Correre nel verde Sport e tempo libero - Correre nel verde direttore responsabile Giorgio Gandini


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Statuto

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE

 

 Art. 1 - Costituzione, scopi e sede

 [1] La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato, che non persegue fini di lucro, riconosciuta a norma dell’art. 18 del D.Lvo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, a durata illimitata, costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Tutta l’attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dal Regolamento Antidoping del C.O.N.I. che si accetta incondizionatamente.

 [2] Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive.

 [3] La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla FIBA ed è l'unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all’aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3, Water Basket, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, ed è l’unica rappresentante di ogni altra disciplina nell’ambito della pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.

 [4] La F.I.P. ha sede in Roma.

 Art. 2 – Composizione

 [1] La F.I.P. è costituita da Società ed Associazioni sportive (di seguito denominate solamente “Società”) che praticano, promuovono od organizzano lo sport della pallacanestro agonistico o amatoriale, costituite quali Società ed Associazioni sportive di qualsiasi forma giuridica, la cui richiesta di affiliazione sia stata presentata al Consiglio Federale e da questi accettata.

 [2] La F.I.P. ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge la sua attività sotto la vigilanza del C.O.N.I., a norma della legislazione vigente.

 [3] L'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici o, comunque, non professionistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali purché questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.

 [4] Le Società di cui al comma 1 sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, del Consiglio Federale della F.I.P. e devono essere rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna con l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.P. e comunque nel rispetto dell’art. 90 della Legge n. 289/02 così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 Maggio 2004 da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i Regolamenti interni e le loro modifiche. Qualora, nei campionati professionistici, sia scelto il modello della Società per azioni o Società a responsabilità limitata è fatto obbligo di prevedere nello Statuto e nell’atto costitutivo che almeno il 10% degli utili sia destinato all’attività giovanile e di formazione tecnico–sportiva e, comunque, è fatto obbligo di rispettare la Legge 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni.

 [5] L’affiliazione alla F.I.P. delle Società ed il tesseramento delle varie categorie di dirigenti, atleti, tecnici ed arbitri sono disciplinati dagli appositi Regolamenti, Organico ed Esecutivo. [6] Tutte le Società e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali.

 [7] Qualsiasi Società affiliata o persona tesserata ha il diritto a rinunciare al proprio status federale mediante comunicazione scritta alla F.I.P.. Qualsiasi persona fisica, ha il diritto di fare istanza di tesseramento alla F.I.P. come atleta, dirigente, tecnico ed arbitro nel rispetto delle diverse categorie disciplinate dai Regolamenti Organico ed Esecutivo.

 Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

 [1] Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni delle Federazione.

 [2] Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.

 [3] Gli affiliati hanno diritto:

 a) a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

 b) a partecipare all’attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all’attività di carattere internazionale;

 c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;

 d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.

 [4] I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni delle Federazione.

 [5] I tesserati hanno diritto:

 a) a partecipare all’attività federale;

 b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.

 [6] I tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I., della FIBA e della F.I.P..

 [7] I tesserati sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. [8] Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

 Art. 4 – Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

 [1] Gli affiliati entrano a far parte della F.I.P. dopo l’accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

 [2] Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale.

 [3] Le Società e le Associazioni devono stabilire la loro sede nel territorio italiano.

 [4] Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamenti Federali.

 [5] Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:

 a) per recesso;

 b) per mancata riaffiliazione annuale;

 c) per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;

 d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;

 e) per revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l’affiliazione;

 f) per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni sportivi consecutivi.

 [6] Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell’affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I..

 [7] Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all’atto del tesseramento nelle rispettive categorie e con l’accettazione di una carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.

 [8] Il tesseramento è valido per l’anno sportivo (01/07-30/06) e le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti Federali.

 [9] Il tesseramento cessa:

 a) nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell’affiliato;

 b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

 c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di giustizia;

 d) per morosità.

 [10] E’ fatto divieto di tesserarsi per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti.

 Art. 5 – Vincolo sportivo

 [1] Lo scioglimento del tesseramento di un giocatore avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva successiva, al compimento del 32° anno dell’età anagrafica.

 [2] Per partecipare ad un campionato federale, il giocatore “svincolato” deve tesserarsi, con validità annuale, per una Società non professionistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti