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Dir. 15-7-1980 n. 80/777/CEE
Direttiva del Consiglio
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
Pubblicata nella
G.U.C.E. 30 agosto 1980, n. L 229.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Parlamento europeo (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
considerando che le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque
minerali naturali; che, al riguardo, nella Comunità sono state accolte varie
definizioni; che tali legislazioni fissano le condizioni per il riconoscimento
delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di
utilizzazione delle sorgenti; che esse contengono inoltre norme particolari per
la commercializzazione delle acque in questione;
considerando che le differenze esistenti tra queste legislazioni ostacolano la
libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni
della concorrenza, ed hanno, conseguentemente, una diretta incidenza
sull'attuazione e sul funzionamento del mercato comune;
considerando che, nel caso specifico, questi ostacoli possono essere eliminati
sia in forza dell'obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul
proprio territorio la vendita delle acque minerali naturali riconosciute come
tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell'emanazione di norme
comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo
batteriologico ed i requisiti per l'utilizzazione di denominazioni particolari
per determinate acque minerali;
considerando che, in attesa di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul
riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, è opportuno prevedere,
fino all'applicazione dei detti accordi, le condizioni per l'ammissione nella
Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati dai
paesi terzi;
considerando che è necessario vigilare affinché le acque minerali naturali
conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui
sono state riconosciute come tali; che è pertanto opportuno che i recipienti
utilizzati per il condizionamento delle acque siano muniti di un idoneo
dispositivo di chiusura;
considerando che le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda
l'etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 79/112/CEE del
Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità; che
la presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le
deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali;
considerando che, al fine di semplificare e accelerare la procedura, è opportuno
affidare alla Commissione l'adozione di misure di applicazione di carattere
tecnico e in particolare la determinazione delle modalità relative al prelievo
dei campioni e dei metodi d'analisi necessari al controllo della composizione
delle acque minerali naturali;
considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla
Commissione competenze per l'esecuzione delle norme nel settore delle derrate
destinate all'alimentazione umana, occorre prevedere una procedura che
istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
nell'ambito del comitato permanente per le sostanze alimentari, istituito con
decisione 69/414/CEE,
ha adottato la presente direttiva:
(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1970, n. C 69.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 10 maggio 1971, n. C 45.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 19 aprile 1971, n. C 36.
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato
membro e riconosciute dall'autorità responsabile di tale Stato membro come acque
minerali naturali conformi alle norme contenute nell'allegato I, parte I.
2. La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un
paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali
naturali dall'autorità responsabile di uno Stato membro.
La acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento
solo se l'autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo
abbia accertato che esse sono conformi all'allegato I, parte I, e che si è
proceduto al controllo permanente dell'applicazione delle disposizioni
dell'allegato II, paragrafo 2.
Il periodo di validità dell'accertamento di cui al secondo comma non può
superare i cinque anni. Qualora l'accertamento sia rinnovato prima della fine di
tale periodo, non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma
(6).
3. La presente direttiva non si applica:
- alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE;
- alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli
stabilimenti termali o idrotermali.
4. Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà debitamente motivato
dall'autorità responsabile dello Stato membro e formerà oggetto di pubblicazione
ufficiale.
5. Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al
riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L'elenco delle
acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
(6) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri emanano le disposizioni utili affinché soltanto le acque di cui
all'articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano
essere commercializzate come acque minerali naturali.
Articolo 3
Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque
condizionate in conformità dell'allegato II.
Articolo 4 (7)
1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire
unicamente i seguenti trattamenti:
a) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello
zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da
ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della
composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua
stessa le sue proprietà;
b) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da
talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di
ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della
composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua
stessa le sue proprietà, e sempreché:
- il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite con la
procedura di cui all'articolo 12 e previa consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana istituito con decisione 95/273/CE della Commissione,
- il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse
specificamente controllato;
c) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle
lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica
della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono
all'acqua stessa le sue proprietà, e sempreché:
- il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite secondo la
procedura di cui all'articolo 12 e previa consultazione del comitato scientifico
dell'alimentazione umana;
- il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse
specificamente controllato;
d) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante
procedimenti esclusivamente fisici.
2. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono
essere soggette a aggiunte diverse dall'incorporazione o reincorporazione di
anidride carbonica alle condizioni previste nell'allegato I, parte III.
3. In particolare sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, a
prescindere dal paragrafo 2, l'aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi
altro trattamento tale da modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.
4. Il paragrafo 1 non impedisce l'utilizzazione delle acque minerali naturali o
delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti
analcoliche.
(7) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
Articolo 5
1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un'acqua
minerale naturale dev'essere conforme al suo microbismo normale ed essere prova
di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale
tenore dev'essere determinato alle condizioni previste all'allegato I, parte II,
punto 1.3.3.
Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100, per
millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20
per millilitro a 37 °C in 24 ore, in agar-agar. Il tenore suddetto dev'essere
misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12
ore l'acqua dev'essere mantenuta ad una temperatura di 4 °C ± 1 °C.
Alla sorgente, i valori suddetti non dovrebbero normalmente superare,
rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 °C in 72 ore, e 5 per ml a
37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori debbono essere considerati come
indicativi e non come concentrazioni massime.
2. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale
deve essere esente da:
a) parassiti e microrganismi patogeni;
b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del
campione esaminato;
c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;
d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui
all'allegato II, nella fase della commercializzazione,
- il tenore totale di microrganismi revivificabili dell'acqua minerale naturale
può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore in germi alla
sorgente;
- l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista
organolettico.
Articolo 6
Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali
deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di
falsificazione o di contaminazione.
Articolo 7
1. La denominazione di vendita delle "acque minerali naturali" è "acqua minerale
naturale" ovvero, se si tratta di un'acqua minerale naturale effervescente
definita all'allegato I, parte III, a seconda dei casi "acqua minerale naturale
naturalmente gassosa", "acqua minerale naturale rinforzata col gas della
sorgente", "acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica".
Le denominazioni di vendita delle acque minerali naturali sottoposte ad un
trattamento contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è completata,
secondo il caso, dalle menzioni "totalmente degassata" o "parzialmente degassata".
2. Le etichette delle acque minerali naturali devono recare anche le seguenti
informazioni obbligatorie:
a) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;
b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome di questa;
c) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo
1, lettere b) e c) (8).
2 bis. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni
sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono
mantenere le disposizioni nazionali (9).
[3. Gli Stati membri possono inoltre:
a) mantenere le disposizioni che impongono l'indicazione del paese d'origine;
tale menzione non può tuttavia essere imposta per le acque minerali naturali
provenienti da una sorgente situata all'interno della Comunità;
b) adottare le disposizioni che prevedono l'indicazione degli eventuali
trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).] (10).
(8) L'originario paragrafo 2 è stato così sostituito dagli
attuali paragrafi 2 e 2 bis in base all'articolo 1 della direttiva 96/70/CE.
(9) Il testo del paragrafo 2 è stato così sostituito dal paragrafo 2 e dal
paragrafo 2 bis in base all'articolo 1 della direttiva 96/70/CE.
(10) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 96/70/CE.
Articolo 8
1. I nomi di località, frazione o luoghi determinanti possono entrare nella
composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono ad
un'acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla
designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di
sfruttamento della sorgente.
2. È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di
acque minerali naturali provenienti dalla stessa sorgente.
3. Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque
minerali naturali sono poste in vendita recano l'indicazione di una designazione
commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione,
l'indicazione di tale luogo o il nome della sorgente devono essere stampati
mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari una volta e mezza il
carattere più grande utilizzato per l'indicazione di tale designazione
commerciale.
Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si
applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al
precedente comma in ordine all'importanza attribuita al nome della sorgente o al
luogo della sua utilizzazione, rispetto all'indicazione della designazione
commerciale.
Articolo 9
1. È vietato l'uso, sia sulle confezioni, o etichette, sia nella pubblicità
sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di
commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che:
a) per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non
possedute, in ordine all'origine, alla data di autorizzazione all'esercizio, ai
risultati delle analisi o riferimenti analoghi a garanzie di autenticità;
b) per quanto riguarda un'acqua potabile condizionata non conforme alle
disposizioni dell'allegato I, parte I, possano ingenerare confusione con acque
minerali naturali, in particolare l'espressione "acqua minerale".
