Statuto
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO
TITOLO I
COSTITUZIONE,
SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE
Art.
1 - Costituzione, scopi e sede
[1]
La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) è un'Associazione con
personalità giuridica di diritto privato, che non persegue fini di lucro,
riconosciuta a norma dell’art. 18 del D.Lvo 23 luglio 1999 n. 242 e
successive modificazioni, a durata illimitata, costituita nel 1921 allo
scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro
in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione
vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale
de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive
del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Tutta l’attività
federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti
applicativi e dal Regolamento Antidoping del C.O.N.I. che si accetta
incondizionatamente.
[2]
Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di
democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione
di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella
salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive.
[3]
La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla FIBA ed è l'unica rappresentante
dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali,
svolte al coperto o sui campi all’aperto, quali Beach Basket, 3 contro
3, Water Basket, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali,
ed è l’unica rappresentante di ogni altra disciplina nell’ambito della
pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.
[4]
La F.I.P. ha sede in Roma.
Art.
2 – Composizione
[1]
La F.I.P. è costituita da Società ed Associazioni sportive (di seguito
denominate solamente “Società”) che praticano, promuovono od organizzano
lo sport della pallacanestro agonistico o amatoriale, costituite quali
Società ed Associazioni sportive di qualsiasi forma giuridica, la cui
richiesta di affiliazione sia stata presentata al Consiglio Federale
e da questi accettata.
[2]
La F.I.P. ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge
la sua attività sotto la vigilanza del C.O.N.I., a norma della legislazione
vigente.
[3]
L'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici
e dilettantistici o, comunque, non professionistici, sulla base dei
criteri stabiliti dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello
Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi
internazionali purché questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni
e gli indirizzi del CIO e del CONI, garantendo un costante equilibrio
di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici,
nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.
[4]
Le Società di cui al comma 1 sono soggette al riconoscimento ai fini
sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega,
del Consiglio Federale della F.I.P. e devono essere rette da uno Statuto
redatto sulla base del principio di democrazia interna con l’obbligo
di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo
Statuto e ai Regolamenti della F.I.P. e comunque nel rispetto dell’art.
90 della Legge n. 289/02 così come modificato dalla Legge n. 128 del
21 Maggio 2004 da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale
del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta. Ad analoga
approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo
Statuto nonché i Regolamenti interni e le loro modifiche. Qualora, nei
campionati professionistici, sia scelto il modello della Società per
azioni o Società a responsabilità limitata è fatto obbligo di prevedere
nello Statuto e nell’atto costitutivo che almeno il 10% degli utili
sia destinato all’attività giovanile e di formazione tecnico–sportiva
e, comunque, è fatto obbligo di rispettare la Legge 23 marzo 1981 n.
91, e successive modificazioni.
[5]
L’affiliazione alla F.I.P. delle Società ed il tesseramento delle varie
categorie di dirigenti, atleti, tecnici ed arbitri sono disciplinati
dagli appositi Regolamenti, Organico ed Esecutivo. [6] Tutte le Società
e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano
ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali.
[7]
Qualsiasi Società affiliata o persona tesserata ha il diritto a rinunciare
al proprio status federale mediante comunicazione scritta alla F.I.P..
Qualsiasi persona fisica, ha il diritto di fare istanza di tesseramento
alla F.I.P. come atleta, dirigente, tecnico ed arbitro nel rispetto
delle diverse categorie disciplinate dai Regolamenti Organico ed Esecutivo.
Art.
3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati
[1]
Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri associati
il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni
e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze
e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme
e le deliberazioni delle Federazione.
[2]
Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione
gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.
[3]
Gli affiliati hanno diritto:
a)
a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b)
a partecipare all’attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti
specifici, nonché all’attività di carattere internazionale;
c)
ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli
Organi competenti;
d)
a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla
F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.
[4]
I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti
Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate
nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di
carattere economico secondo le norme e le deliberazioni delle Federazione.
[5]
I tesserati hanno diritto:
a)
a partecipare all’attività federale;
b)
a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche
elettive federali.
[6]
I tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono esercitare
con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini
sportive in conformità alle norme del C.O.N.I., della FIBA e della F.I.P..
[7]
I tesserati sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo,
la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate
sanzioni. [8] Gli atleti selezionati per le rappresentative federali
sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione
della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi
conferito.
Art.
4 – Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.
[1]
Gli affiliati entrano a far parte della F.I.P. dopo l’accoglimento della
domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente
dal Consiglio Federale.
[2]
Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera
del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata
dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale.
[3]
Le Società e le Associazioni devono stabilire la loro sede nel territorio
italiano.
[4]
Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione
nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamenti Federali.
[5]
Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
a)
per recesso;
b)
per mancata riaffiliazione annuale;
c)
per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale
secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
d)
per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate
dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
e)
per revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli
casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere
l’affiliazione;
f)
per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività
promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni
sportivi consecutivi.
[6]
Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell’affiliazione, è ammesso
ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’art. 7 comma
5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I..
[7]
Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all’atto del
tesseramento nelle rispettive categorie e con l’accettazione di una
carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.
[8]
Il tesseramento è valido per l’anno sportivo (01/07-30/06) e le modalità
per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti Federali.
[9]
Il tesseramento cessa:
a)
nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell’affiliato;
b)
per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica
che ha determinato il tesseramento;
c)
per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti
Organi di giustizia;
d)
per morosità.
[10]
E’ fatto divieto di tesserarsi per coloro che si siano sottratti volontariamente,
con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari
instaurati a loro carico o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei
loro confronti.
Art.
5 – Vincolo sportivo
[1]
Lo scioglimento del tesseramento di un giocatore avviene, in maniera
automatica, a partire dalla stagione sportiva successiva, al compimento
del 32° anno dell’età anagrafica.
[2]
Per partecipare ad un campionato federale, il giocatore “svincolato”
deve tesserarsi, con validità annuale, per una Società non professionistica
entro i termini stabiliti dai Regolamenti
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