk Landbrug - EF Kontrolordning
-
D:Biologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem
- GR:ÂéïëïãéêÞ
Ãaaùñãssá - Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ AAÏÊ
- EN:Organic
Farming - EEC Control System
-
F:Agriculture biologique - Système de contrôle CEE
- IT:Agricoltura biologica
- Regime di controllo CEE
- NL:Biologische landbouw -
EEG-controlesysteem
- PO:Agricultura biologica
- Sistema de controlo CEE
ALLEGATO VI
A. Sostanze autorizzate
come ingredienti di origine non agricola [articolo 5, paragrafo 3, lettera b)]:
B. Sostanze il cui impiego
è autorizzato durante la preparazione [articolo 5, paragrafo 3, lettera c)]:
C. Ingredienti di origine
agricola (articolo 5, paragrafo 4).
|