2. a) Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale
naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia
umana.
b) Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all'allegato III a condizione
che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne
siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state
stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami
farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente
sperimentati, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte I,
paragrafo 2.
c) Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni "stimola la digestione",
"può favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe. Essi possono
inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contraddizione con i
principi di cui alla lettera a) e siano compatibili con i principi di cui alla
lettera b).
3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni - sia
sulle confezioni o sulle etichette che nella pubblicità - concernenti l'idoneità
di un'acqua minerale naturale per l'alimentazione dei neonati. Dette
disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell'acqua ai fini
dell'utilizzazione di queste menzioni.
Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali disposizioni ne informano
preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.
4. Tre anni al massimo dopo la notifica della presente direttiva la Commissione
presenta al Consiglio una relazione e, se necessario, idonee proposte relative
all'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato I, parte II, punto
1.2.12.
4 bis. Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al
consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché:
- soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all'allegato II, paragrafi 2
e 3 che si applicano in toto alle acque di sorgente;
- soddisfino i requisiti microbiologici di cui all'articolo 5;
- osservino le disposizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 8;
- non siano state sottoposte a trattamenti diversi da quelli menzionati
all'articolo 4. Altri trattamenti potranno essere autorizzati con la procedura
di cui all'articolo 12.
Le acque di sorgente dovranno inoltre rispettare le disposizioni della direttiva
80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano (11).
4 ter. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito al trattamento
delle acque di sorgente di cui al quarto trattino dell'articolo 9, paragrafo 4
bis, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali al riguardo
(12).
(11) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
(12) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 96/70/CE.
Articolo 10
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio
delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della
presente direttiva non sia ostacolato dall'applicazione delle disposizioni
nazionali non armonizzate che regolano le proprietà, la composizione, le
modalità di utilizzazione, il condizionamento, l'etichettatura o la pubblicità
delle acque minerali naturali o dei prodotti alimentari in genere.
[2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni nazionali non armonizzate
giustificate da motivazioni
- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, a condizioni che tali disposizioni non siano tali
da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla
presente direttiva;
- di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazione della
provenienza, di denominazione di origine e di repressione della concorrenza
sleale.] (13).
(13) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
Articolo 10 bis (14)
1. Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che
un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella
presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur
circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere
o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto.
Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri,
precisando i motivi della decisione.
2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro
che ha riconosciuto l'acqua fornisce tutte le informazioni relative al
riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici.
3. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di
cui al paragrafo 1 nell'ambito del comitato permanente per i prodotti
alimentari; essa esprime quindi senza indugio il proprio parere e prende le
misure del caso.
4. Se la Commissione ritiene che siano necessario modifiche alla presente
direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa avvia la
procedura di cui all'articolo 12 al fine di adottare tali modifiche; in tal
caso, lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia
può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche medesime.
(14) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
Articolo 11 (15)
1. Con la procedura di cui all'articolo 12, si stabiliscono:
- i limiti per il tenore dei componenti delle acque minerali naturali;
- tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l'elevato tenore
di alcuni componenti;
- le condizioni per l'impiego di aria arricchita di ozono, di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettera b);
- le informazioni riguardanti i trattamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
lettera c) (16).
2. Con la procedura di cui all'articolo 12, si possono stabilire:
- i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per determinare
l'assenza di inquinamento delle acque minerali naturali;
- le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il
controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali.
(15) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
(16) Per la determinazione dell'elenco, dei limiti di concentrazione e delle
indicazioni di etichettatura, nonché delle condizioni d'utilizzazione dell'aria
arricchita di ozono di cui al presente paragrafo, vedi la direttiva 2003/40/CE.
Articolo 11 bis (17)
Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla
Commissione previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione
umana.
(17) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva
96/70/CE.
Articolo 12 (18)
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e
la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n.
178/2002, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
(18) Articolo dapprima modificato dall'articolo 1 della
direttiva 80/1276/CEE, ormai scaduta, e dal trattato di adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell'Energia Atomica e, da ultimo, così sostituito
dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.
Articolo 13 (19)
L'articolo 12 è applicabile durante un periodo di due anni a decorrere dalla
data in cui, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il comitato sarà convocato
per la prima volta dopo il 1° gennaio 1985.
(19) Articolo così modificato dall'articolo 1 della direttiva
85/7/CEE.
