Legge
14 dicembre 2000, n. 376
"Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping"
(Si rammenta
che questa pagina non ha alcun valore legale e non può sostituire in alcun
modo la Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Tutela sanitaria
delle attività sportive. Divieto di
doping)
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute
individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi
etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping,
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi
della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti
dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità
delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie
o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità
psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione
o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche
ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo
al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping
la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche,
finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso
dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate
e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico
trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo
e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti
dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo
di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione
e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi,
purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle
sostanze dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping
a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge
29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale
olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo,
in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto
del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di
cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle
rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi
delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza
non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le
stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
(Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul
doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che
svolge le seguenti attività:
a)
predispone
le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle
stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3;
b)
determina,
anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni
competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo
sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto
conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive
stesse;
c)
effettua,
tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici
specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli
di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili
a fini di doping nelle attività sportive;
d)
individua
le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con
le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e)
mantiene
i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali,
garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il
doping.
f)
può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare
presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate,
gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle
attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità
di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a)
due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni
di presidente;
b)
due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c)
due rappresentanti
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
d)
un rappresentante
dell’Istituto superiore di sanità;
e)
due rappresentanti
del CONI;
f)
un rappresentante
dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g)
un rappresentante
degli atleti;
h)
un tossicologo
forense;
i)
due medici
specialisti di medicina dello sport;
l)
un pediatra;
m)
un patologo
clinico;
n)
un biochimico clinico;
o)
un farmacologo clinico;
p)
un rappresentante
degli enti di promozione sportiva.
q)
un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere
f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni
e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e
n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini
dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m)
del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o)
e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento
e per l’attività della Commissione sono determinati, con il regolamento
di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori
per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività
sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO
o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni
dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata
con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare
la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori
accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale
nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità
definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a)
effettuano
i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
b)
eseguono
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche
utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c)
collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di
cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive
diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di
funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita
la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni
di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività
del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso
il Comitato medesimo.
Art. 5.
(Competenze
delle regioni)
1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali,
programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività
sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti
di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo
4, comma 3.
Art. 6.
(Integrazione
dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate,
le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati
sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente
legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari
nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi
ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia
riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per
la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione a pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non
siano ripartiti nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione
che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito
dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre
tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute
di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1
e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti
di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione
dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle
problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente
comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Farmaci
contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci
appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi
nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente
al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate,
distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture
autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare
un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione,
sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni
descritte nell’apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano
attività sportiva".
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della
presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto
della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che
contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche
vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono
prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.
Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione
al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
nonchè sull’attività svolta dalla Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni
penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni
a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non
siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare
i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche
ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche
o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso
a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a)
se dal fatto
deriva un danno per la salute;
b)
se il fatto
è commesso nei confronti di un minorenne;
c)
se il fatto
è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione
sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti
dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio
della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla
condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI,
delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione
riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate
a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente
o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma
1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente,
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni
a lire 150 milioni.
Art.
10.
(Copertura
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati
in lire 2 miliardi annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo
annue, a decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI. L’importo
corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato
ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre
2000
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