Legge 29 marzo 2001, n. 135
"Riforma della legislazione nazionale del turismo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1.
(Principi)
1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della
politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione
ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e
occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per
la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita' e per
favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio
territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni
locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la
qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla
fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare
riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti
con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso
l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome
espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e
tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e
della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza
del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le
risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla
presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarieta'
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con
particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed
infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica;
riconoscono altresi' l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo
sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera
sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente
comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi
al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali
svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza
unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto
e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema
di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del
comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e
di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e
delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale
delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard
omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita'
abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in
generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche
cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono
attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali
cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi
dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale
delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita'
emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza
scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non
convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e
ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine
di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle
attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo
Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano
nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere
conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello
svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento
all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti
dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture e
infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di
localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli
enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a
sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune,
sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti
del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e
allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso
l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita' delle modalita'
attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione dell'azione
amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie territoriali e
funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti
dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non
frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino
alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione
delle linee guida, adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si
applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da
tali disposizioni sono ridotti alla meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio
dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che e' organizzata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali
e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative
degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel
settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione
e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza,
inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali
riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le
rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100
milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche' le
associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di
servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da
diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di
arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei
fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n.
427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su
gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle
agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative
competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale
e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la
qualificazione e la riconoscibilita' del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della
direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di
esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su
cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma
giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di
nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la
preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o
in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per
la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta'
degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le
imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o
integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e
di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole
o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con
le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta
turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e
di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II
della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal
Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita' e la
misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che
perseguono, in particolare, le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le
imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla
qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e
territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti
turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di
accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard
dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorita' per gli
adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la
standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo
sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di
club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico
locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per
l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilita' assegnate
dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi
di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di
sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione
dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo
dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno
parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un
periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui
all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per
gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di
ripartizione delle disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per
cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di
concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli
enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di
interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica,
ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al
50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi
dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche,
organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte
dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e'
predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per
l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le
agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come
definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai
criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il
territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti
ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad
esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita',
previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che
posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti
le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi
regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in
vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita' ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di
cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di
loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette
associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge
27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di
attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di
viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del
turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti
della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11
luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini
istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO
TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture
ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i
proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad
eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite
della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita'
secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita'
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei
familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno
dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a
comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le
ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo'
scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine,
alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette
schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti
ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e'
ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di
alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva,
cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso
esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per
le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di
igiene e sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui
all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere
esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza,
nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli
otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al
sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del
rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a
dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel
registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai
criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e
igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente
articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la
cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso
di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per
il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta
giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione
dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le
violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e
nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai
principi di speditezza, unicita' e semplificazione, ivi compresa l'introduzione
degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di
autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro
funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i
procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche,
attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private
quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da
soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio
turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite
fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e
preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre
priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti
di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di
collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale
dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e
dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per
interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel
triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7
miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento
non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita
dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore
del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente
legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento
al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi
minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24
maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione
le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata
dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di
adeguamento alle stesse linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa
di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di
lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno
2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo,
e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui
all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
|