Articolo 14
La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate
all'esportazione nei paesi terzi.
Articolo 15
Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi
alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la
legislazione così modificata si applica in modo da
- ammettere, al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva, il
commercio dei prodotti conformi alle disposizioni in essa previste;
- vietare, quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio
dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa previste.
Articolo 16
La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti d'oltremare della
Repubblica francese.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Santer
Allegato I
I. Definizione
1. Per "acqua minerale naturale" si intende, ai sensi dell'articolo 5, un'acqua
batteriologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento
sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o
perforate.
L'acqua minerale naturale si distingue nettamente dall'acqua ordinaria da bere:
a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o
altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;
b) per la sua purezza originaria;
caratteristiche, queste, rimaste intatte data l'origine sotterranea dell'acqua
che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento.
2. Queste caratteristiche, che sono tali da conferire all'acqua minerale
naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:
a) sui piani
1) geologico e idrologico,
2) fisico, chimico e fisico-chimico,
3) microbiologico,
4) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico;
b) secondo i criteri indicati nella parte II;
c) secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall'autorità responsabile.
Gli esami di cui alla lettera a), punto 4, possono essere facoltativi quando
l'acqua presenti quelle caratteristiche di composizione in base alle quali
un'acqua è stata considerata come acqua minerale naturale nello Stato membro di
origine prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Ciò si verifica
in particolare quando l'acqua analizzata contiene all'origine, e dopo
imbottigliamento, un minimo di 1.000 mg di solidi totali in soluzione o un
minimo di 250 mg di anidride carbonica libera per chilogrammo.
3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali
dell'acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell'ambito delle
variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a
eventuali variazioni di portata.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, deve intendersi per microbismo normale
dell'acqua minerale naturale la flora batterica percettibilmente costante,
rilevata alla sorgente prima che sia intervenuta qualsiasi manipolazione e la
cui composizione qualitativa e quantitativa, analizzata per il riconoscimento di
detta acqua, sia sottoposta a periodici controlli.
II. Prescrizioni e criteri per l'applicazione della
definizione
1.1. Prescrizioni applicabili per gli esami geologici e idrologici
Devono essere richiesti in particolare:
1.1.1. la situazione esatta della captazione determinata dalla sua altitudine e,
sul piano topografico, da una carta di scala non superiore a 1/1.000;
1.1.2. un rapporto geologico dettagliato sull'origine e sulla natura dei
terreni;
1.1.3. la stratigrafia del giacimento idrogeologico;
1.1.4. la descrizione dei lavori di captazione;
1.1.5. la determinazione della zona o di altre misure di protezione della
sorgente contro l'inquinamento.
1.2. Prescrizioni applicabili per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici
Questi esami comportano in particolare la determinazione:
1.2.1. della portata della sorgente;
1.2.2. della temperatura dell'acqua alla sorgente e della temperatura ambiente;
1.2.3. dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi
della mineralizzazione;
1.2.4. dei residui secchi a 180 °C e 260 °C;
1.2.5. della conduttività o della resistività elettrica; la temperatura di
misura deve essere precisata;
1.2.6. della concentrazione in ioni idrogeno (pH);
1.2.7. degli anioni e cationi;
1.2.8. degli elementi non ionizzati;
1.2.9. degli oligo-elementi;
1.2.10. della radio-attinologia alla sorgente;
1.2.11. se del caso, delle proporzioni relative in isotopi degli elementi
costitutivi dell'acqua, ossigeno (16 O - 18O) e idrogeno (protio, deuterio,
tritio)
1.2.12. della tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua, tenuto
conto dei limiti fissati al riguardo per ciascuno di essi.
1.3. Criteri applicabili per gli esami microbiologici alla sorgente
Questi esami devono comportare in particolare:
1.3.1. l'accertamento dell'assenza di parassiti di microrganismi patogeni;
1.3.2. la determinazione quantitativa dei microrganismi revivificabili indici di
contaminazione fecale;
a) assenza di escherichia coli e di altri colibacilli in 250 ml a 37 °C e 44,5
°C;
b) assenza di streptococchi fecali in 250 ml;
c) assenza di anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml;
d) assenza di pseudomonas aeruginosa in 250 ml;
1.3.3. la determinazione del tenore totale di microrganismi revivificabili per
ml di acqua:
a) a 20 °C - 22 °C in 72 ore in agar-agar o miscela agar-gelatina;
b) a 37 °C in 24 ore in agar-agar.
1.4. Prescrizioni applicabili per gli esami clinici e farmacologici
1.4.1. La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici
riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua
minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il
funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze
minerali.
1.4.2. Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un
gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al punto
1.4.1. In casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami
considerati al punto 1.4.1, a condizione che la costanza e la concordanza di un
gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.
III. Qualificazioni complementari relative alle acque
minerali naturali effervescenti
Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all'origine o dopo
imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride
carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si
dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti
denominazioni riservate:
a) "Acqua minerale naturale naturalmente gassosa": un'acqua il cui tenore di
anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e
imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto
della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o
dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni,
nonché delle tolleranze tecniche abituali;
b) "Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente": un'acqua il cui
tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso
giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello
della sorgente;
c) "Acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica": un'acqua in cui
è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento
da cui essa proviene.
Allegato II
Condizioni di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali
naturali
1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale è subordinata
all'autorizzazione dell'autorità responsabile del paese in cui l'acqua è stata
estratta, previo accertamento della sua conformità ai criteri della parte I
dell'allegato I.
2. Gli impianti destinati all'utilizzazione debbono essere realizzati in modo da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà,
corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.
A tal fine, in particolare:
a) la sorgente o il punto di emergenza debbono essere protetti contro ogni
pericolo di inquinamento;
b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi debbono essere realizzati con
materiali adatti all'acqua, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica,
fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;
c) le condizioni di utilizzazione e, in particolare, gli impianti di lavaggio e
di imbottigliamento debbono soddisfare le esigenze igieniche. In particolare, i
recipienti devono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le
caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano
alterate;
d) è proibito il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti
che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumatore finale.
Tuttavia si può non applicare la lettera d) alle acque minerali estratte,
utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro, se in questo
Stato membro, all'atto della notificazione della presente direttiva, sia
autorizzato il trasporto in cisterna dell'acqua minerale naturale dalla sorgente
sino allo stabilimento di imbottigliamento.
3. Se, durante le operazioni, si constata che l'acqua minerale naturale è
inquinata e non risponde più alle caratteristiche batteriologiche di cui
all'articolo 5, l'imprenditore deve, senza indugio, sospendere tutte le
operazioni, in particolare l'imbottigliamento, fino a quando non sia stata
eliminata la causa dell'inquinamento e l'acqua non risulti conforme alle norme
dell'articolo 5.
4. L'autorità responsabile del paese di origine procede periodicamente a
controlli:
a) sulla conformità dell'acqua minerale naturale, di cui sia autorizzata
l'utilizzazione della sorgente, alle disposizioni dell'allegato I, parte I;
b) sull'osservanza, da parte dell'imprenditore, dei paragrafi 2 e 3.
Allegato III
Menzioni e criteri previsti all'articolo 9,
paragrafo 2
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Menzioni |
Criteri |
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Oligominerale o
leggermente mineralizzata |
Il tenore di sali
minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l |
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Minimamente
mineralizzata |
Il tenore di sali
minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l |
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Ricca in sali
minerali |
Il tenore di sali
minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1.500 mg/l |
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Contenente
bicarbonato |
Il tenore di
bicarbonato è superiore a 600 mg/l |
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Solfata |
Il tenore di
solfati è superiore a 200 mg/l |
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Clorurata |
Il tenore di
cloruro è superiore a 200 mg/l |
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Calcica |
Il tenore di calcio
è superiore a 150 mg/l |
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Magnesiaca |
Il tenore di
magnesio è superiore a 50 mg/l |
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Fluorata, o
contenente fluoro |
Il tenore di fluoro
è superiore a 1 mg/l |
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Ferruginosa, o
contenente ferro |
Il tenore di ferro
bivalente è superiore a 1 mg/l |
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Acidula |
Il tenore di
anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l |
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Sodica |
Il tenore di sodio
è superiore a 200 mg/l |
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Indicata per la
preparazione degli alimenti per neonati |
- |
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Indicata per le
diete povere di sodio |
Con un tenore di
sodio inferiore a 20 mg/l |
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Può avere effetti
lassativi |
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Può essere
diuretica |
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